Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14406 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, GI Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva -OMISSIS- del 5.9.2022 – Pos. -OMISSIS-, notificato il 14.9.2022 - comprensivo del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. UC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Tenente in s.p.e. dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Ufficiali con sede in Roma, ha impugnato il decreto prot. -OMISSIS- del 05/09/2022 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “ ESITI DI IMPIANTO ARTROPROTESI ANCA SINISTRA E COESISTENTE COXARTROSI DESTRA A LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE” e non ha pertanto concesso l’equo indennizzo; è stato altresì impugnato il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 2938 del 09/06/2022 che ha ritenuto la predetta infermità non dipendente da causa di servizio “ in quanto trattasi di patologia flogistico degenerativa legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici dell'articolazione coxofemorale riconducibili perlopiù ad una condizione di natura displastica costituzionale ed individuale. Nel caso in esame, gli eventi di servizio invocati, relativi all'attività di servizio svolta, per tipologia, modalità di svolgimento ed intensità d'impegno fisico, non possono aver svolto alcun efficace ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza o nello sviluppo dell'infermità artrosica in quanto incapaci di prevalere sulle condizioni meiopragiche endogene del soggetto”.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che la sua carriera militare ha avuto inizio nei ruoli dei Sottufficiali nel mese di ottobre 2004, allorché, vinto il concorso per l’ammissione al 7° Corso biennale Allievi Marescialli dell’Esercito, veniva assegnato all’Arma “Artiglieria”, ove permaneva fino al mese di agosto 2007, effettuando giornalmente attività addestrative. Proprio in quel frangente, quando ancora rivestiva il grado di Allievo Maresciallo, veniva inviato presso il “C.A.PAR.” di Pisa per la frequenza del corso di paracadutismo e nel corso dello stesso rimaneva vittima di un infortunio: più precisamente, in data 28/06/2005, nel discendere al suolo durante un lancio con il paracadute da un'altezza di circa 600 metri, urtava con la parte laterale della gamba sinistra un avvallamento del terreno. In tale occasione, veniva rilasciata una “ Dichiarazione di lesione traumatica” nella quale si riscontava un “vasto ematoma coscia sn lievemente dolente alla palpazione, in corrispondenza del 1/3 superiore femore sn...”, con prognosi complessiva, dal fatto, di giorni 14.
Successivamente, il ricorrente proseguiva ad espletare le mansioni che di volta in volta gli venivano assegnate, sostenendo numerose prove fisiche, frequentando corsi richiedenti elevato impegno fisico ed eseguendo attività addestrative svolte in condizioni di meteo sfavorevoli; nel corso della propria carriera svolgeva altresì attività, anche all’estero, richiedenti prolungati orari di lavoro e condizioni operative difficoltose e comportanti un elevato livello di stress psico-fisico.
Infine, alla soglia dei quarant’anni di età, in ragione del peggioramento del proprio stato di salute dovuto alle continue sollecitazioni agli arti avvenute per causa di servizio, effettuava approfondimenti diagnostici. Nel dettaglio, in data 05/11/2019, effettuava una risonanza magnetica alle anche che evidenziava “irregolarità delle contrapposte superfici articolari coxo-femorali come per condropatia. Ridotte le rime articolari. Prominenza del ciclo cotiloideo bilateralmente. Bilateralmente si evidenziano focolai di sofferenza osteocondrale in versante di carico cefalico. A sinistra si associano fenomeni di sofferenza subcondrale anche in versante acetabolare con aspetto simil-lacunare. Modica falda fluida a livello intra-articolare bilateralmente”; in data 25/11/2019 eseguiva una rx alle anche e al bacino che rivelava “ coxartrosi bilaterale, con sclerosi dei tetti acetabolari e deformazione delle teste femorali. Bilateralmente, ridotte di ampiezza le rime articolari. Al-cune aree di osteoriassorbimento a tipo geodi, bilateralmente. Segni di enteso-patia delle branchie ischio-pubiche”.
Il ricorrente decideva, quindi, di recarsi presso il Policlinico Militare di Roma il 30/11/2019 e in tale sede veniva rilevata una “coxartrosi bilaterale di grado rilevante più marcata e grave a sin... clinicamente subanchilosi radicolare anca sn con segni radiografici di iniziale necrosi polare” e gli veniva diagnosticata una “indicazione a tratta-mento chirurgico di artroprotesi anca sn”.
Da ultimo, in data 13/12/2019, presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo per la patologia “coxartrosi bilaterale di grado rilevante più marcata e grave a sinistra” ; alla istanza era allegato il rapporto informativo a firma del proprio superiore gerarchico, il quale affermava che “avendo preso visione della documentazione caratteristica e di quella matricolare e tenuto conto di quanto dichiarato dall’interessato nella domanda presentata, ho potuto constatare che nel corso della carriera militare il predetto Ufficiale è stato sottoposto alle attività normalmente connesse con il proprio incarico. Talvolta, la natura operativa ed addestrativa di alcuni incarichi ricoperti ha previsto impegni gravosi e prolungati nel tempo sia in Patria che Fuori Area per la partecipazione a missioni all’estero, a volte in condizioni alloggiative e climatiche avverse, con notevole stress psico-fisico, ancorché nel rispetto delle normative volte alla tutela della salute del personale”.
A causa dell’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, infine, il ricorrente, in data 30/03/2021, si sottoponeva ad un intervento di artoprotesi all’anca sinistra e in data 01/06/2021, ad esito di rx dell’anca sinistra, gli veniva certificato “ protesi coxofemorale in sede ed esente da significativi segni di riassorbimento osseo periprotesico. Non significative calcificazioni dei tessuti molli periarticolari” . Quindi, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma prendeva atto delle suddette certificazioni ed attestava in data 13/09/2021 “ esiti stabilizzati e non esimenti di recente artroprotesi anca sinistra”. In data 14/09/2022 venivano notificati al ricorrente i provvedimenti gravati.
Per completezza, il ricorrente evidenzia che in data 21/10/2021 per l’anzidetta patologia era stato giudicato idoneo al servizio militare con “esenzione esecuzione delle P.EF.O. per mesi sei”.
3. Avverso gli atti impugnati, è stato articolato un unico composito motivo di diritto rubricato “ ECCESSO DI POTERE. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE; CARENZA DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1878 DEL D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E 5 DEL D.P.R. N. 461/2001”.
In sintesi, il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi perché viziati da deficit istruttorio e motivazionale. L’Amministrazione, invero, avrebbe palesemente errato nel non ritenere che le mansioni svolte durante la carriera del militare – e, in particolare, l’incidente accaduto con il paracadute nel 2005 – avessero avuto un’efficacia, perlomeno concausale, nell’insorgere della patologia; al contrario, dall’analisi della carriera del ricorrente all’interno dell’Esercito, emergerebbero in maniera evidente gli impegni gravosi, stressanti e prolungati nel tempo a cui il ricorrente è stato sottoposto e che avrebbero dovuto portare l’Amministrazione a riscontrare differentemente l’istanza.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno depositato documentazione e una memoria con cui è stato chiesto il rigetto del gravame
5. Il ricorrente ha depositato memorie di replica.
6. All’udienza pubblica del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, " il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Inoltre “ ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169). ” (T.A.R. Torino, sez. III, 22.01.2024, n.52)
3. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche in ordine al presunto sovraccarico lavorativo né ha fatto riferimento ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, posto che la prestazione professionale caratteristica del ruolo rivestito dall'interessato comporta la fisiologica esposizione ad alcuni fattori stressanti; non può, invero, ritenersi dirimente il riferimento all’incidente occorso con il paracadute nel 2005 sia in ragione della lontananza del tempo dell’evento rispetto al momento in cui è insorta la patologia sia degli effetti lievi causati dall’evento (così come emerge dalla dichiarazione di lesione traumatica del 05/07/2005, la diagnosi riscontrata è stata semplicemente di “lesione coscia sn”, con una prognosi di 7 giorni e 6 giorni di riposo ulteriore prescritti).
Ne consegue che gli atti impugnati risultano adeguatamente sostenuti dal riferimento alla circostanza, contenuta nel parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che nella specie i fatti del servizio non possono avere rivestito un ruolo causale o concausale nell'insorgenza delle patologie. Tale affermazione, invero, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, non può considerarsi una mera formula di stile, esprimendo essa, seppure in forma succinta, lo stringente e decisivo rilievo secondo cui, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, non risulta possibile il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel caso in cui non siano individuabili fatti di servizio eccezionalmente gravosi rispetto agli ordinari compiti di istituto.
Nel caso di specie, invero, come evidenziato anche dall’Amministrazione nella propria difesa, le mansioni svolte dal ricorrente durante il servizio ed elencate nel ricorso, seppur indubbiamente gravose, appaiono tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza del militare. Esse, dunque, vanno collocate in un contesto professionale all’interno del quale il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere ancorato alla esistenza di specifici fatti di servizio (il cui onere probatorio ricade, ex art. 2 del D.P.R. n. 461/01, sull’interessato) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle proprie memorie di replica, non possono coincidere con il normale svolgimento del servizio stesso, per quanto gravoso e stressante esso sia (e comunque consono all’attività di servizio prestata da un militare).
Giova inoltre osservare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; profili che nella specie non ricorrono, considerato anche che il giudizio del consulente di parte, in disparte l'assunto per cui " le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte " (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3116; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2022, n. 3749 e Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553), non ha la capacità di evidenziare alcun travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel provvedimento gravato, non evidenziando quegli specifici elementi di "eccedenza", rispetto all'ordinario svolgimento del servizio, che possono indurre a superare le argomentazioni valutative svolte dal Comitato di verifica.
In questa prospettiva, non si ritiene che l’impugnato parere del comitato di verifica sia affetto dai vizi censurati dal ricorrente, in quanto il Comitato ha evidenziato che la mancata incidenza del servizio sull'eziopatogenesi delle infermità dipende sia dalla specifica tipologia di infermità sia dalla circostanza che nel servizio prestato non sono rinvenibili modalità di svolgimento esorbitanti l'espletamento degli ordinari compiti di istituto.
4. Per le argomentazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, liquidandole nell’importo complessivo di euro 3.305,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
UC NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC NT | GI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.