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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1296/2021
N.R.G. 1305/2021
N.R.G. 1348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. 1296, 1305 e 1348 del ruolo generale dell'anno
2021
* CAUSA N.R.G. 1296/2021 * promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO CH (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via P. Rizzotto n. 90 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Via Quintino Sella n. 4 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
pagina 1 di 22 Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fontana (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Claudia n. 76 C.F._7
a Maranello (MO), giusta procura in atti
APPELLATI
* CAUSA N.R.G. 1305/2021 * promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLATO
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) C.F._6
APPELLATI
* CAUSA N.R.G. 1348/2021 * promossa da
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Via Quintino Sella n. 4 a Milano, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO CH (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via P. Rizzotto n. 90 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 2 di 22 (c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fontana (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Claudia n. 76 C.F._7
a Maranello (MO), giusta procura in atti
APPELLATI
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 del 25.05.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Appellante Rg. 1296/2021
Appellato Rg. 1305/2021 e 1348/2021:
“➢ quanto all'appello principale promosso dal medesimo Geom. Parte_1 richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi ed, in particolare, della propria citazione e delle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 febbraio 2022 (contemplanti espressa domanda di restituzione delle somme, pari ad Euro 19.980,00, ricevute in pagamento dai sigg.ri e da parte del Geom. in esecuzione delle erronee CP_3 CP_4 Parte_1 statuizioni della sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Modena),
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia e/o difetto di motivazione in punto all'eccezione tempestivamente proposta dal Geom. di decadenza dei Parte_1 signori e da qualsivoglia diritto e/o azione nei confronti Controparte_3 Controparte_4 del predetto Professionista in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, per
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando l'intervenuta decadenza degli appellati e da qualsivoglia diritto e/o Controparte_3 Controparte_4 azione nei confronti del Direttore dei Lavori in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado per vizio di extra petizione, per i motivi esposti in narrativa e per vizio di omessa pronuncia e/o difetto di motivazione in punto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente proposta in primo grado dal Geom.
[...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando il Parte_1 difetto di legittimazione passiva del Geom. rispetto all'azione di indebito Parte_1 oggettivo ed alla conseguente domanda di restituzione di somme svolta dai Signori CP_3
pagina 3 di 22 e nei confronti del Direttore dei Lavori;
CP_4
- in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, respingere tutte le domande svolte dagli attori sig. e Sig.ra nei confronti del Geom. Controparte_3 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in ogni caso, totalmente Parte_1 indimostrate per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, del
Geom. a corrispondere qualsiasi somma ai signori e Parte_1 Controparte_3
ridurre gli importi esposti nella sentenza di primo grado nella minor somma Controparte_4 che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente mediante quantificazione secondo giustizia e/o equità; in tal caso, comunque e in ogni caso, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 che accoglie la domanda svolta dal Geom. Parte_1 nei confronti dell'Assicurazione della responsabilità civile e, per l'effetto, condannare
a tenere indenne e manlevato il Geom. di quanto Controparte_2 Parte_1 questi sarà eventualmente chiamato a pagare ai committenti;
- in via ulteriormente subordinata, per la sola ipotesi di eventuali contestazioni in ordine all'entità della copertura assicurativa e della correlata responsabilità indennitaria dell'Assicuratore, accertare l'eventuale quota percentuale di responsabilità direttamente imputabile al Geom. e condannare a tenere Parte_1 Controparte_2 indenne e manlevare integralmente l'appellante di quanto fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di responsabilità;
- in ogni caso, alla luce dell'intervenuto versamento - in corso di giudizio di secondo grado - della somma di Euro 19.980,00 da parte del Geom. a favore dei sigg.ri Parte_1
e ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande Controparte_3 Controparte_4 sopra formulate da parte del Geom. medesimo, accertare e dichiarare Parte_1 che quest'ultimo ha diritto a ricevere dai predetti appellati la suddetta somma in restituzione
- e/o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa - e, per gli effetti, condannare i sigg.ri e a rimborsare a favore del Geom. Controparte_3 Controparte_4 la somma di Euro 19.980,00 - e/o quella diversa somma che dovesse Parte_1 risultare in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei sigg.ri CP_4
e e del legale rappresentante di
[...] Controparte_3 Controparte_5 nonché per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse del Geom.
[...]
unitamente ai documenti prodotti a corredo delle medesime. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Co
➢ quanto all'appello promosso da (oggi riunito al Parte_2 presente giudizio), richiamate le conclusioni sopra indicate con riferimento all'appello principale, da aversi qui integralmente trascritte, precisa ulteriormente le seguenti conclusioni - con riferimento al giudizio di appello promosso da - già riportate in comparsa Controparte_1 di risposta del 2.11.2021, nonché nelle note di trattazione scritta del 17.11.2021, del
2.2.2022, del 7.6.2023 e del 10.5.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, fermi i motivi di appello già formulati nell'impugnazione promossa
pagina 4 di 22 tempestivamente dal Geom. (rubricata al n. 1296/2021 R.G.): Parte_1
-rigettare l'appello svolto da , in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 che accoglie la domanda svolta dal Geom. nei confronti dell'Assicurazione Parte_1 della responsabilità civile e, per l'effetto, condannare a tenere indenne Controparte_2
e manlevato il Geom. di quanto questi sarà eventualmente chiamato a Parte_1 pagare ai committenti;
- in via subordinata, per la sola ipotesi di eventuali contestazioni in ordine all'entità della copertura assicurativa e della correlata responsabilità indennitaria dell'Assicuratore, accertare l'eventuale quota percentuale di responsabilità direttamente imputabile al Geom.
e condannare a tenere indenne e manlevare Parte_1 Controparte_2 integralmente l'appellato di quanto fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di responsabilità;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei sigg.ri CP_4
e e del legale rappresentante di
[...] Controparte_3 Controparte_5 nonché per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse del Geom.
[...]
unitamente ai documenti prodotti a corredo delle medesime. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché di rimborso delle spese di assistenza tecnica nell'ambito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio”;
➢ quanto al giudizio promosso da (R.G. n. 1305/2021), mai portato Controparte_2 alla conoscenza del Geom. (con ogni conseguente preclusione Parte_1 difensiva) e riunito al presente procedimento all'esito dell'udienza dell'8.2.2022, richiamate le conclusioni sopra indicate con riferimento all'appello principale promosso dal Geom.
da aversi qui integralmente trascritte, nonché il contenuto delle note Parte_1 del 17.11.2021 depositate nell'ambito del giudizio n. 1348/2021 R.G. con relative conclusioni, da aversi qui trascritte, chiede
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da in quanto mai portata a Controparte_2 conoscenza del Geom. Parte_1
- in via principale, rigettare l'appello incidentale promosso dalla predetta Compagnia
Assicurativa, con conseguente conferma del capo della sentenza del Tribunale di Modena n.
880/2021 che ha accolto la domanda di garanzia svolta in primo grado dal Geom. nei confronti dell'Assicurazione della responsabilità civile e, per l'effetto, Parte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 tenere indenne e manlevato il Geom. di quanto questi sarà Parte_1 eventualmente chiamato a pagare ai committenti;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale proposto da , accertare l'eventuale quota percentuale di Controparte_2 responsabilità direttamente imputabile al Geom. e condannare Parte_1 [...]
a tenere indenne e manlevare integralmente il predetto Professionista di quanto CP_2 fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di
pagina 5 di 22 responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché di rimborso delle spese di assistenza tecnica nell'ambito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio.”
Controparte_1
Appellata Rg. 1296/2021 ed Rg. n. 1305/2021
Appellante Rg. 1348/2021:
“1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza nr. 880/2021 emessa dal Tribunale di Modena, Sez. II, Giudice Dott.
BE MA, nell'ambito del giudizio R.G. nr. 5320/2018, pubblicata in data 25.05.2021
e notificata in data 27.05.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, rigettare integralmente tutte le domande svolte dagli attori nei confronti della convenuta siccome tutte assolutamente infondate sia Controparte_1 in fatto che in diritto e, allo stato, non provate;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del direttore lavori,
Geom. condannandolo conseguentemente a manlevate e tenere indenne Parte_1 la società da ogni conseguenza negativa che le derivi dalla Controparte_1 presente causa”;
- per l'effetto, condannare i signori e a restituire alla Controparte_3 Controparte_4 convenuta tutte le somme da quest'ultima versate in Controparte_5 ossequio alla sentenza nr. nr. 880/2021 emessa dal Tribunale di Modena, Sez. II, Giudice
Dott. BE MA, nell'ambito del giudizio R.G. nr. 5320/2018, pubblicata in data
25.05.2021”
3) In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- interrogatorio formale dei signori , e Geom. Controparte_3 Controparte_4
Parte_1
- prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
e con l'indicazione dei testi ivi formulata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
insistendo per il loro accoglimento”.
, Controparte_3 Controparte_4
Appellati Rg. 1296/2021, 1305/2021, 1348/2021:
pagina 6 di 22 “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante , per difetto dei Controparte_1 presupposti di legge;
in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dal Geom.
dalla , nonché da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Modena (repertorio Controparte_2
2020/2021 del 25.05.2021), pubblicata in data 25/05/2021 e notificata a mezzo PEC il successivo 27.05.2021 per le ragioni tutte esposte in atti, siccome infondati in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in via subordinata ed istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio e testi dedotta ed articolata nella memoria
10/05/2019 depositata in primo grado con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Controparte_2
Appellata – Appellante incidentale Rg. n. 1296/2021
Appellante Rg. 1305/2021
Appellata Rg. 1348/2021
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dato atto che la costituzione di nel procedimento CP_2 iscritto al n. 1305/2021 debba considerata come svolta nel giudizio R.G. 1296/2021
( appellante principale), accogliere per quanto di ragione l'appello principale Parte_1 proposto da e riformare la sentenza rigettando ogni domanda nei Parte_1 confronti dell'assicurato siccome infondata in fatto e in diritto;
rigettare l'appello svolto da
, in quanto infondato in fatto e in diritto;
Controparte_1 in via appello incidentale, proposto da , limitare il denegato indennizzo Controparte_2 assicurativo al solo indennizzo corrispondente alla quota di responsabilità solidale imputabile al escludendo le somme da questi dovute in forza del solo vincolo di Parte_1 solidarietà; conseguentemente dichiarare tenuto il a restituire quanto in eccesso Parte_1 corrisposto dalla conchiudente in esecuzione della impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sig. e (da qui CR Controparte_3 Controparte_4
o committenza), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Modena l'
[...]
(da qui o appaltatrice) ed il Geom. Controparte_1 CP_1 [...]
da qui esponendo: Parte_1 Controparte_7
- il 6.6.2012 era stato sottoscritto un contratto di appalto con l' Controparte_1
per la realizzazione della struttura grezza di un nuovo fabbricato di civile
[...]
abitazione (villino bi-familiare), in Maranello (MO);
- i lavori erano stati appaltati a misura sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato pagina 7 di 22 computo metrico con applicazione di uno sconto da parte della ditta appaltatrice nella misura del 12%;
- i pagamenti erano stati fissati in n. 5 tranches, coincidenti con gli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL) da effettuarsi entro 30 giorni dalla verifica della contabilità di cantiere in contraddittorio con il Direttore Lavori (DL), Geom. Parte_1
- nel corso dei lavori gli attori avevano elevato all'impresa ed al DL diverse contestazioni, ma avevano provveduto comunque al pagamento degli stessi, riservandosi tuttavia di svolgere una verifica del dare/avere al termine dei lavori;
- l'appaltatrice il 14.05.2013 aveva abbandonato improvvisamente il cantiere, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte, rimuovendo la recinzione nonché i contatori elettrici e di acqua e la messa in sicurezza del cantiere;
- gli attori erano stati costretti a reperire immediatamente un'altra impresa;
- gli attori avevano fatto verificare la conformità delle opere al capitolato al Geom.
il quale aveva evidenziato maggiorazioni sia in termini di quantità di Controparte_8
materiale rispetto a quanto effettivamente impiegato, sia in termini di prezzi applicati dall'impresa appaltatrice rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- le somme versate dagli attori erano quindi risultate maggiori di quelle dovute per €
34.796,09;
- con raccomandata A.R. del 05.09.2013, gli attori avevano inviato numerosi solleciti sia all'appaltatrice, sia al DL senza esito per la verifica dei lavori svolti ed erano stati costretti a proporre un ricorso per ATP (RG. n. 9068/2014) in esito al quale risultava che l'appaltatrice aveva indebitamente percepito la maggior somma complessiva di €
25.962,26 IVA compresa;
- a ciò dovevano aggiungersi i costi per il ripristino della recinzione e la messa in sicurezza del cantiere abbandonato dall'appaltatrice (€ 5.727,85) oltre alle spese del procedimento per ATP (€ 5.619,28) per complessivi € 11.347,13.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra di loro, al pagamento in loro favore della somma di € 25.962,26, oltre ad € 11.347,13 a titolo di rimborso delle spese oltre ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. Si costituiva in giudizio l' deducendo: Controparte_1
- al termine della realizzazione del “grezzo” l'appaltatrice aveva concordato con la committenza l'importo delle proprie spettanze e aveva altresì provveduto alla liberazione del cantiere dandone idonea comunicazione;
pagina 8 di 22 - i lavori erano sempre stati eseguiti sotto la supervisione della committenza e del DL;
- ogni SAL era stato verificato, accettato e sottoscritto dalla committenza, previa verifica della contabilità di cantiere e quindi anche della quantità del materiale e dei prezzi;
- gli attori ed il DL non avevano mai disconosciuto i SAL;
- il DL aveva sempre attestato la conformità delle opere realizzate e quindi Parte_1
era tenuto a rispondere in via esclusiva delle eventuali inadempienze perpetrate nei confronti della committenza;
- la committenza aveva accettato i lavori senza alcuna contestazione.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed in via subordinata ad essere manlevata dal direttore lavori, Geom. Parte_1
3. Si costituiva in giudizio anche il Geom. esponendo: Parte_1
- gli attori non avevano mai sollevato alcuna eccezione rispetto all'operato del DL e quindi dovevano considerarsi decaduti da qualsiasi pretesa;
- in occasione di ogni singolo SAL, il DL aveva sempre effettuato i controlli della contabilità di cantiere ricevuta dall'appaltatrice, provvedendo a convocare sia i committenti sia la società appaltatrice, al fine di riferire l'esito delle proprie verifiche nel pieno contraddittorio di tutte le parti;
- il Geom. aveva talvolta rilevato alcune incongruità tra le quantità di Parte_1
materiale in concreto impiegate e quelle previste dal computo metrico accettato dalle parti e tra i prezzi applicati dall'appaltatrice e quelli contrattualmente pattuiti, dando tempestiva notizia alla committenza e indicando alla stessa la quantificazione conforme alle pattuizioni intercorse tra le parti;
- nonostante gli avvertimenti in ordine ad ingiustificate incongruità, la committenza
Contr aveva comunque effettuato i pagamenti ad;
- la CTU svolta in sede di ATP era incompleta in quanto il perito aveva potuto circoscrivere le proprie indagini alla sola della documentazione in atti, essendo l'immobile già ultimato;
- lo stesso CTU aveva ipotizzato l'impiego di quantità di materiali maggiori rispetto alle previsioni di cui al computo metrico e quindi la quantificazione operata in sede di ATP era meramente presuntiva;
- il convenuto era in ogni caso privo di legittimazione passiva in quanto non aveva mai ricevuto dai committenti la somma oggetto della controversia;
pagina 9 di 22 - il convenuto era comunque coperto da garanzia assicurativa in forza di contratto stipulato con la Compagnia assicuratrice in relazione alla Controparte_2 responsabilità civile per l'attività professionale svolta.
Il Geom. concludeva – previa autorizzazione alla chiamata in causa della Parte_1 compagnia assicuratrice – chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
attrice.
4. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la (da qui o compagnia assicuratrice) Controparte_2 CP_2
contestando la domanda attrice e aderendo alle difese del proprio assicurato.
5. Espletata la CTU, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 880/2021 accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando i convenuti, in solido fra di loro, al pagamento in favore degli attori della minor somma di € 20.828,00 oltre ad € 7.691,00 per spese di ATP, CTU e stragiudiziali;
condannava altresì la compagnia assicuratrice a tenere indenne il Geom. di quanto questi erano tenuto a pagare agli attori in forza della Parte_1
sentenza stessa.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Geom. Parte_1
(RG. n. 1296/2021); si sono costituiti in giudizio l Controparte_1
ed i sig. e chiedendo il
[...] Controparte_3 Controparte_4
rigetto dell'appello. Si è costituita altresì la compagnia Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni domanda rivolta contro il proprio assicurato e proponendo a sua volta appello incidentale, ma al quale veniva assegnato un diverso numero di ruolo (RG. n.
1305/2021) in quanto non risultava ancora iscritto a ruolo l'appello principale del iscrizione avvenuta poco dopo). Parte_1
7. La stessa appellata proponeva Controparte_1
autonomo appello avverso la medesima sentenza (RG. n. 1348/2021). Anche in tale causa si costituivano in giudizio i sig. e chiedendo il Controparte_3 Controparte_4
rigetto dell'appello proposto dall'appaltatrice. Allo stesso modo si costituivano il Geom.
la hiedendo il rigetto del gravame. Parte_1 Controparte_2
8. Con ordinanza del 8.2.2022, la Corte, rilevava che il procedimento RG n. 1305/2021 riguardava l'appello incidentale, autonomamente iscritto a ruolo, proposto da Controparte_2
contro la stessa sentenza e quindi disponeva la riunione delle cause RG. n. 1305/2021 e
[...]
1348/2021 alla RG. n. 1296/2021.
pagina 10 di 22 9. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente, per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e formulate dagli appellanti (RG. 1296/2021) e dall' Parte_1 [...]
RG. 1348/2021), la Corte ritiene che queste siano inammissibili. Controparte_1
11. La parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo. Gli appellanti non hanno argomentato in ordine alla rilevanza di esse ai fini di una differente decisione, omettendo di illustrare la loro decisività delle censure sul punto mosse alla sentenza impugnata. In termini appare, infatti, dirimente la costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il Tribunale provveda nel corso del giudizio, espressamente, sulle istanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (Cass. n. 1532/2018; v. Cass. n. 12036/2011).
12. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, la Corte ritiene che i capitoli n. 1 e 3 attengono a circostanze pacifiche di prova orale articolati nelle memorie istruttorie el 13.5.2019, i capitoli n. 2, 7, 9, 15 sono generici, il n. 10 è inammissibile in Parte_1
quanto suggestivo per il teste ed infine i capitoli n. 4, 5, 6, 8 attengono a circostanze oggetto di prova documentale mentre il capitolo n. 11 ed il capitolo n. 13 sono irrilevanti. Quanto alle
Contr prove orali richieste da , i capitoli n. 1, 2, 3, 5 sono irrilevanti, il capitolo n. 4 è generico,
i capitoli n. 6, 7 e 8 attengono a circostanza non incontestata.
APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DA RG. 1296/2021) Parte_1
13. Passando al merito, il Geom. on il primo motivo di gravame (RG. n. Parte_1
1296/2021) censura (sub 1.a) la decisione del Giudice di primo grado in punto di responsabilità del DL ritenendo che nella fattispecie la sentenza sia viziata da nullità per extrapetizione (art. 112 c.p.c.) in quanto la domanda formulata dai sig. Parte_3
aveva ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate all'appaltatrice
[...]
Contr ; difatti, il Tribunale, sebbene avesse accertato l'indebito pagamento da parte degli attori pagina 11 di 22 Contr in favore di (tenuta quindi alla restituzione delle somme percepite), avrebbe erroneamente condannato anche il in solido con l'appaltatrice, sebbene questo non Parte_1
avesse percepito le somme in contestazione ed avesse eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (sulla quale il Tribunale non si è pronunciato). L'appellante prosegue
(sub 1.b) ritenendo censurabile la sentenza laddove il giudice di prime cure avrebbe omesso non solo di considerare che gli attori non avevano mai contestato l'operato del professionista e non avevano adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare il pagamento in favore dell'appellante, ma anche che il aveva ammesso in giudizio, nonostante le CP_3
incongruità nei SAL segnalate dal di essere stato costretto al pagamento per Parte_1 evitare l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice. L'assenza di qualsiasi responsabilità del DL (sub.
1.c) troverebbe infine conferma nella relazione di ATP allorché il
CTU ha confermato che le discrasie quantitative dei materiali e di prezzo coincidevano con le irregolarità segnalate dal alla committenza e puntualmente riferite a Parte_1 quest'ultima.
14. Il motivo è infondato.
15. Quanto alla censura relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rispetto alla domanda giudiziale attrice (sub 1.a), va osservato che Parte_1
l'individuazione dell'oggetto del giudizio avviene attraverso l'interpretazione della domanda demandata al giudice di merito, che ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. 21/02/2019, n. 5153). Il giudice deve pertanto indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (v. ex multis Cass. n. 13602/2019; n. 27940/2013) come ricavabile non solo dalle argomentazioni dell'atto introduttivo, ma in generale dagli atti defensionali, dai mezzi istruttori offerti e dallo scopo cui mira la parte: "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in
pagina 12 di 22 concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte" (Cass.
n. 11304/2018).
16. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato la domanda giudiziale avanzata dagli attori, potendosi escludere che questa avesse ad oggetto un indebito oggettivo (e quindi il difetto di legittimazione passiva del DL). Difatti, dalle allegazioni di parte attrice e dagli atti, emerge come parte attrice abbia inteso ottenere una pronuncia che avesse ad oggetto l'accertamento della responsabilità del DL per la mancata verifica della contabilità di cantiere (1), come risulta anche dalle conclusioni rassegnate: “a) accertarsi e dichiararsi la grave responsabilità dell' e del Direttore Lavori Geom. per Controparte_1 Parte_1
i fatti di cui sopra…”. La condanna alla “restituzione” delle somme versate in eccesso costituisce invero una conseguenza della responsabilità e non la causa petendi. Pertanto, non può ravvisarsi nessun vizio della sentenza impugnata che ha interpretato la domanda come risarcitoria derivante dal comportamento del Parte_1
17. Quanto alle ulteriori censure (sub 1.b e
1.c) la Corte ritiene che il quadro probatorio acquisito sia stato correttamente valutato dal Tribunale.
18. Va premesso che non è contestato l'esito peritale che ha accertato le maggiori somme versate dalla committenza, quanto piuttosto la circostanza che le incongruità fra i maggiori quantitativi di materiale e del loro prezzo (che sarebbero state evidenziate dal Geom. nei vari SAL) in realtà sarebbero state approvate dalla committenza. Il tutto Parte_1 troverebbe conferma nell'accettazione delle opere da parte della committenza, come risultante Contr dal doc. 3 del fascicolo , dai comportamenti dei committenti che non avrebbero mai sollevato contestazioni alla presentazione dei SAL (tanto che avevano provveduto al pagamento degli acconti) e dalle dichiarazioni confessorie del nel corso CP_3 dell'ATP.
19. Orbene, quanto alle dichiarazioni rese dal nel corso dell'ATP, CP_3
(“…ribadisce che era costretto a pagare immediatamente i SAL in quanto l'impresa minacciava di abbandonate il cantiere”), trattasi di dichiarazione stragiudiziale che non ha efficacia probatoria piena: “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1,
(1) “che gli attori, anche a mezzo della scrivente difesa con raccomandata A.R. 05/09/2013, inviavano numerosi e reiterati solleciti sia alla società appaltatrice, sia al Direttore Lavori, cui competeva anche la verifica della contabilità dello stato di avanzamento lavori, senza avere esito alcuno (doc. 16);… che alla luce di quanto sopra, stante l'evidente responsabilità della società appaltatrice e del Direttore Lavori, (pag. 3 e 5 citazione).
pagina 13 di 22 seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. n. 24468/2020 - Rv.659951 - 01).
20. In ogni caso, la dichiarazione resa dal non contiene un riconoscimento CP_3 dell'adempimento delle obbligazioni da parte del DL, quanto piuttosto una giustificazione del pagamento dei SAL, posto che il non ha neppure allegato quali siano in Parte_1
concreto i SAL per i quali aveva rilevato irregolarità. In tal senso la dichiarazione resa non può integrare una confessione, posto che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (v. Cass. SS.UU. n. 7381/2013). Nella fattispecie non può revocarsi in dubbio che non sussiste l'elemento soggettivo, in quanto il ha reso tale dichiarazione in risposta e contestazione a quanto affermato dal CP_3
dovendosi quindi escludersi una volontà di ammissione del fatto, come Parte_1 rilevato anche dal CTU che ha precisato (pag. 7) che il “ha sempre dichiarato CP_3 di aver pagato le fatture in forza della minaccia da parte dell'impresa di sospendere i lavori in cantiere”.
21. Quanto al pagamento degli acconti da parte della committenza, il SAL è un atto con funzione di mera contabilizzazione della quantità di lavori eseguiti. Ne consegue che i SAL, ancorché accompagnati dai relativi certificati di pagamento, non possono essere considerati documentazione equivalente a comprovare l'accettazione delle opere o riconoscimento delle somme dovute per l'appalto. Secondo consolidata giurisprudenza, i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia.
22. Se dunque il pagamento delle somme evidenziate nei SAL non equivale ad accettazione, va evidenziato che nella fattispecie non risulta comunque provato che la committenza abbia concordato le risultanze degli stessi. Invero, nessuna prova è stata fornita né dal
Contr né da in merito al fatto che le irregolarità nella quantificazione e nei Parte_1
prezzi del materiale usato siano state comunque accettate dalla committenza. D'altra parte,
pagina 14 di 22 non risultano depositati i SAL nei quali sarebbero state evidenziate le irregolarità da parte del
(ad eccezione del n. 5 che riguardava l'ultimo piano e la copertura), come Parte_1
rilevato dal CTU. In tale contesto non risulta provato che il (come era suo Parte_1
onere) abbia effettivamente evidenziato e soprattutto comunicato le difformità nei SAL alla committenza, ricevendone da questa specifica approvazione.
23. Va ricordato che il DL per conto del committente è chiamato a svolgere la propria attività per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Rientrano tra i compiti che il DL deve svolgere, oltre a quelli di natura prettamente tecnica, quelli appartenenti alla sfera del controllo amministrativo e contabile e quindi alla verifica e redazione dei SAL. Nella fattispecie il on Parte_1
ha provato di aver adempito al proprio obbligo di vigilanza sulla verifica dei SAL, sulla corretta quantificazione dei materiali ed i prezzi applicati, nell'interesse della committenza né di aver effettivamente informato quest'ultima, profilandosi quindi una responsabilità risarcitoria del professionista in concorso con l'impresa appaltatrice.
24. Passando al secondo motivo di appello del l'appellante si duole della Parte_1
Contr condanna in solido con al rimborso in favore dei committenti delle spese di ATP, CTP
e perizia stragiudiziale. In particolare, la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione laddove il
Tribunale ha riconosciuto € 2.080,00 per la perizia di parte del Geom. CH sebbene gli attori avessero chiesto la refusione delle sole spese del consulente sostenute nel procedimento di ATP. Inoltre, nella fattispecie non vi sarebbe prova dell'effettivo pagamento da parte della committenza delle somme richieste, sebbene le fatture riportino la dicitura “pagata con assegno”.
25. Il motivo è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso specificati.
26. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 30289/2019, n. 10173/2015, n. 84/2013, n. 26729/2024).
Inoltre, la condanna del soccombente al rimborso del compenso corrisposto al consulente tecnico dalla controparte esige la prova dell'esborso o dell'assunzione della relativa obbligazione, quale può essere data con la produzione della fattura emessa dal perito (v. Cass.
n. 26729/2024).
pagina 15 di 22 27. Nella fattispecie, oltre alla fattura di € 3.697,78 e relativo bonifico del CTU Ing. Per_1
parte attrice ha prodotto in primo grado la fattura n. 08 del 2.8.2015 del CTP Geom.
[...]
CH per € 1.921,50 quietanzata (doc. 28); la Corte ritiene che la somma sia congrua in relazione all'attività prestata. Pertanto, la somma complessiva di € 5.619,28 richiesta dai sig.
a titolo di rimborso per le spese giudiziali di ATP, va riconosciuta. Parte_4
28. Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, le Sezioni Unite della Cassazione
(n. 16990/2027) hanno sottolineato che tali spese, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
29. Nella fattispecie parte attrice non ha formulato specifica domanda per ottenere anche il rimborso dell'attività stragiudiziale prestata dal Geom. CH, ma ha limitato la propria richiesta alle sole spese giudiziali del procedimento per ATP: “condannarsi … a rifondere le spese di consulenza dai medesimi sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 9068/2014 R.G. promosso avanti il Tribunale di Modena, pari ad € 5.619,28=”
(v. conclusioni 2.4.2021). Pertanto, in difetto di domanda detta spesa per attività stragiudiziale non può essere riconosciuta.
30. In sintesi, la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui si condannano i convenuti al rimborso a favore dei sig. delle spese di procedura di Parte_4
ATP e CTP che vanno però rideterminate nella minor somma di € 5.619,28.
APPELLO PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONE A.C.M. (RG. N 1348/2021)
31. Strettamente connesso a quanto sopra esposto con riferimento all'appello del
è l'unico motivo dell'appello principale (RG. n. 1348/2021) proposto Parte_1
Contr dall' in particolare, sostiene l'erronea Controparte_1
applicazione degli artt. 1665 e 1666 c.c. in quanto la committenza (e la DL) ha accettato l'opera (come comprovato dalla dichiarazione sottoscritta dalla committenza e dal DL - doc.
3) a seguito della verifica della contabilità di SAL effettuata in contraddittorio fra appaltatrice, committenza e DL. La committenza avrebbe seguito personalmente i lavori senza sollevare eccezioni, provvedendo a pagare i SAL con prezzo concordato con l'appaltatrice.
32. L'appello è infondato.
33. Quanto al valore probatorio del doc. n. 3 che - secondo l'impresa - proverebbe l'accettazione delle opere da parte dei committenti e quindi il diritto al pagamento del prezzo pagina 16 di 22 ex art. 1665 c.c., la Corte rileva che detto documento costa di due distinti fogli: il primo, datato 30.8.2012, è sottoscritto dai committenti e riporta l'elenco di alcuni lavori, mentre il secondo, datato 10.6.2013, reca un elenco più ampio di lavori ma non è sottoscritto. Pertanto ne va esclusa la valenza probatoria.
34. Non può neppure ritenersi che vi sia stata accettazione delle opere in forma concludente, visto che con lettera del 5.9.2013 (doc. 16 fasc. app.ti) i sig. hanno Parte_4
avanzato specifiche contestazioni all'appaltatrice e al DL circa l'inadempimento alle proprie obbligazioni, sia per quanto riguardava la verifica della contabilità da parte del DL, sia per l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice.
Contr 35. Infine, nelle conclusioni ha chiesto la riforma della sentenza del capo relativo alla condanna in solido dell'appaltatrice con il DL, in quanto la responsabilità sarebbe addebitabile in via esclusiva al (sul punto v. pag. 10 della conclusionale). Parte_1
Detta censura è tuttavia inammissibile, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello incidentale (nel RG n. 1296/2021) né di appello principale (nel RG n. 1348/2021). Ad ogni buon conto, va solo ricordato che secondo consolidata giurisprudenza, in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del DL è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente
(recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse (ex multis Cass. n. 18405/2025). Difatti, “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo
a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale”
Contr (Cass. n. 14378/2023 - Rv.667862 - 01). Pertanto, l'appello proposto da (RG.
1348/2021) va rigettato.
APPELLO INCIDENTALE PROMOSSO DA (RG. Controparte_2
1296/2021)
pagina 17 di 22 36. con l'unico motivo appello incidentale, si duole della sentenza Controparte_2
impugnata laddove il tribunale ha accolto la domanda di garanzia formulata dal in particolare, secondo la compagnia assicuratrice, il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente disapplicato l'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza dichiararne l'invalidità mai eccepita dalla controparte. Detta norma difatti delimita il rischio assicurato in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con soggetti non assicurati, alla sola quota di danno imputabile direttamente all'assicurato. La predetta clausola contrattuale sarebbe valida in quanto derogabile ex art. 1917 c.c. Il da parte sua ha Parte_1
eccepito preliminarmente la tardività dell'impugnazione in quanto aveva CP_2
depositato la propria comparsa di costituzione con appello incidentale prima ancora che venisse iscritto a ruolo l'appello del di talché aveva ottenuto un numero di Parte_1
R.G. (1305/2021) autonomo. Si tratterebbe quindi in realtà di un appello principale che tuttavia non era stato notificato alle controparti e quindi sarebbe inammissibile o comunque tardivo. Nel merito rileva la nullità o comunque inefficacia della clausola in quanto vessatoria e non debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.
37. La Corte ritiene che, a prescindere dalla eccezione sollevata dal e Parte_1 ricordato che l'appello incidentale (tale deve considerarsi come già rilevato da questa Corte) è ammesso anche se tardivo, nel merito il gravame è comunque infondato.
38. invoca l'applicazione della clausola contrattuale (art. 9) che limita la CP_2
garanzia alla sola quota di danno direttamente imputabile al in caso di Parte_1
responsabilità solidale con terzi. L'applicazione di detta clausola, tuttavia, presuppone l'accertamento della quota di responsabilità dell'assicurato che era onere della parte interessata richiedere con specifica domanda;
nella specie non ha formulato CP_2
alcuna domanda in primo grado (v. conclusioni), né la questione è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione della sentenza.
39. In ogni caso, la Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell' art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto
pagina 18 di 22 alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cass. n. 8686/2012; nello stesso senso,
Corte d'Appello Firenze, n. 160/2023).
40. Quindi, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato venga condannato, in solido con il coobbligato;
difatti, solo in tal modo risulta attuata la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3, c. c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale (v. Cass. n. 20322/2012 cit.; n. 13758/2025).
D'altra parte, con l'assicurazione della responsabilità civile si tutela l'assicurato al fine di garantire la provvista per soddisfare il soggetto danneggiato o venga soddisfatto direttamente, evitando che il patrimonio dell'assicurato possa ridursi a causa del debito sorto.
41. Non convince l'argomentazione di secondo la quale la clausola dell'art. 9 CP_2
che, come detto, limita l'indennizzo in caso di condanna dell'assicurato in solido con terzi al comportamento per fatto proprio, costituirebbe una specifica del rischio garantito e non una limitazione della responsabilità. Sul punto la Cassazione ha precisato la distinzione fra la clausola di limitazione di responsabilità (che ha natura vessatoria) e la limitazione della garanzia. Le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto) (v. Cass. n. 15598/2019). La clausola di tale contenuto non delimita il rischio garantito cioè non esclude dalla garanzia un determinato evento, ma disciplina le conseguenze della colpa del proprio assicurato limitando la responsabilità dell'assicuratore, a differenza della limitazione di garanzia che incide invece sull'oggetto del contratto, precisando l'ambito della copertura assicurativa.
42. D'altra parte, diversamente opinando, in caso di responsabilità solidale, la copertura rischierebbe di non essere efficace per l'assicurato che potrebbe essere esposto al rischio di dover risarcire i danni per l'intero, mentre l'assicuratore ha la possibilità di agire in regresso verso il corresponsabile ex art. 1299 o 2055 c.c.. Difatti la somma che l'assicurato deve corrispondere al danneggiato rappresenta la diminuzione patrimoniale che il contratto di pagina 19 di 22 assicurazione è finalizzato ad indennizzare e l'art. 1917 c.c. non pone alcuna distinzione limitativa. Come rilevato dal Tribunale di Monza (31.1.2022), “la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità
a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. In breve, non vi è dubbio che tale clausola costituisca non già una limitazione dell'oggetto del contratto ma una vera e propria limitazione del diritto al risarcimento in deroga a quanto previsto dalla legge.”
43. Nella fattispecie il Tribunale ha quindi correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, in quanto la limitazione alla sola quota di pertinenza dell'assicurato prevista dalla clausola 9 nelle ipotesi di responsabilità solidale, contrasta con la funzione del contratto di assicurazione di tenere totalmente indenne il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento prevista.
44. In ogni caso, trattandosi di limitazione della responsabilità dell'assicuratore e non di individuazione del rischio assicurato, l'esclusione dell'integrale copertura per il caso di corresponsabilità, deve essere espressamente accettata dall'assicurato in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c. Il contratto assicurativo è stato concluso secondo clausole unilateralmente determinate dalla compagnia assicuratrice e nel caso in esame non risulta provato che l'assicurato abbia espresso un consenso effettivo e informato alla limitazione di responsabilità derivante dalla solidarietà. Sulla base di tali principi, la Corte ritiene in conclusione che nella fattispecie la clausola in questione abbia natura vessatoria e pertanto doveva essere appositamente sottoscritta dall'assicurato ex art. 1341 c.c., circostanza non verificatasi nella fattispecie. In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
LE SPESE DI LITE
45. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, vanno così regolate:
- Quanto al giudizio RG. n. 1296/2021 (ed RG. n. 1305/2021):
pagina 20 di 22 a) le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in misura di un quarto, tra e l' Parte_1 Controparte_1
da un lato e i sig. e
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'altro, con condanna di e l' Parte_1 [...]
in solido fra di loro, a rifondere a Controparte_1
e i restanti tre quarti delle dette Controparte_3 Controparte_4
spese liquidate, per il giudizio di primo grado, come in sentenza e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo;
b) va condannata a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio che vengono liquidate
[...]
come in dispositivo.
- Quanto al giudizio RG n. 1348/2021 (sino alla riunione dei procedimenti, per fasi di studio ed introduttiva):
condanna l' a rifondere le spese del Controparte_1
presente grado a he liquida come in dispositivo;
Parte_1
- condanna l' a rifondere le spese del Controparte_1
presente grado a e che liquida come Controparte_3 Controparte_4
in dispositivo.
46. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' e da parte di Controparte_1
a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) quanto al giudizio RG. n. 1296/2021 (ed RG. n. 1305/2021):
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021, condanna e Parte_1
l' in solido fra di loro, a Controparte_1 pagare a e la somma di € 5.619,28 per Controparte_3 Controparte_4
spese di ATP e CTP;
- rigetta l'appello incidentale proposta da (RG. 1296/2021); Controparte_2
pagina 21 di 22 - compensa per un quarto tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra
[... e l' Parte_1 Controparte_1
da un lato e e dall'altro, e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 condanna e l' Parte_1 Controparte_1
, in solido fra di loro, a rifondere i restanti tre quarti delle dette spese a
[...]
e liquidate per l'intero, per il primo Controparte_3 Controparte_4 grado in € 568,00 per spese anticipate ed in € 5.568,00 per compensi, oltre alle spese di CTU come liquidate dal Tribunale, e per il presente giudizio di appello in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
2) quanto al giudizio RG n. 1348/2021:
- rigetta l'appello proposto dall' Controparte_1
;
[...]
- condanna l' a rifondere le spese del presente Controparte_1 grado a e che liquida per l'intero in € Controparte_3 Controparte_4
1.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l' a rifondere le spese del presente Controparte_1
grado a che liquida per l'intero in € 1.500,00 per compensi Parte_1
oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di
[...]
e il versamento di un ulteriore Controparte_1 Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 12.10.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 22 di 22
N.R.G. 1305/2021
N.R.G. 1348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. 1296, 1305 e 1348 del ruolo generale dell'anno
2021
* CAUSA N.R.G. 1296/2021 * promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO CH (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via P. Rizzotto n. 90 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Via Quintino Sella n. 4 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
pagina 1 di 22 Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fontana (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Claudia n. 76 C.F._7
a Maranello (MO), giusta procura in atti
APPELLATI
* CAUSA N.R.G. 1305/2021 * promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLATO
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) C.F._6
APPELLATI
* CAUSA N.R.G. 1348/2021 * promossa da
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Via Quintino Sella n. 4 a Milano, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO CH (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via P. Rizzotto n. 90 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 2 di 22 (c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Fontana (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Claudia n. 76 C.F._7
a Maranello (MO), giusta procura in atti
APPELLATI
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore in carica rappresentata e difesa dall'Avv dall'Avv. Massimo Coliva (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio via Galliera 19 a C.F._4
Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 del 25.05.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Appellante Rg. 1296/2021
Appellato Rg. 1305/2021 e 1348/2021:
“➢ quanto all'appello principale promosso dal medesimo Geom. Parte_1 richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi ed, in particolare, della propria citazione e delle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 febbraio 2022 (contemplanti espressa domanda di restituzione delle somme, pari ad Euro 19.980,00, ricevute in pagamento dai sigg.ri e da parte del Geom. in esecuzione delle erronee CP_3 CP_4 Parte_1 statuizioni della sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Modena),
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia e/o difetto di motivazione in punto all'eccezione tempestivamente proposta dal Geom. di decadenza dei Parte_1 signori e da qualsivoglia diritto e/o azione nei confronti Controparte_3 Controparte_4 del predetto Professionista in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, per
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando l'intervenuta decadenza degli appellati e da qualsivoglia diritto e/o Controparte_3 Controparte_4 azione nei confronti del Direttore dei Lavori in relazione al rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado per vizio di extra petizione, per i motivi esposti in narrativa e per vizio di omessa pronuncia e/o difetto di motivazione in punto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente proposta in primo grado dal Geom.
[...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando il Parte_1 difetto di legittimazione passiva del Geom. rispetto all'azione di indebito Parte_1 oggettivo ed alla conseguente domanda di restituzione di somme svolta dai Signori CP_3
pagina 3 di 22 e nei confronti del Direttore dei Lavori;
CP_4
- in via principale, in riforma della sentenza di primo grado, respingere tutte le domande svolte dagli attori sig. e Sig.ra nei confronti del Geom. Controparte_3 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o, in ogni caso, totalmente Parte_1 indimostrate per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, del
Geom. a corrispondere qualsiasi somma ai signori e Parte_1 Controparte_3
ridurre gli importi esposti nella sentenza di primo grado nella minor somma Controparte_4 che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente mediante quantificazione secondo giustizia e/o equità; in tal caso, comunque e in ogni caso, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 che accoglie la domanda svolta dal Geom. Parte_1 nei confronti dell'Assicurazione della responsabilità civile e, per l'effetto, condannare
a tenere indenne e manlevato il Geom. di quanto Controparte_2 Parte_1 questi sarà eventualmente chiamato a pagare ai committenti;
- in via ulteriormente subordinata, per la sola ipotesi di eventuali contestazioni in ordine all'entità della copertura assicurativa e della correlata responsabilità indennitaria dell'Assicuratore, accertare l'eventuale quota percentuale di responsabilità direttamente imputabile al Geom. e condannare a tenere Parte_1 Controparte_2 indenne e manlevare integralmente l'appellante di quanto fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di responsabilità;
- in ogni caso, alla luce dell'intervenuto versamento - in corso di giudizio di secondo grado - della somma di Euro 19.980,00 da parte del Geom. a favore dei sigg.ri Parte_1
e ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande Controparte_3 Controparte_4 sopra formulate da parte del Geom. medesimo, accertare e dichiarare Parte_1 che quest'ultimo ha diritto a ricevere dai predetti appellati la suddetta somma in restituzione
- e/o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa - e, per gli effetti, condannare i sigg.ri e a rimborsare a favore del Geom. Controparte_3 Controparte_4 la somma di Euro 19.980,00 - e/o quella diversa somma che dovesse Parte_1 risultare in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei sigg.ri CP_4
e e del legale rappresentante di
[...] Controparte_3 Controparte_5 nonché per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse del Geom.
[...]
unitamente ai documenti prodotti a corredo delle medesime. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Co
➢ quanto all'appello promosso da (oggi riunito al Parte_2 presente giudizio), richiamate le conclusioni sopra indicate con riferimento all'appello principale, da aversi qui integralmente trascritte, precisa ulteriormente le seguenti conclusioni - con riferimento al giudizio di appello promosso da - già riportate in comparsa Controparte_1 di risposta del 2.11.2021, nonché nelle note di trattazione scritta del 17.11.2021, del
2.2.2022, del 7.6.2023 e del 10.5.2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, fermi i motivi di appello già formulati nell'impugnazione promossa
pagina 4 di 22 tempestivamente dal Geom. (rubricata al n. 1296/2021 R.G.): Parte_1
-rigettare l'appello svolto da , in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, confermare il capo della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021 che accoglie la domanda svolta dal Geom. nei confronti dell'Assicurazione Parte_1 della responsabilità civile e, per l'effetto, condannare a tenere indenne Controparte_2
e manlevato il Geom. di quanto questi sarà eventualmente chiamato a Parte_1 pagare ai committenti;
- in via subordinata, per la sola ipotesi di eventuali contestazioni in ordine all'entità della copertura assicurativa e della correlata responsabilità indennitaria dell'Assicuratore, accertare l'eventuale quota percentuale di responsabilità direttamente imputabile al Geom.
e condannare a tenere indenne e manlevare Parte_1 Controparte_2 integralmente l'appellato di quanto fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di responsabilità;
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei sigg.ri CP_4
e e del legale rappresentante di
[...] Controparte_3 Controparte_5 nonché per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse del Geom.
[...]
unitamente ai documenti prodotti a corredo delle medesime. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché di rimborso delle spese di assistenza tecnica nell'ambito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio”;
➢ quanto al giudizio promosso da (R.G. n. 1305/2021), mai portato Controparte_2 alla conoscenza del Geom. (con ogni conseguente preclusione Parte_1 difensiva) e riunito al presente procedimento all'esito dell'udienza dell'8.2.2022, richiamate le conclusioni sopra indicate con riferimento all'appello principale promosso dal Geom.
da aversi qui integralmente trascritte, nonché il contenuto delle note Parte_1 del 17.11.2021 depositate nell'ambito del giudizio n. 1348/2021 R.G. con relative conclusioni, da aversi qui trascritte, chiede
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da in quanto mai portata a Controparte_2 conoscenza del Geom. Parte_1
- in via principale, rigettare l'appello incidentale promosso dalla predetta Compagnia
Assicurativa, con conseguente conferma del capo della sentenza del Tribunale di Modena n.
880/2021 che ha accolto la domanda di garanzia svolta in primo grado dal Geom. nei confronti dell'Assicurazione della responsabilità civile e, per l'effetto, Parte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 tenere indenne e manlevato il Geom. di quanto questi sarà Parte_1 eventualmente chiamato a pagare ai committenti;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale proposto da , accertare l'eventuale quota percentuale di Controparte_2 responsabilità direttamente imputabile al Geom. e condannare Parte_1 [...]
a tenere indenne e manlevare integralmente il predetto Professionista di quanto CP_2 fosse eventualmente tenuto a versare in proporzione alla propria quota (interna) di
pagina 5 di 22 responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché di rimborso delle spese di assistenza tecnica nell'ambito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio.”
Controparte_1
Appellata Rg. 1296/2021 ed Rg. n. 1305/2021
Appellante Rg. 1348/2021:
“1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza nr. 880/2021 emessa dal Tribunale di Modena, Sez. II, Giudice Dott.
BE MA, nell'ambito del giudizio R.G. nr. 5320/2018, pubblicata in data 25.05.2021
e notificata in data 27.05.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, rigettare integralmente tutte le domande svolte dagli attori nei confronti della convenuta siccome tutte assolutamente infondate sia Controparte_1 in fatto che in diritto e, allo stato, non provate;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del direttore lavori,
Geom. condannandolo conseguentemente a manlevate e tenere indenne Parte_1 la società da ogni conseguenza negativa che le derivi dalla Controparte_1 presente causa”;
- per l'effetto, condannare i signori e a restituire alla Controparte_3 Controparte_4 convenuta tutte le somme da quest'ultima versate in Controparte_5 ossequio alla sentenza nr. nr. 880/2021 emessa dal Tribunale di Modena, Sez. II, Giudice
Dott. BE MA, nell'ambito del giudizio R.G. nr. 5320/2018, pubblicata in data
25.05.2021”
3) In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- interrogatorio formale dei signori , e Geom. Controparte_3 Controparte_4
Parte_1
- prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
e con l'indicazione dei testi ivi formulata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
insistendo per il loro accoglimento”.
, Controparte_3 Controparte_4
Appellati Rg. 1296/2021, 1305/2021, 1348/2021:
pagina 6 di 22 “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante , per difetto dei Controparte_1 presupposti di legge;
in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dal Geom.
dalla , nonché da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 880/2021 del Tribunale di Modena (repertorio Controparte_2
2020/2021 del 25.05.2021), pubblicata in data 25/05/2021 e notificata a mezzo PEC il successivo 27.05.2021 per le ragioni tutte esposte in atti, siccome infondati in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in via subordinata ed istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per interrogatorio e testi dedotta ed articolata nella memoria
10/05/2019 depositata in primo grado con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Controparte_2
Appellata – Appellante incidentale Rg. n. 1296/2021
Appellante Rg. 1305/2021
Appellata Rg. 1348/2021
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dato atto che la costituzione di nel procedimento CP_2 iscritto al n. 1305/2021 debba considerata come svolta nel giudizio R.G. 1296/2021
( appellante principale), accogliere per quanto di ragione l'appello principale Parte_1 proposto da e riformare la sentenza rigettando ogni domanda nei Parte_1 confronti dell'assicurato siccome infondata in fatto e in diritto;
rigettare l'appello svolto da
, in quanto infondato in fatto e in diritto;
Controparte_1 in via appello incidentale, proposto da , limitare il denegato indennizzo Controparte_2 assicurativo al solo indennizzo corrispondente alla quota di responsabilità solidale imputabile al escludendo le somme da questi dovute in forza del solo vincolo di Parte_1 solidarietà; conseguentemente dichiarare tenuto il a restituire quanto in eccesso Parte_1 corrisposto dalla conchiudente in esecuzione della impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sig. e (da qui CR Controparte_3 Controparte_4
o committenza), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Modena l'
[...]
(da qui o appaltatrice) ed il Geom. Controparte_1 CP_1 [...]
da qui esponendo: Parte_1 Controparte_7
- il 6.6.2012 era stato sottoscritto un contratto di appalto con l' Controparte_1
per la realizzazione della struttura grezza di un nuovo fabbricato di civile
[...]
abitazione (villino bi-familiare), in Maranello (MO);
- i lavori erano stati appaltati a misura sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato pagina 7 di 22 computo metrico con applicazione di uno sconto da parte della ditta appaltatrice nella misura del 12%;
- i pagamenti erano stati fissati in n. 5 tranches, coincidenti con gli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL) da effettuarsi entro 30 giorni dalla verifica della contabilità di cantiere in contraddittorio con il Direttore Lavori (DL), Geom. Parte_1
- nel corso dei lavori gli attori avevano elevato all'impresa ed al DL diverse contestazioni, ma avevano provveduto comunque al pagamento degli stessi, riservandosi tuttavia di svolgere una verifica del dare/avere al termine dei lavori;
- l'appaltatrice il 14.05.2013 aveva abbandonato improvvisamente il cantiere, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte, rimuovendo la recinzione nonché i contatori elettrici e di acqua e la messa in sicurezza del cantiere;
- gli attori erano stati costretti a reperire immediatamente un'altra impresa;
- gli attori avevano fatto verificare la conformità delle opere al capitolato al Geom.
il quale aveva evidenziato maggiorazioni sia in termini di quantità di Controparte_8
materiale rispetto a quanto effettivamente impiegato, sia in termini di prezzi applicati dall'impresa appaltatrice rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- le somme versate dagli attori erano quindi risultate maggiori di quelle dovute per €
34.796,09;
- con raccomandata A.R. del 05.09.2013, gli attori avevano inviato numerosi solleciti sia all'appaltatrice, sia al DL senza esito per la verifica dei lavori svolti ed erano stati costretti a proporre un ricorso per ATP (RG. n. 9068/2014) in esito al quale risultava che l'appaltatrice aveva indebitamente percepito la maggior somma complessiva di €
25.962,26 IVA compresa;
- a ciò dovevano aggiungersi i costi per il ripristino della recinzione e la messa in sicurezza del cantiere abbandonato dall'appaltatrice (€ 5.727,85) oltre alle spese del procedimento per ATP (€ 5.619,28) per complessivi € 11.347,13.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra di loro, al pagamento in loro favore della somma di € 25.962,26, oltre ad € 11.347,13 a titolo di rimborso delle spese oltre ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. Si costituiva in giudizio l' deducendo: Controparte_1
- al termine della realizzazione del “grezzo” l'appaltatrice aveva concordato con la committenza l'importo delle proprie spettanze e aveva altresì provveduto alla liberazione del cantiere dandone idonea comunicazione;
pagina 8 di 22 - i lavori erano sempre stati eseguiti sotto la supervisione della committenza e del DL;
- ogni SAL era stato verificato, accettato e sottoscritto dalla committenza, previa verifica della contabilità di cantiere e quindi anche della quantità del materiale e dei prezzi;
- gli attori ed il DL non avevano mai disconosciuto i SAL;
- il DL aveva sempre attestato la conformità delle opere realizzate e quindi Parte_1
era tenuto a rispondere in via esclusiva delle eventuali inadempienze perpetrate nei confronti della committenza;
- la committenza aveva accettato i lavori senza alcuna contestazione.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed in via subordinata ad essere manlevata dal direttore lavori, Geom. Parte_1
3. Si costituiva in giudizio anche il Geom. esponendo: Parte_1
- gli attori non avevano mai sollevato alcuna eccezione rispetto all'operato del DL e quindi dovevano considerarsi decaduti da qualsiasi pretesa;
- in occasione di ogni singolo SAL, il DL aveva sempre effettuato i controlli della contabilità di cantiere ricevuta dall'appaltatrice, provvedendo a convocare sia i committenti sia la società appaltatrice, al fine di riferire l'esito delle proprie verifiche nel pieno contraddittorio di tutte le parti;
- il Geom. aveva talvolta rilevato alcune incongruità tra le quantità di Parte_1
materiale in concreto impiegate e quelle previste dal computo metrico accettato dalle parti e tra i prezzi applicati dall'appaltatrice e quelli contrattualmente pattuiti, dando tempestiva notizia alla committenza e indicando alla stessa la quantificazione conforme alle pattuizioni intercorse tra le parti;
- nonostante gli avvertimenti in ordine ad ingiustificate incongruità, la committenza
Contr aveva comunque effettuato i pagamenti ad;
- la CTU svolta in sede di ATP era incompleta in quanto il perito aveva potuto circoscrivere le proprie indagini alla sola della documentazione in atti, essendo l'immobile già ultimato;
- lo stesso CTU aveva ipotizzato l'impiego di quantità di materiali maggiori rispetto alle previsioni di cui al computo metrico e quindi la quantificazione operata in sede di ATP era meramente presuntiva;
- il convenuto era in ogni caso privo di legittimazione passiva in quanto non aveva mai ricevuto dai committenti la somma oggetto della controversia;
pagina 9 di 22 - il convenuto era comunque coperto da garanzia assicurativa in forza di contratto stipulato con la Compagnia assicuratrice in relazione alla Controparte_2 responsabilità civile per l'attività professionale svolta.
Il Geom. concludeva – previa autorizzazione alla chiamata in causa della Parte_1 compagnia assicuratrice – chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
attrice.
4. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la (da qui o compagnia assicuratrice) Controparte_2 CP_2
contestando la domanda attrice e aderendo alle difese del proprio assicurato.
5. Espletata la CTU, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 880/2021 accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando i convenuti, in solido fra di loro, al pagamento in favore degli attori della minor somma di € 20.828,00 oltre ad € 7.691,00 per spese di ATP, CTU e stragiudiziali;
condannava altresì la compagnia assicuratrice a tenere indenne il Geom. di quanto questi erano tenuto a pagare agli attori in forza della Parte_1
sentenza stessa.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Geom. Parte_1
(RG. n. 1296/2021); si sono costituiti in giudizio l Controparte_1
ed i sig. e chiedendo il
[...] Controparte_3 Controparte_4
rigetto dell'appello. Si è costituita altresì la compagnia Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni domanda rivolta contro il proprio assicurato e proponendo a sua volta appello incidentale, ma al quale veniva assegnato un diverso numero di ruolo (RG. n.
1305/2021) in quanto non risultava ancora iscritto a ruolo l'appello principale del iscrizione avvenuta poco dopo). Parte_1
7. La stessa appellata proponeva Controparte_1
autonomo appello avverso la medesima sentenza (RG. n. 1348/2021). Anche in tale causa si costituivano in giudizio i sig. e chiedendo il Controparte_3 Controparte_4
rigetto dell'appello proposto dall'appaltatrice. Allo stesso modo si costituivano il Geom.
la hiedendo il rigetto del gravame. Parte_1 Controparte_2
8. Con ordinanza del 8.2.2022, la Corte, rilevava che il procedimento RG n. 1305/2021 riguardava l'appello incidentale, autonomamente iscritto a ruolo, proposto da Controparte_2
contro la stessa sentenza e quindi disponeva la riunione delle cause RG. n. 1305/2021 e
[...]
1348/2021 alla RG. n. 1296/2021.
pagina 10 di 22 9. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente, per quanto concerne le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e formulate dagli appellanti (RG. 1296/2021) e dall' Parte_1 [...]
RG. 1348/2021), la Corte ritiene che queste siano inammissibili. Controparte_1
11. La parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo. Gli appellanti non hanno argomentato in ordine alla rilevanza di esse ai fini di una differente decisione, omettendo di illustrare la loro decisività delle censure sul punto mosse alla sentenza impugnata. In termini appare, infatti, dirimente la costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il Tribunale provveda nel corso del giudizio, espressamente, sulle istanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (Cass. n. 1532/2018; v. Cass. n. 12036/2011).
12. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, la Corte ritiene che i capitoli n. 1 e 3 attengono a circostanze pacifiche di prova orale articolati nelle memorie istruttorie el 13.5.2019, i capitoli n. 2, 7, 9, 15 sono generici, il n. 10 è inammissibile in Parte_1
quanto suggestivo per il teste ed infine i capitoli n. 4, 5, 6, 8 attengono a circostanze oggetto di prova documentale mentre il capitolo n. 11 ed il capitolo n. 13 sono irrilevanti. Quanto alle
Contr prove orali richieste da , i capitoli n. 1, 2, 3, 5 sono irrilevanti, il capitolo n. 4 è generico,
i capitoli n. 6, 7 e 8 attengono a circostanza non incontestata.
APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DA RG. 1296/2021) Parte_1
13. Passando al merito, il Geom. on il primo motivo di gravame (RG. n. Parte_1
1296/2021) censura (sub 1.a) la decisione del Giudice di primo grado in punto di responsabilità del DL ritenendo che nella fattispecie la sentenza sia viziata da nullità per extrapetizione (art. 112 c.p.c.) in quanto la domanda formulata dai sig. Parte_3
aveva ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate all'appaltatrice
[...]
Contr ; difatti, il Tribunale, sebbene avesse accertato l'indebito pagamento da parte degli attori pagina 11 di 22 Contr in favore di (tenuta quindi alla restituzione delle somme percepite), avrebbe erroneamente condannato anche il in solido con l'appaltatrice, sebbene questo non Parte_1
avesse percepito le somme in contestazione ed avesse eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (sulla quale il Tribunale non si è pronunciato). L'appellante prosegue
(sub 1.b) ritenendo censurabile la sentenza laddove il giudice di prime cure avrebbe omesso non solo di considerare che gli attori non avevano mai contestato l'operato del professionista e non avevano adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare il pagamento in favore dell'appellante, ma anche che il aveva ammesso in giudizio, nonostante le CP_3
incongruità nei SAL segnalate dal di essere stato costretto al pagamento per Parte_1 evitare l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice. L'assenza di qualsiasi responsabilità del DL (sub.
1.c) troverebbe infine conferma nella relazione di ATP allorché il
CTU ha confermato che le discrasie quantitative dei materiali e di prezzo coincidevano con le irregolarità segnalate dal alla committenza e puntualmente riferite a Parte_1 quest'ultima.
14. Il motivo è infondato.
15. Quanto alla censura relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal rispetto alla domanda giudiziale attrice (sub 1.a), va osservato che Parte_1
l'individuazione dell'oggetto del giudizio avviene attraverso l'interpretazione della domanda demandata al giudice di merito, che ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. 21/02/2019, n. 5153). Il giudice deve pertanto indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (v. ex multis Cass. n. 13602/2019; n. 27940/2013) come ricavabile non solo dalle argomentazioni dell'atto introduttivo, ma in generale dagli atti defensionali, dai mezzi istruttori offerti e dallo scopo cui mira la parte: "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in
pagina 12 di 22 concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte" (Cass.
n. 11304/2018).
16. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato la domanda giudiziale avanzata dagli attori, potendosi escludere che questa avesse ad oggetto un indebito oggettivo (e quindi il difetto di legittimazione passiva del DL). Difatti, dalle allegazioni di parte attrice e dagli atti, emerge come parte attrice abbia inteso ottenere una pronuncia che avesse ad oggetto l'accertamento della responsabilità del DL per la mancata verifica della contabilità di cantiere (1), come risulta anche dalle conclusioni rassegnate: “a) accertarsi e dichiararsi la grave responsabilità dell' e del Direttore Lavori Geom. per Controparte_1 Parte_1
i fatti di cui sopra…”. La condanna alla “restituzione” delle somme versate in eccesso costituisce invero una conseguenza della responsabilità e non la causa petendi. Pertanto, non può ravvisarsi nessun vizio della sentenza impugnata che ha interpretato la domanda come risarcitoria derivante dal comportamento del Parte_1
17. Quanto alle ulteriori censure (sub 1.b e
1.c) la Corte ritiene che il quadro probatorio acquisito sia stato correttamente valutato dal Tribunale.
18. Va premesso che non è contestato l'esito peritale che ha accertato le maggiori somme versate dalla committenza, quanto piuttosto la circostanza che le incongruità fra i maggiori quantitativi di materiale e del loro prezzo (che sarebbero state evidenziate dal Geom. nei vari SAL) in realtà sarebbero state approvate dalla committenza. Il tutto Parte_1 troverebbe conferma nell'accettazione delle opere da parte della committenza, come risultante Contr dal doc. 3 del fascicolo , dai comportamenti dei committenti che non avrebbero mai sollevato contestazioni alla presentazione dei SAL (tanto che avevano provveduto al pagamento degli acconti) e dalle dichiarazioni confessorie del nel corso CP_3 dell'ATP.
19. Orbene, quanto alle dichiarazioni rese dal nel corso dell'ATP, CP_3
(“…ribadisce che era costretto a pagare immediatamente i SAL in quanto l'impresa minacciava di abbandonate il cantiere”), trattasi di dichiarazione stragiudiziale che non ha efficacia probatoria piena: “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1,
(1) “che gli attori, anche a mezzo della scrivente difesa con raccomandata A.R. 05/09/2013, inviavano numerosi e reiterati solleciti sia alla società appaltatrice, sia al Direttore Lavori, cui competeva anche la verifica della contabilità dello stato di avanzamento lavori, senza avere esito alcuno (doc. 16);… che alla luce di quanto sopra, stante l'evidente responsabilità della società appaltatrice e del Direttore Lavori, (pag. 3 e 5 citazione).
pagina 13 di 22 seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. n. 24468/2020 - Rv.659951 - 01).
20. In ogni caso, la dichiarazione resa dal non contiene un riconoscimento CP_3 dell'adempimento delle obbligazioni da parte del DL, quanto piuttosto una giustificazione del pagamento dei SAL, posto che il non ha neppure allegato quali siano in Parte_1
concreto i SAL per i quali aveva rilevato irregolarità. In tal senso la dichiarazione resa non può integrare una confessione, posto che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (v. Cass. SS.UU. n. 7381/2013). Nella fattispecie non può revocarsi in dubbio che non sussiste l'elemento soggettivo, in quanto il ha reso tale dichiarazione in risposta e contestazione a quanto affermato dal CP_3
dovendosi quindi escludersi una volontà di ammissione del fatto, come Parte_1 rilevato anche dal CTU che ha precisato (pag. 7) che il “ha sempre dichiarato CP_3 di aver pagato le fatture in forza della minaccia da parte dell'impresa di sospendere i lavori in cantiere”.
21. Quanto al pagamento degli acconti da parte della committenza, il SAL è un atto con funzione di mera contabilizzazione della quantità di lavori eseguiti. Ne consegue che i SAL, ancorché accompagnati dai relativi certificati di pagamento, non possono essere considerati documentazione equivalente a comprovare l'accettazione delle opere o riconoscimento delle somme dovute per l'appalto. Secondo consolidata giurisprudenza, i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia.
22. Se dunque il pagamento delle somme evidenziate nei SAL non equivale ad accettazione, va evidenziato che nella fattispecie non risulta comunque provato che la committenza abbia concordato le risultanze degli stessi. Invero, nessuna prova è stata fornita né dal
Contr né da in merito al fatto che le irregolarità nella quantificazione e nei Parte_1
prezzi del materiale usato siano state comunque accettate dalla committenza. D'altra parte,
pagina 14 di 22 non risultano depositati i SAL nei quali sarebbero state evidenziate le irregolarità da parte del
(ad eccezione del n. 5 che riguardava l'ultimo piano e la copertura), come Parte_1
rilevato dal CTU. In tale contesto non risulta provato che il (come era suo Parte_1
onere) abbia effettivamente evidenziato e soprattutto comunicato le difformità nei SAL alla committenza, ricevendone da questa specifica approvazione.
23. Va ricordato che il DL per conto del committente è chiamato a svolgere la propria attività per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Rientrano tra i compiti che il DL deve svolgere, oltre a quelli di natura prettamente tecnica, quelli appartenenti alla sfera del controllo amministrativo e contabile e quindi alla verifica e redazione dei SAL. Nella fattispecie il on Parte_1
ha provato di aver adempito al proprio obbligo di vigilanza sulla verifica dei SAL, sulla corretta quantificazione dei materiali ed i prezzi applicati, nell'interesse della committenza né di aver effettivamente informato quest'ultima, profilandosi quindi una responsabilità risarcitoria del professionista in concorso con l'impresa appaltatrice.
24. Passando al secondo motivo di appello del l'appellante si duole della Parte_1
Contr condanna in solido con al rimborso in favore dei committenti delle spese di ATP, CTP
e perizia stragiudiziale. In particolare, la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione laddove il
Tribunale ha riconosciuto € 2.080,00 per la perizia di parte del Geom. CH sebbene gli attori avessero chiesto la refusione delle sole spese del consulente sostenute nel procedimento di ATP. Inoltre, nella fattispecie non vi sarebbe prova dell'effettivo pagamento da parte della committenza delle somme richieste, sebbene le fatture riportino la dicitura “pagata con assegno”.
25. Il motivo è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso specificati.
26. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 30289/2019, n. 10173/2015, n. 84/2013, n. 26729/2024).
Inoltre, la condanna del soccombente al rimborso del compenso corrisposto al consulente tecnico dalla controparte esige la prova dell'esborso o dell'assunzione della relativa obbligazione, quale può essere data con la produzione della fattura emessa dal perito (v. Cass.
n. 26729/2024).
pagina 15 di 22 27. Nella fattispecie, oltre alla fattura di € 3.697,78 e relativo bonifico del CTU Ing. Per_1
parte attrice ha prodotto in primo grado la fattura n. 08 del 2.8.2015 del CTP Geom.
[...]
CH per € 1.921,50 quietanzata (doc. 28); la Corte ritiene che la somma sia congrua in relazione all'attività prestata. Pertanto, la somma complessiva di € 5.619,28 richiesta dai sig.
a titolo di rimborso per le spese giudiziali di ATP, va riconosciuta. Parte_4
28. Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, le Sezioni Unite della Cassazione
(n. 16990/2027) hanno sottolineato che tali spese, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
29. Nella fattispecie parte attrice non ha formulato specifica domanda per ottenere anche il rimborso dell'attività stragiudiziale prestata dal Geom. CH, ma ha limitato la propria richiesta alle sole spese giudiziali del procedimento per ATP: “condannarsi … a rifondere le spese di consulenza dai medesimi sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 9068/2014 R.G. promosso avanti il Tribunale di Modena, pari ad € 5.619,28=”
(v. conclusioni 2.4.2021). Pertanto, in difetto di domanda detta spesa per attività stragiudiziale non può essere riconosciuta.
30. In sintesi, la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui si condannano i convenuti al rimborso a favore dei sig. delle spese di procedura di Parte_4
ATP e CTP che vanno però rideterminate nella minor somma di € 5.619,28.
APPELLO PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONE A.C.M. (RG. N 1348/2021)
31. Strettamente connesso a quanto sopra esposto con riferimento all'appello del
è l'unico motivo dell'appello principale (RG. n. 1348/2021) proposto Parte_1
Contr dall' in particolare, sostiene l'erronea Controparte_1
applicazione degli artt. 1665 e 1666 c.c. in quanto la committenza (e la DL) ha accettato l'opera (come comprovato dalla dichiarazione sottoscritta dalla committenza e dal DL - doc.
3) a seguito della verifica della contabilità di SAL effettuata in contraddittorio fra appaltatrice, committenza e DL. La committenza avrebbe seguito personalmente i lavori senza sollevare eccezioni, provvedendo a pagare i SAL con prezzo concordato con l'appaltatrice.
32. L'appello è infondato.
33. Quanto al valore probatorio del doc. n. 3 che - secondo l'impresa - proverebbe l'accettazione delle opere da parte dei committenti e quindi il diritto al pagamento del prezzo pagina 16 di 22 ex art. 1665 c.c., la Corte rileva che detto documento costa di due distinti fogli: il primo, datato 30.8.2012, è sottoscritto dai committenti e riporta l'elenco di alcuni lavori, mentre il secondo, datato 10.6.2013, reca un elenco più ampio di lavori ma non è sottoscritto. Pertanto ne va esclusa la valenza probatoria.
34. Non può neppure ritenersi che vi sia stata accettazione delle opere in forma concludente, visto che con lettera del 5.9.2013 (doc. 16 fasc. app.ti) i sig. hanno Parte_4
avanzato specifiche contestazioni all'appaltatrice e al DL circa l'inadempimento alle proprie obbligazioni, sia per quanto riguardava la verifica della contabilità da parte del DL, sia per l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice.
Contr 35. Infine, nelle conclusioni ha chiesto la riforma della sentenza del capo relativo alla condanna in solido dell'appaltatrice con il DL, in quanto la responsabilità sarebbe addebitabile in via esclusiva al (sul punto v. pag. 10 della conclusionale). Parte_1
Detta censura è tuttavia inammissibile, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello incidentale (nel RG n. 1296/2021) né di appello principale (nel RG n. 1348/2021). Ad ogni buon conto, va solo ricordato che secondo consolidata giurisprudenza, in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del DL è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente
(recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse (ex multis Cass. n. 18405/2025). Difatti, “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo
a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale”
Contr (Cass. n. 14378/2023 - Rv.667862 - 01). Pertanto, l'appello proposto da (RG.
1348/2021) va rigettato.
APPELLO INCIDENTALE PROMOSSO DA (RG. Controparte_2
1296/2021)
pagina 17 di 22 36. con l'unico motivo appello incidentale, si duole della sentenza Controparte_2
impugnata laddove il tribunale ha accolto la domanda di garanzia formulata dal in particolare, secondo la compagnia assicuratrice, il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente disapplicato l'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza dichiararne l'invalidità mai eccepita dalla controparte. Detta norma difatti delimita il rischio assicurato in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con soggetti non assicurati, alla sola quota di danno imputabile direttamente all'assicurato. La predetta clausola contrattuale sarebbe valida in quanto derogabile ex art. 1917 c.c. Il da parte sua ha Parte_1
eccepito preliminarmente la tardività dell'impugnazione in quanto aveva CP_2
depositato la propria comparsa di costituzione con appello incidentale prima ancora che venisse iscritto a ruolo l'appello del di talché aveva ottenuto un numero di Parte_1
R.G. (1305/2021) autonomo. Si tratterebbe quindi in realtà di un appello principale che tuttavia non era stato notificato alle controparti e quindi sarebbe inammissibile o comunque tardivo. Nel merito rileva la nullità o comunque inefficacia della clausola in quanto vessatoria e non debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.
37. La Corte ritiene che, a prescindere dalla eccezione sollevata dal e Parte_1 ricordato che l'appello incidentale (tale deve considerarsi come già rilevato da questa Corte) è ammesso anche se tardivo, nel merito il gravame è comunque infondato.
38. invoca l'applicazione della clausola contrattuale (art. 9) che limita la CP_2
garanzia alla sola quota di danno direttamente imputabile al in caso di Parte_1
responsabilità solidale con terzi. L'applicazione di detta clausola, tuttavia, presuppone l'accertamento della quota di responsabilità dell'assicurato che era onere della parte interessata richiedere con specifica domanda;
nella specie non ha formulato CP_2
alcuna domanda in primo grado (v. conclusioni), né la questione è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione della sentenza.
39. In ogni caso, la Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell' art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto
pagina 18 di 22 alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità” (Cass. n. 8686/2012; nello stesso senso,
Corte d'Appello Firenze, n. 160/2023).
40. Quindi, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato venga condannato, in solido con il coobbligato;
difatti, solo in tal modo risulta attuata la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3, c. c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale (v. Cass. n. 20322/2012 cit.; n. 13758/2025).
D'altra parte, con l'assicurazione della responsabilità civile si tutela l'assicurato al fine di garantire la provvista per soddisfare il soggetto danneggiato o venga soddisfatto direttamente, evitando che il patrimonio dell'assicurato possa ridursi a causa del debito sorto.
41. Non convince l'argomentazione di secondo la quale la clausola dell'art. 9 CP_2
che, come detto, limita l'indennizzo in caso di condanna dell'assicurato in solido con terzi al comportamento per fatto proprio, costituirebbe una specifica del rischio garantito e non una limitazione della responsabilità. Sul punto la Cassazione ha precisato la distinzione fra la clausola di limitazione di responsabilità (che ha natura vessatoria) e la limitazione della garanzia. Le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto) (v. Cass. n. 15598/2019). La clausola di tale contenuto non delimita il rischio garantito cioè non esclude dalla garanzia un determinato evento, ma disciplina le conseguenze della colpa del proprio assicurato limitando la responsabilità dell'assicuratore, a differenza della limitazione di garanzia che incide invece sull'oggetto del contratto, precisando l'ambito della copertura assicurativa.
42. D'altra parte, diversamente opinando, in caso di responsabilità solidale, la copertura rischierebbe di non essere efficace per l'assicurato che potrebbe essere esposto al rischio di dover risarcire i danni per l'intero, mentre l'assicuratore ha la possibilità di agire in regresso verso il corresponsabile ex art. 1299 o 2055 c.c.. Difatti la somma che l'assicurato deve corrispondere al danneggiato rappresenta la diminuzione patrimoniale che il contratto di pagina 19 di 22 assicurazione è finalizzato ad indennizzare e l'art. 1917 c.c. non pone alcuna distinzione limitativa. Come rilevato dal Tribunale di Monza (31.1.2022), “la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità
a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. In breve, non vi è dubbio che tale clausola costituisca non già una limitazione dell'oggetto del contratto ma una vera e propria limitazione del diritto al risarcimento in deroga a quanto previsto dalla legge.”
43. Nella fattispecie il Tribunale ha quindi correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, in quanto la limitazione alla sola quota di pertinenza dell'assicurato prevista dalla clausola 9 nelle ipotesi di responsabilità solidale, contrasta con la funzione del contratto di assicurazione di tenere totalmente indenne il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento prevista.
44. In ogni caso, trattandosi di limitazione della responsabilità dell'assicuratore e non di individuazione del rischio assicurato, l'esclusione dell'integrale copertura per il caso di corresponsabilità, deve essere espressamente accettata dall'assicurato in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c. Il contratto assicurativo è stato concluso secondo clausole unilateralmente determinate dalla compagnia assicuratrice e nel caso in esame non risulta provato che l'assicurato abbia espresso un consenso effettivo e informato alla limitazione di responsabilità derivante dalla solidarietà. Sulla base di tali principi, la Corte ritiene in conclusione che nella fattispecie la clausola in questione abbia natura vessatoria e pertanto doveva essere appositamente sottoscritta dall'assicurato ex art. 1341 c.c., circostanza non verificatasi nella fattispecie. In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
LE SPESE DI LITE
45. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, vanno così regolate:
- Quanto al giudizio RG. n. 1296/2021 (ed RG. n. 1305/2021):
pagina 20 di 22 a) le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in misura di un quarto, tra e l' Parte_1 Controparte_1
da un lato e i sig. e
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'altro, con condanna di e l' Parte_1 [...]
in solido fra di loro, a rifondere a Controparte_1
e i restanti tre quarti delle dette Controparte_3 Controparte_4
spese liquidate, per il giudizio di primo grado, come in sentenza e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo;
b) va condannata a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio che vengono liquidate
[...]
come in dispositivo.
- Quanto al giudizio RG n. 1348/2021 (sino alla riunione dei procedimenti, per fasi di studio ed introduttiva):
condanna l' a rifondere le spese del Controparte_1
presente grado a he liquida come in dispositivo;
Parte_1
- condanna l' a rifondere le spese del Controparte_1
presente grado a e che liquida come Controparte_3 Controparte_4
in dispositivo.
46. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' e da parte di Controparte_1
a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) quanto al giudizio RG. n. 1296/2021 (ed RG. n. 1305/2021):
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 880/2021, condanna e Parte_1
l' in solido fra di loro, a Controparte_1 pagare a e la somma di € 5.619,28 per Controparte_3 Controparte_4
spese di ATP e CTP;
- rigetta l'appello incidentale proposta da (RG. 1296/2021); Controparte_2
pagina 21 di 22 - compensa per un quarto tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra
[... e l' Parte_1 Controparte_1
da un lato e e dall'altro, e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 condanna e l' Parte_1 Controparte_1
, in solido fra di loro, a rifondere i restanti tre quarti delle dette spese a
[...]
e liquidate per l'intero, per il primo Controparte_3 Controparte_4 grado in € 568,00 per spese anticipate ed in € 5.568,00 per compensi, oltre alle spese di CTU come liquidate dal Tribunale, e per il presente giudizio di appello in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
2) quanto al giudizio RG n. 1348/2021:
- rigetta l'appello proposto dall' Controparte_1
;
[...]
- condanna l' a rifondere le spese del presente Controparte_1 grado a e che liquida per l'intero in € Controparte_3 Controparte_4
1.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l' a rifondere le spese del presente Controparte_1
grado a che liquida per l'intero in € 1.500,00 per compensi Parte_1
oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di
[...]
e il versamento di un ulteriore Controparte_1 Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 12.10.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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