Sentenza 2 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale è stato riportato l'art. 14, legge n. 183 del 1976, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione va compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa atteso che il beneficio non compete in caso di prosecuzione dell'attività da parte di un'impresa subentrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto agli sgravi contributivi nel caso di scioglimento del consorzio, risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e assunzione "ex novo" dei dipendenti da parte dell'impresa subentrante, con atto di vendita del complesso aziendale privo di data certa e assunzione dei lavoratori mediante lo strumento del passaggio di cantiere, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, sul presupposto che l'essere subentrata nell'attività svolta in una determinata area non comportasse il diritto, dell'impresa subentrante, di continuare a fruire degli stessi sgravi già riconosciuti al primo datore di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2007, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S.I. - CONSORZIO SERVIZI ALLE IMPRESE in persona del legale rappresentante pro tempore liquidatore Dott. DE ANGELIS ANTONIO, corr. in Monteforte Irpino (Av), rappresentato e difeso dagli avv. CASALE FRANCESCO E ANTONIO BARRA per delega a margine del ricorso, elett. Dom. in Roma presso IT SE, via Eudo Giulioli 47/B/18;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE E CORETTI ANTONIETTA, elett. dom. in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3707/2003 in data 5.12.2003, depositata il 28.1.2004; R.G. 5086/2000;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 20.12.2006;
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.1.1997 il C.S.I., società consortile a r.l., conveniva l'INPS dinanzi al Tribunale di Avellino impugnando le note di rettifica con le quali l'istituto aveva disconosciuto il diritto del ricorrente allo sgravio degli oneri sociali per il periodo 1993-1996. Deduceva il ricorrente di essere subentrato al consorzio MGR nell'appalto con la società Castalia per la gestione degli impianti tecnologici e delle aree industriali, e di avere assunto 105 lavoratori della MGR, garantendo così la continuità dell'occupazione; si era verificato un mutamento solo dal lato soggettivo, mentre erano rimasti immutati il complesso aziendale e l'organico della mano d'opera, onde sussisteva il diritto di continuare a fruire degli sgravi in questione;
in ipotesi, il ricorrente chiedeva lo sgravio dai contributi per un anno a sensi della L. n. 153 del 1993. 2. Si costituiva l'INPS ed eccepiva che lo sgravio competeva solo per i lavoratori nuovi assunti;
che nella specie non sussisteva alcun aumento dell'occupazione; che non vi era continuazione tra le due società, dato che la MGR aveva risolto tutti i rapporti di lavoro, mentre era stata creata una nuova società la quale aveva instaurato nuovi contratti di lavoro.
3. Con ricorso depositato in data 4.7.1997, il C.S.I. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo notificatogli dall'INPS per il pagamento dei contributi evasi e deduceva le stesse ragioni di cui sopra.
4. Il Tribunale, riuniti i giudizi, rigettava i ricorsi del consorzio, il quale proponeva appello. L'INPS si opponeva all'impugnazione avversaria e la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado così motivando:
- lo sgravio compete solo a fronte dei lavoratori assunti tra il 1.7.76 e il 30.11.1991 ad incremento delle unità già occupate, mentre nella specie vi è stato lo scioglimento del precedente consorzio, la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e l'assunzione "ex novo" dei dipendenti;
- non vi è quindi stata una semplice cessione di azienda o di semplice variazione nella titolarità soggettiva del rapporto di lavoro: il C.S.I. è subentrato in una parte dei lavori affidati in appalto dalla Castalia, neppure è stato provato che si trattasse di ramo autonomo di azienda;
- l'atto di vendita del complesso aziendale da MRS al C.S.I. è privo di data certa;
i lavoratori furono assunti mediante lo strumento del passaggio di cantiere, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, i precedenti rapporti di lavoro furono risolti e vennero stipulati rapporti nuovi;
- devesi escludere che il fatto di essere subentrati nel 1993 nell'attività svolta in una determinata area comporti il diritto dell'impresa subentrante di continuare a fruire degli stessi sgravi già riconosciuti al primo datore di lavoro;
- non può essere accolta la domanda subordinata di concessione degli sgravi per un anno, formulata a sensi della L. n. 153 del 1993, posto che la legge invocata attiene alle misure interdittive in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione e in ogni caso la domanda è generica e non identificabile, in violazione dell'art. 414 c.p.c.. 5. Ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio C.S.I., deducendo cinque motivi illustrati da memoria integrativa;
PINPS si è costituito con procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2112, 2555, 2082, 1655 c.c. e art. 113 c.p.c.: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che non vi sia identità di attività economica tra le imprese ed ha escluso il trasferimento di azienda.
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art.2702 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha ritenuto di non prendere in considerazione la scrittura di cessione di azienda prodotta. La certezza della data poteva essere ricollegata agli accordi per il trasferimento del personale della MGR.
8. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.1362 e 1372, 2112 c.c., e artt. 112 disp. gen. e ss., 1419 c.c.. Con
il contratto 12.11.1992 il C.S.I: assumeva l'appalto già affidato al consorzio MGR e si impegnava ad assumere il personale già in servizio. Il trasferimento di azienda si verifica anche con una pluralità di atti, come insegna la giurisprudenza;
nella specie, a prescindere da qualsiasi intento fraudolento, l'accordo stipulato presso l'ufficio del lavoro quanto alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla riassunzione dei lavoratori è "illecito" e ciò comporta la continuità dei rapporti in capo al consorzio cessionario dell'appalto.
9. Col quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art.2112 c.c. e della L. n. 183 del 1976, art. 14 nonché vizio di motivazione: invoca al riguardo la singolarità della motivazione adottata dalla Corte di Appello, la quale non ha tenuto conto del fatto che lo sgravio contributivo spetta in virtù di un concetto oggettivo di azienda, nel quale non si tiene conto della mera variazione della titolarità dell'impresa.
10.1 quattro motivi, i quali propongono sotto diversi profili la questione della spettanza dello sgravio contributivo per dieci anni anche in caso di subentro di altro datore di lavoro a quello che ha fruito inizialmente del beneficio, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.
11. L'art. 14 della L. n. 183 del 1976, successivamente integrata e modificata, prevede lo sgravio contributivo decennale per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate nel mezzogiorno. Il beneficio contributivo si intende attribuito al datore di lavoro il quale assuma personale incrementando l'occupazione nel meridione. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato ed assunto da altro datore di lavoro, il beneficio cessa perché esso è attribuito all'imprenditore che ha proceduto all'assunzione nell'arco temporale indicato dalla norma. La giurisprudenza riconosce, quale unico temperamento alla regola citata, che il beneficio può continuare a competere ad un datore di lavoro diverso, ma solo in quanto si sia realizzata una mera <variazione della titolarità dell'impresa, rimanendo l'impresa stessa in senso oggettivo la medesima. Tale è il caso del mutamento di nome o di ditta, ovvero della assunzione del controllo societario da parte di altro soggetto rispetto a quello originario, ovvero ancora della cessione dell'azienda, in blocco, da un soggetto ad un altro, rimanendo l'azienda identica nella sua sostanza. 12. Cass.
5.2.1998 n. 1180 ha ritenuto che ai fini dell'applicazione dello sgravio previsto dalla L. n. 183 del 1976, art. 14 e succ. modd., per verificare la sussistenza di un incremento dell'occupazione, è necessario avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza perciò tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa; pertanto, nell'ipotesi di trasferimento aziendale e malgrado eventuali assunzioni ex novo di personale da parte dell'imprenditore acquirente, l'incremento dell'occupazione non può ritenersi conseguito ove rimanga stabile e addirittura diminuisca il numero globale degli occupati dell'azienda.
13. Il principio è ripreso dalla sentenza di questa Corte in data 6.10.2004 n. 19936, la quale ha ritenuto che ai fini dell'applicazione dello sgravio non opera il meccanismo di compensazione. Cass. 27.7.2004 n. 14129 ribadisce che devesi avere riguardo alla nozione di azienda in senso oggettivo, talché non spettano gli sgravi in caso di lavoratori assunti da un'impresa associata ad una associazione temporanea e poi da altra società nella quale l'associazione si era trasformata. Lo sgravio compete all'azienda, senza tenere conto delle variazioni intervenute nella titolarità ( Cass.
9.7.2003 n. 10815), ma non compete in caso di prosecuzione dell'attività da parte di un'impresa subentrante. 14. Col quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 14 del 1992, art. 414 c.p.c., del D.L. n. 71 del 1993 convertito con modificazioni nella L. n. 151 del 1993: la domanda subordinata formulata in primo grado ed intesa al riconoscimento dello sgravio contributivo almeno per un anno, risulta adempiuto l'obbligo del ricorrente di determinare l'oggetto della domanda e di esporre i fatti e gli elementi di diritto. La rinuncia dell'INPS a difendersi in ordine alla questione doveva essere ritenuto significativo del buon diritto del ricorrente.
15. Il motivo è infondato. L'interpretazione della domanda costituisce accertamento in fatto, non soggetto a riesame in Corte di Cassazione se non per vizio di motivazione (Cass. 16.7.2003 n. 10316, 16.6.2003 n. 9650, 30.5.2003 n. 8746). Al riguardo, il giudice ha ritenuto di non prendere in considerazione la domanda subordinata in quanto basata su di un elemento di diritto non corrispondente ad una legge la quale prevedesse il beneficio contributivo (veniva infatti citata quale causa pretendi la L. n. 153 del 1993 invece della L. n. 151). Più in generale, la Corte di Appello ha ritenuto che il richiamo è così generico e privo di riferimenti concreti da rendere del tutto incerta l'identificazione del beneficio invocato. Tale apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità e non è ipotizzabile da parte della Corte di Cassazione un riesame dell'atto introduttivo al fine di modificare l'apprezzamento compiuto dal giudice in punto di nullità.
16. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non avendo l'intimato INPS svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere circa le spese del processo di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema Di Cassazione, rigetta il ricorso;
nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007