Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1784
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Sentenza 23 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato sentenza in merito a tre cause riunite (RG. 1296/2021, 1305/2021, 1348/2021) relative all'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Modena. L'appellante principale, un geometra direttore dei lavori, contestava la propria condanna in solido con l'impresa appaltatrice per il risarcimento dei danni subiti dai committenti, lamentando vizio di extrapetizione per essere stato condannato pur non avendo percepito somme e per omessa pronuncia sulla sua eccezione di difetto di legittimazione passiva. Contestava altresì la condanna al rimborso delle spese di ATP e CTP, ritenendo che la domanda degli attori fosse limitata alle sole spese del procedimento di ATP e non a quelle stragiudiziali. L'impresa appaltatrice, anch'essa appellante, sosteneva l'erronea applicazione degli artt. 1665 e 1666 c.c., affermando che l'opera era stata accettata dai committenti e dal direttore dei lavori, come provato da un documento. L'assicuratrice, appellante incidentale, contestava la condanna a tenere indenne il direttore dei lavori per l'intero importo, invocando una clausola contrattuale che limitava la copertura alla sola quota di responsabilità dell'assicurato in caso di responsabilità solidale. I committenti, appellati, chiedevano il rigetto degli appelli, la sospensione della sentenza impugnata e la conferma della decisione di primo grado, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dagli appellanti.

La Corte d'Appello ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti in quanto inammissibili per mancata censura specifica delle ragioni di rigetto in primo grado e per genericità o irrilevanza dei capitoli di prova. Nel merito, ha ritenuto infondato l'appello del direttore dei lavori, escludendo il vizio di extrapetizione poiché la domanda dei committenti era stata correttamente interpretata come risarcitoria per responsabilità del direttore dei lavori nella mancata verifica della contabilità, e non come azione di indebito oggettivo. Ha altresì ritenuto che il quadro probatorio fosse stato correttamente valutato dal Tribunale, escludendo che i pagamenti degli acconti o le dichiarazioni rese in sede di ATP costituissero prova dell'accettazione delle opere o della piena informazione alla committenza circa le irregolarità. L'appello dell'impresa appaltatrice è stato rigettato per infondatezza, non essendo provata l'accettazione dell'opera né in forma espressa né in forma concludente, e la censura sulla solidarietà è stata dichiarata inammissibile. L'appello incidentale dell'assicuratrice è stato rigettato, confermando la sentenza di primo grado, in quanto la clausola invocata limitava la responsabilità dell'assicuratore in modo vessatorio e contrario alla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che mira a liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. La Corte ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo in punto alle spese di ATP e CTP, rideterminandole in € 5.619,28. Le spese di lite sono state compensate per un quarto tra alcune parti e poste a carico di altre per i restanti tre quarti, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appellanti principali e l'assicuratrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1784
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 1784
    Data del deposito : 23 ottobre 2025

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