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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2023 promossa da:
(p. iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TRENTINI CARLO, come da P.IVA_1 procura alle liti dimessa agli atti del fascicolo telematico e autorizzazione del Giudice Delegato anch'essa agli atti.
- attrice -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dal Controparte_2 C.F._1
Prof. Avv. STELLA MARCELLO, come da procura alle liti dimessa agli atti del fa- scicolo telematico.
- Convenuto –
Nonché contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_3 C.F._2
Avv.ti Nicola Maragna, Giuseppe Giacon e Emanuele Ghiotto come da procura alle liti prodotta agli atti del fascicolo processuale
- Convenuto –
Nonché contro
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
1 - Convenuti contumaci -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- A seguito dell'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 103, comma 2°, cod. proc. civ., questo processo ha ora ad oggetto soltanto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela
[...] dell'atto negoziale del Parte_1
3.6.2019 con cui: - ha venduto alla cognata CP_3 CP_10 son la piena proprietà di una parte della propria quota di partecipazione al ca- pitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale socia- le, per il prezzo di € 175.000,00; - ha venduto a sua mo- Controparte_2 glie la piena proprietà di una parte della propria quota di par- CP_4 tecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prezzo di € 175.000,00; - ha do- Controparte_2 nato, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio sulle quote donate per sé e do- po di sé a favore della propria moglie, sia alle figlie e Controparte_5 [...]
a ciascuna singolarmente, la nuda proprietà di una parte della pro- CP_6 pria quota di nominali complessivi € 5.422,81 pari al 21% del capitale sociale della società; - ha donato, riservandosi l'usufrutto generale vi- CP_3 talizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie alle figlie e a ciascuno sin- Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 golarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 3.615,20 pari al 14% del capitale sociale della società.
1.2.- In estrema sintesi, si può anticipare come l'oggetto dell'odierna doman- da di dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 cod. civ. preordinata all'esercizio contro i terzi proprietari dell'eventuale futura azione esecutiva (ex artt. 602-604 cod. proc. civ.), sia un atto negoziale complesso sia oggettiva- mente (in quanto comprensivo di plurimi contratti di vendita e di donazione) sia soggettivamente (in quanto beneficiari degli atti dispositivi sono una conge- rie di stretti congiunti di CE e . Con questo atto dispositivo CP_3 un amministratore di diritto di una società di capitali e il preteso amministrato- re di fatto della stessa società hanno dismesso, contestualmente, le proprie quote di una società di persone (le cui quote, come si vedrà, non sono libera- mente trasferibili), alienandole ai componenti della ristretta cerchia di congiun- ti (doc. 5 attore).
1.2.3.- L'atto di dismissione di tale cospicuo patrimonio mobiliare, come si dirà meglio infra, è stato posto in essere proprio nello stesso mese in cui la società, tramite il suo organo amministrativo, stava ponendo in essere un'operazione
2 commerciale che impattava in modo significativo sull'attivo patrimoniale, in quanto implicava la dismissione a titolo oneroso di immobilizzazioni materiali (e, segnatamente, di immobili) per svariati milioni di euro. In data coeva il medesimo amministratore di diritto vincolava il suo patrimonio immobiliare al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia, costituendo un fondo patri- moniale (doc. 4 attore).
2.1.- In via pregiudiziale in rito occorre esaminare l'eccezione d'estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dei contenuti costituiti per non essere stato noti- ficato il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel termine di quaranta giorni liberi prima della data dell'udienza fissata originariamente da questo giudice con il decreto.
2.2.- In realtà, la data in cui è stata fissata l'udienza ex art. 281-undecies cod. proc. civ. cod. proc. civ. non consentiva la regolare instaurazione del contrad- dittorio nei confronti di tutti i convenuti: uno degli undici convenuti presenti nel processo unitario proposto dalla curatela - articolando domande cumulate sul piano oggettivo e soggettivo e aventi come ragione di connessione soltanto uno degli elementi costitutivi del credito risarcitorio tutelato con le domande di revoca ex art. 2901 cod. civ. - era residente all'estero e, pertanto, per consen- tire la notifica nei confronti di quest'ultimo, occorreva che la data dell'udienza fosse fissata ad un giorno che consentisse il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto per il destinatario dell'atto almeno sessanta giorni liberi prima della stessa.
2.3.- Detto termine, però, non poteva essere rispettato dalla curatela attorea, perché il decreto di fissazione d'udienza era stato comunicato il 16.10.23 e la prima udienza era stata fissata il 21.12.23, di tal ché i tempi per il perfeziona- mento, per il destinatario dell'atto, della notifica all'estero erano senz'altro in- compatibili con la possibilità che fosse rispettato il predetto termine di sessanta giorni liberi.
2.4.- Diligentemente, pertanto, la curatela fallimentare, il giorno dopo la co- municazione del decreto, - e, dunque, prima che scadesse sia il termine per la notifica nei confronti del convenuto residente all'estero sia il termine per la notifica nei confronti dei convenuti residenti nel territo- rio della Repubblica – ha chiesto che fosse modificata la data dell'udienza in modo da poter effettuare la notifica nei confronti di tutti i contraddittori pro- cessuali entro il termine previsto dal legislatore e che, conseguentemente, in forza del differimento dell'udienza ad altra data, fosse assegnato un nuovo termine per la notifica ai convenuti residenti in Italia e al convenuto residente all'estero (sostituendo, per quest'ultimo, l'indicazione del termine di quaranta giorni liberi con quello di sessanta).
2.5.- Il provvedimento del giudice di modifica del precedente decreto – evi-
3 dentemente affetto da una causa di nullità per violazione dell'art. 281- undecises, comma 2°, cod. proc. civ. e dell'art. 101 cod. proc. civ. e, in quanto tale, improduttivo di effetti – è stato comunicato all'attore soltanto dopo lo spi- rare del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza delle parti residenti in Italia.
2.6.- Così ricostruita la vicenda processuale, occorre considerare che per la giurisprudenza di legittimità “in tema di procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., richiamato dall'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, che di- sciplina il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, è legittimo, e non co- stituisce una rimessione in termine, benché sollecitato dal ricorrente, il prov- vedimento con cui il giudice, accortosi di aver fissato un termine eccessiva- mente breve per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto, dif- ferisce la data della prima udienza, così di fatto prorogando sia il termine ordi- natorio originariamente concesso per la notifica del ricorso e del decreto, sia quello per la costituzione del convenuto” (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018).
2.7.- Dal citato precedente di legittimità sopra citato si traggono i seguenti principi: -) il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai convenuti nel rito sommario di cognizione (oggi sostituito dal rito semplificato) non è perentorio, essendo sufficiente che la notifica si perfezioni per il destinatario prima del decorso del termine di quaranta giorni liberi calco- lati a ritroso dalla data dell'udienza; -) i termini ordinatori sono prorogabili.
2.8.- Ora, nel caso di specie, l'istanza di modifica della data di fissazione udienza e di proroga del termine per la notifica del ricorso e del decreto modi- ficato è stata diligentemente proposta dall'attore prima della scadenza del termine sia per l'evocazione dei convenuti residenti in Italia sia per l'evocazione del convenuto residente all'estero, sicché il termine poteva essere legittimamente prorogato dal giudice in quanto il termine ordinatorio “può es- sere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta, e comunque a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo, e sia for- mulata prima della scadenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 25369/2023): ciò che rileva, infatti, non è quando interviene la proroga del termine, ma il momento in cui la parte deposita la relativa istanza, non potendosi ragionevolmente ri- collegare, a carico della parte del processo, preclusioni o decadenze dipendenti dall'organizzazione dell'ufficio giudiziario e dalla data di emissione o di comuni- cazione dei relativi provvedimenti che accolgono un'istanza di proroga tempe- stiva.
2.9.- Correttamente, pertanto, l'attore ha atteso che il giudice, in accoglimen- to dell'istanza tempestivamente proposta, modificasse il termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto residente fuori dai confini nazionali e dif- ferisse la data dell'udienza in modo tale che la notifica, entro i nuovi termini
4 calcolati a ritroso dalla data dell'udienza differita, potesse essere fatta tempe- stivamente nei confronti di tutti i convenuti (e non solo nei confronti di quelli residenti in Italia, con conseguente inutile celebrazione della prima udienza non essendo ad essa presenti tutte le parti del complesso rapporto processuale instaurato).
2.10.- Non è, allora, possibile dichiarare il processo estinto per le seguenti ra- gioni: -) la nullità del decreto di fissazione dell'udienza non era imputabile alla parte, ma al giudice che non s'è avveduto che uno tra la congerie dei convenu- ti evocati nel processo ab origine unitario fosse residente all'estero; -) la parte non è rimasta inerte, ma si è prontamente attivata per ottenere la modifica del provvedimento di fissazione dell'udienza chiedendo il differimento dell'udienza e la conseguente assegnazione di nuovi termini per la tempestiva notifica del ricorso (termini che decorrono a ritroso della data della nuova udienza fissata);
-) le cause, pur scindibili, erano allora contenute in un processo unitario, sic- ché prima del provvedimento di separazione delle cause doveva svolgersi un'unica udienza e a quella unica udienza tutte le parti dovevano essere ri- tualmente evocate in giudizio: sarebbe stato, allora, del tutto illogico e contra- rio al principio di economia dei mezzi giuridici procedere comunque alla notifica del ricorso e del decreto ai convenuti residenti in Italia, in quanto l'udienza in- dicata nel decreto non poteva comunque validamente celebrarsi e, prima o poi, sarebbe stata comunque differita dal giudice;
-) affinché l'unica udienza di trattazione delle cause cumulativamente proposte si svolgesse nel rispetto dell'art. 281-undecies cod. proc. civ. la stessa doveva essere ineludibilmente differita e l'attore si era prontamente attivato in quella direzione prima che scadesse il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udien- za tanto rispetto ai convenuti residenti in Italia, quanto rispetto al convenuto residente in suolo teutonico.
2.11.- D'altra parte sarebbe possibile sostenere l'estinzione del processo solo se alcuno dei litisconsorti necessari si fosse costituito in giudizio (vedi art. 102 cod. proc. civ.), perché, nelle cause introdotte con ricorso in cui la vocatio in ius dipende da un provvedimento del giudice, in presenza di un'istanza di pro- roga tempestiva si afferma il seguente principio: “nei giudizi possessori, la "vocatio in ius" conseguente alla proroga, dopo la sua scadenza, del termine ordinatorio per la notificazione del ricorso introduttivo fissato dal pretore, che si sia riservato di dare i provvedimenti immediati nel contradditto- rio delle parti non incide sulla validità del rapporto processuale, rimasto riatti- vato dall'istanza di proroga e dall'autonoma riedizione dell' attività direzionale del giudice, rimanendo comunque sanata dalla costituzione dell'intimato, poi- ché la tardività di tale notificazione non comporta l'estinzione del processo.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/1982, n.372; conf. Cassazione civile, sez. II, 17/02/1979, n. 1046).
2.12.- Invero, i convenuti e pur essendo stato tardi-CP_3 Controparte_2
5 vamente evocati in giudizio secondo la tesi dei convenuti (ma la notifica, in realtà, è tempestiva se si considera la sopravvenuta modifica del decreto di fis- sazione udienza su istanza tempestivamente proposta dall'attore), si sono, nondimeno, costituiti in giudizio e, pertanto, il processo può regolarmente ce- lebrarsi, non avendo ricevuto alcun pregiudizio i convenuti contumaci dal diffe- rimento della prima udienza disposta dal giudice e non potendosi affatto rite- nere l'attore inerte nella notifica del ricorso perché, come si è detto, da un lato aveva chiesto la modifica della data dell'udienza e, a cascata, dei termini a ri- troso per la notifica e, dall'altro lato, l'eventuale notifica dell'originario decreto non avrebbe consentito l'utile celebrazione dell'udienza secondo la data origi- nariamente indicata, sicché tale atto d'impulso processuale si sarebbe rivelato del tutto inutile.
3.- Tanto premesso in rito, l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fal- limento è fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
(a)
4.0.- Rispetto alla sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierno at- tore – che vanterebbe nei confronti degli alienanti convenuti in revocatoria or- dinaria ex art. 2901 cod. civ. un credito risarcitorio per il compimento di atti di mala gestio quali amministratori della società fallita – occorre osservare quan- to segue.
4.1.- Ebbene, è noto alla stessa difesa dei convenuti come “in base alla giuri- sprudenza di Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440, anche un credito liti- gioso o, come in questo caso, financo oggetto di preveniente causa di accer- tamento negativo, può risultare, a date condizioni, idoneo a determinare la qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.” (cit. comparsa pag. 10), essendo suffi- Controparte_2 ciente, come giustamente osserva la difesa di che la pretesa Controparte_2 creditoria “non appaia priva di ragionevolezza giuridica”, in quanto, laddo- ve il credito fatto valere in sede revocatoria sia sub iudice, “il giudice dell'azione revocatoria non potrebbe sostituire il proprio scrutinio a quello della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia” (cit. comparsa pag. 10), ovverosia del giudice funzionalmente Controparte_2 competente ad accertare nel caso de quo se sia stato o meno Controparte_2 amministratore di fatto della società fallita e se lui, congiuntamente agli altri amministratori di diritto, abbiano deciso atti gestori che abbiano cagionato un nocumento al patrimonio della medesima società nella cui gestione CP_2 si sarebbe ingerito in modo continuativo.
[...]
4.2.- Questo giudice, quindi, ha il limitato compito di verificare che la pretesa creditoria per la cui tutela, innanzi a lui, viene proposta l'actio pauliana non sia manifestamente pretestuosa o temeraria (cfr. Trib. Verona, 18.1.22, est. Atta-
6 nasio), al fine di evitare che la medesima azione rappresenti una forma di abu- so del diritto, ovverosia l'esercizio di mezzo di tutela processuale fatto per ra- gioni eccedenti rispetto alla finalità assegnatagli dall'ordinamento. Tale situa- zione, tuttavia, si invererebbe solo allorché l'azione revocatoria fosse proposta per tutelare una pretesa creditoria manifestamente infondata, come si evince dalla piana formulazione dell'art. 2901 cod. civ.: la disposizione legislativa, abilitando il titolare di un'aspettativa qualificata (tale è il titolare di un credito sottoposto a condizione sospensiva) all'esercizio dell'azione pauliana, a contra- rio, esclude la legittimazione a promuovere tale azione solo nel caso in cui sia certo che l'evento dedotto sotto condizione sospensiva non potrà più avverarsi oppure se è scaduto il termine previsto nel contratto entro il quale l'evento de- dotto sotto condizione doveva avverarsi.
5.- Ebbene, rispetto alla non manifesta infondatezza dell'azione risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento ex art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. per far valere quella pretesa creditoria che l'assemblea dei soci (oppure una mino- ranza qualificata degli azionisti) non ha esercitato contro gli amministratori al- lorché la società era in bonis (art. 2393 e 2393-bis cod. civ.), si deve osserva- re come le allegazioni della curatela che gli amministratori qui convenuti, nel primo semestre del 2019, abbiano avallato la dismissione di beni strumentali della società ad un prezzo rimarchevolmente (e, cioè, per alcuni milioni di eu- ro) non congruo siano sufficientemente specifiche anche nei loro riferimenti ai valori delle perizie redatte nell'ambito della trattativa da parte di CP_11
inoltre, le contestazioni della curatala rispetto al fatto che la decisione
[...] dell'operazione non sia stata preceduta da un'adeguata informativa al consiglio di amministrazione (cfr. art. 2381, commi 3° e 5°, cod. civ.), non appaiono pretestuose e, dunque, foriere di condurre ad un sicuro rigetto della domanda risarcitoria in altra sede proposta.
6.- La difesa dei convenuti, invece, non ha allegato, in questa sede, elementi tali da far ritenere che l'operazione immobiliare sicuramente non avesse le prospettate gravi ricadute negative sul valore dell'attivo patrimoniale della so- cietà e, pertanto, non è possibile fare alcuna prognosi di sicuro insuccesso dell'azione proposta dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. avanti al giudice funzionalmente competente a decidere la do- manda risarcitoria, tanto più in una situazione come quella odierna in cui:
-) la causa è stata previamente autorizzata dal giudice delegato e, cioè, da un organo dello Stato chiamato, nell'esercizio della potestà giurisdizionale e, quindi, in una posizione di terzietà, a rimuovere un limite all'esercizio del pote- re processuale della curatela svolgendo un vaglio preventivo sulla non manife- sta infondatezza della domanda;
-) nel settembre del 2022 (quindi circa un anno prima dell'inizio dell'odierno contenzioso) due illustri esponenti della dottrina processual civilista italiana
7 avanzavano dubbi sulla compatibilità dell'operazione immobiliare sopra accen- nata con l'esigenza che la sottendeva, perché sebbene “risulta che la opera- zione veniva concepita per consentire, nel breve termine, un “maggior equili- brio finanziario” della società, ottenuto mediante la estinzione anticipata dei mutui ipotecari con vari istituti di credito, ed a fronte, tuttavia, del riconosciuto
“aggravio generale di costo complessivo” degli affitti che la società si obbligava a pagare. La operazione, beninteso, da approfondire in tutti i suoi particolari, non è qualificabile prima facie come operazione di dismissione di immobili so- ciali per far fronte ad esigenze di liquidità temporanee” (doc. 9 attrice);
-) sempre nel settembre del 2022 i medesimi autorevoli studiosi evidenziavano come “la prospettiva di apporto di finanza esterna per favorire il buon esito del concordato preventivo pendente sia da valutarsi come preferibile, anche nella ottica di evitare la promozione di azioni di responsabilità da parte degli organi della curatela fallimentare in uno scenario di insuccesso del concordato” e, dunque, implicitamente, non ritenevano pretestuose o temerarie eventuali azioni risarcitorie ex art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. da parte della curatela del fallimento, tanto da spingere i soci di controllo della società ad apportare risor- se esterne al fine di spingere sulla valutazione di maggior convenienza della procedura concordataria rispetto all'esecuzione collettiva sul patrimonio socie- tario, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita della capacità proces- suale degli organi societari;
-) l'azione risarcitoria proposta avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Impre- se, è supportata da perizie estimative sul maggior valore delle immobilizzazioni materiali vendute che paiono esenti da vizi logici (o, se li hanno, detti vizi non sono stati qui fatti valere), tant'è che la causa è ancora pendente avanti al Tri- bunale lagunare senza, quindi, che appaia l'esistenza di una ragione più liquida relativa all'insussistenza del danno che possa portare alla pronuncia di una sentenza di rigetto.
7.- Questo giudice non ha, inoltre, gli elementi per affermare che sicuramente non abbia svolto, negli anni in cui la curatela contesta Controparte_2 all'organo amministrativo il compimento di atti gestori contrari alla legge, in maniera continuativa il ruolo di amministratore anche in assenza di una forma- le investitura da parte dell'assemblea degli azionisti (investitura niente affatto necessaria per la sussistenza della qualità di amministratore di fatto come evincibile anche dalla previsione di cui all'art. 2639, comma 1°, cod. civ. che equipara alla nomina valida o invalida dell'assemblea l'esercizio, de facto, di poteri analoghi a quelli dell'amministratore sulla base di una relazione di pari ordinazione con gli amministratori formalmente investiti della carica).
8.1.- L'incertezza rispetto all'effettivo ruolo svolto da nella Controparte_2 gestione della società oggi fallita emerge da notevoli indici: -) la circostanza che il abbia promosso un'azione di accertamento negativo della sua CP_2
8 qualità di amministratore di fatto che testimonia l'esistenza di una res dubia e l'interesse concreto ad ottenere che tale situazione d'incertezza venga elimina- ta da una sentenza di accertamento negativo (ed, invero, se fosse palmare che non avesse svolto funzioni di amministratore verrebbe meno Controparte_2 in radice l'interesse ad agire in quel giudizio); -) la richiesta di un parere lega- le, reso dai medesimi autorevoli esponenti della dottrina processual civilistica alla società, nel settembre del 2022 e, cioè, in una situazione di crisi economi- ca, che comprova i seri dubbi in seno all'organo gestorio di sulla po- CP_1 sizione di (tanto da dover ricorrere all'autorevole parere di Controparte_2 due chiari accademici); -) il contenuto del medesimo parere reso via email1 nel quale si afferma la “presenza di vari indici, tra quelli ritenuti idonei dalla giuri- sprudenza di legittimità, di sussistenza di un mandato gestorio de facto. La ampiezza dei poteri conferiti mediante procure (non generali, sempre speciali, ma assai ampie) annualmente rinnovate e la posizione di amministratore di di- ritto, anche quale vice-presidente del c.d.a. di altra società del gruppo, coin- volta nella operazione straordinaria del 2019, consentono di escludere che l'attività procuratoria svolta nel corso degli anni sia qualificabile come contribu- to occasionale, di mero ausilio consulenziale all'organo gestorio della control- lante.” (cfr. doc. 9 attrice).
9.- Non è, pertanto, possibile escludere con nettezza che uno dei soci maggio- ritari della cui, annualmente, la società conferiva procure estre- CP_1 mamente ampie e che era amministratore di altre società controllate non svol- gesse alcuna attività gestoria con riferimento alla e che, conse- CP_1 guentemente, la pretesa creditoria dell'attrice si colori di manifesta infondatez- za o di temerarietà, tanto da poter rigettare la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. per insussistenza del credito, dando per certo che il giudizio che si sta ora svolgendo innanzi al Tribunale di Venezia e rispetto al quale è tutt'ora in corso la fase istruttoria si chiuderà sicuramente con un esito vittorioso per
Controparte_2
10.- Tanto premesso, è evidente come l'odierna situazione d'incertezza su quale sia stato il ruolo di all'interno della compagine di Controparte_2 CP_1
(se cioè di mero azionista di riferimento con poteri di spendita del nome
[...] della società in un rapporto di subordinazione con l'organo amministrativo che gli conferiva, di anno in anno, ampie procure ad agire in nome e per conto del- la società, oppure anche di co-gestore della società proprio in ragione delle ampie procure ricevute unite alla posizione di rimarchevole e intrinseca forza in seno alla compagine sociale e all'interno del gruppo societario in virtù delle al- tre cariche rivestite e del numero di azioni possedute), non potrà che essere dipanata dal futuro giudicato che si formerà nel giudizio pendente avanti al giudice funzionalmente competente a decidere tale questione. 11.- L'esito di tale giudizio non è certamente preconizzabile alla luce dichiara- zioni rese dall'amministratore delegato alla curatrice ex art. 49, comma 2°, l.f. perché il valore negativo di tale deposizione non ha carattere assorbente o di- rimente ai fini di una decisione che si deve fondare sulla valutazione comples- siva della gestione societaria, senza valutare atomisticamente le singole fonti di prova che, peraltro, per quel che riguarda il caso specifico, risultano essere assunte fuori dall'ambiente processuale competente a valutarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
(b)
12.- Rispetto al requisito dell'eventus damni, alla luce delle complesse difese dei convenuti ed all'obiettiva singolarità del negozio giuridico impugnato, sia quanto al suo oggetto, sia quanto alle sue clausole negoziali, lo stesso deve essere valutato in chiave articolata e, cioè, sia rispetto alla possibilità per l'attrice di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni anche in assenza dell'atto revocando, sia rispetto alla capacità degli atti dispositivi impugnati di alterare sul piano qualitativo e/o quantitativo la composizione del patrimonio dei due pretesi debitori.
13.- Rispetto al primo profilo, giova osservare come “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'one- re di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garan- zia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare am- piamente le ragioni del creditore (cfr., da ult., Cass. 16221/2019, 19207/2018, 7767/2007). Il diverso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dal ricorrente (Cass. 5658/2021, 4212/2020, 19515/2019), secondo cui è onere del curatore falli- mentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fallim., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fat- tispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a co- noscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. 524/2023, 16221/2019, 1902/2015, 8931/2013).” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n. 5113).
10 14.- Nel caso di specie, pertanto, poiché la curatela fallimentare non ha eserci- tato l'azione revocatoria di cui all'art. 66 l.f., avendo impugnato un atto dispo- sitivo non certamente della società fallita, ma del presunto debitore della so- cietà fallita (e, pertanto, ha esperito un'azione che già spettava alla società fal- lita allorché essa era in bonis e che la curatela esercita avendo la prima perso la capacità processuale per effetto del fallimento), sarebbe stato onere dei convenuti, anche in ragione della vicinanza del fatto da provare, indicare i beni esistenti nel loro patrimonio e che potrebbero garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria della curatela, tanto da rendere superfluo, nella prospettiva di una futura azione esecutiva, l'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. rispetto agli atti oggi impugnati.
15.- Invece, ex actis, non è emerso che i debitori abbiano beni sicuramente capienti rispetto alla significativa pretesa risarcitoria fatta valere dalla curatela fallimentare ed allegata agli atti di questo giudizio.
16.- Deve essere, invece, escluso che, ai fini del requisito dell'eventus damni, occorra guardare al patrimonio complessivo dei presunti plurimi condebitori obbligati in via solidale. Infatti, per giurisprudenza costante, “la valutazione re- lativa all' eventus damni va compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni re- sidui singolarmente considerati, per accertare se l'operazione posta in essere li renda meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se es- si, per la loro consistenza, rimangano comunque più che sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assume- re che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'inte- grale pagamento a ciascuno dei coobbligati.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05/09/2023, n. 25883).
17.- Il requisito del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo non si può nemmeno escludere per la circostanza che i presunti debitori danneggianti sa- rebbero assicurati sulla responsabilità civile per i fatti che avrebbero generato la pretesa risarcitoria della società fallita.
18.- Allo stato, infatti, non è possibile fare una positiva prognosi di fondatezza della domanda di manleva spiegata dai presunti danneggianti nei confronti del- la propria assicurazione e, in ogni caso, l'eventuale accoglimento della doman- da di garanzia non produrrebbe effetti diretti a favore della massa attiva dei creditori asseritamente danneggiata, in quanto il contratto di assicurazione (al di fuori dei casi in cui la legge prevede la responsabilità diretta dell'assicurazione verso il terzo danneggiato) spiega i suoi effetti tra le parti del contratto (art. 1372 cod. civ.) e non consente al danneggiato di agire diret- tamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, al di fuori dei casi dove l'azione diretta è ammessa espressamente dalla legge (cfr. art. 144 cod.
11 ass.) con superamento del principio della relatività degli effetti del contratto.
19.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito dell'atto revocando per affermarne il suo carattere pregiudizievole.
20.- Ebbene, questo giudice non ignora come, rispetto alle società di persone in cui l'atto costitutivo non prevede la libera trasferibilità delle partecipazioni societarie, la quota non sia suscettibile di vendita forzata (cfr. Cass. 7.11.2002, n. 15605), ma ciò, tuttavia, non esclude in radice l'interesse dell'attrice all'accoglimento dell'azione revocatoria.
21.- Infatti, se “non è in discussione la non espropriabilità del- la quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario -
Cass. 7 novembre 2002, n. 15605)” nondimeno da ciò “consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitata- mente a costui.” Pertanto, in questa situazione, “l'azione revocatoria, il cui ef- fetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni ese- cutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 cod. civ., che esclude così l'operatività nella s.n.c. dell'art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la di- chiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell'atto di disposizione ai sen- si dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può com- piere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1228 del 17/01/2023).
22.- Alla stregua del citato indirizzo ermeneutico cadono tutte le difese dei convenuti rispetto all'assenza del carattere pregiudizievole dell'atto di cessione delle quote di società di persone o alla carenza di un interesse concreto e at- tuale della curatela attrice alla revoca ex art. 2901 cod. civ. dell'atto dispositi- vo.
23.1.- La liquidazione della quota dei soci che hanno acquistato le quote dai presunti debitori della curatela fallimentare può verificarsi in qualsiasi momen- to o in ragione dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla per-
12 sona di uno o più soci (a seguito di morte del socio, recesso del socio, esclu- sione del socio della società, cfr. rispettivamente artt. 2284, 2285 e 2286 cod. civ.) oppure per l'avverarsi di una delle cause di scioglimento della società (vedi art. 2272 cod. civ.).
23.2.- Non rileva, invece, ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che oggi le quote delle società di persone non siano espropriabili, perché non è certo oggi che deve promuoversi in danno dei convenuti l'azione esecu- tiva: l'azione esecutiva sarà, ad onor del vero, promossa se e quando la cura- tela conseguirà la formazione di un titolo esecutivo nei loro confronti, il che po- trebbe avvenire anche tra molti anni, non essendo preconizzabile l'incerto esi- to, nei suoi eventuali plurimi gradi, del giudizio di cognizione deputato ad ac- certare l'eventuale responsabilità degli amministratori di (e la posi- CP_1 zione di amministratore di fatto del convenuto CP_3
23.3.- L'interesse ad agire rispetto all'azione revocatoria si atteggia, dunque, in termini prospettici, in quanto “la valutazione della idoneità dell'atto disposi- tivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11892; conf. Cass. Civile sez. III , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023, rispetto alla sussistenza del requisito del pregiudizio concreto e attuale dell'atto revocando anche se ha ad oggetto un immobile ipotecato in cui il valore del credito attualmente assorbe per inte- ro quello del bene oggetto della garanzia reale).
24.1. - Del resto, se “l'interesse del creditore ad agire in revocatoria non re- cede (e resta intatto) anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di ci- tazione in revocatoria”, in quanto poiché “oggetto della domanda di revocato- ria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della ge- nerica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ne deriva che il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore” (cfr. Cass. 24.6.2020, n. 12476), allora, a più forte ragione, deve concludersi l'interesse del creditore alla pronuncia della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. allorché oggetto della futura azione espropriativa, cui l'accoglimento della revocatoria è preordinata ex artt. 602-604 cod. proc. civ., non sarà il be- ne oggetto del negozio dispositivo, ma il suo controvalore all'esito della futura, ma ineluttabile liquidazione della quota societaria.
24.2.- Che prima o poi le quote societarie della società di persone vengano li- quidate non è certamente revocabile in dubbio, atteso che non esistono con- sorzi umani che hanno una durata pressoché perpetua, se parametrata alla più
13 breve durata della vita umana, (se si eccettuano talune entità statali o la
[...]
) e, tanto meno, non esistono imprese esercitate in forma collettiva CP_12 che durino sine die nella medesima compagine sociale che assumono in un da- to contingente momento.
25.- Quanto alla prospettata, da parte dei convenuti, incompatibilità della fu- tura azione esecutiva sul valore delle quote quali risultanti dal futuro procedi- mento di liquidazione con i tempi di durata della procedura concorsuale (che, se ragionevoli, devono essere tendenzialmente contenuti in anni sei, cfr. art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001), è sufficiente osservare come, ex art. 106 l.f., la cu- ratela ben può cedere i creditori e le relative azioni a garanzia del credito e, in ogni caso, come l'art. 118, comma 2°, l.f., contempla una fattispecie di ultrat- tività, in caso di chiusura del fallimento a seguito della ripartizione dell'attivo, della legittimazione processuale della curatela rispetto ai processi già iniziati.
26.- Tanto chiarito occorre ora entrare nel merito dell'ulteriore difesa dei con- venuti e, cioè, che il negozio giuridico qui impugnato dalla curatela sarebbe, in realtà, evidentemente per quel che concerne la sola cessione a titolo oneroso delle quote alla (e non certamente anche per quel che CP_4 riguarda le donazioni delle quote ai figli che evidentemente non può essere validamente né oggetto di preliminare né oggetto di un contrat- to redatto in forma distinta da quella solenne), il contratto definitivo ri- spetto ad un contratto preliminare concluso, in verità, molti anni prima e, cioè, nel lontano 2015 o, comunque, la ripetizione nella forma solenne dell'atto pubblico di un contratto concluso in altra forma (scrittura privata non autenti- cata) nel 2015.
27.- Le due alternative ricostruzioni, l'una con l'altra evidentemente incompa- tibili sul piano logico, sono manifestamente infondate per plurimi concorrenti ordini di ragioni.
28.- Il contratto del 2015, stando alla sua nitida formulazione letterale, non è un contratto preliminare, ma un contratto definitivo con cui i CI trasferi- scono a congiuntamente quote complessivamente pari al 15% CP_4 della società di persone, con patto di retrovendita delle medesime quote socie- tarie a semplice richiesta scritta dell'acquirente (o dei suoi eredi) e manteni- mento della proprietà fiduciaria delle medesime quote in capo ai venditori.
29.- Nella scrittura privata prodotta dalla difesa dei convenuti sub doc. 16) non vi è, infatti, rappresentata alcuna promessa di vendita e di correlativo ac- quisto delle quote e di pagamento del corrispettivo, ma un immediato trasfe- rimento della proprietà (con mantenimento in capo ai venditori della titolarità fiduciaria del bene) contro il pagamento di un corrispettivo al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita.
30.- La dichiarazione negoziale è, quindi, chiara nel produrre effetti traslativi
14 immediati e nel porre a carico dell'acquirente un altrettanto inequivoco obbligo di immediato pagamento del corrispettivo della compravendita.
31.- Il contratto del 2019, quindi, non rappresenta un negozio giuridico con cui le parti hanno inteso realizzare gli effetti giuridici di un patto avente mera effi- cacia obbligatoria perché, al contrario, il più remoto accordo negoziale palesa- va già chiaramente una volontà traslativa immediata (scambio del diritto sul bene contro il prezzo): è davvero arduo affermare che rappresenti un mero preliminare, infatti, un contratto in cui il venditore dichiara di aver già incassa- to il prezzo o di percepirlo in quella sede e di immettere “l'acquirente … dalla data odierna nel pieno possesso di fatto e di diritto delle rispettive quote cedu- te … Resta tra le parti inteso che le quote compravendute resteranno fiducia- riamente intestate ai venditori … pur essi riconoscendo, a tutti gli effetti di leg- ge che l'acquirente … viene investita di ogni ragione e diritto spettanti ai ce- denti nei confronti della Società e così in particolare di partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso, alla divisione del patrimonio sociale alla cessa- zione della Società, nonché all'obbligo gli eventuali oneri e passività in propor- zione alla sua quota di partecipazione” (doc. 16, convenuto CP_13
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[...]
32.- Non è neppure accoglibile la ricostruzione che il negozio giuridico del 2019 sia, in parte (e, cioè, per la sola parte relativa alla compravendita), la ri- petizione, nella forma dell'atto pubblico, del contratto di vendita già concluso dalle parti nel 2015 perché la ripetizione presuppone l'identità dell'oggetto tra i due contratti di cui il secondo rappresenta solo la rinnovazione della manife- stazione di volontà delle parti in una veste formale diversa.
33.- Le due diverse pattuizioni negoziali, tuttavia, non coincidono affatto, sia per la diversità del corrispettivo, sia perché nella scrittura privata del 2015, di- versamente da quella del 2019, era previsto un patto di retrovendita delle quo- te sociali trasferite dai germani alla (assente dal contratto del CP_2 CP_4
2019 impugnato dalla curatela ex art. 2901 cod. civ.) e, inoltre, veniva previ- sto che in capo ai venditori rimaneva la proprietà fiduciaria delle quote.
34.- Nel contratto complesso di cessione delle quote del 2019, inoltre, non si fa riferimento alcuno al contratto del 2015 e, in particolare, alla causa esterna del contratto riconducibile all'asserita necessità di consentire l'intestazione formale delle quote alla parte acquirente con conseguente risoluzione del pac- tum fiduciae menzionato nel contratto del 2015.
35.- Tanto premesso paiono, pertanto, plausibili due alternative: -) al contrat- to di compravendita del 2015 è seguita l'esecuzione del patto di retrovendita indicato nella medesima scrittura privata, tant'è che nel 2019 le quote sono state ritrasferite sic et simpliciter dai germani alla medesima CP_2 CP_4 senza menzionare che quella compravendita rappresentava, in realtà, una ri-
15 petizione formale del negozio giuridico già concluso nel 2015 necessaria per consentire l'intestazione formale delle quote alla venditrice;
-) la dichiarazione negoziale del 2015 era una scrittura privata di comodo e, segnatamente, una dichiarazione di cui le parti, allora, non volevano gli effetti giuridici e che era destinata ad essere esibita per giustificare (e, eventualmente, retrodatare) ex post future ed eventuali operazioni negoziali aventi un effetto traslativo real- mente voluto dalle parti.
36.- Questa seconda ricostruzione è avvalorata dalle seguenti circostanze indi- ziarie:
-) le distinte dei bonifici bancari prodotte dai convenuti recano solo in minima parte causali coerenti con la dichiarazione negoziale del 2015 e non coprono nemmeno tutto il prezzo della compravendita indicato in quella remota scrittu- ra privata2: il pagamento del prezzo di quella compravendita, pertanto, può considerarsi versato solo in parte;
-) il prezzo della compravendita del 2015 sarebbe stato pagato, ovviamente per la sola parte per cui risulta essere stato effettivamente pagato, diversi anni prima dalla conclusione della compravendita, senza che sia stato allegato e prodotto alcun contratto preliminare che giustifichi il versamento anticipato di un così ingente corrispettivo;
-) non emerge che l'acquirente abbia esercitato i diritti inerenti alla qualità di socia, pur riconosciutagli dall'atto di compravendita, dal 2015 al 2019.
37.- Sgombrato il campo del decidere dalla difesa dei convenuti relativa al fat- to che la vendita delle quote societarie del 2019 a (dunque solo CP_4 uno dei negozi giuridici qui impugnati) rappresenterebbe, alternativamente, un negozio solutorio con causa esterna in un asserito preesistente contratto o un negozio giuridico che ha riprodotto in forma solenne gli effetti di una volontà negoziale già manifestata svariati anni prima, occorra ora entrare nel merito della difesa dei convenuti che, invece, riguarda il contratto di donazione delle quote societarie.
38.- La difesa di sottopone all'attenzione del giudicante che Controparte_2 la donazione fatta da questi alle figlie (ma non anche alla moglie) contiene la clausola di riserva a favore del donante (art. 790 cod. civ.) con cui il disponen- te si riserva di disporre, sia a titolo gratuito che oneroso, del 15% delle quote donate a ciascuna delle sue figlie e in funzione di proprie CP_5 Controparte_6 eventuali sopravvenute necessità o di ordine economico o collegate a problemi di salute. I convenuti affermano, pertanto, che la donazione, in virtù della clausola di riserva di disposizione in essa contenuta, non sarebbe pregiudizie- vole, sostenendo la posizione espressa da taluno in dottrina e, cioè, che i cre- ditori del donante potrebbero surrogarsi ex art. 2900 cod. civ. al suo diritto di avvalersi della clausola di disposizione e, pertanto, ottenere la retrocessione delle quote donate nel patrimonio del donante. Secondo la ricostruzione del convenuto non sussisterebbe, quindi, l'interesse del creditore ad agire CP_2 in revocatoria, potendo egli già ora agire ex art. 2900 cod. civ. e, così facendo, ottenendo la retrocessione del donatum nel patrimonio del donante ed elimi- nando, recta via, l'effetto depauperativo conseguente all'atto di liberalità (re- versibile quoad effecta), senza necessità di un'ultronea pronuncia costitutiva ex art. 2909 cod. civ.
39.- Tale tesi difensiva non è, tuttavia, persuasiva.
40.- Ebbene, a prescindere dalla qualificazione della donazione sottoposta al potere di riserva di disposizione del donante sui beni del donatario ex art. 790 cod. civ. come proprietà sottoposta a scissione del potere di disposizione dalla titolarità del diritto soggettivo (come sostiene il convenuto ri- Controparte_2 portandosi all'opinione assai risalente di un illustre autore) oppure, come af- ferma la dottrina più moderna, come donazione sottoposta a condizione risolu- tiva potestativa, gli è che tale diritto potestativo del donante non è esercitabi- le, in suo luogo, dai suoi creditori con il rimedio di cui all'art. 2900 cod. civ.).
41.- Si insegna, infatti, che sono diritti che “non possono essere esercitati se non dal loro titolare” tutti quei diritti in cui la libertà del titolare di decidere se esercitare o meno il suo diritto debba considerarsi elemento essenziale per la tutela di quella situazione.
42.- Conseguentemente, a poco rileva quanto afferma e, Controparte_2 cioè, che per il disponente è indifferente il mantenimento o meno dell'originario creditore e, dunque, che quest'ultimo potrebbe sostituirsi al do- nante nell'esercizio della facoltà prevista dalla clausola di cui all'art. 790 cod. civ.: il focus, a ben guardare, deve essere spostato sulla natura del diritto po- testativo (tale è quel diritto che conferisce al titolare il potere di modificare la posizione soggettiva di un terzo che, rispetto a quel diritto, si colloca in una si- tuazione di soggezione) e sul ruolo giocato dal titolare del diritto potestativo nell'esercizio o meno di quel diritto.
43.- Ebbene, deve ritenersi che la scelta del donante se disporre o meno dei beni donati facendo venir meno gli effetti dell'atto di liberalità rappresenti l'esercizio di un diritto di segno contrario alla donazione (elidendone gli effetti) e, pertanto, del tutto specularmente alla donazione, non possa che dipendere da una valutazione discrezionale del titolare del diritto improntata ad un prin- cipio di spontaneità e, dunque, non coartabile o surrogabile ab esterno. Non può, quindi, che essere solo il donante a bilanciare i sopravvenuti bisogni eco- nomici (anche eventualmente dipendenti da crediti derivanti da fatti illeciti suc- cessivamente accertati) con la permanenza dello spirito di liberalità che lo ave-
17 va portato a depauperarsi del proprio patrimonio per arricchire altre persone: è solo il donante, dunque, per l'intrinseca natura del suo diritto negoziale, a po- ter apprezzare qual è l'interesse in concreto prevalente (eliminare la propria situazione sopravvenuta di bisogno economico oppure beneficiare i donatari).
44.- Tanto premesso, sul carattere pregiudizievole dell'atto complesso revo- cando sia per quel che concerne le vendite delle quote societarie da e CP_3
a , sia per quel che concerne le donazioni di Controparte_2 CP_4 quote societarie che, rispettivamente, e hanno fatto ai CP_3 Controparte_2 loro figli, è ora possibile entrare nel merito del requisito della scientia damni.
45.- Gli atti dispositivi qui impugnati risultano dolosamente preordinati a fro- dare le ragioni degli eventuali creditori dei due convenuti, secondo l'accezione forte di tale elemento soggettivo sposato dal giudice della nomofilachia (cfr. Cass. Sez. Un. 27.1.25, n. 1898).
46.- Dagli atti di causa, infatti, emerge come in un solo giorno e, cioè, il 3 giu- gno del 2019, avanti al medesimo notaro rogante ha costituito CP_3 in fondo patrimoniale due unità immobiliari e e hanno CP_3 Controparte_2 dismesso pressocché integralmente (sono restati entrambi titolari di quote so- cietarie pari, per ciascuno, ad appena lo 0,5% del patrimonio sociale) la loro partecipazione sociale nella Ciemme s.n.c. o a titolo donativo o a titolo oneroso in cambio di un corrispettivo solo parzialmente incassato.
47.- Così facendo i due in un unico giorno, hanno definitivamente sot- CP_2 tratto ai loro eventuali creditori un numero significativo di beni e sono rimasti intestatari, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, soltanto della piena proprietà dello 0,5% delle quote della società Ciemme, nonché del diritto di usufrutto generale vitalizio sulle quote donate ai figli. Essi, quindi, hanno blin- dato pressoché interamente il loro patrimonio rendendosi di fatto irresponsabili sul piano esecutivo per i crediti contratti e che avrebbero contratto in futuro: i loro creditori, infatti, si sarebbero, per effetto del combinato disposto degli atti dispositivi o segregativi compiuti nel medesimo contesto spaziale e temporale, trovati innanzi due patrimoni personali sostanzialmente inattaccabili rispetto alle loro ragioni. Questo obiettivo non poteva non essere tenuto presente da due avveduti capitani d'industria come gli odierni convenuti che, in età non an- cora avanzata all'epoca degli atti che qui occupano, si affrettavano a blindare tutti i loro beni utilmente aggredibili.
48.- Questi atti negoziali – tra loro indipendenti sul piano causale ma indub- biamente collegati dalla comunanza dell'intento soggettivo che animava i di- Cont sponenti – sono stati realizzati quando la società di cui i due convenuti erano soci e amministratori (sebbene quanto a CE tale qualità sia oggetto di contestazione) stava decidendo un importantissima operazione immobiliare che avrebbe comportato la dismissione di un patrimonio valutato svariati mi-
18 lioni di euro e rispetto alla cui convenienza economica sussistevano già allora dubbi, tanto che la aveva chiesto consiglio a due chiari professori CP_1 di procedura civile, i quali nel più volte citato parere pro veritate avevano espresso, prima facie, dei dubbi sulla razionalità economica dell'operazione e suggerito alla compagine amministrativa di percorrere la soluzione della crisi d'impresa concordataria, anche per evitare per evitare possibili azioni di re- sponsabilità da parte della curatela fallimentare in caso di apertura della pro- cedura esecutiva collettiva in danno della società.
49.- Il quadro, quindi, è seguente: mentre l'organo amministrativo sta deci- dendo un'operazione impattante sul patrimonio societario in termini cospicui e della dubbia convenienza economica due soci di riferimento della società (uno amministratore di diritto, l'altro forse amministratore di fatto in ragione dell'ampia procura conferita e dalla posizione di forza assunta nell'ambito della ristretta compagine societaria e nelle altre società del gruppo) dismettono o rendono insuscettibile di azione espropriativa la quasi totalità del loro patrimo- nio. Il tutto avviene cinque giorni prima che venga sottoscritto l'accordo qua- dro dell'operazione negoziale di cui sopra.
50.- Ebbene è chiaro che il motivo soggettivo che anima questa complessiva operazione non può che essere quello di mettere al riparo i beni dei due ammi- nistratori da eventuali successive azioni esecutive dei loro creditori. Non è al- trimenti revocabile in dubbio che i plurimi contestuali atti dispositivi, in consi- derazione della loro collocazione temporale e del cumulo degli effetti che ven- gono a produrre, siano stati posti“in essere dal debitore in funzione del sorge- re dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecuti- va” (cfr. Cass. Sez. Un. 27.1.25, n. 1898), consentendo che il proprio patrimo- nio immobiliare e mobiliare fosse messo al sicuro e alienato ai familiari oppure, per effetto del vincolo segregativo, preordinato al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare sino all'eventuale dissoluzione della famiglia.
51.- A tal fine, poco rileva, che nel 2019 non apparisse imminente o probabile il fallimento della perché il credito risarcitorio che in questa sede CP_1 la curatela fa valere non presuppone necessariamente che la società fallisca per potere essere esercitato, in quanto si tratta di un credito che, ove l'atto di- spositivo compiuto sia dannoso per il patrimonio sociale, la società stessa, pre- via delibera assembleare o azione di una maggioranza qualificata degli azionisti (art. 2393 e 2393-bis cod. civ.), può far valere anche se la società dovesse es- sere in bonis e tale credito può essere fatto valere anche a distanza di moltis- simi anni dall'atto pregiudizievole in virtù della causa di sospensione della pre- scrizione prevista dall'art. 2941, n. 7) cod. civ.
52.1.- Stando così le cose, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo a fro- dare le ragioni degli eventuali creditori non può essere certo esclusa perché all'epoca la non versava in un'apparente situazione di crisi perché CP_1
19 come si è visto: -) il credito risarcitorio non presuppone lo stato di crisi o di in- solvenza della società, ma soltanto il carattere pregiudizievole degli atti com- piuti dagli amministratori secondo una valutazione fatta ex ante; -) l'azione può essere esercitata dalla società anche quando questa è in bonis e anche soltanto da una minoranza qualificata dei soci;
-) l'azione può essere esercita- ta dalla curatela (o dalla società in bonis) anche a distanza di moltissimi anni dal depauperamento del patrimonio sociale in virtù della sospensione del ter- mine di prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 7 cod. civ.
52.2.- Ininfluente è poi la concorrente volontà di sistemare i rapporti patrimo- niali nell'ambito della famiglia, perché questo desiderio non è incompatibile con la concorrente finalità di mettere al riparo il proprio patrimonio, assicurandone la trasmissione alla ristretta cerchia dei congiunti oppure la segregazione in lo- ro favore, da future azioni esecutive che i creditori dei convenuti avrebbero po- tuto porre in essere ove la società, in futuro, fosse stata dichiarata fallita oppu- re l'assemblea sociale fosse controllata da altri soci o, ancora, altri soci assu- messero un numero di azioni sufficienti ad esercitare l'azione di responsabilità sociale in forza della speciale legittimazione attribuita dall'art. 2393-bis cod. civ.
53.- Ciò detto, in ogni caso, sussiste anche il requisito soggettivo previsto nel- la forma attenuata della consapevolezza del carattere pregiudizievole degli atti revocandi, atteso che gli stessi non si possono certo considerare anteriori al sorgere del credito.
54.- Infatti, l'accordo quadro di vendita degli immobili della società è stato sottoscritto appena cinque giorni dopo gli atti dispositivi qui impugnati, di tal ché l'atto pregiudizievole per il patrimonio della società è stato, a ben guarda- re, concluso sincronicamente con gli atti dispositivi che in questa sede vengono in rilievo, non potendosi ragionevolmente sposare un concetto di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito di stampo meramente cronometrico o con la stessa logica con cui l'imprenditore compila il libro gior- nale dell'attività d'impresa.
55.- La ratio legis del diverso atteggiarsi dell'intensità dell'elemento soggettivo è, di fatti, quella di tutelare l'affidamento dei contraenti sulla stabilità degli ef- fetti dell'atto negoziale, allorché, al momento della manifestazione della volon- tà contrattuale, il credito non sia sorto. Ma questa esigenza di tutela dell'affidamento sulla stabilità dei traffici non può che venire meno allorché, al momento della stipula del negozio giuridico, già siano in corso di formazione gli elementi costitutivi del credito risarcitorio e, segnatamente, sia già in fieri la condotta inadempiente agli obblighi di legge gravanti sull'organo amministrati- vo (sia esso quello investito dall'assemblea di tali funzioni sia quello che nella sostanza delle cose eserciti le funzioni in assenza di una nomina formale o, comunque, valida).
20 56.- Nel caso di specie, infatti, occorre considerare che seppure l'atto che im- pegna all'esterno è successivo di cinque giorni al negozio giuridico CP_1 impugnato con la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ., le condotte che potrebbero portare ad un giudizio di responsabilità degli amministratori (sia quelli che hanno speso all'esterno il nome della società che quelli che hanno comunque deciso l'operazione) si collocano tutte a monte dell'atto dispositivo.
57.1.- Infatti, seppure il danno per la società si verifica soltanto quando l'atto dispositivo del patrimonio viene compiuto (dunque, a ben vedere, quando vie- ne stipulato non già l'accordo quadro o il preliminare di cessione, ma quando viene concluso il contratto definitivo che muta in peius la composizione del pa- trimonio sociale), i fatti generatori della responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo (cioè le condotte attive e omissive che causano il danno), in realtà, precedono l'atto dispositivo impugnato nell'odierna sede re- vocatoria e risiedono nell'eventuale avventatezza con cui è stata decisa l'operazione, nell'assenza di un adeguato flusso informativo per verificarne la convenienza, nella presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse non dichiarate, etc.
57.2.- Invero, nel caso di specie, un'operazione immobiliare di svariati milioni di euro destinata a modificare in misura sensibile la composizione del patrimo- nio della società non poteva essere certo stata decisa, nei suoi termini econo- mici complessivi, il giorno stesso del ricevimento della proposta da parte della controparte negoziale di ma è stata preceduta da mesi di trattative, CP_1 di studi e di analisi (come emerge, del resto, anche dalla data della perizia ci- tata dalla curatela e precedente di circa un mese la sottoscrizione dell'accordo quadro).
58.- Tanto premesso, in presenza di crediti risarcitori dipendenti da fatto illeci- to o da inadempimento contrattuale, ai fini dell'individuazione dell'intensità dell'elemento soggettivo necessario all'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 c.c., il momento dell'insorgenza del credito non va tanto rinvenu- to nella produzione delle conseguenze dannose della condotta, ma nel momen- to della realizzazione della condotta illecita o inadempiente agli obblighi dipen- denti dal contratto o dalla legge.
59.- Ciò, in quanto è proprio dal momento del compimento della condotta ille- cita o inadempiente che sorge per il debitore il dovere di non modificare in termini qualitativi o quantitativi la propria garanzia patrimoniale generica ed è da quel momento che egli non può più fare affidamento sulla stabilità degli atti negoziali che depauperano il proprio patrimonio rispetto alle ragioni di credito dei suoi potenziali creditori, perché è proprio da quel momento che egli versa in una situazione di diversa consapevolezza rispetto agli effetti nei confronti dei terzi degli atti dispositivi compiuti.
21 60.- Tanto premesso, anche a voler escludere in capo a e CP_3 CP_13 il requisito della partecipatio fraudis, sussiste in capo a questi ultimi si-
[...] curamente lo stato psicologico più attenuato della scientia damni (o, mutuando categorie penalistiche del dolo generico compatibile anche con la forma più te- nue del dolo eventuale=, atteso che: -) nel medesimo giorno i due alienavano o rendevano insuscettibili di azione esecutiva svariati beni che componevano allora il loro patrimonio senza ricevere alcuna contropartita, trattandosi vieppiù di atti a titolo gratuito o con corrispettivo corrisposto solo in parte in tempi re- moti;
-) tale operazione di dismissione e/o segregazione di quasi tutto il loro patrimonio avveniva dopo che l'organo amministrativo della società aveva de- ciso un'operazione commerciale complessa e dedicata che impattava in misura enorme sul patrimonio sociale e che già ex ante prima del fallimento esponeva il fianco a criticità.
61.- Per quel che riguarda i due atti di vendita delle quote societarie, la mede- sima condizione psicologica ricostruita in capo ai venditori va rinvenuto in capo all'acquirente che, essendo moglie convivente di ossia di un Controparte_2 socio di riferimento della e forse amministratore di fatto della stessa, CP_1 non poteva non essere al corrente di operazioni imprenditoriali della società di carattere strategico e di impatto economico enorme come quella dedotta in questo giudizio dalla curatela come generatrice di una potenziale responsabilità risarcitoria degli amministratori che l'hanno decisa, nonché della complessiva condotta assunta dai germani che in un unico giorno stavano dismet- CP_2 tendo o segregando il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare innanzi al medesimo notaro dove la stessa si trovava. Se pure lo stato di CP_4 parentela non può essere indice inequivoco della scientia damni del terzo aven- te causa dal debitore alienante, l'affetto coniugale che lega marito e moglie conviventi sotto il medesimo tetto e reciprocamente impegnati a concorrere, anche sul piano materiale, alla gestione del consorzio familiare è, sul piano dell'id quod plerumque accidit (art. 2729 cod. civ.), logicamente incompatibile con un'assenza di comunicazione tra i coniugi della situazione economica indi- viduale.
62.- La soccombenza dei convenuti ne impone la condanna in via tra loro soli- dale al pagamento delle spese di lite che si liquidano a favore dell'attrice sulla base dei valori massimi (attesa la complessità in diritto delle questioni giuridi- che sottese al decidere), ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione che deve essere liquidata sulla base dei minimi, non essendo state assunte prove nel corso di questo processo.
63.- Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento delle tabelle mini- steriali allegate al d.m. 55/2014 si prende il valore indeterminabile, in conside- razione del fatto che il credito risarcitorio, pendendo il giudizio di primo grado, non è stato ancora determinato nel suo esatto ammontare.
22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) revoca ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei con- fronti del solo attore l'atto negoziale del 3.6.2019 a ministero del No- taio di Verona con cui: - ha venduto a CP_14 CP_3 [...]
la piena proprietà di una parte della propria quota di par- CP_15 tecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prezzo di € 175.000,00; - CP_2 ha venduto a la piena proprietà di una parte
[...] CP_4 della propria quota di partecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prez- zo di € 175.000,00; - ha donato, riservandosi l'usu- Controparte_2 frutto generale vitalizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie, sia a che a a cia- Controparte_5 Controparte_6 scuna singolarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 5.422,81 pari al 21% del capitale sociale della società; - ha donato, riservandosi l'usufrutto generale CP_3 vitalizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie a e a cia- Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 scuno singolarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 3.615,20 pari al 14% del capitale sociale della società.
b) Condanna i convenuti in via tra loro solidale alla refusione in favore di parte attrice delle spese legali che si liquidano in euro 12.553,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato come da importo emergente dagli atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 281- sexies comma terzo cod. proc. civ.
Verona, 20.2.25
Il Giudice
dott. Attilio Burti
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma non per questo meno autorevole.
9 2 Il prezzo nella compravendita risultante dalla dichiarazione negoziale del 2015 è, di fatti, pari a 919.074,66 euro.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5236/2023 promossa da:
(p. iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TRENTINI CARLO, come da P.IVA_1 procura alle liti dimessa agli atti del fascicolo telematico e autorizzazione del Giudice Delegato anch'essa agli atti.
- attrice -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dal Controparte_2 C.F._1
Prof. Avv. STELLA MARCELLO, come da procura alle liti dimessa agli atti del fa- scicolo telematico.
- Convenuto –
Nonché contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_3 C.F._2
Avv.ti Nicola Maragna, Giuseppe Giacon e Emanuele Ghiotto come da procura alle liti prodotta agli atti del fascicolo processuale
- Convenuto –
Nonché contro
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
1 - Convenuti contumaci -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- A seguito dell'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 103, comma 2°, cod. proc. civ., questo processo ha ora ad oggetto soltanto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela
[...] dell'atto negoziale del Parte_1
3.6.2019 con cui: - ha venduto alla cognata CP_3 CP_10 son la piena proprietà di una parte della propria quota di partecipazione al ca- pitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale socia- le, per il prezzo di € 175.000,00; - ha venduto a sua mo- Controparte_2 glie la piena proprietà di una parte della propria quota di par- CP_4 tecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prezzo di € 175.000,00; - ha do- Controparte_2 nato, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio sulle quote donate per sé e do- po di sé a favore della propria moglie, sia alle figlie e Controparte_5 [...]
a ciascuna singolarmente, la nuda proprietà di una parte della pro- CP_6 pria quota di nominali complessivi € 5.422,81 pari al 21% del capitale sociale della società; - ha donato, riservandosi l'usufrutto generale vi- CP_3 talizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie alle figlie e a ciascuno sin- Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 golarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 3.615,20 pari al 14% del capitale sociale della società.
1.2.- In estrema sintesi, si può anticipare come l'oggetto dell'odierna doman- da di dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 cod. civ. preordinata all'esercizio contro i terzi proprietari dell'eventuale futura azione esecutiva (ex artt. 602-604 cod. proc. civ.), sia un atto negoziale complesso sia oggettiva- mente (in quanto comprensivo di plurimi contratti di vendita e di donazione) sia soggettivamente (in quanto beneficiari degli atti dispositivi sono una conge- rie di stretti congiunti di CE e . Con questo atto dispositivo CP_3 un amministratore di diritto di una società di capitali e il preteso amministrato- re di fatto della stessa società hanno dismesso, contestualmente, le proprie quote di una società di persone (le cui quote, come si vedrà, non sono libera- mente trasferibili), alienandole ai componenti della ristretta cerchia di congiun- ti (doc. 5 attore).
1.2.3.- L'atto di dismissione di tale cospicuo patrimonio mobiliare, come si dirà meglio infra, è stato posto in essere proprio nello stesso mese in cui la società, tramite il suo organo amministrativo, stava ponendo in essere un'operazione
2 commerciale che impattava in modo significativo sull'attivo patrimoniale, in quanto implicava la dismissione a titolo oneroso di immobilizzazioni materiali (e, segnatamente, di immobili) per svariati milioni di euro. In data coeva il medesimo amministratore di diritto vincolava il suo patrimonio immobiliare al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia, costituendo un fondo patri- moniale (doc. 4 attore).
2.1.- In via pregiudiziale in rito occorre esaminare l'eccezione d'estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dei contenuti costituiti per non essere stato noti- ficato il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel termine di quaranta giorni liberi prima della data dell'udienza fissata originariamente da questo giudice con il decreto.
2.2.- In realtà, la data in cui è stata fissata l'udienza ex art. 281-undecies cod. proc. civ. cod. proc. civ. non consentiva la regolare instaurazione del contrad- dittorio nei confronti di tutti i convenuti: uno degli undici convenuti presenti nel processo unitario proposto dalla curatela - articolando domande cumulate sul piano oggettivo e soggettivo e aventi come ragione di connessione soltanto uno degli elementi costitutivi del credito risarcitorio tutelato con le domande di revoca ex art. 2901 cod. civ. - era residente all'estero e, pertanto, per consen- tire la notifica nei confronti di quest'ultimo, occorreva che la data dell'udienza fosse fissata ad un giorno che consentisse il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto per il destinatario dell'atto almeno sessanta giorni liberi prima della stessa.
2.3.- Detto termine, però, non poteva essere rispettato dalla curatela attorea, perché il decreto di fissazione d'udienza era stato comunicato il 16.10.23 e la prima udienza era stata fissata il 21.12.23, di tal ché i tempi per il perfeziona- mento, per il destinatario dell'atto, della notifica all'estero erano senz'altro in- compatibili con la possibilità che fosse rispettato il predetto termine di sessanta giorni liberi.
2.4.- Diligentemente, pertanto, la curatela fallimentare, il giorno dopo la co- municazione del decreto, - e, dunque, prima che scadesse sia il termine per la notifica nei confronti del convenuto residente all'estero sia il termine per la notifica nei confronti dei convenuti residenti nel territo- rio della Repubblica – ha chiesto che fosse modificata la data dell'udienza in modo da poter effettuare la notifica nei confronti di tutti i contraddittori pro- cessuali entro il termine previsto dal legislatore e che, conseguentemente, in forza del differimento dell'udienza ad altra data, fosse assegnato un nuovo termine per la notifica ai convenuti residenti in Italia e al convenuto residente all'estero (sostituendo, per quest'ultimo, l'indicazione del termine di quaranta giorni liberi con quello di sessanta).
2.5.- Il provvedimento del giudice di modifica del precedente decreto – evi-
3 dentemente affetto da una causa di nullità per violazione dell'art. 281- undecises, comma 2°, cod. proc. civ. e dell'art. 101 cod. proc. civ. e, in quanto tale, improduttivo di effetti – è stato comunicato all'attore soltanto dopo lo spi- rare del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza delle parti residenti in Italia.
2.6.- Così ricostruita la vicenda processuale, occorre considerare che per la giurisprudenza di legittimità “in tema di procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., richiamato dall'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, che di- sciplina il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, è legittimo, e non co- stituisce una rimessione in termine, benché sollecitato dal ricorrente, il prov- vedimento con cui il giudice, accortosi di aver fissato un termine eccessiva- mente breve per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto, dif- ferisce la data della prima udienza, così di fatto prorogando sia il termine ordi- natorio originariamente concesso per la notifica del ricorso e del decreto, sia quello per la costituzione del convenuto” (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018).
2.7.- Dal citato precedente di legittimità sopra citato si traggono i seguenti principi: -) il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai convenuti nel rito sommario di cognizione (oggi sostituito dal rito semplificato) non è perentorio, essendo sufficiente che la notifica si perfezioni per il destinatario prima del decorso del termine di quaranta giorni liberi calco- lati a ritroso dalla data dell'udienza; -) i termini ordinatori sono prorogabili.
2.8.- Ora, nel caso di specie, l'istanza di modifica della data di fissazione udienza e di proroga del termine per la notifica del ricorso e del decreto modi- ficato è stata diligentemente proposta dall'attore prima della scadenza del termine sia per l'evocazione dei convenuti residenti in Italia sia per l'evocazione del convenuto residente all'estero, sicché il termine poteva essere legittimamente prorogato dal giudice in quanto il termine ordinatorio “può es- sere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta, e comunque a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo, e sia for- mulata prima della scadenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 25369/2023): ciò che rileva, infatti, non è quando interviene la proroga del termine, ma il momento in cui la parte deposita la relativa istanza, non potendosi ragionevolmente ri- collegare, a carico della parte del processo, preclusioni o decadenze dipendenti dall'organizzazione dell'ufficio giudiziario e dalla data di emissione o di comuni- cazione dei relativi provvedimenti che accolgono un'istanza di proroga tempe- stiva.
2.9.- Correttamente, pertanto, l'attore ha atteso che il giudice, in accoglimen- to dell'istanza tempestivamente proposta, modificasse il termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto residente fuori dai confini nazionali e dif- ferisse la data dell'udienza in modo tale che la notifica, entro i nuovi termini
4 calcolati a ritroso dalla data dell'udienza differita, potesse essere fatta tempe- stivamente nei confronti di tutti i convenuti (e non solo nei confronti di quelli residenti in Italia, con conseguente inutile celebrazione della prima udienza non essendo ad essa presenti tutte le parti del complesso rapporto processuale instaurato).
2.10.- Non è, allora, possibile dichiarare il processo estinto per le seguenti ra- gioni: -) la nullità del decreto di fissazione dell'udienza non era imputabile alla parte, ma al giudice che non s'è avveduto che uno tra la congerie dei convenu- ti evocati nel processo ab origine unitario fosse residente all'estero; -) la parte non è rimasta inerte, ma si è prontamente attivata per ottenere la modifica del provvedimento di fissazione dell'udienza chiedendo il differimento dell'udienza e la conseguente assegnazione di nuovi termini per la tempestiva notifica del ricorso (termini che decorrono a ritroso della data della nuova udienza fissata);
-) le cause, pur scindibili, erano allora contenute in un processo unitario, sic- ché prima del provvedimento di separazione delle cause doveva svolgersi un'unica udienza e a quella unica udienza tutte le parti dovevano essere ri- tualmente evocate in giudizio: sarebbe stato, allora, del tutto illogico e contra- rio al principio di economia dei mezzi giuridici procedere comunque alla notifica del ricorso e del decreto ai convenuti residenti in Italia, in quanto l'udienza in- dicata nel decreto non poteva comunque validamente celebrarsi e, prima o poi, sarebbe stata comunque differita dal giudice;
-) affinché l'unica udienza di trattazione delle cause cumulativamente proposte si svolgesse nel rispetto dell'art. 281-undecies cod. proc. civ. la stessa doveva essere ineludibilmente differita e l'attore si era prontamente attivato in quella direzione prima che scadesse il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udien- za tanto rispetto ai convenuti residenti in Italia, quanto rispetto al convenuto residente in suolo teutonico.
2.11.- D'altra parte sarebbe possibile sostenere l'estinzione del processo solo se alcuno dei litisconsorti necessari si fosse costituito in giudizio (vedi art. 102 cod. proc. civ.), perché, nelle cause introdotte con ricorso in cui la vocatio in ius dipende da un provvedimento del giudice, in presenza di un'istanza di pro- roga tempestiva si afferma il seguente principio: “nei giudizi possessori, la "vocatio in ius" conseguente alla proroga, dopo la sua scadenza, del termine ordinatorio per la notificazione del ricorso introduttivo fissato dal pretore, che si sia riservato di dare i provvedimenti immediati nel contradditto- rio delle parti non incide sulla validità del rapporto processuale, rimasto riatti- vato dall'istanza di proroga e dall'autonoma riedizione dell' attività direzionale del giudice, rimanendo comunque sanata dalla costituzione dell'intimato, poi- ché la tardività di tale notificazione non comporta l'estinzione del processo.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/1982, n.372; conf. Cassazione civile, sez. II, 17/02/1979, n. 1046).
2.12.- Invero, i convenuti e pur essendo stato tardi-CP_3 Controparte_2
5 vamente evocati in giudizio secondo la tesi dei convenuti (ma la notifica, in realtà, è tempestiva se si considera la sopravvenuta modifica del decreto di fis- sazione udienza su istanza tempestivamente proposta dall'attore), si sono, nondimeno, costituiti in giudizio e, pertanto, il processo può regolarmente ce- lebrarsi, non avendo ricevuto alcun pregiudizio i convenuti contumaci dal diffe- rimento della prima udienza disposta dal giudice e non potendosi affatto rite- nere l'attore inerte nella notifica del ricorso perché, come si è detto, da un lato aveva chiesto la modifica della data dell'udienza e, a cascata, dei termini a ri- troso per la notifica e, dall'altro lato, l'eventuale notifica dell'originario decreto non avrebbe consentito l'utile celebrazione dell'udienza secondo la data origi- nariamente indicata, sicché tale atto d'impulso processuale si sarebbe rivelato del tutto inutile.
3.- Tanto premesso in rito, l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fal- limento è fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
(a)
4.0.- Rispetto alla sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierno at- tore – che vanterebbe nei confronti degli alienanti convenuti in revocatoria or- dinaria ex art. 2901 cod. civ. un credito risarcitorio per il compimento di atti di mala gestio quali amministratori della società fallita – occorre osservare quan- to segue.
4.1.- Ebbene, è noto alla stessa difesa dei convenuti come “in base alla giuri- sprudenza di Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440, anche un credito liti- gioso o, come in questo caso, financo oggetto di preveniente causa di accer- tamento negativo, può risultare, a date condizioni, idoneo a determinare la qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.” (cit. comparsa pag. 10), essendo suffi- Controparte_2 ciente, come giustamente osserva la difesa di che la pretesa Controparte_2 creditoria “non appaia priva di ragionevolezza giuridica”, in quanto, laddo- ve il credito fatto valere in sede revocatoria sia sub iudice, “il giudice dell'azione revocatoria non potrebbe sostituire il proprio scrutinio a quello della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia” (cit. comparsa pag. 10), ovverosia del giudice funzionalmente Controparte_2 competente ad accertare nel caso de quo se sia stato o meno Controparte_2 amministratore di fatto della società fallita e se lui, congiuntamente agli altri amministratori di diritto, abbiano deciso atti gestori che abbiano cagionato un nocumento al patrimonio della medesima società nella cui gestione CP_2 si sarebbe ingerito in modo continuativo.
[...]
4.2.- Questo giudice, quindi, ha il limitato compito di verificare che la pretesa creditoria per la cui tutela, innanzi a lui, viene proposta l'actio pauliana non sia manifestamente pretestuosa o temeraria (cfr. Trib. Verona, 18.1.22, est. Atta-
6 nasio), al fine di evitare che la medesima azione rappresenti una forma di abu- so del diritto, ovverosia l'esercizio di mezzo di tutela processuale fatto per ra- gioni eccedenti rispetto alla finalità assegnatagli dall'ordinamento. Tale situa- zione, tuttavia, si invererebbe solo allorché l'azione revocatoria fosse proposta per tutelare una pretesa creditoria manifestamente infondata, come si evince dalla piana formulazione dell'art. 2901 cod. civ.: la disposizione legislativa, abilitando il titolare di un'aspettativa qualificata (tale è il titolare di un credito sottoposto a condizione sospensiva) all'esercizio dell'azione pauliana, a contra- rio, esclude la legittimazione a promuovere tale azione solo nel caso in cui sia certo che l'evento dedotto sotto condizione sospensiva non potrà più avverarsi oppure se è scaduto il termine previsto nel contratto entro il quale l'evento de- dotto sotto condizione doveva avverarsi.
5.- Ebbene, rispetto alla non manifesta infondatezza dell'azione risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento ex art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. per far valere quella pretesa creditoria che l'assemblea dei soci (oppure una mino- ranza qualificata degli azionisti) non ha esercitato contro gli amministratori al- lorché la società era in bonis (art. 2393 e 2393-bis cod. civ.), si deve osserva- re come le allegazioni della curatela che gli amministratori qui convenuti, nel primo semestre del 2019, abbiano avallato la dismissione di beni strumentali della società ad un prezzo rimarchevolmente (e, cioè, per alcuni milioni di eu- ro) non congruo siano sufficientemente specifiche anche nei loro riferimenti ai valori delle perizie redatte nell'ambito della trattativa da parte di CP_11
inoltre, le contestazioni della curatala rispetto al fatto che la decisione
[...] dell'operazione non sia stata preceduta da un'adeguata informativa al consiglio di amministrazione (cfr. art. 2381, commi 3° e 5°, cod. civ.), non appaiono pretestuose e, dunque, foriere di condurre ad un sicuro rigetto della domanda risarcitoria in altra sede proposta.
6.- La difesa dei convenuti, invece, non ha allegato, in questa sede, elementi tali da far ritenere che l'operazione immobiliare sicuramente non avesse le prospettate gravi ricadute negative sul valore dell'attivo patrimoniale della so- cietà e, pertanto, non è possibile fare alcuna prognosi di sicuro insuccesso dell'azione proposta dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. avanti al giudice funzionalmente competente a decidere la do- manda risarcitoria, tanto più in una situazione come quella odierna in cui:
-) la causa è stata previamente autorizzata dal giudice delegato e, cioè, da un organo dello Stato chiamato, nell'esercizio della potestà giurisdizionale e, quindi, in una posizione di terzietà, a rimuovere un limite all'esercizio del pote- re processuale della curatela svolgendo un vaglio preventivo sulla non manife- sta infondatezza della domanda;
-) nel settembre del 2022 (quindi circa un anno prima dell'inizio dell'odierno contenzioso) due illustri esponenti della dottrina processual civilista italiana
7 avanzavano dubbi sulla compatibilità dell'operazione immobiliare sopra accen- nata con l'esigenza che la sottendeva, perché sebbene “risulta che la opera- zione veniva concepita per consentire, nel breve termine, un “maggior equili- brio finanziario” della società, ottenuto mediante la estinzione anticipata dei mutui ipotecari con vari istituti di credito, ed a fronte, tuttavia, del riconosciuto
“aggravio generale di costo complessivo” degli affitti che la società si obbligava a pagare. La operazione, beninteso, da approfondire in tutti i suoi particolari, non è qualificabile prima facie come operazione di dismissione di immobili so- ciali per far fronte ad esigenze di liquidità temporanee” (doc. 9 attrice);
-) sempre nel settembre del 2022 i medesimi autorevoli studiosi evidenziavano come “la prospettiva di apporto di finanza esterna per favorire il buon esito del concordato preventivo pendente sia da valutarsi come preferibile, anche nella ottica di evitare la promozione di azioni di responsabilità da parte degli organi della curatela fallimentare in uno scenario di insuccesso del concordato” e, dunque, implicitamente, non ritenevano pretestuose o temerarie eventuali azioni risarcitorie ex art. 146, comma 2°, lett. a) l.f. da parte della curatela del fallimento, tanto da spingere i soci di controllo della società ad apportare risor- se esterne al fine di spingere sulla valutazione di maggior convenienza della procedura concordataria rispetto all'esecuzione collettiva sul patrimonio socie- tario, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita della capacità proces- suale degli organi societari;
-) l'azione risarcitoria proposta avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Impre- se, è supportata da perizie estimative sul maggior valore delle immobilizzazioni materiali vendute che paiono esenti da vizi logici (o, se li hanno, detti vizi non sono stati qui fatti valere), tant'è che la causa è ancora pendente avanti al Tri- bunale lagunare senza, quindi, che appaia l'esistenza di una ragione più liquida relativa all'insussistenza del danno che possa portare alla pronuncia di una sentenza di rigetto.
7.- Questo giudice non ha, inoltre, gli elementi per affermare che sicuramente non abbia svolto, negli anni in cui la curatela contesta Controparte_2 all'organo amministrativo il compimento di atti gestori contrari alla legge, in maniera continuativa il ruolo di amministratore anche in assenza di una forma- le investitura da parte dell'assemblea degli azionisti (investitura niente affatto necessaria per la sussistenza della qualità di amministratore di fatto come evincibile anche dalla previsione di cui all'art. 2639, comma 1°, cod. civ. che equipara alla nomina valida o invalida dell'assemblea l'esercizio, de facto, di poteri analoghi a quelli dell'amministratore sulla base di una relazione di pari ordinazione con gli amministratori formalmente investiti della carica).
8.1.- L'incertezza rispetto all'effettivo ruolo svolto da nella Controparte_2 gestione della società oggi fallita emerge da notevoli indici: -) la circostanza che il abbia promosso un'azione di accertamento negativo della sua CP_2
8 qualità di amministratore di fatto che testimonia l'esistenza di una res dubia e l'interesse concreto ad ottenere che tale situazione d'incertezza venga elimina- ta da una sentenza di accertamento negativo (ed, invero, se fosse palmare che non avesse svolto funzioni di amministratore verrebbe meno Controparte_2 in radice l'interesse ad agire in quel giudizio); -) la richiesta di un parere lega- le, reso dai medesimi autorevoli esponenti della dottrina processual civilistica alla società, nel settembre del 2022 e, cioè, in una situazione di crisi economi- ca, che comprova i seri dubbi in seno all'organo gestorio di sulla po- CP_1 sizione di (tanto da dover ricorrere all'autorevole parere di Controparte_2 due chiari accademici); -) il contenuto del medesimo parere reso via email1 nel quale si afferma la “presenza di vari indici, tra quelli ritenuti idonei dalla giuri- sprudenza di legittimità, di sussistenza di un mandato gestorio de facto. La ampiezza dei poteri conferiti mediante procure (non generali, sempre speciali, ma assai ampie) annualmente rinnovate e la posizione di amministratore di di- ritto, anche quale vice-presidente del c.d.a. di altra società del gruppo, coin- volta nella operazione straordinaria del 2019, consentono di escludere che l'attività procuratoria svolta nel corso degli anni sia qualificabile come contribu- to occasionale, di mero ausilio consulenziale all'organo gestorio della control- lante.” (cfr. doc. 9 attrice).
9.- Non è, pertanto, possibile escludere con nettezza che uno dei soci maggio- ritari della cui, annualmente, la società conferiva procure estre- CP_1 mamente ampie e che era amministratore di altre società controllate non svol- gesse alcuna attività gestoria con riferimento alla e che, conse- CP_1 guentemente, la pretesa creditoria dell'attrice si colori di manifesta infondatez- za o di temerarietà, tanto da poter rigettare la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. per insussistenza del credito, dando per certo che il giudizio che si sta ora svolgendo innanzi al Tribunale di Venezia e rispetto al quale è tutt'ora in corso la fase istruttoria si chiuderà sicuramente con un esito vittorioso per
Controparte_2
10.- Tanto premesso, è evidente come l'odierna situazione d'incertezza su quale sia stato il ruolo di all'interno della compagine di Controparte_2 CP_1
(se cioè di mero azionista di riferimento con poteri di spendita del nome
[...] della società in un rapporto di subordinazione con l'organo amministrativo che gli conferiva, di anno in anno, ampie procure ad agire in nome e per conto del- la società, oppure anche di co-gestore della società proprio in ragione delle ampie procure ricevute unite alla posizione di rimarchevole e intrinseca forza in seno alla compagine sociale e all'interno del gruppo societario in virtù delle al- tre cariche rivestite e del numero di azioni possedute), non potrà che essere dipanata dal futuro giudicato che si formerà nel giudizio pendente avanti al giudice funzionalmente competente a decidere tale questione. 11.- L'esito di tale giudizio non è certamente preconizzabile alla luce dichiara- zioni rese dall'amministratore delegato alla curatrice ex art. 49, comma 2°, l.f. perché il valore negativo di tale deposizione non ha carattere assorbente o di- rimente ai fini di una decisione che si deve fondare sulla valutazione comples- siva della gestione societaria, senza valutare atomisticamente le singole fonti di prova che, peraltro, per quel che riguarda il caso specifico, risultano essere assunte fuori dall'ambiente processuale competente a valutarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
(b)
12.- Rispetto al requisito dell'eventus damni, alla luce delle complesse difese dei convenuti ed all'obiettiva singolarità del negozio giuridico impugnato, sia quanto al suo oggetto, sia quanto alle sue clausole negoziali, lo stesso deve essere valutato in chiave articolata e, cioè, sia rispetto alla possibilità per l'attrice di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni anche in assenza dell'atto revocando, sia rispetto alla capacità degli atti dispositivi impugnati di alterare sul piano qualitativo e/o quantitativo la composizione del patrimonio dei due pretesi debitori.
13.- Rispetto al primo profilo, giova osservare come “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'one- re di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garan- zia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare am- piamente le ragioni del creditore (cfr., da ult., Cass. 16221/2019, 19207/2018, 7767/2007). Il diverso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dal ricorrente (Cass. 5658/2021, 4212/2020, 19515/2019), secondo cui è onere del curatore falli- mentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fallim., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fat- tispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a co- noscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. 524/2023, 16221/2019, 1902/2015, 8931/2013).” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n. 5113).
10 14.- Nel caso di specie, pertanto, poiché la curatela fallimentare non ha eserci- tato l'azione revocatoria di cui all'art. 66 l.f., avendo impugnato un atto dispo- sitivo non certamente della società fallita, ma del presunto debitore della so- cietà fallita (e, pertanto, ha esperito un'azione che già spettava alla società fal- lita allorché essa era in bonis e che la curatela esercita avendo la prima perso la capacità processuale per effetto del fallimento), sarebbe stato onere dei convenuti, anche in ragione della vicinanza del fatto da provare, indicare i beni esistenti nel loro patrimonio e che potrebbero garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria della curatela, tanto da rendere superfluo, nella prospettiva di una futura azione esecutiva, l'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. rispetto agli atti oggi impugnati.
15.- Invece, ex actis, non è emerso che i debitori abbiano beni sicuramente capienti rispetto alla significativa pretesa risarcitoria fatta valere dalla curatela fallimentare ed allegata agli atti di questo giudizio.
16.- Deve essere, invece, escluso che, ai fini del requisito dell'eventus damni, occorra guardare al patrimonio complessivo dei presunti plurimi condebitori obbligati in via solidale. Infatti, per giurisprudenza costante, “la valutazione re- lativa all' eventus damni va compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni re- sidui singolarmente considerati, per accertare se l'operazione posta in essere li renda meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se es- si, per la loro consistenza, rimangano comunque più che sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assume- re che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'inte- grale pagamento a ciascuno dei coobbligati.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05/09/2023, n. 25883).
17.- Il requisito del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo non si può nemmeno escludere per la circostanza che i presunti debitori danneggianti sa- rebbero assicurati sulla responsabilità civile per i fatti che avrebbero generato la pretesa risarcitoria della società fallita.
18.- Allo stato, infatti, non è possibile fare una positiva prognosi di fondatezza della domanda di manleva spiegata dai presunti danneggianti nei confronti del- la propria assicurazione e, in ogni caso, l'eventuale accoglimento della doman- da di garanzia non produrrebbe effetti diretti a favore della massa attiva dei creditori asseritamente danneggiata, in quanto il contratto di assicurazione (al di fuori dei casi in cui la legge prevede la responsabilità diretta dell'assicurazione verso il terzo danneggiato) spiega i suoi effetti tra le parti del contratto (art. 1372 cod. civ.) e non consente al danneggiato di agire diret- tamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, al di fuori dei casi dove l'azione diretta è ammessa espressamente dalla legge (cfr. art. 144 cod.
11 ass.) con superamento del principio della relatività degli effetti del contratto.
19.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito dell'atto revocando per affermarne il suo carattere pregiudizievole.
20.- Ebbene, questo giudice non ignora come, rispetto alle società di persone in cui l'atto costitutivo non prevede la libera trasferibilità delle partecipazioni societarie, la quota non sia suscettibile di vendita forzata (cfr. Cass. 7.11.2002, n. 15605), ma ciò, tuttavia, non esclude in radice l'interesse dell'attrice all'accoglimento dell'azione revocatoria.
21.- Infatti, se “non è in discussione la non espropriabilità del- la quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario -
Cass. 7 novembre 2002, n. 15605)” nondimeno da ciò “consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitata- mente a costui.” Pertanto, in questa situazione, “l'azione revocatoria, il cui ef- fetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni ese- cutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 cod. civ., che esclude così l'operatività nella s.n.c. dell'art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la di- chiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell'atto di disposizione ai sen- si dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può com- piere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1228 del 17/01/2023).
22.- Alla stregua del citato indirizzo ermeneutico cadono tutte le difese dei convenuti rispetto all'assenza del carattere pregiudizievole dell'atto di cessione delle quote di società di persone o alla carenza di un interesse concreto e at- tuale della curatela attrice alla revoca ex art. 2901 cod. civ. dell'atto dispositi- vo.
23.1.- La liquidazione della quota dei soci che hanno acquistato le quote dai presunti debitori della curatela fallimentare può verificarsi in qualsiasi momen- to o in ragione dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla per-
12 sona di uno o più soci (a seguito di morte del socio, recesso del socio, esclu- sione del socio della società, cfr. rispettivamente artt. 2284, 2285 e 2286 cod. civ.) oppure per l'avverarsi di una delle cause di scioglimento della società (vedi art. 2272 cod. civ.).
23.2.- Non rileva, invece, ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che oggi le quote delle società di persone non siano espropriabili, perché non è certo oggi che deve promuoversi in danno dei convenuti l'azione esecu- tiva: l'azione esecutiva sarà, ad onor del vero, promossa se e quando la cura- tela conseguirà la formazione di un titolo esecutivo nei loro confronti, il che po- trebbe avvenire anche tra molti anni, non essendo preconizzabile l'incerto esi- to, nei suoi eventuali plurimi gradi, del giudizio di cognizione deputato ad ac- certare l'eventuale responsabilità degli amministratori di (e la posi- CP_1 zione di amministratore di fatto del convenuto CP_3
23.3.- L'interesse ad agire rispetto all'azione revocatoria si atteggia, dunque, in termini prospettici, in quanto “la valutazione della idoneità dell'atto disposi- tivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11892; conf. Cass. Civile sez. III , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023, rispetto alla sussistenza del requisito del pregiudizio concreto e attuale dell'atto revocando anche se ha ad oggetto un immobile ipotecato in cui il valore del credito attualmente assorbe per inte- ro quello del bene oggetto della garanzia reale).
24.1. - Del resto, se “l'interesse del creditore ad agire in revocatoria non re- cede (e resta intatto) anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di ci- tazione in revocatoria”, in quanto poiché “oggetto della domanda di revocato- ria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della ge- nerica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ne deriva che il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore” (cfr. Cass. 24.6.2020, n. 12476), allora, a più forte ragione, deve concludersi l'interesse del creditore alla pronuncia della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. allorché oggetto della futura azione espropriativa, cui l'accoglimento della revocatoria è preordinata ex artt. 602-604 cod. proc. civ., non sarà il be- ne oggetto del negozio dispositivo, ma il suo controvalore all'esito della futura, ma ineluttabile liquidazione della quota societaria.
24.2.- Che prima o poi le quote societarie della società di persone vengano li- quidate non è certamente revocabile in dubbio, atteso che non esistono con- sorzi umani che hanno una durata pressoché perpetua, se parametrata alla più
13 breve durata della vita umana, (se si eccettuano talune entità statali o la
[...]
) e, tanto meno, non esistono imprese esercitate in forma collettiva CP_12 che durino sine die nella medesima compagine sociale che assumono in un da- to contingente momento.
25.- Quanto alla prospettata, da parte dei convenuti, incompatibilità della fu- tura azione esecutiva sul valore delle quote quali risultanti dal futuro procedi- mento di liquidazione con i tempi di durata della procedura concorsuale (che, se ragionevoli, devono essere tendenzialmente contenuti in anni sei, cfr. art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001), è sufficiente osservare come, ex art. 106 l.f., la cu- ratela ben può cedere i creditori e le relative azioni a garanzia del credito e, in ogni caso, come l'art. 118, comma 2°, l.f., contempla una fattispecie di ultrat- tività, in caso di chiusura del fallimento a seguito della ripartizione dell'attivo, della legittimazione processuale della curatela rispetto ai processi già iniziati.
26.- Tanto chiarito occorre ora entrare nel merito dell'ulteriore difesa dei con- venuti e, cioè, che il negozio giuridico qui impugnato dalla curatela sarebbe, in realtà, evidentemente per quel che concerne la sola cessione a titolo oneroso delle quote alla (e non certamente anche per quel che CP_4 riguarda le donazioni delle quote ai figli che evidentemente non può essere validamente né oggetto di preliminare né oggetto di un contrat- to redatto in forma distinta da quella solenne), il contratto definitivo ri- spetto ad un contratto preliminare concluso, in verità, molti anni prima e, cioè, nel lontano 2015 o, comunque, la ripetizione nella forma solenne dell'atto pubblico di un contratto concluso in altra forma (scrittura privata non autenti- cata) nel 2015.
27.- Le due alternative ricostruzioni, l'una con l'altra evidentemente incompa- tibili sul piano logico, sono manifestamente infondate per plurimi concorrenti ordini di ragioni.
28.- Il contratto del 2015, stando alla sua nitida formulazione letterale, non è un contratto preliminare, ma un contratto definitivo con cui i CI trasferi- scono a congiuntamente quote complessivamente pari al 15% CP_4 della società di persone, con patto di retrovendita delle medesime quote socie- tarie a semplice richiesta scritta dell'acquirente (o dei suoi eredi) e manteni- mento della proprietà fiduciaria delle medesime quote in capo ai venditori.
29.- Nella scrittura privata prodotta dalla difesa dei convenuti sub doc. 16) non vi è, infatti, rappresentata alcuna promessa di vendita e di correlativo ac- quisto delle quote e di pagamento del corrispettivo, ma un immediato trasfe- rimento della proprietà (con mantenimento in capo ai venditori della titolarità fiduciaria del bene) contro il pagamento di un corrispettivo al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita.
30.- La dichiarazione negoziale è, quindi, chiara nel produrre effetti traslativi
14 immediati e nel porre a carico dell'acquirente un altrettanto inequivoco obbligo di immediato pagamento del corrispettivo della compravendita.
31.- Il contratto del 2019, quindi, non rappresenta un negozio giuridico con cui le parti hanno inteso realizzare gli effetti giuridici di un patto avente mera effi- cacia obbligatoria perché, al contrario, il più remoto accordo negoziale palesa- va già chiaramente una volontà traslativa immediata (scambio del diritto sul bene contro il prezzo): è davvero arduo affermare che rappresenti un mero preliminare, infatti, un contratto in cui il venditore dichiara di aver già incassa- to il prezzo o di percepirlo in quella sede e di immettere “l'acquirente … dalla data odierna nel pieno possesso di fatto e di diritto delle rispettive quote cedu- te … Resta tra le parti inteso che le quote compravendute resteranno fiducia- riamente intestate ai venditori … pur essi riconoscendo, a tutti gli effetti di leg- ge che l'acquirente … viene investita di ogni ragione e diritto spettanti ai ce- denti nei confronti della Società e così in particolare di partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso, alla divisione del patrimonio sociale alla cessa- zione della Società, nonché all'obbligo gli eventuali oneri e passività in propor- zione alla sua quota di partecipazione” (doc. 16, convenuto CP_13
.
[...]
32.- Non è neppure accoglibile la ricostruzione che il negozio giuridico del 2019 sia, in parte (e, cioè, per la sola parte relativa alla compravendita), la ri- petizione, nella forma dell'atto pubblico, del contratto di vendita già concluso dalle parti nel 2015 perché la ripetizione presuppone l'identità dell'oggetto tra i due contratti di cui il secondo rappresenta solo la rinnovazione della manife- stazione di volontà delle parti in una veste formale diversa.
33.- Le due diverse pattuizioni negoziali, tuttavia, non coincidono affatto, sia per la diversità del corrispettivo, sia perché nella scrittura privata del 2015, di- versamente da quella del 2019, era previsto un patto di retrovendita delle quo- te sociali trasferite dai germani alla (assente dal contratto del CP_2 CP_4
2019 impugnato dalla curatela ex art. 2901 cod. civ.) e, inoltre, veniva previ- sto che in capo ai venditori rimaneva la proprietà fiduciaria delle quote.
34.- Nel contratto complesso di cessione delle quote del 2019, inoltre, non si fa riferimento alcuno al contratto del 2015 e, in particolare, alla causa esterna del contratto riconducibile all'asserita necessità di consentire l'intestazione formale delle quote alla parte acquirente con conseguente risoluzione del pac- tum fiduciae menzionato nel contratto del 2015.
35.- Tanto premesso paiono, pertanto, plausibili due alternative: -) al contrat- to di compravendita del 2015 è seguita l'esecuzione del patto di retrovendita indicato nella medesima scrittura privata, tant'è che nel 2019 le quote sono state ritrasferite sic et simpliciter dai germani alla medesima CP_2 CP_4 senza menzionare che quella compravendita rappresentava, in realtà, una ri-
15 petizione formale del negozio giuridico già concluso nel 2015 necessaria per consentire l'intestazione formale delle quote alla venditrice;
-) la dichiarazione negoziale del 2015 era una scrittura privata di comodo e, segnatamente, una dichiarazione di cui le parti, allora, non volevano gli effetti giuridici e che era destinata ad essere esibita per giustificare (e, eventualmente, retrodatare) ex post future ed eventuali operazioni negoziali aventi un effetto traslativo real- mente voluto dalle parti.
36.- Questa seconda ricostruzione è avvalorata dalle seguenti circostanze indi- ziarie:
-) le distinte dei bonifici bancari prodotte dai convenuti recano solo in minima parte causali coerenti con la dichiarazione negoziale del 2015 e non coprono nemmeno tutto il prezzo della compravendita indicato in quella remota scrittu- ra privata2: il pagamento del prezzo di quella compravendita, pertanto, può considerarsi versato solo in parte;
-) il prezzo della compravendita del 2015 sarebbe stato pagato, ovviamente per la sola parte per cui risulta essere stato effettivamente pagato, diversi anni prima dalla conclusione della compravendita, senza che sia stato allegato e prodotto alcun contratto preliminare che giustifichi il versamento anticipato di un così ingente corrispettivo;
-) non emerge che l'acquirente abbia esercitato i diritti inerenti alla qualità di socia, pur riconosciutagli dall'atto di compravendita, dal 2015 al 2019.
37.- Sgombrato il campo del decidere dalla difesa dei convenuti relativa al fat- to che la vendita delle quote societarie del 2019 a (dunque solo CP_4 uno dei negozi giuridici qui impugnati) rappresenterebbe, alternativamente, un negozio solutorio con causa esterna in un asserito preesistente contratto o un negozio giuridico che ha riprodotto in forma solenne gli effetti di una volontà negoziale già manifestata svariati anni prima, occorra ora entrare nel merito della difesa dei convenuti che, invece, riguarda il contratto di donazione delle quote societarie.
38.- La difesa di sottopone all'attenzione del giudicante che Controparte_2 la donazione fatta da questi alle figlie (ma non anche alla moglie) contiene la clausola di riserva a favore del donante (art. 790 cod. civ.) con cui il disponen- te si riserva di disporre, sia a titolo gratuito che oneroso, del 15% delle quote donate a ciascuna delle sue figlie e in funzione di proprie CP_5 Controparte_6 eventuali sopravvenute necessità o di ordine economico o collegate a problemi di salute. I convenuti affermano, pertanto, che la donazione, in virtù della clausola di riserva di disposizione in essa contenuta, non sarebbe pregiudizie- vole, sostenendo la posizione espressa da taluno in dottrina e, cioè, che i cre- ditori del donante potrebbero surrogarsi ex art. 2900 cod. civ. al suo diritto di avvalersi della clausola di disposizione e, pertanto, ottenere la retrocessione delle quote donate nel patrimonio del donante. Secondo la ricostruzione del convenuto non sussisterebbe, quindi, l'interesse del creditore ad agire CP_2 in revocatoria, potendo egli già ora agire ex art. 2900 cod. civ. e, così facendo, ottenendo la retrocessione del donatum nel patrimonio del donante ed elimi- nando, recta via, l'effetto depauperativo conseguente all'atto di liberalità (re- versibile quoad effecta), senza necessità di un'ultronea pronuncia costitutiva ex art. 2909 cod. civ.
39.- Tale tesi difensiva non è, tuttavia, persuasiva.
40.- Ebbene, a prescindere dalla qualificazione della donazione sottoposta al potere di riserva di disposizione del donante sui beni del donatario ex art. 790 cod. civ. come proprietà sottoposta a scissione del potere di disposizione dalla titolarità del diritto soggettivo (come sostiene il convenuto ri- Controparte_2 portandosi all'opinione assai risalente di un illustre autore) oppure, come af- ferma la dottrina più moderna, come donazione sottoposta a condizione risolu- tiva potestativa, gli è che tale diritto potestativo del donante non è esercitabi- le, in suo luogo, dai suoi creditori con il rimedio di cui all'art. 2900 cod. civ.).
41.- Si insegna, infatti, che sono diritti che “non possono essere esercitati se non dal loro titolare” tutti quei diritti in cui la libertà del titolare di decidere se esercitare o meno il suo diritto debba considerarsi elemento essenziale per la tutela di quella situazione.
42.- Conseguentemente, a poco rileva quanto afferma e, Controparte_2 cioè, che per il disponente è indifferente il mantenimento o meno dell'originario creditore e, dunque, che quest'ultimo potrebbe sostituirsi al do- nante nell'esercizio della facoltà prevista dalla clausola di cui all'art. 790 cod. civ.: il focus, a ben guardare, deve essere spostato sulla natura del diritto po- testativo (tale è quel diritto che conferisce al titolare il potere di modificare la posizione soggettiva di un terzo che, rispetto a quel diritto, si colloca in una si- tuazione di soggezione) e sul ruolo giocato dal titolare del diritto potestativo nell'esercizio o meno di quel diritto.
43.- Ebbene, deve ritenersi che la scelta del donante se disporre o meno dei beni donati facendo venir meno gli effetti dell'atto di liberalità rappresenti l'esercizio di un diritto di segno contrario alla donazione (elidendone gli effetti) e, pertanto, del tutto specularmente alla donazione, non possa che dipendere da una valutazione discrezionale del titolare del diritto improntata ad un prin- cipio di spontaneità e, dunque, non coartabile o surrogabile ab esterno. Non può, quindi, che essere solo il donante a bilanciare i sopravvenuti bisogni eco- nomici (anche eventualmente dipendenti da crediti derivanti da fatti illeciti suc- cessivamente accertati) con la permanenza dello spirito di liberalità che lo ave-
17 va portato a depauperarsi del proprio patrimonio per arricchire altre persone: è solo il donante, dunque, per l'intrinseca natura del suo diritto negoziale, a po- ter apprezzare qual è l'interesse in concreto prevalente (eliminare la propria situazione sopravvenuta di bisogno economico oppure beneficiare i donatari).
44.- Tanto premesso, sul carattere pregiudizievole dell'atto complesso revo- cando sia per quel che concerne le vendite delle quote societarie da e CP_3
a , sia per quel che concerne le donazioni di Controparte_2 CP_4 quote societarie che, rispettivamente, e hanno fatto ai CP_3 Controparte_2 loro figli, è ora possibile entrare nel merito del requisito della scientia damni.
45.- Gli atti dispositivi qui impugnati risultano dolosamente preordinati a fro- dare le ragioni degli eventuali creditori dei due convenuti, secondo l'accezione forte di tale elemento soggettivo sposato dal giudice della nomofilachia (cfr. Cass. Sez. Un. 27.1.25, n. 1898).
46.- Dagli atti di causa, infatti, emerge come in un solo giorno e, cioè, il 3 giu- gno del 2019, avanti al medesimo notaro rogante ha costituito CP_3 in fondo patrimoniale due unità immobiliari e e hanno CP_3 Controparte_2 dismesso pressocché integralmente (sono restati entrambi titolari di quote so- cietarie pari, per ciascuno, ad appena lo 0,5% del patrimonio sociale) la loro partecipazione sociale nella Ciemme s.n.c. o a titolo donativo o a titolo oneroso in cambio di un corrispettivo solo parzialmente incassato.
47.- Così facendo i due in un unico giorno, hanno definitivamente sot- CP_2 tratto ai loro eventuali creditori un numero significativo di beni e sono rimasti intestatari, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, soltanto della piena proprietà dello 0,5% delle quote della società Ciemme, nonché del diritto di usufrutto generale vitalizio sulle quote donate ai figli. Essi, quindi, hanno blin- dato pressoché interamente il loro patrimonio rendendosi di fatto irresponsabili sul piano esecutivo per i crediti contratti e che avrebbero contratto in futuro: i loro creditori, infatti, si sarebbero, per effetto del combinato disposto degli atti dispositivi o segregativi compiuti nel medesimo contesto spaziale e temporale, trovati innanzi due patrimoni personali sostanzialmente inattaccabili rispetto alle loro ragioni. Questo obiettivo non poteva non essere tenuto presente da due avveduti capitani d'industria come gli odierni convenuti che, in età non an- cora avanzata all'epoca degli atti che qui occupano, si affrettavano a blindare tutti i loro beni utilmente aggredibili.
48.- Questi atti negoziali – tra loro indipendenti sul piano causale ma indub- biamente collegati dalla comunanza dell'intento soggettivo che animava i di- Cont sponenti – sono stati realizzati quando la società di cui i due convenuti erano soci e amministratori (sebbene quanto a CE tale qualità sia oggetto di contestazione) stava decidendo un importantissima operazione immobiliare che avrebbe comportato la dismissione di un patrimonio valutato svariati mi-
18 lioni di euro e rispetto alla cui convenienza economica sussistevano già allora dubbi, tanto che la aveva chiesto consiglio a due chiari professori CP_1 di procedura civile, i quali nel più volte citato parere pro veritate avevano espresso, prima facie, dei dubbi sulla razionalità economica dell'operazione e suggerito alla compagine amministrativa di percorrere la soluzione della crisi d'impresa concordataria, anche per evitare per evitare possibili azioni di re- sponsabilità da parte della curatela fallimentare in caso di apertura della pro- cedura esecutiva collettiva in danno della società.
49.- Il quadro, quindi, è seguente: mentre l'organo amministrativo sta deci- dendo un'operazione impattante sul patrimonio societario in termini cospicui e della dubbia convenienza economica due soci di riferimento della società (uno amministratore di diritto, l'altro forse amministratore di fatto in ragione dell'ampia procura conferita e dalla posizione di forza assunta nell'ambito della ristretta compagine societaria e nelle altre società del gruppo) dismettono o rendono insuscettibile di azione espropriativa la quasi totalità del loro patrimo- nio. Il tutto avviene cinque giorni prima che venga sottoscritto l'accordo qua- dro dell'operazione negoziale di cui sopra.
50.- Ebbene è chiaro che il motivo soggettivo che anima questa complessiva operazione non può che essere quello di mettere al riparo i beni dei due ammi- nistratori da eventuali successive azioni esecutive dei loro creditori. Non è al- trimenti revocabile in dubbio che i plurimi contestuali atti dispositivi, in consi- derazione della loro collocazione temporale e del cumulo degli effetti che ven- gono a produrre, siano stati posti“in essere dal debitore in funzione del sorge- re dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecuti- va” (cfr. Cass. Sez. Un. 27.1.25, n. 1898), consentendo che il proprio patrimo- nio immobiliare e mobiliare fosse messo al sicuro e alienato ai familiari oppure, per effetto del vincolo segregativo, preordinato al soddisfacimento dei bisogni del consorzio familiare sino all'eventuale dissoluzione della famiglia.
51.- A tal fine, poco rileva, che nel 2019 non apparisse imminente o probabile il fallimento della perché il credito risarcitorio che in questa sede CP_1 la curatela fa valere non presuppone necessariamente che la società fallisca per potere essere esercitato, in quanto si tratta di un credito che, ove l'atto di- spositivo compiuto sia dannoso per il patrimonio sociale, la società stessa, pre- via delibera assembleare o azione di una maggioranza qualificata degli azionisti (art. 2393 e 2393-bis cod. civ.), può far valere anche se la società dovesse es- sere in bonis e tale credito può essere fatto valere anche a distanza di moltis- simi anni dall'atto pregiudizievole in virtù della causa di sospensione della pre- scrizione prevista dall'art. 2941, n. 7) cod. civ.
52.1.- Stando così le cose, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo a fro- dare le ragioni degli eventuali creditori non può essere certo esclusa perché all'epoca la non versava in un'apparente situazione di crisi perché CP_1
19 come si è visto: -) il credito risarcitorio non presuppone lo stato di crisi o di in- solvenza della società, ma soltanto il carattere pregiudizievole degli atti com- piuti dagli amministratori secondo una valutazione fatta ex ante; -) l'azione può essere esercitata dalla società anche quando questa è in bonis e anche soltanto da una minoranza qualificata dei soci;
-) l'azione può essere esercita- ta dalla curatela (o dalla società in bonis) anche a distanza di moltissimi anni dal depauperamento del patrimonio sociale in virtù della sospensione del ter- mine di prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 7 cod. civ.
52.2.- Ininfluente è poi la concorrente volontà di sistemare i rapporti patrimo- niali nell'ambito della famiglia, perché questo desiderio non è incompatibile con la concorrente finalità di mettere al riparo il proprio patrimonio, assicurandone la trasmissione alla ristretta cerchia dei congiunti oppure la segregazione in lo- ro favore, da future azioni esecutive che i creditori dei convenuti avrebbero po- tuto porre in essere ove la società, in futuro, fosse stata dichiarata fallita oppu- re l'assemblea sociale fosse controllata da altri soci o, ancora, altri soci assu- messero un numero di azioni sufficienti ad esercitare l'azione di responsabilità sociale in forza della speciale legittimazione attribuita dall'art. 2393-bis cod. civ.
53.- Ciò detto, in ogni caso, sussiste anche il requisito soggettivo previsto nel- la forma attenuata della consapevolezza del carattere pregiudizievole degli atti revocandi, atteso che gli stessi non si possono certo considerare anteriori al sorgere del credito.
54.- Infatti, l'accordo quadro di vendita degli immobili della società è stato sottoscritto appena cinque giorni dopo gli atti dispositivi qui impugnati, di tal ché l'atto pregiudizievole per il patrimonio della società è stato, a ben guarda- re, concluso sincronicamente con gli atti dispositivi che in questa sede vengono in rilievo, non potendosi ragionevolmente sposare un concetto di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito di stampo meramente cronometrico o con la stessa logica con cui l'imprenditore compila il libro gior- nale dell'attività d'impresa.
55.- La ratio legis del diverso atteggiarsi dell'intensità dell'elemento soggettivo è, di fatti, quella di tutelare l'affidamento dei contraenti sulla stabilità degli ef- fetti dell'atto negoziale, allorché, al momento della manifestazione della volon- tà contrattuale, il credito non sia sorto. Ma questa esigenza di tutela dell'affidamento sulla stabilità dei traffici non può che venire meno allorché, al momento della stipula del negozio giuridico, già siano in corso di formazione gli elementi costitutivi del credito risarcitorio e, segnatamente, sia già in fieri la condotta inadempiente agli obblighi di legge gravanti sull'organo amministrati- vo (sia esso quello investito dall'assemblea di tali funzioni sia quello che nella sostanza delle cose eserciti le funzioni in assenza di una nomina formale o, comunque, valida).
20 56.- Nel caso di specie, infatti, occorre considerare che seppure l'atto che im- pegna all'esterno è successivo di cinque giorni al negozio giuridico CP_1 impugnato con la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ., le condotte che potrebbero portare ad un giudizio di responsabilità degli amministratori (sia quelli che hanno speso all'esterno il nome della società che quelli che hanno comunque deciso l'operazione) si collocano tutte a monte dell'atto dispositivo.
57.1.- Infatti, seppure il danno per la società si verifica soltanto quando l'atto dispositivo del patrimonio viene compiuto (dunque, a ben vedere, quando vie- ne stipulato non già l'accordo quadro o il preliminare di cessione, ma quando viene concluso il contratto definitivo che muta in peius la composizione del pa- trimonio sociale), i fatti generatori della responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo (cioè le condotte attive e omissive che causano il danno), in realtà, precedono l'atto dispositivo impugnato nell'odierna sede re- vocatoria e risiedono nell'eventuale avventatezza con cui è stata decisa l'operazione, nell'assenza di un adeguato flusso informativo per verificarne la convenienza, nella presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse non dichiarate, etc.
57.2.- Invero, nel caso di specie, un'operazione immobiliare di svariati milioni di euro destinata a modificare in misura sensibile la composizione del patrimo- nio della società non poteva essere certo stata decisa, nei suoi termini econo- mici complessivi, il giorno stesso del ricevimento della proposta da parte della controparte negoziale di ma è stata preceduta da mesi di trattative, CP_1 di studi e di analisi (come emerge, del resto, anche dalla data della perizia ci- tata dalla curatela e precedente di circa un mese la sottoscrizione dell'accordo quadro).
58.- Tanto premesso, in presenza di crediti risarcitori dipendenti da fatto illeci- to o da inadempimento contrattuale, ai fini dell'individuazione dell'intensità dell'elemento soggettivo necessario all'accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 c.c., il momento dell'insorgenza del credito non va tanto rinvenu- to nella produzione delle conseguenze dannose della condotta, ma nel momen- to della realizzazione della condotta illecita o inadempiente agli obblighi dipen- denti dal contratto o dalla legge.
59.- Ciò, in quanto è proprio dal momento del compimento della condotta ille- cita o inadempiente che sorge per il debitore il dovere di non modificare in termini qualitativi o quantitativi la propria garanzia patrimoniale generica ed è da quel momento che egli non può più fare affidamento sulla stabilità degli atti negoziali che depauperano il proprio patrimonio rispetto alle ragioni di credito dei suoi potenziali creditori, perché è proprio da quel momento che egli versa in una situazione di diversa consapevolezza rispetto agli effetti nei confronti dei terzi degli atti dispositivi compiuti.
21 60.- Tanto premesso, anche a voler escludere in capo a e CP_3 CP_13 il requisito della partecipatio fraudis, sussiste in capo a questi ultimi si-
[...] curamente lo stato psicologico più attenuato della scientia damni (o, mutuando categorie penalistiche del dolo generico compatibile anche con la forma più te- nue del dolo eventuale=, atteso che: -) nel medesimo giorno i due alienavano o rendevano insuscettibili di azione esecutiva svariati beni che componevano allora il loro patrimonio senza ricevere alcuna contropartita, trattandosi vieppiù di atti a titolo gratuito o con corrispettivo corrisposto solo in parte in tempi re- moti;
-) tale operazione di dismissione e/o segregazione di quasi tutto il loro patrimonio avveniva dopo che l'organo amministrativo della società aveva de- ciso un'operazione commerciale complessa e dedicata che impattava in misura enorme sul patrimonio sociale e che già ex ante prima del fallimento esponeva il fianco a criticità.
61.- Per quel che riguarda i due atti di vendita delle quote societarie, la mede- sima condizione psicologica ricostruita in capo ai venditori va rinvenuto in capo all'acquirente che, essendo moglie convivente di ossia di un Controparte_2 socio di riferimento della e forse amministratore di fatto della stessa, CP_1 non poteva non essere al corrente di operazioni imprenditoriali della società di carattere strategico e di impatto economico enorme come quella dedotta in questo giudizio dalla curatela come generatrice di una potenziale responsabilità risarcitoria degli amministratori che l'hanno decisa, nonché della complessiva condotta assunta dai germani che in un unico giorno stavano dismet- CP_2 tendo o segregando il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare innanzi al medesimo notaro dove la stessa si trovava. Se pure lo stato di CP_4 parentela non può essere indice inequivoco della scientia damni del terzo aven- te causa dal debitore alienante, l'affetto coniugale che lega marito e moglie conviventi sotto il medesimo tetto e reciprocamente impegnati a concorrere, anche sul piano materiale, alla gestione del consorzio familiare è, sul piano dell'id quod plerumque accidit (art. 2729 cod. civ.), logicamente incompatibile con un'assenza di comunicazione tra i coniugi della situazione economica indi- viduale.
62.- La soccombenza dei convenuti ne impone la condanna in via tra loro soli- dale al pagamento delle spese di lite che si liquidano a favore dell'attrice sulla base dei valori massimi (attesa la complessità in diritto delle questioni giuridi- che sottese al decidere), ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione che deve essere liquidata sulla base dei minimi, non essendo state assunte prove nel corso di questo processo.
63.- Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento delle tabelle mini- steriali allegate al d.m. 55/2014 si prende il valore indeterminabile, in conside- razione del fatto che il credito risarcitorio, pendendo il giudizio di primo grado, non è stato ancora determinato nel suo esatto ammontare.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) revoca ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei con- fronti del solo attore l'atto negoziale del 3.6.2019 a ministero del No- taio di Verona con cui: - ha venduto a CP_14 CP_3 [...]
la piena proprietà di una parte della propria quota di par- CP_15 tecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prezzo di € 175.000,00; - CP_2 ha venduto a la piena proprietà di una parte
[...] CP_4 della propria quota di partecipazione al capitale della società Ciemme S.n.c. di CI CE & C., del valore nominale di € 1.936,71, pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il prez- zo di € 175.000,00; - ha donato, riservandosi l'usu- Controparte_2 frutto generale vitalizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie, sia a che a a cia- Controparte_5 Controparte_6 scuna singolarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 5.422,81 pari al 21% del capitale sociale della società; - ha donato, riservandosi l'usufrutto generale CP_3 vitalizio sulle quote donate per sé e dopo di sé a favore della propria moglie a e a cia- Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 scuno singolarmente, la nuda proprietà di una parte della propria quota di nominali complessivi € 3.615,20 pari al 14% del capitale sociale della società.
b) Condanna i convenuti in via tra loro solidale alla refusione in favore di parte attrice delle spese legali che si liquidano in euro 12.553,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato come da importo emergente dagli atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 281- sexies comma terzo cod. proc. civ.
Verona, 20.2.25
Il Giudice
dott. Attilio Burti
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma non per questo meno autorevole.
9 2 Il prezzo nella compravendita risultante dalla dichiarazione negoziale del 2015 è, di fatti, pari a 919.074,66 euro.
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