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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1416/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maniace - Casa Comunale 95030 Maniace CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 23551256 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 16.12.2024 preavviso di fermo in relazione ad un accertamento di € 934.09 per
TARI 2016 del Comune di Maniace.
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 (in data 28.12.2021 a mani dello stesso ricorrente).
Nessuna irregolarità procedurale è quindi ravvisabile nella specie.
Nessun rilievo ha la sospensione dell'esecuzione disposta dal Tribunale di Catania con ordinanza del 22.10.2024 (in atti), atteso che questa è relativa al pignoramento presso terzi notificato in data
2.5.2024 e che detta sospensione non incide sull'atto qui impugnato.
Nessun problema di legittimazione ad agire del concessionario – per come genericamente eccepita – sussiste, atteso che è stato versato in atti il provvedimento di affidamento in concessione a favore di
Area srl.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Area srl e Comune di
Maniace disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area srl, liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore della dott.ssa Difensore_3 - in complessivi € 400.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maniace - Casa Comunale 95030 Maniace CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 23551256 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 16.12.2024 preavviso di fermo in relazione ad un accertamento di € 934.09 per
TARI 2016 del Comune di Maniace.
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 (in data 28.12.2021 a mani dello stesso ricorrente).
Nessuna irregolarità procedurale è quindi ravvisabile nella specie.
Nessun rilievo ha la sospensione dell'esecuzione disposta dal Tribunale di Catania con ordinanza del 22.10.2024 (in atti), atteso che questa è relativa al pignoramento presso terzi notificato in data
2.5.2024 e che detta sospensione non incide sull'atto qui impugnato.
Nessun problema di legittimazione ad agire del concessionario – per come genericamente eccepita – sussiste, atteso che è stato versato in atti il provvedimento di affidamento in concessione a favore di
Area srl.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Area srl e Comune di
Maniace disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area srl, liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore della dott.ssa Difensore_3 - in complessivi € 400.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)