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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2022 promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MALAVASI MARCELLO e dell'Avv. PETRUCCI MARCO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. SOGGIA PIERPAOLO;
CONVENUTO OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 270/2022 emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, ricorrendo i gravi motivi;
b) respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, mancando fin dall'origine i
pagina 1 di 11 presupposti per la sua emissione ed efficacia e sussistendo, comunque, idonea prova scritta dei motivi di opposizione;
2) NEL MERITO: a) in via principale: dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare e/o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo telematico n. 270/2022 emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, in accoglimento dei motivi della presente opposizione e comunque per mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge, respingendo ogni domanda di controparte;
b) in via riconvenzionale: i. accertare e dichiarare il credito di verso pari ad Euro 40.110,98 e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1
condannare a pagare a la somma di Euro 40.110,98 o la Controparte_1 Parte_1
somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
ii. azzerare e, comunque, ridurre il prezzo dei beni di cui alle fatture azionate da con il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 270/2022 del Tribunale di Bologna, rigettando ogni domanda di
[...]
; c) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse CP_1 accertare e dichiarare dovuta dall'opponente la somma ingiunta, o parte di essa, si chiede di compensare il credito riconosciuto a favore di e che sia Parte_1 Controparte_1
condannata a pagare a la differenza;
in particolare, sulla base della relazione del Parte_1 consulente tecnico d'ufficio Dott. del 19/01/2024 e delle osservazioni del CTP di Persona_1
Dott. del 11/01/2024, si chiede di accertare e dichiarare il credito Parte_1 Persona_2
vantato da nei confronti di pari ad Euro 38.770,98 (Euro Parte_1 Controparte_1
20.053,55 oltre a Euro 18.717,43) e di condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 19.682,97 (controcredito vantato da parte attrice opponente derivante dalla
[...]
differenza fra euro 19.088,01 ed euro 38.770,98), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) in via ulteriormente subordinata: sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio Dott. del 19/01/2024, si chiede di accertare e Persona_1
dichiarare il credito vantato da nei confronti di pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 20.053,55 e di condannare a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 965,54 (controcredito vantato da parte attrice opponente derivante dalla differenza fra euro
19.088,01 ed euro 20.053,55), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque la somma di Euro
965,54 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in via istruttoria (…); 3) CON
VITTORIA DEI COMPENSI PROFESSIONALI.”
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
pagina 2 di 11 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, e previa ogni opportuna declaratoria: Nel merito a) Rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 270/2022 (R.G. 13312/2021) emesso dal Tribunale di Bologna in data 11/01/2022 e in ogni caso condannare al pagamento dell'importo di € Euro Parte_1
19.446,24 oltre accessori o di quella diversa somma che risulterà dovuta. b) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto non esistendo alcun credito vantato da nei confronti di c) Con vittoria di spese. Parte_1 CP_1
In via istruttoria
Si reiterano le istanze non ammesse di prova per interrogatorio formale e di prova per testi sui seguenti capitoli: (…)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bologna il 11.01.2022, che le ingiungeva il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 19.446,24, oltre interessi e spese, in forza delle fatture n. 53 del 19.12.2020, n. 7 del
03.02.2021 e n. 28 del 22.04.2021, emesse a seguito della consegna di componenti e accessori, già detratto un acconto ricevuto, deducendo che:
- la società si era costituita nel 2019, avendo come attività prevalente la progettazione e lo sviluppo di nuove biciclette elettricamente assistite e, al fine di sviluppare il progetto relativo alla bicicletta
Ondawagon, si affidava a , legale rappresentante della convenuta opposta, che assicurava Tes_1 di realizzare gli ordini richiesti, indicando per l'acquisto delle componenti Controparte_1
necessarie;
- si rendeva però inadempiente in ordine al corretto sviluppo, produzione ed Tes_1 industrializzazione del progetto, fornendo beni viziati che rendevano le biciclette inidonee all'uso; pertanto, si riservava di agire giudizialmente nei confronti del per il Parte_1 Tes_1
risarcimento del danno;
- erano stati corrisposti a diversi acconti in relazione alle fatture nn. 17/2019, Controparte_1
21/2019, 09/2020, 11/2020, 16/2020, 24/2020, 28/2020, 37/2020 e 45/2020, una parte dei quali, per €
37.113,74, era già stata stornata dalle fatture successive, mentre non erano stati ancora detratti €
40.110,98; pertanto, per quest'ultimo importo, l'opponente risultava creditrice nei confronti dell'opposta;
pagina 3 di 11 - le fatture azionate da controparte in via monitoria, nn. 53/2020, 7/2021 e 28/2021, erano prive di descrizioni specifiche, non consentendo di individuare i beni cui si riferivano, né erano accompagnate da bolle o da documenti di trasporto, mancando quindi la prova della consegna;
inoltre, non risultava alcun accordo tra le parti in merito alla fornitura ed ai prezzi;
- in ogni caso, la merce presentava dei vizi tali da rendere le biciclette inidonee all'uso, come aveva evidenziato amministratore della società opponente, nei contatti avuti con Testimone_2 [...]
, fin dalle prime prove della loro funzionalità; in particolare, i difetti riguardavano telai aperti in Tes_1
più punti, circostanza documentata dalle fotografie, ed ulteriori vizi, formalizzati con pec del
27.05.2021, venivano riconosciuti con mail del 27.08.2021 dal , il quale si rendeva disponibile a Tes_1
ritirare la merce;
tale impegno, però, non si concretizzava e parte opponente rimaneva nell'impossibilità di commercializzare le biciclette;
- incaricava un proprio perito, il quale, nel proprio elaborato del Parte_1 Persona_3
21.01.2022, evidenziava le inadempienze e criticità dei componenti presenti nel magazzino;
in ogni caso, tutti i vizi erano stati denunciati tempestivamente e prima del decorso di un anno dalla consegna, operando dunque la garanzia del compratore ex art. 1495 comma 3 c.c., con la conseguenza che, qualora si ritenesse la vendita validamente esistente, il prezzo dovrebbe essere azzerato o ridotto del
90%, ai sensi dell'art. 1492 c.c..
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, il rigetto della domanda di provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito di € 40.110,98 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di controparte al pagamento di tale importo, da porre, in via subordinata, in compensazione con il credito dovuto;
chiedeva, altresì,
l'azzeramento o la riduzione del prezzo dei beni di cui alle fatture azionate, vinte le spese di lite.
2. si costituiva tempestivamente in giudizio, depositando la comparsa di Controparte_1
risposta in data 10.06.2022, ove deduceva che:
- la società si rivolse al dott. per avere una consulenza sullo sviluppo Parte_1 Tes_1
industriale del progetto relativo alla realizzazione e commercializzazione di una bicicletta con pedalata assistita, dotata di un ampio spazio posteriore per il trasporto di cose e persone (c.d. cargo e-bike): tale collaborazione portò allo sviluppo di alcuni prototipi, secondo le richieste di tipo estetico e stilistico dell'arch. amministratore della società opponente;
Testimone_2
-la consulenza fu prestata personalmente da , che fatturò le prestazioni utilizzando la Tes_1
propria partita Iva;
pagina 4 di 11 - nel contempo, conferì a l'incarico di curare la gestione degli Parte_1 Controparte_1 ordini e degli acquisiti dall'estero, non avendo alcuna esperienza nel settore import;
- le parti concordarono che per lo svolgimento di questo servizio avrebbe Controparte_1
applicato, come forma di remunerazione, i seguenti ricarichi: 10% sugli acquisti di componenti meccanici e 5% sugli acquisti dei kit elettrici e delle plastiche, oltre ad un compenso a forfait di €
400,00 per ogni importazione;
- gli accordi prevedevano, altresì, che l'opposta avrebbe acquistato i prodotti in forza delle distinte base
(elenco materiali) fornite dall'opponente e, per un controllo immediato, avrebbe allegato, alla copia delle fatture, le copie di quelle ricevute dai propri fornitori, come poi era avvenuto;
- la società opponente ha regolarmente pagato le prime dieci fatture, lasciando insolute quelle oggetto del procedimento monitorio;
- non è riuscita a realizzare il progetto, non avendo trovato i finanziamenti per la Parte_1
commercializzazione del prodotto né raccolto prenotazioni per le vendite, cosicché ha interrotto i pagamenti ai fornitori e gli acquisti dei materiali;
- gli acconti sulle forniture dedotte da controparte non potevano essere posti in compensazione con il credito ingiunto, dato che gli stessi erano specificatamente imputati a singole fatture ed erano stati detratti dalle fatture a saldo;
- le fatture elettroniche recavano la precisa descrizione della merce fornita;
quelle di cortesia venivano inviate a con un prospetto riepilogativo delle singole voci di spesa e con le fatture di Parte_1
acquisto ricevute da docc. 2-4); venivano prodotti i documenti di trasporto;
Controparte_1
- non è mai stata denunciata la mancata ricezione della merce, né i vizi della stessa;
- la perizia prodotta da controparte in ordine a pretesi vizi della merce riguarderebbe invero l'operato di ed è comunque sprovvista di efficacia probatoria. Tes_1
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da controparte, con vittoria delle spese di lite.
3. Con ordinanza del 15.09.2022, a scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza di comparizione, veniva disposto l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c., assunto in data
03.11.2022.
Con ordinanza del 22.11.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto, oltre ai termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 5 di 11 La causa, trasferita al ruolo di questo giudice, veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, rigettate le istanze di prova per testi e di interrogatorio formale formulate dalle parti.
A seguito di un differimento, chiesto dai Procuratori delle parti per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza, fallite le trattative intraprese, veniva concesso un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive conclusioni.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
4.1 L'attività istruttoria svolta mediante la produzione documentale, l'assunzione dell'interrogatorio libero delle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è risultata adeguata e sufficiente ai fini della risoluzione della controversia in esame;
in relazione alle istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama, in ogni caso, l'ordinanza del 13.06.2023, che non ha ammesso le prove per testi e per interrogatorio formale, chieste dalle parti, per le ragioni ivi esposte.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Innanzitutto risulta pacifico che tra le parti sia stato concluso un accordo di fornitura del materiale e dei componenti necessari per la realizzazione di biciclette elettriche, benché non formalizzato per iscritto, in quanto ciò si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, richiamata e prodotta anche dall'opponente, da cui emergono le contestazioni di sui ritardi nelle consegne e su Parte_1 problemi “tecnico-qualitativi” relativi alla merce fornita, che dunque presuppongono sia l'esistenza di accordi negoziali concernenti la fornitura, sia le avvenute consegne della merce.
Inoltre, è pacificamente ammesso dalle parti il pagamento, da parte di di dieci fatture Parte_1
emesse da per la medesima causale, anteriormente alle tre fatture dedotte nel Controparte_1 procedimento monitorio, anche a dimostrazione dell'esistenza di un accordo sul prezzo della merce;
non esiste, poi, alcuna comunicazione di he denunzi la mancata ricezione della merce Parte_1
descritta nelle fatture, cosicché si deve ritenere che abbia effettivamente eseguito Controparte_1
le prestazioni a suo carico, come del resto si desume dai documenti di trasporto prodotti dalla convenuta (docc. 7-9).
4.2. In ordine alla contestazione circa la presenza di vizi della merce venduta, la stessa appare del tutto generica, non avendo parte opponente riportato alcuna allegazione circa la natura e l'entità dei vizi, né la tipologia dei prodotti cui gli stessi si riferivano. Anche la perizia redatta dal dott. (cfr. doc. 31 Per_3 di parte opponente) ha ad oggetto gli inadempimenti imputabili, se del caso, all'attività svolta da Tes_1
pagina 6 di 11 , nella sua qualità di progettista: questi è soggetto autonomo e distinto dalla società Tes_1 [...]
la quale ha invece eseguito le prestazioni di importazione, acquisto e fornitura di CP_1
componenti meccanici, per conto della committente oggetto della presente Parte_1
controversia.
Inoltre, la comunicazione di del 27.08.2021, riportata da parte opponente nell'atto Tes_1 introduttivo, oltre a negare l'esistenza di anomalie nei prodotti venduti, non contiene invero il riconoscimento di vizi specifici rilevati nei componenti forniti, bensì la dichiarazione di disponibilità a ritirare o a riacquistare alcuni prodotti, alla luce delle specifiche esigenze del cliente e delle modifiche organizzative sopravvenute, in una logica conciliativa o di politica commerciale.
Del resto, neppure nelle comunicazioni di del 27.05.2021 (ove si rilevano generici Parte_1
“problemi tecnico-qualitativi”) e del 14.10.2021 (in cui si contesta la “situazione progettuale”) è ravvisabile una denuncia specifica dei vizi della merce venduta.
Infine, appare comunque fondata l'eccezione di decadenza dalla contestazione dei vizi, sollevata da parte opposta e correttamente inquadrata nella disciplina di cui all'art. 1495 c.c., in quanto la parte opponente non ha addotto alcuna circostanza di tempo circa la scoperta dei vizi e la loro denuncia, pur avendone l'onere.
In ogni caso, la questione relativa alla presenza dei vizi della merce venduta appare superata, in ragione dell'insussistenza del credito vantato da accertata nel presente giudizio, come di Controparte_1
seguito esposto.
4.3. Nella fase istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile, al fine di ricostruire correttamente i pagamenti eseguiti da e di verificare la sussistenza sia del Parte_1
credito dedotto da nel procedimento monitorio, sia del credito vantato da Controparte_1
oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio di opposizione. Parte_1
Entrambe le parti hanno infatti svolto le proprie difese, a sostegno delle rispettive pretese, sulla base della valutazione e dell'interpretazione della documentazione contabile prodotta;
in particolare, parte opponente ha eccepito la sussistenza di errori nella fatturazione predisposta da che Controparte_1
a suo parere non avrebbe tenuto conto, nell'emissione delle fatture a saldo, degli acconti ricevuti sulle prestazioni da eseguire, cosicché non solo detti acconti azzererebbero il credito della controparte, ma residuerebbe addirittura un credito di per l'ammontare di € 40.110,98, che, in via Parte_1
subordinata, è stato opposto in compensazione.
Veniva, poi, chiesto al CTU di accertare l'eventuale credito di ricalcolando i Controparte_1
“ricarichi” dalla stessa applicati, in funzione rimuneratoria, sugli acquisti dei componenti meccanici pagina 7 di 11 forniti a non già nella misura del 10% dedotta da parte convenuta nella comparsa di Parte_1 costituzione, bensì nella misura dell'8%, così come ha dichiarato , legale rappresentante Tes_1 della società in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 3.11.2022 (nella Controparte_1 comparsa si dava poi conto del fatto che i ricarichi sugli acquisti dei kit elettrici e delle “plastiche” erano determinati invece nella misura del 5%). Diversamente da quanto dedotto da parte opposta nella comparsa conclusionale, non vi sono ragioni per credere nel “lapsus” in cui sarebbe incorso
[...]
, che a parere di parte opposta avrebbe voluto evidenziare un ricarico medio dell'8%, suddiviso Tes_1
tra il 5% sui componenti elettrici e il 10 % sui componenti meccanici: invero nelle sue dichiarazioni non vi è alcun riferimento ad un valore intermedio, ma si rileva la separata indicazione di due distinte percentuali, applicate alternativamente tra loro (“ad ogni acquisto effettuato forniva a CP_1
e le fatture di acquisto dai fornitori applicando un ricarico del 5% o del 8% sul materiale Tes_2 CP_2 acquistato”).
Dunque, veniva conferito incarico di CTU al commercialista dott. , sul seguente Persona_1
quesito:
“Il CTU, esaminati gli atti di causa, nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., assunte eventuali informazioni dalle parti e dai terzi, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario: A) Determini il credito di parte convenuta opposta, oggetto del decreto ingiuntivo, sulla base delle fatture e in generale della documentazione prodotta dalle parti, tenuto conto delle argomentazioni svolte da parte opponente in relazione agli acconti asseritamente corrisposti e annotati sulle fatture medesime, nonché delle difese svolte al riguardo da parte opposta;
B) Ricalcoli gli importi delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo (nn. 7,
28 e 53), conteggiando i “ricarichi” sugli acquisti di componenti meccanici nella misura dell'8%”
Orbene, dall'analisi contabile effettuata dal dott. si evince che la fatturazione di acconto e Per_1
saldo compiuta da on è stata eseguita correttamente, poiché nelle fatture emesse a Controparte_1
titolo di saldo non risulta evidenziato compiutamente lo scomputo di quanto versato da Parte_1
in sede di acconto e precedentemente fatturato.
In particolare, il consulente tecnico ha dapprima rideterminato l'importo delle fatture azionate in via monitoria, conteggiando i ricarichi sugli acquisti di componenti meccanici nella misura dell'8% e mantenendo invariati quelli del 5% per i kit elettrici e per le plastiche: ha così accertato un importo di €
19.088,01, in luogo di quello di € 19.446,24 indicato nel decreto ingiuntivo;
successivamente, ha verificato, sulla base delle fatture e della documentazione prodotta dalle parti, gli acconti corrisposti da a che non erano stati stornati dalla contabilità finale della società Parte_1 Controparte_1 venditrice, pari complessivamente ad € 20.053,55.
pagina 8 di 11 Al riguardo, negli atti difensivi dichiarava che gli acconti ricevuti non erano Controparte_1
generici, ma specificatamente imputati, di volta in volta, alle singole forniture da eseguire e che, via via che le forniture venivano effettuate, nelle fatture emesse a saldo venivano detratti e conteggiati gli acconti precedentemente ricevuti. riconosceva espressamente l'avvenuto Controparte_1
pagamento degli acconti sulle prime fatture emesse (docc.
3-12 di parte opponente), utilizzando tale argomento a sostegno dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine al prezzo delle prestazioni.
Tuttavia, le indagini del CTU hanno evidenziato, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, che gli acconti versati dall'opponente non sono stati compiutamente stornati nelle fatture emesse a saldo e prodotte nel procedimento monitorio, ove non è indicato lo scomputo di quanto precedentemente fatturato in sede di acconto. La ricostruzione contabile degli importi versati e di quelli ancora dovuti è stata rigorosamente compiuta dal CTU alle pagg. 13 e ss. della relazione peritale, con riguardo ad ogni singolo acconto indicato nelle fatture, sulla base di una corretta disamina della documentazione contabile disponibile, tenuto conto degli elementi documentali di riscontro e delle specifiche allegazioni delle parti: tale accertamento deve dunque ritenersi condivisibile, perché compiuto nel rispetto delle regole della contabilità, con la precisa disamina delle indicazioni contenute nelle fatture e con metodo logico e razionale.
Inoltre, il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
In particolare, in relazione ai rilievi svolti dal CTP di parte opponente, il dott. ha evidenziato Per_1 che l'acconto di € 18.717,43, relativo alla fattura n. 17/2019, non dovesse essere ulteriormente stornato, essendo già stato considerato nel computo complessivo dell'operazione commerciale: al riguardo, il
CTU ha valorizzato non solo i dati formali evincibili dalla fattura, ma anche tutti gli elementi di natura contabile e fattuale desumibili dai documenti in atti e dalle difese svolte dalle parti (cfr. pagg. 15-17 della relazione peritale).
Quanto alle osservazioni svolte dal CTP di parte opposta – secondo cui l'importo di € 7.900,00 relativo alla fattura n. 21/2019 non era un acconto e pertanto non doveva essere stornato da una successiva fattura di saldo – il CTU ha rilevato che, in base a quanto indicato nella fattura (e in mancanza di altri elementi documentali e sostanziali, diversamente da quanto avvenuto in merito alla fattura n. 17/2019) trattasi inequivocabilmente di “acconto” di una somma richiesta “una tantum per stampi e attrezzature”, come espressamente indicato nella fattura. Al riguardo, parte opposta, anche in sede di comparsa conclusionale, ha richiamato le osservazioni del proprio CTP, contestando il diritto di controparte al rimborso della somma di € 7.900,00, in quanto, nonostante la dicitura “acconto” nella descrizione della contabile, era altresì specificato che l'importo costituiva il “costo una tantum” di stampi e attrezzature,
pagina 9 di 11 da intendersi, quindi, come unico pagamento, in forza del significato letterale dell'espressione latina
“una tantum”, ovvero “per una volta soltanto”.
Il CTU ha correttamente individuato nella tesi del CTP di parte opposta un mero esercizio
“grammaticale”, che non tiene conto né del significato delle parole utilizzate nella fattura
(comprendenti la precisa indicazione di “acconto”), né della prassi commerciale, ben potendo un costo sostenuto una tantum (nel caso di specie, per tutti i successivi acquisti di stampi ed attrezzature) essere pagato non solo in un'unica soluzione, ma anche attraverso un versamento di acconto e uno di saldo.
La circostanza, poi, rilevata dalla difesa, che gli stampi (e comunque non le attrezzature) dovessero permanere presso il produttore per tutto il periodo della fornitura (non essendo neppure stati restituiti, come ammesso da parte opposta), non impedisce di dover scomputare detto acconto (come gli altri) dall'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a saldo, trattandosi di una componente di costo dell'operazione commerciale.
In conclusione, alla luce dei ricalcoli compiuti dal CTU, sulla base dell'analisi documentale sopra richiamata, si deve ritenere che nulla sia dovuto a in forza del titolo oggetto di Controparte_1 causa, in quanto dalla compensazione tra il credito di accertato in € 20.053,55 in Parte_1 ragione degli acconti versati, e il credito di rideterminato in € 19.088,01, risulta un Controparte_1 importo a credito, in favore di pari ad € 965,54. Parte_1
4.4 Alla luce delle considerazioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte opponente,
è tenuta a rifondere a la somma di € 965,54, oltre ad interessi Controparte_1 Parte_1
legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opposta, in ragione dell'infondatezza della pretesa monitoria vantata da e Controparte_1 dell'accertamento di un credito spettante a parte opponente.
La liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in relazione a tutte le fasi processuali, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il valore della domanda che viene accolta (da € 5.201 a €
26.000,00).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 11/01/2022 e, per l'effetto,
- ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
restituzione a di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 965,54, oltre ad interessi legali dalla data della domanda Parte_1
sino al saldo effettivo;
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite che liquida in € 545,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Bologna, 13 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2022 promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MALAVASI MARCELLO e dell'Avv. PETRUCCI MARCO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. SOGGIA PIERPAOLO;
CONVENUTO OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 270/2022 emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, ricorrendo i gravi motivi;
b) respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, mancando fin dall'origine i
pagina 1 di 11 presupposti per la sua emissione ed efficacia e sussistendo, comunque, idonea prova scritta dei motivi di opposizione;
2) NEL MERITO: a) in via principale: dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare e/o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo telematico n. 270/2022 emesso dal Tribunale di Bologna sub R.G. 13312/2021, in accoglimento dei motivi della presente opposizione e comunque per mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge, respingendo ogni domanda di controparte;
b) in via riconvenzionale: i. accertare e dichiarare il credito di verso pari ad Euro 40.110,98 e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1
condannare a pagare a la somma di Euro 40.110,98 o la Controparte_1 Parte_1
somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
ii. azzerare e, comunque, ridurre il prezzo dei beni di cui alle fatture azionate da con il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 270/2022 del Tribunale di Bologna, rigettando ogni domanda di
[...]
; c) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse CP_1 accertare e dichiarare dovuta dall'opponente la somma ingiunta, o parte di essa, si chiede di compensare il credito riconosciuto a favore di e che sia Parte_1 Controparte_1
condannata a pagare a la differenza;
in particolare, sulla base della relazione del Parte_1 consulente tecnico d'ufficio Dott. del 19/01/2024 e delle osservazioni del CTP di Persona_1
Dott. del 11/01/2024, si chiede di accertare e dichiarare il credito Parte_1 Persona_2
vantato da nei confronti di pari ad Euro 38.770,98 (Euro Parte_1 Controparte_1
20.053,55 oltre a Euro 18.717,43) e di condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 19.682,97 (controcredito vantato da parte attrice opponente derivante dalla
[...]
differenza fra euro 19.088,01 ed euro 38.770,98), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) in via ulteriormente subordinata: sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio Dott. del 19/01/2024, si chiede di accertare e Persona_1
dichiarare il credito vantato da nei confronti di pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 20.053,55 e di condannare a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 965,54 (controcredito vantato da parte attrice opponente derivante dalla differenza fra euro
19.088,01 ed euro 20.053,55), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque la somma di Euro
965,54 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in via istruttoria (…); 3) CON
VITTORIA DEI COMPENSI PROFESSIONALI.”
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
pagina 2 di 11 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, e previa ogni opportuna declaratoria: Nel merito a) Rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 270/2022 (R.G. 13312/2021) emesso dal Tribunale di Bologna in data 11/01/2022 e in ogni caso condannare al pagamento dell'importo di € Euro Parte_1
19.446,24 oltre accessori o di quella diversa somma che risulterà dovuta. b) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto non esistendo alcun credito vantato da nei confronti di c) Con vittoria di spese. Parte_1 CP_1
In via istruttoria
Si reiterano le istanze non ammesse di prova per interrogatorio formale e di prova per testi sui seguenti capitoli: (…)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bologna il 11.01.2022, che le ingiungeva il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 19.446,24, oltre interessi e spese, in forza delle fatture n. 53 del 19.12.2020, n. 7 del
03.02.2021 e n. 28 del 22.04.2021, emesse a seguito della consegna di componenti e accessori, già detratto un acconto ricevuto, deducendo che:
- la società si era costituita nel 2019, avendo come attività prevalente la progettazione e lo sviluppo di nuove biciclette elettricamente assistite e, al fine di sviluppare il progetto relativo alla bicicletta
Ondawagon, si affidava a , legale rappresentante della convenuta opposta, che assicurava Tes_1 di realizzare gli ordini richiesti, indicando per l'acquisto delle componenti Controparte_1
necessarie;
- si rendeva però inadempiente in ordine al corretto sviluppo, produzione ed Tes_1 industrializzazione del progetto, fornendo beni viziati che rendevano le biciclette inidonee all'uso; pertanto, si riservava di agire giudizialmente nei confronti del per il Parte_1 Tes_1
risarcimento del danno;
- erano stati corrisposti a diversi acconti in relazione alle fatture nn. 17/2019, Controparte_1
21/2019, 09/2020, 11/2020, 16/2020, 24/2020, 28/2020, 37/2020 e 45/2020, una parte dei quali, per €
37.113,74, era già stata stornata dalle fatture successive, mentre non erano stati ancora detratti €
40.110,98; pertanto, per quest'ultimo importo, l'opponente risultava creditrice nei confronti dell'opposta;
pagina 3 di 11 - le fatture azionate da controparte in via monitoria, nn. 53/2020, 7/2021 e 28/2021, erano prive di descrizioni specifiche, non consentendo di individuare i beni cui si riferivano, né erano accompagnate da bolle o da documenti di trasporto, mancando quindi la prova della consegna;
inoltre, non risultava alcun accordo tra le parti in merito alla fornitura ed ai prezzi;
- in ogni caso, la merce presentava dei vizi tali da rendere le biciclette inidonee all'uso, come aveva evidenziato amministratore della società opponente, nei contatti avuti con Testimone_2 [...]
, fin dalle prime prove della loro funzionalità; in particolare, i difetti riguardavano telai aperti in Tes_1
più punti, circostanza documentata dalle fotografie, ed ulteriori vizi, formalizzati con pec del
27.05.2021, venivano riconosciuti con mail del 27.08.2021 dal , il quale si rendeva disponibile a Tes_1
ritirare la merce;
tale impegno, però, non si concretizzava e parte opponente rimaneva nell'impossibilità di commercializzare le biciclette;
- incaricava un proprio perito, il quale, nel proprio elaborato del Parte_1 Persona_3
21.01.2022, evidenziava le inadempienze e criticità dei componenti presenti nel magazzino;
in ogni caso, tutti i vizi erano stati denunciati tempestivamente e prima del decorso di un anno dalla consegna, operando dunque la garanzia del compratore ex art. 1495 comma 3 c.c., con la conseguenza che, qualora si ritenesse la vendita validamente esistente, il prezzo dovrebbe essere azzerato o ridotto del
90%, ai sensi dell'art. 1492 c.c..
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, il rigetto della domanda di provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito di € 40.110,98 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di controparte al pagamento di tale importo, da porre, in via subordinata, in compensazione con il credito dovuto;
chiedeva, altresì,
l'azzeramento o la riduzione del prezzo dei beni di cui alle fatture azionate, vinte le spese di lite.
2. si costituiva tempestivamente in giudizio, depositando la comparsa di Controparte_1
risposta in data 10.06.2022, ove deduceva che:
- la società si rivolse al dott. per avere una consulenza sullo sviluppo Parte_1 Tes_1
industriale del progetto relativo alla realizzazione e commercializzazione di una bicicletta con pedalata assistita, dotata di un ampio spazio posteriore per il trasporto di cose e persone (c.d. cargo e-bike): tale collaborazione portò allo sviluppo di alcuni prototipi, secondo le richieste di tipo estetico e stilistico dell'arch. amministratore della società opponente;
Testimone_2
-la consulenza fu prestata personalmente da , che fatturò le prestazioni utilizzando la Tes_1
propria partita Iva;
pagina 4 di 11 - nel contempo, conferì a l'incarico di curare la gestione degli Parte_1 Controparte_1 ordini e degli acquisiti dall'estero, non avendo alcuna esperienza nel settore import;
- le parti concordarono che per lo svolgimento di questo servizio avrebbe Controparte_1
applicato, come forma di remunerazione, i seguenti ricarichi: 10% sugli acquisti di componenti meccanici e 5% sugli acquisti dei kit elettrici e delle plastiche, oltre ad un compenso a forfait di €
400,00 per ogni importazione;
- gli accordi prevedevano, altresì, che l'opposta avrebbe acquistato i prodotti in forza delle distinte base
(elenco materiali) fornite dall'opponente e, per un controllo immediato, avrebbe allegato, alla copia delle fatture, le copie di quelle ricevute dai propri fornitori, come poi era avvenuto;
- la società opponente ha regolarmente pagato le prime dieci fatture, lasciando insolute quelle oggetto del procedimento monitorio;
- non è riuscita a realizzare il progetto, non avendo trovato i finanziamenti per la Parte_1
commercializzazione del prodotto né raccolto prenotazioni per le vendite, cosicché ha interrotto i pagamenti ai fornitori e gli acquisti dei materiali;
- gli acconti sulle forniture dedotte da controparte non potevano essere posti in compensazione con il credito ingiunto, dato che gli stessi erano specificatamente imputati a singole fatture ed erano stati detratti dalle fatture a saldo;
- le fatture elettroniche recavano la precisa descrizione della merce fornita;
quelle di cortesia venivano inviate a con un prospetto riepilogativo delle singole voci di spesa e con le fatture di Parte_1
acquisto ricevute da docc. 2-4); venivano prodotti i documenti di trasporto;
Controparte_1
- non è mai stata denunciata la mancata ricezione della merce, né i vizi della stessa;
- la perizia prodotta da controparte in ordine a pretesi vizi della merce riguarderebbe invero l'operato di ed è comunque sprovvista di efficacia probatoria. Tes_1
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da controparte, con vittoria delle spese di lite.
3. Con ordinanza del 15.09.2022, a scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza di comparizione, veniva disposto l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c., assunto in data
03.11.2022.
Con ordinanza del 22.11.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto, oltre ai termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 5 di 11 La causa, trasferita al ruolo di questo giudice, veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, rigettate le istanze di prova per testi e di interrogatorio formale formulate dalle parti.
A seguito di un differimento, chiesto dai Procuratori delle parti per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza, fallite le trattative intraprese, veniva concesso un termine per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive conclusioni.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
4.1 L'attività istruttoria svolta mediante la produzione documentale, l'assunzione dell'interrogatorio libero delle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è risultata adeguata e sufficiente ai fini della risoluzione della controversia in esame;
in relazione alle istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama, in ogni caso, l'ordinanza del 13.06.2023, che non ha ammesso le prove per testi e per interrogatorio formale, chieste dalle parti, per le ragioni ivi esposte.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Innanzitutto risulta pacifico che tra le parti sia stato concluso un accordo di fornitura del materiale e dei componenti necessari per la realizzazione di biciclette elettriche, benché non formalizzato per iscritto, in quanto ciò si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, richiamata e prodotta anche dall'opponente, da cui emergono le contestazioni di sui ritardi nelle consegne e su Parte_1 problemi “tecnico-qualitativi” relativi alla merce fornita, che dunque presuppongono sia l'esistenza di accordi negoziali concernenti la fornitura, sia le avvenute consegne della merce.
Inoltre, è pacificamente ammesso dalle parti il pagamento, da parte di di dieci fatture Parte_1
emesse da per la medesima causale, anteriormente alle tre fatture dedotte nel Controparte_1 procedimento monitorio, anche a dimostrazione dell'esistenza di un accordo sul prezzo della merce;
non esiste, poi, alcuna comunicazione di he denunzi la mancata ricezione della merce Parte_1
descritta nelle fatture, cosicché si deve ritenere che abbia effettivamente eseguito Controparte_1
le prestazioni a suo carico, come del resto si desume dai documenti di trasporto prodotti dalla convenuta (docc. 7-9).
4.2. In ordine alla contestazione circa la presenza di vizi della merce venduta, la stessa appare del tutto generica, non avendo parte opponente riportato alcuna allegazione circa la natura e l'entità dei vizi, né la tipologia dei prodotti cui gli stessi si riferivano. Anche la perizia redatta dal dott. (cfr. doc. 31 Per_3 di parte opponente) ha ad oggetto gli inadempimenti imputabili, se del caso, all'attività svolta da Tes_1
pagina 6 di 11 , nella sua qualità di progettista: questi è soggetto autonomo e distinto dalla società Tes_1 [...]
la quale ha invece eseguito le prestazioni di importazione, acquisto e fornitura di CP_1
componenti meccanici, per conto della committente oggetto della presente Parte_1
controversia.
Inoltre, la comunicazione di del 27.08.2021, riportata da parte opponente nell'atto Tes_1 introduttivo, oltre a negare l'esistenza di anomalie nei prodotti venduti, non contiene invero il riconoscimento di vizi specifici rilevati nei componenti forniti, bensì la dichiarazione di disponibilità a ritirare o a riacquistare alcuni prodotti, alla luce delle specifiche esigenze del cliente e delle modifiche organizzative sopravvenute, in una logica conciliativa o di politica commerciale.
Del resto, neppure nelle comunicazioni di del 27.05.2021 (ove si rilevano generici Parte_1
“problemi tecnico-qualitativi”) e del 14.10.2021 (in cui si contesta la “situazione progettuale”) è ravvisabile una denuncia specifica dei vizi della merce venduta.
Infine, appare comunque fondata l'eccezione di decadenza dalla contestazione dei vizi, sollevata da parte opposta e correttamente inquadrata nella disciplina di cui all'art. 1495 c.c., in quanto la parte opponente non ha addotto alcuna circostanza di tempo circa la scoperta dei vizi e la loro denuncia, pur avendone l'onere.
In ogni caso, la questione relativa alla presenza dei vizi della merce venduta appare superata, in ragione dell'insussistenza del credito vantato da accertata nel presente giudizio, come di Controparte_1
seguito esposto.
4.3. Nella fase istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile, al fine di ricostruire correttamente i pagamenti eseguiti da e di verificare la sussistenza sia del Parte_1
credito dedotto da nel procedimento monitorio, sia del credito vantato da Controparte_1
oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio di opposizione. Parte_1
Entrambe le parti hanno infatti svolto le proprie difese, a sostegno delle rispettive pretese, sulla base della valutazione e dell'interpretazione della documentazione contabile prodotta;
in particolare, parte opponente ha eccepito la sussistenza di errori nella fatturazione predisposta da che Controparte_1
a suo parere non avrebbe tenuto conto, nell'emissione delle fatture a saldo, degli acconti ricevuti sulle prestazioni da eseguire, cosicché non solo detti acconti azzererebbero il credito della controparte, ma residuerebbe addirittura un credito di per l'ammontare di € 40.110,98, che, in via Parte_1
subordinata, è stato opposto in compensazione.
Veniva, poi, chiesto al CTU di accertare l'eventuale credito di ricalcolando i Controparte_1
“ricarichi” dalla stessa applicati, in funzione rimuneratoria, sugli acquisti dei componenti meccanici pagina 7 di 11 forniti a non già nella misura del 10% dedotta da parte convenuta nella comparsa di Parte_1 costituzione, bensì nella misura dell'8%, così come ha dichiarato , legale rappresentante Tes_1 della società in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 3.11.2022 (nella Controparte_1 comparsa si dava poi conto del fatto che i ricarichi sugli acquisti dei kit elettrici e delle “plastiche” erano determinati invece nella misura del 5%). Diversamente da quanto dedotto da parte opposta nella comparsa conclusionale, non vi sono ragioni per credere nel “lapsus” in cui sarebbe incorso
[...]
, che a parere di parte opposta avrebbe voluto evidenziare un ricarico medio dell'8%, suddiviso Tes_1
tra il 5% sui componenti elettrici e il 10 % sui componenti meccanici: invero nelle sue dichiarazioni non vi è alcun riferimento ad un valore intermedio, ma si rileva la separata indicazione di due distinte percentuali, applicate alternativamente tra loro (“ad ogni acquisto effettuato forniva a CP_1
e le fatture di acquisto dai fornitori applicando un ricarico del 5% o del 8% sul materiale Tes_2 CP_2 acquistato”).
Dunque, veniva conferito incarico di CTU al commercialista dott. , sul seguente Persona_1
quesito:
“Il CTU, esaminati gli atti di causa, nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., assunte eventuali informazioni dalle parti e dai terzi, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario: A) Determini il credito di parte convenuta opposta, oggetto del decreto ingiuntivo, sulla base delle fatture e in generale della documentazione prodotta dalle parti, tenuto conto delle argomentazioni svolte da parte opponente in relazione agli acconti asseritamente corrisposti e annotati sulle fatture medesime, nonché delle difese svolte al riguardo da parte opposta;
B) Ricalcoli gli importi delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo (nn. 7,
28 e 53), conteggiando i “ricarichi” sugli acquisti di componenti meccanici nella misura dell'8%”
Orbene, dall'analisi contabile effettuata dal dott. si evince che la fatturazione di acconto e Per_1
saldo compiuta da on è stata eseguita correttamente, poiché nelle fatture emesse a Controparte_1
titolo di saldo non risulta evidenziato compiutamente lo scomputo di quanto versato da Parte_1
in sede di acconto e precedentemente fatturato.
In particolare, il consulente tecnico ha dapprima rideterminato l'importo delle fatture azionate in via monitoria, conteggiando i ricarichi sugli acquisti di componenti meccanici nella misura dell'8% e mantenendo invariati quelli del 5% per i kit elettrici e per le plastiche: ha così accertato un importo di €
19.088,01, in luogo di quello di € 19.446,24 indicato nel decreto ingiuntivo;
successivamente, ha verificato, sulla base delle fatture e della documentazione prodotta dalle parti, gli acconti corrisposti da a che non erano stati stornati dalla contabilità finale della società Parte_1 Controparte_1 venditrice, pari complessivamente ad € 20.053,55.
pagina 8 di 11 Al riguardo, negli atti difensivi dichiarava che gli acconti ricevuti non erano Controparte_1
generici, ma specificatamente imputati, di volta in volta, alle singole forniture da eseguire e che, via via che le forniture venivano effettuate, nelle fatture emesse a saldo venivano detratti e conteggiati gli acconti precedentemente ricevuti. riconosceva espressamente l'avvenuto Controparte_1
pagamento degli acconti sulle prime fatture emesse (docc.
3-12 di parte opponente), utilizzando tale argomento a sostegno dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine al prezzo delle prestazioni.
Tuttavia, le indagini del CTU hanno evidenziato, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, che gli acconti versati dall'opponente non sono stati compiutamente stornati nelle fatture emesse a saldo e prodotte nel procedimento monitorio, ove non è indicato lo scomputo di quanto precedentemente fatturato in sede di acconto. La ricostruzione contabile degli importi versati e di quelli ancora dovuti è stata rigorosamente compiuta dal CTU alle pagg. 13 e ss. della relazione peritale, con riguardo ad ogni singolo acconto indicato nelle fatture, sulla base di una corretta disamina della documentazione contabile disponibile, tenuto conto degli elementi documentali di riscontro e delle specifiche allegazioni delle parti: tale accertamento deve dunque ritenersi condivisibile, perché compiuto nel rispetto delle regole della contabilità, con la precisa disamina delle indicazioni contenute nelle fatture e con metodo logico e razionale.
Inoltre, il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
In particolare, in relazione ai rilievi svolti dal CTP di parte opponente, il dott. ha evidenziato Per_1 che l'acconto di € 18.717,43, relativo alla fattura n. 17/2019, non dovesse essere ulteriormente stornato, essendo già stato considerato nel computo complessivo dell'operazione commerciale: al riguardo, il
CTU ha valorizzato non solo i dati formali evincibili dalla fattura, ma anche tutti gli elementi di natura contabile e fattuale desumibili dai documenti in atti e dalle difese svolte dalle parti (cfr. pagg. 15-17 della relazione peritale).
Quanto alle osservazioni svolte dal CTP di parte opposta – secondo cui l'importo di € 7.900,00 relativo alla fattura n. 21/2019 non era un acconto e pertanto non doveva essere stornato da una successiva fattura di saldo – il CTU ha rilevato che, in base a quanto indicato nella fattura (e in mancanza di altri elementi documentali e sostanziali, diversamente da quanto avvenuto in merito alla fattura n. 17/2019) trattasi inequivocabilmente di “acconto” di una somma richiesta “una tantum per stampi e attrezzature”, come espressamente indicato nella fattura. Al riguardo, parte opposta, anche in sede di comparsa conclusionale, ha richiamato le osservazioni del proprio CTP, contestando il diritto di controparte al rimborso della somma di € 7.900,00, in quanto, nonostante la dicitura “acconto” nella descrizione della contabile, era altresì specificato che l'importo costituiva il “costo una tantum” di stampi e attrezzature,
pagina 9 di 11 da intendersi, quindi, come unico pagamento, in forza del significato letterale dell'espressione latina
“una tantum”, ovvero “per una volta soltanto”.
Il CTU ha correttamente individuato nella tesi del CTP di parte opposta un mero esercizio
“grammaticale”, che non tiene conto né del significato delle parole utilizzate nella fattura
(comprendenti la precisa indicazione di “acconto”), né della prassi commerciale, ben potendo un costo sostenuto una tantum (nel caso di specie, per tutti i successivi acquisti di stampi ed attrezzature) essere pagato non solo in un'unica soluzione, ma anche attraverso un versamento di acconto e uno di saldo.
La circostanza, poi, rilevata dalla difesa, che gli stampi (e comunque non le attrezzature) dovessero permanere presso il produttore per tutto il periodo della fornitura (non essendo neppure stati restituiti, come ammesso da parte opposta), non impedisce di dover scomputare detto acconto (come gli altri) dall'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a saldo, trattandosi di una componente di costo dell'operazione commerciale.
In conclusione, alla luce dei ricalcoli compiuti dal CTU, sulla base dell'analisi documentale sopra richiamata, si deve ritenere che nulla sia dovuto a in forza del titolo oggetto di Controparte_1 causa, in quanto dalla compensazione tra il credito di accertato in € 20.053,55 in Parte_1 ragione degli acconti versati, e il credito di rideterminato in € 19.088,01, risulta un Controparte_1 importo a credito, in favore di pari ad € 965,54. Parte_1
4.4 Alla luce delle considerazioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte opponente,
è tenuta a rifondere a la somma di € 965,54, oltre ad interessi Controparte_1 Parte_1
legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opposta, in ragione dell'infondatezza della pretesa monitoria vantata da e Controparte_1 dell'accertamento di un credito spettante a parte opponente.
La liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in relazione a tutte le fasi processuali, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il valore della domanda che viene accolta (da € 5.201 a €
26.000,00).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 11/01/2022 e, per l'effetto,
- ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
restituzione a di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 965,54, oltre ad interessi legali dalla data della domanda Parte_1
sino al saldo effettivo;
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite che liquida in € 545,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Bologna, 13 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
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