Articolo 7 della Legge 12 febbraio 1955, n. 47
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 marzo 1955
Art. 7.
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilira' i segni caratteristici dei nuovi titoli ai portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 marzo 1955