Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2007, n. 2271
CASS
Sentenza 2 febbraio 2007

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Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale è stato riportato l'art. 14, legge n. 183 del 1976, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione va compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa atteso che il beneficio non compete in caso di prosecuzione dell'attività da parte di un'impresa subentrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto agli sgravi contributivi nel caso di scioglimento del consorzio, risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e assunzione "ex novo" dei dipendenti da parte dell'impresa subentrante, con atto di vendita del complesso aziendale privo di data certa e assunzione dei lavoratori mediante lo strumento del passaggio di cantiere, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, sul presupposto che l'essere subentrata nell'attività svolta in una determinata area non comportasse il diritto, dell'impresa subentrante, di continuare a fruire degli stessi sgravi già riconosciuti al primo datore di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2007, n. 2271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2271
    Data del deposito : 2 febbraio 2007

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