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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6917/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125978343 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3.10.2024 al Comune di Cosenza ed a Municipia s.p.a, concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato in data 31.10.2024, il sig.Ricorrente_1 (cod. fisc. CF_Ricorrente_1 ), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente,impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 12.9.2024 ,con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 223,44, a titolo di ICI dovuta per l'anno 2011,richiamandosi nell'atto una previa ingiunzione di pagamento notificata in data 26.3.2020.
Premetteva il ricorrente che :- fino all'anno 2017 egli era minorenne, per cui ogni atto avrebbe dovuto essere notificato ai genitori, o almeno ad uno di essi, poiché titolari dell'usufrutto legale;
- solo a giugno 2011 aveva ricevuto in donazione l'immobile cui presumibilmente si riferiva la richiesta di pagamento.
Eccepiva, quindi, :la non dovutezza dell'importo richiesto con conseguente erroneità delle sanzioni richieste
,per avere egli accertato presso il Comune l'assenza di pendenze e la invalidità di qualsiasi richiesta notificata in data antecedente al raggiungimento della maggiore età; -la decadenza e prescrizione della pretesa;
-
l'indeterminatezza dell'oggetto;-la non dovutezza delle sanzioni e degli interessi.Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ,da distrarsi.
*Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e pertanto l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Ente, avendo l'Ente stesso esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione affidandolo alla società Municipia sp.a.; donde la legittimazione di quest'ultima a resistere direttamente nel giudizio d'impugnazione dell'atto impositivo .
Quanto al merito, contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del giudizio. Evidenziava
,in particolare,che era stato notificato al contribuente ,nelle mani del Sig. Nominativo_1 ,padre convivente, in data 9.1.2017 un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta ICI anno 2011
e che successivamente era stata notificata l'ingiunzione di pagamento n 201970731071400000054868 , anch'essa non impugnata. Di qui la inammissibilità di doglianze inerenti il merito della pretesa .
*Analoghe deduzioni formulava Municipia s.p.a., costituitasi in data 28.12.2025.
*in data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali contestava le difese del
Comune e ,anche sotto il profilo della tempestività, la costituzione di Municipia spa ed i documenti prodotti .
Quindi ,all'udienza del 9 gennaio 2026,fissata per la trattazione , presente il solo difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Cosenza.
L'Ente locale fonda l'eccezione sull'argomento dell'avvenuto conferimento all'agente della riscossione del potere di accertamento e di riscossione del tributo e richiama a sostegno la pronuncia di Cass. n. 12773 del
23/05/2018 che ha affermato “qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale - affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n.
25305/2017)”.
L'argomento non è condivisibile sia perché la giurisprudenza richiamata, nell'affermare la legittimazione sostanziale e processuale del soggetto al quale è affidato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, non esclude affatto la (concorrente) legittimazione dell'Ente locale, sia perchè il credito tributario per cui si agisce è imputabile proprio al Comune medesimo ed è evidente che il Comune di Cosenza, seppur non abbia emanato l'atto impugnato, rimane comunque il titolare della pretesa tributaria.
*Quanto alla costituzione delle parti, va rilevata ,per un verso,la tempestività della costituzione del Comune di Cosenza, effettuata in data 4.11.2024,nel rispetto del termine di cui all'art.23 d.lgs 546/1992; per altro verso ,la tardività della costituzione in giudizio di Municipia s.p.a..
Orbene, se è vero che la tardiva costituzione del resistente ,pur non determinandone la inammissibilità,, comporta , la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 11943/2016,
Cass. 6437/2015, Cass. 2925/2010) e di richiedere la chiamata in causa,è un principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23
c. 1 Dlgs. 546/1992 , purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Nella fattispecie in esame, quindi, stante la costituzione di Municipia spa anche oltre i termini di cui all'art.32 sopra citato, devono ritenersi valide solo le produzioni documentali effettuate dal Comune di Cosenza e relative alla notificazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata.
*Va ,infine, rilevata anche la tardività delle memorie illustrative depositate dalla parte ricorrente in data
2.1.2026 e quindi senza il rispetto dei termini liberi di cui all'art.32 d.gs. 546/92.
*Passando all'esame dei documenti prodotti dal Comune resistente, rileva questo Giudice che:
-da un lato, non vi è sufficiente prova della notifica dell'avviso di accertamento e del suo contenuto,essendo stato prodotto solo l'avviso di ricevimento intestato a Ricorrente_1,ma non l'atto di accertamento;
dall'altro lato,tuttavia, risulta validamente notificata al ricorrente ,divenuto maggiorenne, la successiva ingiunzione di pagamento, non impugnata : essa,infatti, risulta spedita dal CMP di Napoli con raccomandata n.
68804158994-7 del 27.12.2019 e,stante la temporanea assenza del ricorrente, con successivo deposito del plico presso il Comune in data 16.3.2020 , spedizione dell'avviso di avvenuto deposito con raccomandata n.628826236406 e compiuta giacenza del plico.
E' evidente quindi che, stante la mancata impugnazione di un atto tipizzato autonomamente impugnabile, qual è l'ingiunzione, che gli avrebbe consentito di recuperare l'impugnazione avverso un avviso di accertamento in ipotesi invalidamente notificato, il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di far valere vizi inerenti il merito della pretesa.
Né, situandosi la notifica dell'ingiunzione nel quinquennio precedente l'intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio, può dirsi maturata la invocata prescrizione quinquennale.
Il ricorso pertanto si rivela infondato e va rigettato.
*Per mera completezza, si evidenzia ,poi, che non v'è in atti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un atto da cui emerga l'asserito riconoscimento da parte del Comune della assenza di pendenze debitorie in capo ad esso ricorrente;
donde la infondatezza di doglianze inerenti la tutela di un presunto affidamento.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.8,in persona del giudice monocratico designato, rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidandole in € 143,00 per ciascuna di esse,oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6917/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125978343 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3.10.2024 al Comune di Cosenza ed a Municipia s.p.a, concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato in data 31.10.2024, il sig.Ricorrente_1 (cod. fisc. CF_Ricorrente_1 ), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente,impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 12.9.2024 ,con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 223,44, a titolo di ICI dovuta per l'anno 2011,richiamandosi nell'atto una previa ingiunzione di pagamento notificata in data 26.3.2020.
Premetteva il ricorrente che :- fino all'anno 2017 egli era minorenne, per cui ogni atto avrebbe dovuto essere notificato ai genitori, o almeno ad uno di essi, poiché titolari dell'usufrutto legale;
- solo a giugno 2011 aveva ricevuto in donazione l'immobile cui presumibilmente si riferiva la richiesta di pagamento.
Eccepiva, quindi, :la non dovutezza dell'importo richiesto con conseguente erroneità delle sanzioni richieste
,per avere egli accertato presso il Comune l'assenza di pendenze e la invalidità di qualsiasi richiesta notificata in data antecedente al raggiungimento della maggiore età; -la decadenza e prescrizione della pretesa;
-
l'indeterminatezza dell'oggetto;-la non dovutezza delle sanzioni e degli interessi.Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ,da distrarsi.
*Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e pertanto l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Ente, avendo l'Ente stesso esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione affidandolo alla società Municipia sp.a.; donde la legittimazione di quest'ultima a resistere direttamente nel giudizio d'impugnazione dell'atto impositivo .
Quanto al merito, contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del giudizio. Evidenziava
,in particolare,che era stato notificato al contribuente ,nelle mani del Sig. Nominativo_1 ,padre convivente, in data 9.1.2017 un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta ICI anno 2011
e che successivamente era stata notificata l'ingiunzione di pagamento n 201970731071400000054868 , anch'essa non impugnata. Di qui la inammissibilità di doglianze inerenti il merito della pretesa .
*Analoghe deduzioni formulava Municipia s.p.a., costituitasi in data 28.12.2025.
*in data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali contestava le difese del
Comune e ,anche sotto il profilo della tempestività, la costituzione di Municipia spa ed i documenti prodotti .
Quindi ,all'udienza del 9 gennaio 2026,fissata per la trattazione , presente il solo difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Cosenza.
L'Ente locale fonda l'eccezione sull'argomento dell'avvenuto conferimento all'agente della riscossione del potere di accertamento e di riscossione del tributo e richiama a sostegno la pronuncia di Cass. n. 12773 del
23/05/2018 che ha affermato “qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale - affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n.
25305/2017)”.
L'argomento non è condivisibile sia perché la giurisprudenza richiamata, nell'affermare la legittimazione sostanziale e processuale del soggetto al quale è affidato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, non esclude affatto la (concorrente) legittimazione dell'Ente locale, sia perchè il credito tributario per cui si agisce è imputabile proprio al Comune medesimo ed è evidente che il Comune di Cosenza, seppur non abbia emanato l'atto impugnato, rimane comunque il titolare della pretesa tributaria.
*Quanto alla costituzione delle parti, va rilevata ,per un verso,la tempestività della costituzione del Comune di Cosenza, effettuata in data 4.11.2024,nel rispetto del termine di cui all'art.23 d.lgs 546/1992; per altro verso ,la tardività della costituzione in giudizio di Municipia s.p.a..
Orbene, se è vero che la tardiva costituzione del resistente ,pur non determinandone la inammissibilità,, comporta , la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 11943/2016,
Cass. 6437/2015, Cass. 2925/2010) e di richiedere la chiamata in causa,è un principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23
c. 1 Dlgs. 546/1992 , purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Nella fattispecie in esame, quindi, stante la costituzione di Municipia spa anche oltre i termini di cui all'art.32 sopra citato, devono ritenersi valide solo le produzioni documentali effettuate dal Comune di Cosenza e relative alla notificazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata.
*Va ,infine, rilevata anche la tardività delle memorie illustrative depositate dalla parte ricorrente in data
2.1.2026 e quindi senza il rispetto dei termini liberi di cui all'art.32 d.gs. 546/92.
*Passando all'esame dei documenti prodotti dal Comune resistente, rileva questo Giudice che:
-da un lato, non vi è sufficiente prova della notifica dell'avviso di accertamento e del suo contenuto,essendo stato prodotto solo l'avviso di ricevimento intestato a Ricorrente_1,ma non l'atto di accertamento;
dall'altro lato,tuttavia, risulta validamente notificata al ricorrente ,divenuto maggiorenne, la successiva ingiunzione di pagamento, non impugnata : essa,infatti, risulta spedita dal CMP di Napoli con raccomandata n.
68804158994-7 del 27.12.2019 e,stante la temporanea assenza del ricorrente, con successivo deposito del plico presso il Comune in data 16.3.2020 , spedizione dell'avviso di avvenuto deposito con raccomandata n.628826236406 e compiuta giacenza del plico.
E' evidente quindi che, stante la mancata impugnazione di un atto tipizzato autonomamente impugnabile, qual è l'ingiunzione, che gli avrebbe consentito di recuperare l'impugnazione avverso un avviso di accertamento in ipotesi invalidamente notificato, il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di far valere vizi inerenti il merito della pretesa.
Né, situandosi la notifica dell'ingiunzione nel quinquennio precedente l'intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio, può dirsi maturata la invocata prescrizione quinquennale.
Il ricorso pertanto si rivela infondato e va rigettato.
*Per mera completezza, si evidenzia ,poi, che non v'è in atti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un atto da cui emerga l'asserito riconoscimento da parte del Comune della assenza di pendenze debitorie in capo ad esso ricorrente;
donde la infondatezza di doglianze inerenti la tutela di un presunto affidamento.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.8,in persona del giudice monocratico designato, rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidandole in € 143,00 per ciascuna di esse,oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia