TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 614/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Franco Rosa, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 80974/21569 resistente
1 FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/05/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1354/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentire “A) dichiarare a
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla C. da Pt_1
Mattine, 22 il riconoscimento dell' assegno mensile di invalidità dalla data della domanda o da diversa decorrenza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
04/06/2022, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “• Piede talo- supinato a sinistra con deambulazione caratterizzata da zoppia da fuga. •
Sindrome ansioso-depressiva. • Psoriasi. • Artrosi diffusa • Cardiopatia dilatativa III classe Niha con impianto di ICD”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito dell'esame del complesso patologico del ricorrente, “che il soggetto è portatore di un complesso patologico aggravatosi, pertanto allo stesso deve essere riconosciuta un invalidità dell'85%”. Tanto a decorrere dal 01/09/2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alle CCTTTU espletate nella presente fase nonché nella fase di
ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto, per entrambe, del deposito tardivo dell'elaborato peritale, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], si trova, a far data Pt_1
dal 1.9.2020, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. Persona_2
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 614/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Franco Rosa, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 80974/21569 resistente
1 FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/05/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1354/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentire “A) dichiarare a
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla C. da Pt_1
Mattine, 22 il riconoscimento dell' assegno mensile di invalidità dalla data della domanda o da diversa decorrenza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
04/06/2022, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “• Piede talo- supinato a sinistra con deambulazione caratterizzata da zoppia da fuga. •
Sindrome ansioso-depressiva. • Psoriasi. • Artrosi diffusa • Cardiopatia dilatativa III classe Niha con impianto di ICD”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito dell'esame del complesso patologico del ricorrente, “che il soggetto è portatore di un complesso patologico aggravatosi, pertanto allo stesso deve essere riconosciuta un invalidità dell'85%”. Tanto a decorrere dal 01/09/2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alle CCTTTU espletate nella presente fase nonché nella fase di
ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto, per entrambe, del deposito tardivo dell'elaborato peritale, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], si trova, a far data Pt_1
dal 1.9.2020, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. Persona_2
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4