CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19123 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EO IG, nato a [...] 1'08/01/1949, avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IG Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte e la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Sergio Foscoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
krt, Penale Sent. Sez. 2 Num. 19123 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 10 novembre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, per avere, con artifici e raggiri, indotto la società spagnola CI SA, operante nel settore della produzione di pigmenti per ceramiche e pitture, a versare un acconto di 100.000 euro, mai restituito, per l'acquisto della società Commerci Generali s.r.l. e la fornitura di 5 tonnellate di un sub prodotto a base di titanio, non consegnato. 2. Ricorre per cassazione IG EO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. La Corte non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze processuali dalle quali sarebbe emerso che la società parte civile non aveva receduto dall'accordo con la Commerci Generali s.r.l. neanche allorquando era stata informata che tale società non era in possesso dei requisiti per adempiere alla consegna del prodotto. Si sarebbe equivocato sia il ruolo dell'imputato, che aveva funto da semplice mediatore, sia la causale del versamento della somma da parte della CI SA, inerente alla progressione del progetto nel quale tale società ancora credeva e non al pagamento del prezzo della fornitura. Di tal che, non vi sarebbe stata alcuna condotta truffaldina da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un dolo iniziale in capo al ricorrente al momento della stipula del contratto con la CI SA (nel gennaio 2019), mentre la Corte non avrebbe attribuito rilevanza all'evoluzione della trattativa sfociata nell'incontro tra le parti del marzo 2019, nel quale la CI SA, pur a fronte delle rappresentate difficoltà nella esecuzione del contratto, aveva accettato le condizioni in vista dell'ancora manifestato interesse nel progetto che l'aveva portata a corrispondere la somma di danaro all'imputato, così come già evidenziato con il primo motivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva nonostante l'espressa richiesta e senza offrire in proposito adeguata giustificazione;
2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è proposto per motivi non consentiti, manifestamente infondati e generici ed è per questo inammissibile. 1. Quanto ai primi due motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito dei fatti, che non può trovare ingresso in questa sede alla luce del contenuto delle due sentenze conformi di primo e secondo grado. 1.1. In primo luogo, non vi è sostanziale contestazione sul fatto che l'imputato aveva incamerato per sé, utilizzandola per scopi personali, la somma di 100 mila euro versata dalla società parte civile CI SA in forza dell'accordo del 9 gennaio 2019 con la Commerci Generali, che prevedeva la fornitura da parte di quest'ultima società di 5 tonnellate di sub prodotto a base di titanio che la CI SA avrebbe dovuto utilizzare nella propria attività produttiva. In tale trattativa, il ricorrente si era evidenziato - come riferito dal legale rappresentante della parte civile ritenuto attendibile da entrambi i giudici di merito in quanto riscontrato da una serie di documenti - non quale semplice mediatore estraneo agli interessi della Commerci Generali, ma come delegato e persona di fiducia del titolare della società, GU UR, originario coimputato assolto dal Tribunale. Tale statuizione assolutoria, unita alla motivazione della sentenza impugnata, segna il definitivo superamento della originaria prospettazione difensiva - quale risulta dall'atto di appello e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente (cfr. fg. 4 della sentenza di appello) - secondo la quale la somma era stata incamerata dall'imputato "per l'opera di mediazione" prestata e non invece per la vendita del prodotto alla quale egli stesso era interessato (fg. 3 dell'atto di appello). Ciò posto, la Corte di appello, prendendo più incisiva posizione sull'esistenza di artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa contestato, ha sottolineato che al momento della stipula dell'accordo, pressoché interamente gestito dall'imputato, la Commerci generali, contrariamente a quanto contenuto nelle clausole contrattuali, non aveva, fin dall'origine, i requisiti tecnici, burocratici ed i mezzi per effettuare la fornitura alla parte civile, circostanza della quale il ricorrente era perfettamente a conoscenza (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre, fin dal primo grado era stata segnalata la circostanza secondo la quale l'imputato, durante le trattative, per indurre la controparte a stipulare il contratto di fornitura, aveva anche consegnato un campione di prodotto, condotta decettiva in quanto artatamente diretta ad ottenere la fiducia della vittima una volta 3 ot accertato che la Commerci Generali non aveva la possibilità di adempiere a quanto sarebbe stato pattuito. Per tali ragioni, non manifestamente illogiche in quanto basate su dati processuali certi, la Corte ha ritenuto ininfluenti le argomentazioni contenute nei motivi nuovi di appello e ribadite con il ricorso. Esse tendono ad offrire, attraverso un significativo cambio di rotta nella linea difensiva, una diversa valorizzazione degli eventi successivi al contratto di fornitura, allorquando, nel marzo del 2019, dopo il mancato rispetto degli accordi originari, ai quali è collegata la condotta truffaldina del ricorrente e l'incameramento della somma subito da lui stornata a fini personali, la CI SA aveva soltanto dimostrato di tentare, attraverso contatti con la controparte, di avviare il progetto originario superando le difficoltà insorte, presto definitivamente rinunciandovi e mai riottenendo la somma in origine versata, circostanza che l'aveva spinta a sporgere querela. Tale ricostruzione degli eventi successivi aveva indotto il Tribunale a ritenere che, quand'anche non si fosse voluto ritenere sussistente una condotta di truffa, il ricorrente si era, comunque, indebitamente appropriato della somma di 100 mila euro versata dalla parte civile, compiendo così, in ogni caso, altro e più grave reato rispetto a quello contestatogli, siccome previsto dall'art. 646 cod.pen. (cfr. fg. 7 della sentenza di primo grado). La tesi difensiva, ancora ribadita in ricorso, secondo la quale la somma versata dalla CI SA sarebbe stata da imputare al volere della società spagnola di andare avanti nel progetto, rimane, per questo, relegata al merito del giudizio e risulta scollata sia dai dati probatori evidenziati nelle sentenze di primo e secondo grado, sia dalla stessa, originaria prospettazione contenuta nell'atto di appello, nei termini prima evidenziati. Tanto assorbe e supera ogni diversa considerazione difensiva inerente al giudizio di responsabilità dell'imputato, anche con riferimento a quanto dedotto con le conclusioni scritte e la memoria. 2. Quanto ai motivi subordinati ed alle relative considerazioni contenute nelle conclusioni scritte, essi risultano del pari manifestamente infondati per le ragioni che seguono. 2.1. Il calcolo della pena è stato ancorato dalla Corte di appello alla gravità del danno cagionato ed ai precedenti penali dell'imputato, numerosi e specifici. La motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2.2. Gli stessi elementi indicatori hanno indotto la Corte territoriale a negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la motivazione resiste alle censure difensive, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della pena, il giudice — così come si è verificato nel caso in esame - può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep.2014, Debbiche Elmi, Rv. 258011). 2.3. La recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) è stata applicata ritenendo che il fatto per cui si procede fosse dimostrazione di rinnovata e ingravescente capacità criminale del ricorrente e pericolosità sociale, resistente alle sanzioni ricevute in precedenza. Si ricordi che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 2.4. Infine, le considerazioni fortemente negative sulla personalità dell'imputato ed i suoi comportamenti privi di ogni segnale di resipiscenza, hanno indotto la Corte di merito, con giudizio privo di vizi, ad escludere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la sua corretta osservanza. 5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI met, 111 AN VE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IG Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte e la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Sergio Foscoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
krt, Penale Sent. Sez. 2 Num. 19123 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 10 novembre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, per avere, con artifici e raggiri, indotto la società spagnola CI SA, operante nel settore della produzione di pigmenti per ceramiche e pitture, a versare un acconto di 100.000 euro, mai restituito, per l'acquisto della società Commerci Generali s.r.l. e la fornitura di 5 tonnellate di un sub prodotto a base di titanio, non consegnato. 2. Ricorre per cassazione IG EO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. La Corte non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze processuali dalle quali sarebbe emerso che la società parte civile non aveva receduto dall'accordo con la Commerci Generali s.r.l. neanche allorquando era stata informata che tale società non era in possesso dei requisiti per adempiere alla consegna del prodotto. Si sarebbe equivocato sia il ruolo dell'imputato, che aveva funto da semplice mediatore, sia la causale del versamento della somma da parte della CI SA, inerente alla progressione del progetto nel quale tale società ancora credeva e non al pagamento del prezzo della fornitura. Di tal che, non vi sarebbe stata alcuna condotta truffaldina da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un dolo iniziale in capo al ricorrente al momento della stipula del contratto con la CI SA (nel gennaio 2019), mentre la Corte non avrebbe attribuito rilevanza all'evoluzione della trattativa sfociata nell'incontro tra le parti del marzo 2019, nel quale la CI SA, pur a fronte delle rappresentate difficoltà nella esecuzione del contratto, aveva accettato le condizioni in vista dell'ancora manifestato interesse nel progetto che l'aveva portata a corrispondere la somma di danaro all'imputato, così come già evidenziato con il primo motivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva nonostante l'espressa richiesta e senza offrire in proposito adeguata giustificazione;
2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è proposto per motivi non consentiti, manifestamente infondati e generici ed è per questo inammissibile. 1. Quanto ai primi due motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito dei fatti, che non può trovare ingresso in questa sede alla luce del contenuto delle due sentenze conformi di primo e secondo grado. 1.1. In primo luogo, non vi è sostanziale contestazione sul fatto che l'imputato aveva incamerato per sé, utilizzandola per scopi personali, la somma di 100 mila euro versata dalla società parte civile CI SA in forza dell'accordo del 9 gennaio 2019 con la Commerci Generali, che prevedeva la fornitura da parte di quest'ultima società di 5 tonnellate di sub prodotto a base di titanio che la CI SA avrebbe dovuto utilizzare nella propria attività produttiva. In tale trattativa, il ricorrente si era evidenziato - come riferito dal legale rappresentante della parte civile ritenuto attendibile da entrambi i giudici di merito in quanto riscontrato da una serie di documenti - non quale semplice mediatore estraneo agli interessi della Commerci Generali, ma come delegato e persona di fiducia del titolare della società, GU UR, originario coimputato assolto dal Tribunale. Tale statuizione assolutoria, unita alla motivazione della sentenza impugnata, segna il definitivo superamento della originaria prospettazione difensiva - quale risulta dall'atto di appello e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente (cfr. fg. 4 della sentenza di appello) - secondo la quale la somma era stata incamerata dall'imputato "per l'opera di mediazione" prestata e non invece per la vendita del prodotto alla quale egli stesso era interessato (fg. 3 dell'atto di appello). Ciò posto, la Corte di appello, prendendo più incisiva posizione sull'esistenza di artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa contestato, ha sottolineato che al momento della stipula dell'accordo, pressoché interamente gestito dall'imputato, la Commerci generali, contrariamente a quanto contenuto nelle clausole contrattuali, non aveva, fin dall'origine, i requisiti tecnici, burocratici ed i mezzi per effettuare la fornitura alla parte civile, circostanza della quale il ricorrente era perfettamente a conoscenza (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre, fin dal primo grado era stata segnalata la circostanza secondo la quale l'imputato, durante le trattative, per indurre la controparte a stipulare il contratto di fornitura, aveva anche consegnato un campione di prodotto, condotta decettiva in quanto artatamente diretta ad ottenere la fiducia della vittima una volta 3 ot accertato che la Commerci Generali non aveva la possibilità di adempiere a quanto sarebbe stato pattuito. Per tali ragioni, non manifestamente illogiche in quanto basate su dati processuali certi, la Corte ha ritenuto ininfluenti le argomentazioni contenute nei motivi nuovi di appello e ribadite con il ricorso. Esse tendono ad offrire, attraverso un significativo cambio di rotta nella linea difensiva, una diversa valorizzazione degli eventi successivi al contratto di fornitura, allorquando, nel marzo del 2019, dopo il mancato rispetto degli accordi originari, ai quali è collegata la condotta truffaldina del ricorrente e l'incameramento della somma subito da lui stornata a fini personali, la CI SA aveva soltanto dimostrato di tentare, attraverso contatti con la controparte, di avviare il progetto originario superando le difficoltà insorte, presto definitivamente rinunciandovi e mai riottenendo la somma in origine versata, circostanza che l'aveva spinta a sporgere querela. Tale ricostruzione degli eventi successivi aveva indotto il Tribunale a ritenere che, quand'anche non si fosse voluto ritenere sussistente una condotta di truffa, il ricorrente si era, comunque, indebitamente appropriato della somma di 100 mila euro versata dalla parte civile, compiendo così, in ogni caso, altro e più grave reato rispetto a quello contestatogli, siccome previsto dall'art. 646 cod.pen. (cfr. fg. 7 della sentenza di primo grado). La tesi difensiva, ancora ribadita in ricorso, secondo la quale la somma versata dalla CI SA sarebbe stata da imputare al volere della società spagnola di andare avanti nel progetto, rimane, per questo, relegata al merito del giudizio e risulta scollata sia dai dati probatori evidenziati nelle sentenze di primo e secondo grado, sia dalla stessa, originaria prospettazione contenuta nell'atto di appello, nei termini prima evidenziati. Tanto assorbe e supera ogni diversa considerazione difensiva inerente al giudizio di responsabilità dell'imputato, anche con riferimento a quanto dedotto con le conclusioni scritte e la memoria. 2. Quanto ai motivi subordinati ed alle relative considerazioni contenute nelle conclusioni scritte, essi risultano del pari manifestamente infondati per le ragioni che seguono. 2.1. Il calcolo della pena è stato ancorato dalla Corte di appello alla gravità del danno cagionato ed ai precedenti penali dell'imputato, numerosi e specifici. La motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2.2. Gli stessi elementi indicatori hanno indotto la Corte territoriale a negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la motivazione resiste alle censure difensive, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della pena, il giudice — così come si è verificato nel caso in esame - può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep.2014, Debbiche Elmi, Rv. 258011). 2.3. La recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) è stata applicata ritenendo che il fatto per cui si procede fosse dimostrazione di rinnovata e ingravescente capacità criminale del ricorrente e pericolosità sociale, resistente alle sanzioni ricevute in precedenza. Si ricordi che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 2.4. Infine, le considerazioni fortemente negative sulla personalità dell'imputato ed i suoi comportamenti privi di ogni segnale di resipiscenza, hanno indotto la Corte di merito, con giudizio privo di vizi, ad escludere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la sua corretta osservanza. 5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI met, 111 AN VE