Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1154/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1154/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Iori
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Selene Sontacchi ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti Pt_1
hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni
[...] Parte_2
di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 362/2022 di data 23 giugno
2022, pubblicata il 4 luglio 2022, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) Le parti concordano che la LI , nata il [...], da poco Per_1
maggiorenne ma non economicamente autonoma, avrà collocazione principale e residenza presso il padre in Cavedine (TN), Via Zurlon n. 5/1. Chistè CP_1
1
2) Stante l'età, la LI sarà libera di frequentare la madre nei giorni e nei Per_1
modi che riterrà opportuni ma che dovranno essere concordati previamente con la medesima, dandone congruo preavviso al padre al fine di permettere a tutti di organizzarsi di conseguenza.
3) Entro il giorno 10 di ogni mese corrisponderà a , a Parte_1 Parte_2 valere dal mese di gennaio 2025 la somma mensile di € 50,00 per il mantenimento della LI , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, con Per_1
prima rivalutazione decorrente dal 01 gennaio 2027.
4) Sempre a far data dal mese di gennaio 2025, l'Assegno Unico Universale spetterà integralmente al OR , il quale potrà inoltre richiedere ogni altra Pt_2 previdenza pubblica di cui è possibile beneficiare in ragione dell'età di e del Per_1
collocamento/residenza con il medesimo, con impegno della ORa a Pt_1 rilasciare ogni dichiarazione di rinuncia che si renderà all'uopo necessaria.
5) si è fatto carico e si impegna a farsi carico anche in futuro al 100% Parte_2
delle spese per la scuola privata Centro Studi Alessandro Manzoni di Trento a cui ha iscritto la LI nell'anno 2024/2025. Per_1
6) dovrà essere aggiornata periodicamente dalla LI, o in difetto e Parte_1
su richiesta della madre stessa dal padre (ogni 4 mesi), dei risultati scolastici della LI poiché, stante il fatto che la ragazza ha cambiato più volte il percorso scolastico, in caso di mancato superamento dell'anno scolastico per bocciatura, la ORa ontinuerà a contribuire al mantenimento ordinario di per un Pt_1 Per_1 periodo massimo di 6 mesi dal termine dell'anno scolastico qualora la ragazza decida di proseguire comunque gli studi in accordo con il padre;
qualora invece dovesse decidere di abbandonare gli studi per ricercare un lavoro, gli Per_1
obblighi di mantenimento da parte dei genitori permarranno come per legge sino a che non sarà raggiunta da parte della LI la piena autonomia ed autosufficienza economica. .
7) Le spese straordinarie per la LI saranno divise al 50% tra i genitori. Per_1
Le parti concordano che per la loro individuazione si dovrà fare riferimento a
2 quanto segue mentre per il rimborso alle Linee guida del CNF dd. 29.11.2017 come in sentenza di divorzio:
Rientra nel mantenimento ordinario (di competenza del OR , fermo il Pt_2
contributo mensile di cui sopra a carico di ): Parte_1
- vitto, alloggio, abbigliamento, tasse scolastiche (tranne quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria (penne, quaderni, astucci, agenda etc.), mensa scolastica, medicinali da banco (inclusi gli antibiotici e gli antipiretici, e comunque quelli necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, influenze etc..), trasporto urbano ed extraurbano (autobus, ferrovia Trento-Malè, treno etc.), ricarica cellulare, uscite scolastiche giornaliere, trattamenti estetici (parrucchiera, estetista, unghie etc..), lenti oculistiche e liquidi per le medesime, attività ricreative abituali (pizza con le amiche, cinema, uscite serali), spese per gli animali domestici;
Sono considerate straordinarie e quindi da dividere al 50% tra i genitori, le spese per:
- libri scolastici ad eccezione di quelli per la scuola Manzoni attualmente frequentata dalla ragazza la cui spesa complessiva (tasse, libri ecc.) rimane a carico al 100% del padre,
- tasse universitarie,
- spese sanitarie urgenti presso le strutture pubbliche, - acquisto di farmaci prescritti (non quelli da banco ovviamente),
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso le strutture pubbliche,
- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN,
- occhiali da vista.
Rientrano altresì tra le spese straordinarie suddivise al 50%, purché concordate per iscritto tra i genitori, le seguenti voci di spesa (l'eventuale dissenso dovrà essere congruo e motivato. Per le spese non necessarie, potrà essere motivato anche da comprovata mancanza di disponibilità economiche):
- spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto SOLO se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori,
- spese alloggiative per l'università se fuori sede (purché detta università non vi sia a Trento e/o la scelta di studiare fuori Trento sia stata concordata tra i genitori);
- ripetizioni,
3 - conservatorio / scuole formative,
- master e specializzazioni post universitari,
- spese per la preparazione di esami di abilitazione all'esercizio di una professione o a concorsi (acquisto libri, dispense, corsi preparatori, spese alloggiative se fuori sede),
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola se di più giorni,
- corsi per l'apprendimento di lingue straniere e relativi soggiorni all'estero,
- viaggi studio e d'istruzione scolastica,
- corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro ecc.),
- corsi di informatica,
- vacanze trascorse senza genitori,
- spese per acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di traporto,
- attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica,
- le spese sanitarie (interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e di degenza, analisi cliniche…) se effettuale al di fuori del sistema sanitario nazionale saranno suddivise al 50% solo se vi è l'accordo di entrambi i genitori ad effettuare la spesa e solo se vi è la necessità ed urgenza di rivolgersi a strutture private.
Al fine di agevolare la comunicazione e gestione delle spese straordinarie, le parti di comune accordo con la LI , convengono di istituire -unitamente alla Per_1
predetta- un gruppo di messaggistica condivisa (chat a mezzo WhatsApp o simili), di cui il nucleo si servirà esclusivamente per:
- comunicare l'esigenza di spesa e allegare il preventivo o, in caso di indisponibilità di preventivo scritto, indicare la cifra preventivata oralmente;
- raccogliere il consenso di ciascun genitore, quando richiesto secondo le previsioni del protocollo del CNF;
- esprimere sinteticamente, se ne ricorrono i presupposti, un motivato dissenso;
- allegare di volta in volta le pezze giustificative che attestano l'esborso;
- riepilogare con sintetico conteggio, a fine mese, il credito da ciascuno vantato nei confronti dell'altro genitore per le spese anticipate;
4 8) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione economica tra di essi pendente e conseguentemente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsiasi titolo e/o causa. Nello specifico le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per rimborso delle eventuali spese straordinarie sostenute per la LI fino al Per_1
31.12.2024.
9) Spese di lite compensate fra le parti per cui ciascun coniuge provvederà a compensare unicamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono il presente atto per autentica della firma del proprio cliente e per rinuncia alla solidarietà”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 362/2022 era stato stabilito l'affidamento condiviso della LI e Per_1
la sua collocazione presso la madre, un regime libero di visite padre-LI, un contributo al mantenimento di a carico del sig. pari ad € 400,00 oltre Per_1 Pt_2
alle spese straordinarie al 50%, e la percezione dell'assegno unico e universale in capo alla sig.ra Pt_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la LI è divenuta maggiorenne - anche se non economicamente indipendente Per_1
- ed ha deciso di vivere stabilmente con il padre, rendendo necessaria una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio. Le parti hanno richiesto, pertanto, disporsi la collocazione di presso il padre, un regime libero di visite madre- Per_1 LI, un contributo al mantenimento di a carico della sig.ra ari ad € Per_1 Pt_1
50,00 oltre alle spese straordinarie al 50%, e la percezione dell'assegno unico universale in capo al sig. . Pt_2
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
5 Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca del divorzio la LI è divenuta maggiorenne, anche se non economicamente Per_1
indipendente, e ha deciso di stabilirsi presso la casa paterna, con conseguente necessità di revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio. Inoltre, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di ratifica, tenuto conto della maggiore età della LI e considerato che le pattuizioni di natura economica non sono contrarie al suo interesse.
Non può, invece, essere recepita la condizione relativa alle spese di lite considerato che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio statale sicché la stessa non Parte_1
può disporre delle spese di lite. In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 362/2022 di data 23 giugno 2022, pubblicata il 4 luglio 2022, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate,
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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