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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US MP VA, elettivamente domiciliato in V.LE PARTIGIANI
D'ITALIA, 8/1 43123 PARMA presso il difensore avv. US MP VA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._1
IL IS, elettivamente domiciliato in BORGO REGALE N. 1 43121 PARMA presso il difensore avv. DE IL IS.
APPELLATO pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Controparte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, la chiedendo che, Controparte_1 previo accertamento dell'altrui grave inadempimento, venisse dichiarata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto concluso con la società convenuta in data
29/01/2019 e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patito.
L'attore, in particolare, deduceva che: 1) in data 29/01/2019, aveva affidato alla la sua autovettura Lexus RX 350 per sottoporla a revisione periodica;
2) CP_1 al ritiro della vettura, aveva avvertito immediatamente delle problematiche funzionali e, quindi, contestualmente riportato l'auto in officina per un ulteriore controllo;
3) nonostante ciò, nei giorni successivi, aveva ancora riscontrato analoghe anomalie per cui si era nuovamente recato presso il medesimo centro revisione, ricevendo ampie rassicurazioni circa l'assenza di mal funzionamenti della vettura.
L'attore esponeva, inoltre, che, in data 12/04/2019, mentre si trovava in trasferta nei pressi di Caserta, aveva avvertito ancora anomalie tali da rendere necessario il ricovero dell'auto presso un'officina locale, dove veniva riscontrata l'intervenuta fusione del blocco motore.
L'attore aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Parma, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
1) accertato e dichiarato il grave inadempimento da parte della
[...]
PER I MOTIVI DEDOTTI IN ATTO, disporsi la risoluzione del CP_1 contratto ex art. 1453 c.c. e disporre la conseguente restituzione della somma di €
588,47, pagata dal Dr. alla convenuta, oltre gli interessi legali Controparte_2
pagina 2 di 9 dalla data del pagamento al saldo;
2) accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti di cui in premessa, dichiarare tenuta e Controparte_1 pertanto condannare la stessa società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal Dr. da quantificarsi in € 8.754,09 Controparte_2
(ottomilasettecentocinquantaquattro/09) o in quella diversa somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici di svalutazione ISTAT ex art. 1224, 2° comma, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo. 3) Condannarsi, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre il rimborso delle spese di negoziazione assistita pari ad € 1.094,34”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, sostenendo, in particolare, di aver eseguito a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto, con conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità, e invocando, in ogni caso, la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi dell'opera.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice assumeva le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
(sig. e quella per testi dedotta da entrambe le parti, e, all'esito, sulle
[...] Pt_1 conclusioni come sopra precisate, con sentenza n. 934 del 06/07/2023, accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta al pagamento della somma di €
6.588,37 a titolo di risarcimento del danno, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale e, conseguentemente, il rigetto dell'originaria domanda proposta da Controparte_2
pagina 3 di 9 L'appellante, pertanto, ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: a) riformare integralmente la sentenza n. 924/23, pronunciata dal Tribunale di Parma il 6 luglio 2023, pubblicata in pari data, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 830/2020, respingendo la domanda originariamente proposta da , e, conseguentemente, per l'effetto, mandando esente Controparte_2
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma, Controparte_2 pari ad Euro 15.895,85, che l'odierno appellante, fatti salvi tutti i suoi diritti, ha versato per evitare l'esecuzione della detta sentenza;
somma, quella sopra detta, che dovrà essere restituita maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase Controparte_2
e grado del giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale, contestando la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, così concludendo: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, premesse le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: 1) Rigettare l'appello proposto da
[...]
poiché improponibile, infondato, non provato o come meglio, e CP_1 confermare l'impugnata sentenza n. 934/2024 R. Sent, emessa dal Tribunale di Parma,
Dr. Marco VITTORIA nella causa n. 830/2020. 2) Condannare, infine, l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre
CPA ed IVA come per legge”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 20/05/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha riservato la decisione alla Corte in composizione collegiale.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la nullità della CP_1 sentenza impugnata per omessa e/o carente motivazione, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare gli elementi, di fatto e/o di diritto, da cui ha tratto il proprio convincimento.
Il motivo è infondato.
A fondamento del proprio assunto difensivo, la società appellante si limita, per lo più, a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, asserendone, genericamente e apoditticamente, l'erroneità (pag. 9 appello).
Ad ogni modo, a prescindere dall'indeterminatezza della censura in esame, ritiene la
Corte che la sentenza impugnata contiene un'adeguata esposizione dei fatti di causa
(pag. 2 sentenza), la corretta valorizzazione delle acquisite prove, soprattutto quelle testimoniali, ritenute decisive ai fini del decidere (pagg. 2-3) e le loro ricadute, nel merito, in tema di inadempimento, nesso di causalità e conseguente responsabilità (pag.
4).
Alla luce di tali considerazioni, il motivo deve essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità contrattuale della stessa. CP_1
In particolare, la società appellante sostiene: 1) che sarebbe provato l'esatto adempimento delle prestazioni cui era contrattualmente tenuta;
2) che l'appellato sarebbe comunque incorso in decadenza dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c.;
3) che non ci sarebbe nesso di causalità tra il proprio operato e l'evento dannoso lamentato dal CP_2
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 Com'è noto, il creditore che azioni le tutele obbligatorie e contrattuali deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SU n. 13533 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta che il creditore-danneggiato abbia dato prova del titolo da cui deriva la sua pretesa, vale a dire il contratto d'opera intercorso con la e CP_1 abbia allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte.
A fronte di ciò, incombeva sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento delle prestazioni cui era tenuto ovvero la specifica causa a lui non imputabile che aveva reso l'adempimento impossibile.
L'odierna appellante non ha assolto l'onere probatorio sopra illustrato.
La infatti, sostiene di aver documentalmente fornito la prova del suo CP_1 esatto adempimento attraverso, in particolare, la fattura n. 109 relativa alle lavorazioni effettuate sull'auto del la scheda tecnica dell'olio motore asseritamente CP_2 utilizzato e il DDT n. 2317 relativo al filtro olio sostituito (pag. 12 appello).
Al riguardo, deve, tuttavia, evidenziarsi che la fattura citata non fornisce alcuna prova circa le prestazioni rese dall'appellante, essendo per di più del tutto generica (sono presenti unicamente descrizioni come “ricambio filtro olio”, “manodopera officina”,
“olio mobil 1 esp formula”).
Occorre osservare, più precisamente, come tra le parti sia controversa non la circostanza che la abbia eseguito o meno i lavori sull'auto del bensì che CP_1 CP_2
i commissionati interventi siano stati eseguiti “a regola d'arte”, dal momento che l'inadempimento contestato consiste nell'utilizzo di componenti non adeguate e nell'omessa diligente verifica delle condizioni dell'auto a seguito delle problematiche denunciate dall'odierno appellato committente.
Né, del resto, può attribuirsi rilievo agli altri documenti citati (la semplice scheda tecnica di un olio e il documento di trasporto relativo all'acquisto di un filtro da parte pagina 6 di 9 dell'officina) che nulla provano circa l'intervento concretamente effettuato sull'auto del e la sua adeguatezza rispetto alle riscontrate condizioni della vettura. CP_2
Quanto al profilo della decadenza del committente dalla garanzia per vizi dell'opera, la società espone che, a seguito dell'intervento di manutenzione effettuato nel gennaio
2019, il avrebbe denunciato la presenza di problemi e anomalie soltanto CP_2 nell'aprile 2019, vale a dire dopo circa due mesi e, quindi, nella prospettazione dell'appellante, oltre i termini previsti dall'art. 1667 c.c. (pag. 14 appello).
La prospettazione difensiva in esame è priva di pregio.
Invero, risulta dagli atti di causa che, sin dal momento del ritiro dell'auto, il CP_2 ha evidenziato delle anomalie nel funzionamento del mezzo, tanto è vero che, incontestatamente, questo è stato immediatamente riportato in officina per i relativi controlli.
Infatti, proprio all'esito di questi interventi, così come sollecitati dal denunciante il personale dell'officina ha rassicurato quest'ultimo circa l'assenza di CP_2 anomalie e vizi funzionali della sua auto.
Occorre poi evidenziare come sia l'esito del suddetto intervento di controllo, sia, soprattutto, le contestuali rassicurazioni circa la funzionalità dell'autovettura escludono la presenza di vizi apparenti, immediatamente percepibili.
Infatti, in ragione delle rassicurazioni sul corretto funzionamento del veicolo fornite dal personale qualificato della a fronte delle lamentele immediatamente CP_1 svolte dal committente, appare conforme al disposto di cui all'art. 1667 c.c. che il
[...] abbia effettuato una nuova denuncia soltanto con lettera del 04/04/2019, ossia CP_2 quando ha scoperto l'effettiva esistenza dell'anomalia in precedenza denunciata ed esclusa dal prestatore d'opera, palesatasi definitivamente e platealmente durante un viaggio ed un uso del mezzo di lunga durata.
Del resto, il superiore assunto ha poi trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e che il primo Giudice ha correttamente pagina 7 di 9 valorizzato in sentenza al fine di superare l'eccezione di decadenza sollevata da
CP_1
Da ultimo, l'appellante lamenta il difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento addebitatogli da controparte e l'evento dannoso consistito, come da documentazione in atti, nella fusione del motore.
In tema, appare quantomeno opportuno osservare che, nel processo civile, la sussistenza del nesso di causalità materiale può essere accertata anche secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado emerge che gli operatori intervenuti per la successiva riparazione dell'auto hanno riscontrato un grave guasto consistente nella fusione del blocco motore, così descritto: “il filtro dell'olio si era accartocciato perché si vedeva che non era originale […] il filtro era deformato, si staccavano pezzi che poi sono finiti nel motore e nei passaggi dell'olio”.
Orbene, sulla scorta delle evidenze acquisite e della sopra evocata regola di giudizio cui la presente decisione va informata, è ragionevolmente presumibile che il guasto dell'autovettura del come sopra descritto, sia causalmente riconducibile CP_2 all'intervento della avente ad oggetto (anche) la sostituzione dell'olio CP_1 motore e del relativo filtro, soprattutto considerando che non sono stati allegati e, a fortiori, dimostrati fattori causali sopravvenuti e/o alternativi idonei a fornire una spiegazione eziologica del danno diversa e incompatibile con quella sopra affermata in termini, quantomeno, di più probabile che non.
Infatti, non risulta che altri soggetti siano intervenuti sull'auto successivamente all'opera dell'appellante, né che siano accaduti eventi tali da provocare il mal funzionamento dell'auto, né ancora vi è prova di quanto apoditticamente asserito dall'odierno appellante circa la vetustà del mezzo e il suo uso anomalo da parte del trattandosi, CP_2 come detto, di mere prospettazioni rimaste prive di concreto riscontro probatorio.
pagina 8 di 9 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame è infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente Controparte_1 la sentenza n. 934, resa dal Tribunale di Parma in data 06/07/2023.
NN
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in €
5.809,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US MP VA, elettivamente domiciliato in V.LE PARTIGIANI
D'ITALIA, 8/1 43123 PARMA presso il difensore avv. US MP VA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._1
IL IS, elettivamente domiciliato in BORGO REGALE N. 1 43121 PARMA presso il difensore avv. DE IL IS.
APPELLATO pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Controparte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, la chiedendo che, Controparte_1 previo accertamento dell'altrui grave inadempimento, venisse dichiarata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto concluso con la società convenuta in data
29/01/2019 e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patito.
L'attore, in particolare, deduceva che: 1) in data 29/01/2019, aveva affidato alla la sua autovettura Lexus RX 350 per sottoporla a revisione periodica;
2) CP_1 al ritiro della vettura, aveva avvertito immediatamente delle problematiche funzionali e, quindi, contestualmente riportato l'auto in officina per un ulteriore controllo;
3) nonostante ciò, nei giorni successivi, aveva ancora riscontrato analoghe anomalie per cui si era nuovamente recato presso il medesimo centro revisione, ricevendo ampie rassicurazioni circa l'assenza di mal funzionamenti della vettura.
L'attore esponeva, inoltre, che, in data 12/04/2019, mentre si trovava in trasferta nei pressi di Caserta, aveva avvertito ancora anomalie tali da rendere necessario il ricovero dell'auto presso un'officina locale, dove veniva riscontrata l'intervenuta fusione del blocco motore.
L'attore aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Parma, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
1) accertato e dichiarato il grave inadempimento da parte della
[...]
PER I MOTIVI DEDOTTI IN ATTO, disporsi la risoluzione del CP_1 contratto ex art. 1453 c.c. e disporre la conseguente restituzione della somma di €
588,47, pagata dal Dr. alla convenuta, oltre gli interessi legali Controparte_2
pagina 2 di 9 dalla data del pagamento al saldo;
2) accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti di cui in premessa, dichiarare tenuta e Controparte_1 pertanto condannare la stessa società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal Dr. da quantificarsi in € 8.754,09 Controparte_2
(ottomilasettecentocinquantaquattro/09) o in quella diversa somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici di svalutazione ISTAT ex art. 1224, 2° comma, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo. 3) Condannarsi, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre il rimborso delle spese di negoziazione assistita pari ad € 1.094,34”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, sostenendo, in particolare, di aver eseguito a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto, con conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità, e invocando, in ogni caso, la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi dell'opera.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice assumeva le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
(sig. e quella per testi dedotta da entrambe le parti, e, all'esito, sulle
[...] Pt_1 conclusioni come sopra precisate, con sentenza n. 934 del 06/07/2023, accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta al pagamento della somma di €
6.588,37 a titolo di risarcimento del danno, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società CP_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale e, conseguentemente, il rigetto dell'originaria domanda proposta da Controparte_2
pagina 3 di 9 L'appellante, pertanto, ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: a) riformare integralmente la sentenza n. 924/23, pronunciata dal Tribunale di Parma il 6 luglio 2023, pubblicata in pari data, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 830/2020, respingendo la domanda originariamente proposta da , e, conseguentemente, per l'effetto, mandando esente Controparte_2
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma, Controparte_2 pari ad Euro 15.895,85, che l'odierno appellante, fatti salvi tutti i suoi diritti, ha versato per evitare l'esecuzione della detta sentenza;
somma, quella sopra detta, che dovrà essere restituita maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase Controparte_2
e grado del giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale, contestando la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, così concludendo: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, premesse le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: 1) Rigettare l'appello proposto da
[...]
poiché improponibile, infondato, non provato o come meglio, e CP_1 confermare l'impugnata sentenza n. 934/2024 R. Sent, emessa dal Tribunale di Parma,
Dr. Marco VITTORIA nella causa n. 830/2020. 2) Condannare, infine, l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre
CPA ed IVA come per legge”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 20/05/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha riservato la decisione alla Corte in composizione collegiale.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la nullità della CP_1 sentenza impugnata per omessa e/o carente motivazione, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare gli elementi, di fatto e/o di diritto, da cui ha tratto il proprio convincimento.
Il motivo è infondato.
A fondamento del proprio assunto difensivo, la società appellante si limita, per lo più, a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, asserendone, genericamente e apoditticamente, l'erroneità (pag. 9 appello).
Ad ogni modo, a prescindere dall'indeterminatezza della censura in esame, ritiene la
Corte che la sentenza impugnata contiene un'adeguata esposizione dei fatti di causa
(pag. 2 sentenza), la corretta valorizzazione delle acquisite prove, soprattutto quelle testimoniali, ritenute decisive ai fini del decidere (pagg. 2-3) e le loro ricadute, nel merito, in tema di inadempimento, nesso di causalità e conseguente responsabilità (pag.
4).
Alla luce di tali considerazioni, il motivo deve essere respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità contrattuale della stessa. CP_1
In particolare, la società appellante sostiene: 1) che sarebbe provato l'esatto adempimento delle prestazioni cui era contrattualmente tenuta;
2) che l'appellato sarebbe comunque incorso in decadenza dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c.;
3) che non ci sarebbe nesso di causalità tra il proprio operato e l'evento dannoso lamentato dal CP_2
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 Com'è noto, il creditore che azioni le tutele obbligatorie e contrattuali deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SU n. 13533 30/10/2001).
Nel caso in esame, risulta che il creditore-danneggiato abbia dato prova del titolo da cui deriva la sua pretesa, vale a dire il contratto d'opera intercorso con la e CP_1 abbia allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte.
A fronte di ciò, incombeva sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento delle prestazioni cui era tenuto ovvero la specifica causa a lui non imputabile che aveva reso l'adempimento impossibile.
L'odierna appellante non ha assolto l'onere probatorio sopra illustrato.
La infatti, sostiene di aver documentalmente fornito la prova del suo CP_1 esatto adempimento attraverso, in particolare, la fattura n. 109 relativa alle lavorazioni effettuate sull'auto del la scheda tecnica dell'olio motore asseritamente CP_2 utilizzato e il DDT n. 2317 relativo al filtro olio sostituito (pag. 12 appello).
Al riguardo, deve, tuttavia, evidenziarsi che la fattura citata non fornisce alcuna prova circa le prestazioni rese dall'appellante, essendo per di più del tutto generica (sono presenti unicamente descrizioni come “ricambio filtro olio”, “manodopera officina”,
“olio mobil 1 esp formula”).
Occorre osservare, più precisamente, come tra le parti sia controversa non la circostanza che la abbia eseguito o meno i lavori sull'auto del bensì che CP_1 CP_2
i commissionati interventi siano stati eseguiti “a regola d'arte”, dal momento che l'inadempimento contestato consiste nell'utilizzo di componenti non adeguate e nell'omessa diligente verifica delle condizioni dell'auto a seguito delle problematiche denunciate dall'odierno appellato committente.
Né, del resto, può attribuirsi rilievo agli altri documenti citati (la semplice scheda tecnica di un olio e il documento di trasporto relativo all'acquisto di un filtro da parte pagina 6 di 9 dell'officina) che nulla provano circa l'intervento concretamente effettuato sull'auto del e la sua adeguatezza rispetto alle riscontrate condizioni della vettura. CP_2
Quanto al profilo della decadenza del committente dalla garanzia per vizi dell'opera, la società espone che, a seguito dell'intervento di manutenzione effettuato nel gennaio
2019, il avrebbe denunciato la presenza di problemi e anomalie soltanto CP_2 nell'aprile 2019, vale a dire dopo circa due mesi e, quindi, nella prospettazione dell'appellante, oltre i termini previsti dall'art. 1667 c.c. (pag. 14 appello).
La prospettazione difensiva in esame è priva di pregio.
Invero, risulta dagli atti di causa che, sin dal momento del ritiro dell'auto, il CP_2 ha evidenziato delle anomalie nel funzionamento del mezzo, tanto è vero che, incontestatamente, questo è stato immediatamente riportato in officina per i relativi controlli.
Infatti, proprio all'esito di questi interventi, così come sollecitati dal denunciante il personale dell'officina ha rassicurato quest'ultimo circa l'assenza di CP_2 anomalie e vizi funzionali della sua auto.
Occorre poi evidenziare come sia l'esito del suddetto intervento di controllo, sia, soprattutto, le contestuali rassicurazioni circa la funzionalità dell'autovettura escludono la presenza di vizi apparenti, immediatamente percepibili.
Infatti, in ragione delle rassicurazioni sul corretto funzionamento del veicolo fornite dal personale qualificato della a fronte delle lamentele immediatamente CP_1 svolte dal committente, appare conforme al disposto di cui all'art. 1667 c.c. che il
[...] abbia effettuato una nuova denuncia soltanto con lettera del 04/04/2019, ossia CP_2 quando ha scoperto l'effettiva esistenza dell'anomalia in precedenza denunciata ed esclusa dal prestatore d'opera, palesatasi definitivamente e platealmente durante un viaggio ed un uso del mezzo di lunga durata.
Del resto, il superiore assunto ha poi trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e che il primo Giudice ha correttamente pagina 7 di 9 valorizzato in sentenza al fine di superare l'eccezione di decadenza sollevata da
CP_1
Da ultimo, l'appellante lamenta il difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento addebitatogli da controparte e l'evento dannoso consistito, come da documentazione in atti, nella fusione del motore.
In tema, appare quantomeno opportuno osservare che, nel processo civile, la sussistenza del nesso di causalità materiale può essere accertata anche secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado emerge che gli operatori intervenuti per la successiva riparazione dell'auto hanno riscontrato un grave guasto consistente nella fusione del blocco motore, così descritto: “il filtro dell'olio si era accartocciato perché si vedeva che non era originale […] il filtro era deformato, si staccavano pezzi che poi sono finiti nel motore e nei passaggi dell'olio”.
Orbene, sulla scorta delle evidenze acquisite e della sopra evocata regola di giudizio cui la presente decisione va informata, è ragionevolmente presumibile che il guasto dell'autovettura del come sopra descritto, sia causalmente riconducibile CP_2 all'intervento della avente ad oggetto (anche) la sostituzione dell'olio CP_1 motore e del relativo filtro, soprattutto considerando che non sono stati allegati e, a fortiori, dimostrati fattori causali sopravvenuti e/o alternativi idonei a fornire una spiegazione eziologica del danno diversa e incompatibile con quella sopra affermata in termini, quantomeno, di più probabile che non.
Infatti, non risulta che altri soggetti siano intervenuti sull'auto successivamente all'opera dell'appellante, né che siano accaduti eventi tali da provocare il mal funzionamento dell'auto, né ancora vi è prova di quanto apoditticamente asserito dall'odierno appellante circa la vetustà del mezzo e il suo uso anomalo da parte del trattandosi, CP_2 come detto, di mere prospettazioni rimaste prive di concreto riscontro probatorio.
pagina 8 di 9 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame è infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente Controparte_1 la sentenza n. 934, resa dal Tribunale di Parma in data 06/07/2023.
NN
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in €
5.809,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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