Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva accertato il disastro colposo in un caso di rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2017, n. 45836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45836 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
MAR/AER 45 836-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2017 1476/17 VINCENZO ROMIS Presidente Sent. n. sez. - Rel. Consigliere - CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.37230/2016 PASQUALE NI PE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENTA sui ricorsi proposti da: UE PE RL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per Il P.G. Casella Giuseppina conclude per: UE PE RL annullamento senza rinvio per quanto concerne il capo E con eliminazione della relativa pena, annullamento senza rinvio per il capo B per i fatti compresi tra il 1°/9/2008 e il 17/09/2009 perchè estinti per Sitk prescrizione, e annullamento con rinvio per i fatti successivi per la rideterminazione della pena, annullamento con rinvio per il capo D. Rigetto nel resto;
SP GI rigetto;
per le parti civili ricorrenti, annullamento relativamente alle statuizioni civili inerenti l'Enel Green Power, Brianzacque S.r.l. e la Regione Emilia Romagna. Udito il difensore L'avv.to Ricci deposita anche per l'avvocato Bianchi nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avv.to Santodonato conclude depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'Avv.to Petretti deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avv.to Dante Enrico deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avv.to Fagnani deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avv.to Vezzulli deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta anche per l'avvocato Banza e l'avvocato Fidani. L'avv.to Villa chiede l'accoglimento del ricorso e il respingimento dei ricorsi delle parti civili. L'avv.to Rossetti deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'Avv.to Petretti difensore del WWF deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avv.to Gualtieri chiede l'accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso delle parti civili ricorrenti. L'avv.to Bana conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avv.to De stefano chiede l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento senza rinvio. 2 Яно RITENUTO IN FATTO 1. GL IU RL, GL NA EL, GN ZO e CR GI venivano tratti a giudizio del Tribunale di Monza per rispondere di una serie di reati, secondo le condotte a ciascuno ascritte dettagliatamente nell'imputazione originaria, e precisamente: i primi tre di plurime violazioni dell'art.40, commi 1 e 4, D.Lgs.n.504/1995 (capi A-B-C), di concorso in falso ideologico ex artt. 48, 81, 61 n.2, 110 e 479 (in relazione all'art. 476, commi 1 e 2) (capo D) ed ancora ex artt.48, 81, 61 n.2, 110 e 483 c.p. (capo E); tutti del reato di danneggiamento e disastro ambientale determinato dal rilascio di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui agli artt. 110, 434, 635, 61 n.2 e 137 D.Lgs. n.152/2006 (capo F); i soli GL anche dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 18, comma 1 lett.I in relazione all'art. 55 lett.c) D.Lgs.n.81/2008 (capo G), artt.110 c.p., 46 comma 2 in relazione all'art.55, comma 4, lett.c) D.Lgs.n.81/2008 (capo H) e artt. 110 c.p. e 10 ter (punito dall'art. 10 bis) D.Lgs.n.74/2000. -2. Il Tribunale dichiarava GL IU RL amministratore di fatto e di diritto della OM LI S.p.a., deposito fiscale di oli minerali responsabile del reato sub E), limitatamente al periodo temporale dal 23 aprile 2007 all'agosto del 2008, del reato sub H) limitatamente alla condotta in violazione del D.Lgs.n.334/1999 e del reato sub I), assolvendolo dalle ulteriori imputazioni;
dichiarava CR GI custode dello stabilimento responsabile del reato di cui al capo F), esclusa la contestata aggravante ed assorbito il reato di cui all'art. 137 D.Lgs.n.152/2006, e lo condannava anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Brianza Acque Srl, AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po, Comune di Monticelli D'Ongina, Comune di Piacenza, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Villasanta, Parco Regionale della Valle del Lambro, Enel Green Power Spa, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente, da liquidarsi in separato giudizio;
liquidava equitativamente i danni patiti dal WWF e da LE Lombardia Onlus;
concedeva distinte provvisionali in favore di Enel Green Power, Regione Emilia Romagna, Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia;
rigettava le richieste della parte civile Anpana Onlus e quella avanzata dalle altre parti civili di condanna solidale del responsabile civile OM LI Spa;
provvedeva sulle spese processuali e sulle spese tra le parti;
assolveva GL NA e GN ZO da tutti i reati loro ascritti.
3. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, impugnata anche dal P.M. e da alcune parti civili, con sentenza in data 4 aprile 2016, riqualificava in disastro colposo ex art.449 c.p. il delitto di disastro doloso contestato al capo F) e ne attribuiva la responsabilità anche al GL IU RL, che condannava altresì per i reati di cui ai capi C), B) limitatamente al periodo dal 4 ottobre 2 2008 al 22 febbraio 2010, ed E) limitatamente al medesimo periodo. Dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A), B) limitatamente al periodo dall'1 settembre 2008 al 3 ottobre 2008, D), E) per il periodo sino al 3 ottobre 2008, F) quanto alla condotta ex art.137 D.lgs.n.152/2006 e H) quanto alla condotta sub 3). Assolveva il GL ed il CR dal reato di danneggiamento oggetto del capo F) ed il GL anche dal reato di cui al capo I). Quanto alle statuizioni civili, così provvedeva: condannava GL IU RL, in solido con il responsabile civile OM LI Spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Agenzia delle Dogane, in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), da liquidarsi in separato giudizio;
condannava GL IU RL e CR GI, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili appellanti Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia Romagna, Comune di Villasanta, AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po, in ordine al reato di cui all'art.449 c.p., demandandone la liquidazione in separato giudizio;
liquidava le spese del grado tra gli imputati e le parti civili appellanti;
confermava quelle rese dal Tribunale nei confronti del CR in ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili non appellanti.
4. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la vicenda trae origine da un episodio di sversamento di una notevole quantità di prodotti petroliferi che cagionò il disastro contestato al capo F) ed i reati di danneggiamento e superamento nello scarico dei valori limite ivi indicati, fatti commessi nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010. Al reato di disastro è connesso quello di cui al capo C), riguardante la sottrazione all'accertamento fiscale dei prodotti petroliferi sversati in quella notte. Il capo B) riguarda a ritroso la sottrazione all'accertamento fiscale di prodotti petroliferi per il periodo intercorso tra l'1 settembre 2008 ed il 22 febbraio 2010. Il capo E) attiene invece alla redazione di inventari diretti all'Agenzia delle Dogane (atti pubblici) ideologicamente falsi perché riportanti misurazioni dei prodotti petroliferi non corrispondenti all'effettiva giacenza. Vi erano, come detto, altre imputazioni a carico del GL IU RL, in relazione alle quali è intervenuta sentenza di assoluzione, o estinzione per prescrizione, maturata già prima della sentenza di primo grado. A seguito dell'episodio disastroso avvenuto nell'indicata notte di febbraio 2010, vennero compiute da parte del consulente del P.M., dott. Gian Paolo Sommaruga, delle analisi sull'entità delle giacenze di prodotti petroliferi, per un verso esistenti nei serbatoi e per altro verso indicati nelle schede della OM LI in tale momento. In base all'esame completo dei risultati di tali analisi la Corte territoriale giungeva alla parziale riforma della sentenza di primo grado. 3 Riteneva tale operazione possibile perché non si trattava di rivalutare le considerazioni svolte in primo grado rispetto all'elaborato, ma di prendere atto per la prima volta di dati già presenti nella consulenza, attività che non si poneva in violazione dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla nota sentenza Dan c. Moldavia. -Accertava così in base a quanto dettagliatamente riportato in sentenza che nella notte del disastro era stato sversato un quantitativo di prodotto fluido commerciabile (gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e olio combustibile) pari a kg.
2.391.808 e che le schede consegnate al funzionario Cillari, dell'Agenzia delle Dogane, che non effettuava di persona le misurazioni, portavano ad un quantitativo di ammanchi, cioè di prodotti non giacenti nel deposito, di kg.508.249 (dato corretto, a seguito di ricorso tributario, rispetto a quello originario di kg.668.949). Ciò posto, considerava che il movente dello sversamento stava nella volontà di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise: la OM LI si trovava in una condizione di carente liquidità; nell'avvicinarsi alla data del 30 giugno 2010, anche se non avesse cessato del tutto la sua attività, era assolutamente prevedibile un controllo fiscale, dopo che dalla chiusura nel 2008 del deposito doganale non vi era più stato il controllo doganale;
tale controllo avrebbe smascherato i quantitativi effettivamente giacenti, con obbligo di pagamento delle corrispondenti accise, e quindi lo smaltimento "in nero" di almeno una parte di tali quantitativi avrebbe evitato di riscontrarne la presenza e di assoggettare gli stessi al regime fiscale. Di qui la condanna del GL IU RL per i reati sub F) e C), tra loro strettamente collegati, che comportavano altresì la responsabilità per il reato fiscale di cui al capo B) e di falso di cui al capo E). Quanto al reato di disastro, la Corte riteneva però che pur se animato dal detto movente il GL non avesse avuto intenzione di provocare conseguenze così - eclatanti, confidando in particolare sulla tenuta che avrebbero potuto offrire sia l'ampiezza dell'area di terreno circostante i serbatoi (circa 70.000 metri quadri), sia le vasche disoleatrici comunicanti, poste a presidio degli scarichi in fognatura. Negli elaborati del consulente dott. Sommaruga, datati 30 maggio 2011 e 15 giugno 2011, erano riportati i dati dei quantitativi fuoriusciti dal deposito che avevano raggiunto il depuratore di Monza, prima, ed il fiume Lambro, poi, non valutati dal Tribunale, pari a complessive 1.150 tonnellate di prodotti petroliferi (mix di olio e gasolio), di cui 650 non contenute dal depuratore. Dalla prospettiva soggettiva che lo sversamento avesse potuto limitare la propria portata in un'area inferiore a quella effettivamente raggiunta, derivava la modifica dell'imputazione da fatto doloso a fatto colposo, modifica non violativa dei principi di cui agli artt. 516 e 522 c.p.p. La modifica dell'imputazione operava ovviamente anche nei confronti del custode CR, la cui negligenza nel mancato svolgimento, la notte del disastro, dei giri cui era tenuto, aveva già portato alla sua condanna in primo grado. 4 In particolare, il Tribunale aveva valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità le seguenti condotte: l'annotazione alle ore 3.30 sul registro dei custodi di un giro non eseguito, in quanto dal filmato estrapolato dalla registrazione della telecamera risultava che il CR era uscito dalla guardiola alle ore 3.25 e dunque non aveva avuto il tempo di effettuare l'intero percorso;
l'imputato aveva del tutto omesso il giro delle 6.00, non annotato;
era inaccettabile che nel corso della sua, pur breve, uscita delle 3.25 non si fosse reso conto dell'attivazione delle pompe, il cui rumore era udibile già a distanza;
non era possibile che non avesse notato gli strani movimenti registrati dalla telecamera nel parcheggio antistante l'ingresso della OM LI nel corso di quella notte, che mostravano un'autovettura che alle ore 00.18 si era fermata davanti al cancello e che fino alle ore 3.00 aveva acceso i fari per ben 82 volte complessive.
5. Avverso la detta sentenza gli imputati GL IU RL e CR GI, hanno proposto distinti ricorsi.
6. Il ricorso di GL IU RL è affidato a sei motivi.
6.1. Il primo motivo attiene al vizio motivazionale sul concorso nello sversamento e conseguentemente nei reati di cui ai capi C) ed F). Si deduce che la Corte è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto in primo grado, sulla base di prove dichiarative decisive, senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e solo sulla base di un asserito movente, inconsistente, privo di riscontri e della oggettivi o indiziari della partecipazione del GL allo sversamento individuazione di chi ne sarebbe stato l'autore materiale.
6.2. Con il secondo motivo il vizio di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, viene riferito al capo B) ed in particolare al processo verbale dell'Agenzia delle Dogane del 20.12.2010 e alle relazioni di consulenza tecnica del dott. Sommaruga. Anche sul punto si contesta che la Corte abbia valutato in maniera diversa dal Tribunale i dati riportati nella relazione, senza sentire nuovamente l'esperto. Non aveva poi tenuto conto del fatto che l'esito della verifica dell'Agenzia delle Dogane, effettuata sulle reali giacenze, era stata rettificato dalla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva ridotto la mancanza di gasolio rigenerato a 147.963 chili rispetto ai 358.202 contestati nella verifica.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e di norme processuali in riferimento agli artt.597, comma 1, e 522 c.p.p., e per erronea applicazione dell'art.483 c.p., quanto alla condanna per il capo E). La Corte era pervenuta alla condanna del GL per il reato sub E) per il periodo successivo all'agosto 2008 nonostante non vi fosse stato appello del P.M., che aveva impugnato solo per i capi A), B), C), D) ed F). In ogni caso vi era stata una mutazione del fatto perché l'imputazione riguardava la trasmissione all'Agenzia delle Dogane degli inventari 5 (pacificamente cessata nell'agosto 2008) e non delle schede di giacenza in deposito dei prodotti petroliferi, costituenti mere annotazioni interne.
6.4. Il motivo quarto attiene a violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo F). L'imputato, assolto in primo grado, aveva chiesto che, in caso di accoglimento del gravame del P.M., venisse rivalutata la sussistenza del delitto di disastro. Stante l'irrilevanza del danno ambientale in sé considerato, il pericolo per la salute pubblica poteva essere quello derivante dalla contaminazione delle acque del Lambro e del Po e dei relativi reticoli idrografici, ma il quantitativo di idrocarburi era ben inferiore rispetto a quello indicato dalla Corte d'Appello e non tale da ravvisare l'ipotesi di disastro, ritenuta dai giudici di merito sulla scorta di dati travisati e non conformi a quelli risultanti dagli atti.
6.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. in relazione alla pronuncia di prescrizione per i reati sub A) e D). L'imputato era stato assolto in primo grado e dunque, accogliendo l'appello del P.M., la Corte avrebbe dovuto motivare sulla prescrizione. capo F)6.6. Il sesto motivo riguarda la determinazione autonoma della pena per sommata a quella applicata agli altri reati di natura dolosa, nonostante la possibilità di applicare la continuazione anche in ipotesi di colpa con previsione. In ogni caso i reati di cui ai capi C) e F) sono tra loro in concorso formale.
7. Il ricorso del CR, da parte dei difensori di fiducia, è articolato in tre distinti motivi, riguardanti la condanna per il reato di disastro di cui al capo F).
7.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e a tutti gli elementi costitutivi di una responsabilità colposa omissiva. Una volta modificato il reato di disastro, da doloso a colposo, ed in assenza di alcuna indicazione delle modalità con cui il GL IU avrebbe materialmente operato lo sversamento, la Corte di Milano non aveva dato conto dei presupposti necessari a configurare una responsabilità colposa omissiva, ovvero: la posizione di garanzia dell'imputato rispetto al fatto concretamente verificatosi;
la violazione da parte del garante di una regola cautelare, generica o specifica;
la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio); il nesso causale, sulla base di un giudizio controfattuale, tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento.
7.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione sull'efficacia causale, nel disastro colposo, dell'omissione ascritta al CR, in relazione agli artt. 40, 41 e 113 c.p. L'addebito mosso al CR è di negligenza in relazione al mancato svolgimento dei giri di vigilanza. Tale addebito implica necessariamente che egli non fosse a conoscenza delle operazioni di sversamento da altri effettuate, con conseguente esclusione di un'ipotesi di cooperazione colposa, mancando l'indispensabile elemento 6 della consapevolezza dell'altrui contributo. Neppure però, sostiene il ricorrente, può ravvisarsi un concorso di cause indipendenti, ex art.41 c.p., poiché l'evidente imperizia o imprudenza addebitata al GL è stata da sola sufficiente alla determinazione dell'evento ed ha costituito una condotta del tutto anomala e tipica, non rientrante nell'area di rischio prevedibile dal custode. L'omissione di un solo giro di controllo abitualmente svolto alle ore 6.00 del mattino non poteva aver avuto alcuna incidenza nel determinismo causale dell'evento.
7.3. Con il terzo motivo il vizio motivazionale viene riferito all'erronea applicazione dell'art.40 cpv. c.p. L'appellata sentenza, nel porre a base della penale responsabilità del CR "il mancato svolgimento dei giri di vigilanza cui era tenuto", sembrerebbe far riferimento all'obbligo giuridico di impedire l'evento, connesso alla posizione di garanzia di custode, ma è evidente che, a parte la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento, il custode non aveva gli strumenti idonei ad impedire il danno.
8. Vi sono poi i ricorsi di tre parti civili.
8.1. Il ricorso della Enel Green Power s.p.a. è affidato ad un unico motivo, articolato in due punti, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 76, 538 e 597 c.p.p. e mancanza di motivazione. Espone che il Tribunale di Monza aveva condannato per il capo F) il solo custode CR, tenuto al risarcimento dei danni in favore di Enel Green Power in misura di € 1.010.084,96 ed al pagamento di una provvisionale di 300.000 euro. La Corte d'Appello aveva condannato anche il GL IU RL per detto reato, riqualificato ai sensi dell'art.449 c.p., ed esteso la pronuncia risarcitoria, in solido con il CR e la OM LI S.p.a., alle sole parti civili appellanti, lasciando immutato l'onere risarcitorio unicamente del CR nei confronti delle parti civili non appellanti. Sotto un primo profilo rileva allora la propria legittimazione al ricorso per cassazione ai soli effetti civili, beneficiando degli effetti favorevoli conseguiti all'impugnazione del P.M., sussistendo un suo concreto interesse. Per il principio dell' "immanenza" della parte civile nel processo, il difensore della ricorrente aveva depositato in sede di discussione davanti alla Corte d'Appello di Milano conclusioni scritte, chiedendo l'estensione di quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure, anche a carico solidale del responsabile civile e degli altri imputati, nei cui confronti l'accusa aveva formulato richieste di condanna. Di qui la richiesta di annullamento sul punto della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa pronuncia estensiva.
8.2. Analogo il ricorso della Brianzacque S.r.l., la quale, con un unico motivo, lamenta inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali per violazione degli artt.76 c.p.p., 125, comma 3, c.p.p. e 546, comma 1 lett. d) ed e), c.p.p., nonché mancanza di motivazione. In violazione del principio di "immanenza" della parte civile ed in presenza dell'impugnazione del P.M., la Corte d'Appello di Milano ha 7 omesso di pronunciarsi sulla richiesta formulata dalla ricorrente, non appellante, anche nei confronti degli altri imputati e del responsabile civile. Infine, l'omessa indicazione delle conclusioni della Brianzacque nella sentenza di appello costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art.546, comma 1, lett.d) c.p.p.
8.3. La Regione Emilia Romagna aveva appellato la sentenza, per gli interessi civili, ed aveva chiesto la condanna, sia al risarcimento del danno, sia al pagamento della riconosciuta provvisionale di € 94.371,22, posta a carico del solo CR, anche del responsabile civile OM LI S.p.a. La Corte di Appello non aveva espressamente confermato la condanna del CR al pagamento della provvisionale, e non ne aveva esteso il pagamento in via solidale a GL IU RL e alla OM LI S.p.a., respingendo l'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla Regione Lombardia. Con l'odierno ricorso la Regione Lombardia rinnova la richiesta di correzione dell'errore materiale e, in subordine, lamenta con unico motivo la nullità della sentenza per: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 185 e 187 c.p.; la collegata inosservanza di norme processuali, e segnatamente degli artt. 538, comma 3, e 539, comma 2, c.p.p., anche al giudizio di appello;
mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
9. In qualità di responsabile civile, ha proposto infine ricorso la società in liquidazione OM LI S.p.a., per rafforzare le ragioni delle difese degli imputati CR GI e GL IU RL.
9.1. Con un primo motivo, relativo alla posizione del CR, colpevole del solo reato di cui all'art.449 c.p., lamenta assenza o comunque carenza di motivazione sulla responsabilità, mancando l'indicazione degli elementi di prova da cui desumere l'elemento soggettivo del reato, e le modalità di comportamento, se autonomo ovvero di concorso materiale con il GL.
9.2. Con un secondo motivo, sempre riferito al CR, è dedotta violazione di legge in relazione all'applicabilità al caso di specie dell'art.40 cpv. c.p. L'elemento soggettivo ritenuto dai giudici di appello è stato quello di aver colposamente violato gli obblighi di custodia del sito derivanti dal contratto di lavoro, senza tenere conto che compito dell'imputato era quello di rimanere in guardiola e non era titolare di alcuna posizione di garanzia da cui far discendere l'obbligo giuridico di impedire l'evento verificatosi.
9.3. Altri quattro motivi riguardano invece la posizione del GL IU RL.
9.3.1. Con i primi due si lamenta vizio di motivazione relativamente alla incolpazione di disastro colposo, in punto di omessa valutazione sulla materiale esecuzione del fatto-reato contestato e sulla sufficienza del movente quale prova della responsabilità, ed ancora in punto di omessa valutazione del complessivo compendio probatorio anche in raffronto alla ritenuta sussistenza di un movente. 8 9.3.2. Un ulteriore motivo riguarda la violazione dell'art.6 CEDU per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in punto della rivalutazione della consulenza tecnica Summaruga.
9.3.3. Con un ultimo motivo si duole infine del collegamento funzionale del capo F) con gli altri capi C) e B) e soprattutto con capo E), limitato nella sentenza di primo grado all'agosto 2008 ed allargato, senza appello sul punto, fino al momento della realizzazione del disastro di cui al capo F). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di GL IU RL è in parte fondato, come si dirà analizzando i singoli motivi di impugnazione.
2. Non è fondato il primo motivo, con cui si contesta la condanna pronunciata in relazione alla sottrazione all'accertamento fiscale dei prodotti petroliferi sversati nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010 (capo C), fatto che ha cagionato il disastro contestato al capo F). La Corte di Milano ha fornito una ineccepibile ricostruzione alternativa dei fatti - che avevano portato il Tribunale di Monza alla sentenza assolutoria sull'assunto del mancato riscontro oggettivo e logico della ipotesi accusatoria - partendo dall'esame delle analisi compiute dal consulente del P.M. Sommaruga in ordine all'entità delle giacenze di prodotti, per un verso esistenti nei serbatori, e per altro verso indicate nelle schede della OM LI al momento dell'evento: all'esito dell'esame di tali analisi in ordine al quantitativo complessivo dei prodotti sversati, che secondo la Corte milanese erano state considerate solo marginalmente nella sentenza di primo grado e negli atti di appello, è pervenuta quindi alla parziale riforma della sentenza di primo grado.
2.1. Come premessa al primo motivo di ricorso il GL lamenta perciò la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla prova dichiarativa. La questione in realtà era già stata valutata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che nella specie non si trattasse di rivalutare le considerazioni svolte in primo grado rispetto all'elaborato, ma di prendere atto per la prima volta di dati presenti nella consulenza, riportati in particolare nell'allegato I della relazione del 29 giugno 2010, conseguenti alle misurazioni effettuate dal consulente alla data del 4-5 marzo 2010 ed al loro confronto con i dati presenti sulle ultime schede disponibili della OM LI, datate 22 febbraio 2010. Il ragionamento è corretto ed infondata l'eccezione del ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art.6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte Europea dei diritti dell'uomo ed in particolare del paragrafo 3 lett.d), che assicura il diritto - dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico (Sez.4, n.6366 del 6/12/2016, Rv.269035). Ciò in quanto la motivazione della sentenza è correlata ai principi del contraddittorio, dell'oralità e della immediatezza nella formazione della prova e pertanto è necessario che, anche in grado di appello, vi sia una interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa ed un ascolto in "viva voce" dei soggetti le cui dichiarazioni sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate (così S.U., n.27620 del 28/4/2016, Rv.267486, Dasgupta). In particolare, per quanto attiene alla necessità di riascolto del perito, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la funzione svolta dall'esperto nel processo e l'acquisizione dei risultati a cui questi è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale ossia l'esame in dibattimento secondo le disposizioni sull'esame dei testimoni - impone che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso, per non incorrere nella violazione del richiamato art.6 CEDU (Sez.4, n.6366 del 6/12/2016, Rv.269035; Sez.2, n.34843 del 1/7/2015, Rv.264542). Tali insegnamenti di questa Corte di legittimità non sono stati ignorati dalla sentenza impugnata, nella quale i giudici di appello non sono pervenuti alla sentenza di condanna all'esito di una differente valutazione del contenuto della perizia del P.M., senza procedere al riascolto dell'autore, ma si sono limitati alla lettura di dati numerici, allegati alla relazione (riportanti le giacenze, gli ammanchi e le eccedenze dei vari serbatoi), dati su cui il Tribunale di Monza non si era soffermato, ed hanno tratto le loro conseguenti considerazioni motivazionali da tale elemento oggettivo, non contestato. Hanno quindi meramente completato l'esame del contenuto di un documento acquisito al processo in precedenza frutto di una lettura non approfondita da parte del - primo giudice in relazione al quale non vi era alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire nuovamente l'esperto che aveva effettuato le misurazioni (sulla non necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di diversa valutazione di una prova documentale cfr. Sez.2, n.677 del 10/10/2014, n.261556; Sez.6, n.36177 del 15/4/2014, Rv.260234).
2.2. La corretta e completa disamina dei dati riportati nell'elaborato peritale (dettagliatamente e schematicamente riportati in sentenza) riferiti ai 29 serbatoi esistenti nel deposito ha consentito di accertare notevolissimi ammanchi, per kg.3.060.757, quantitativo assolutamente sovrapponibile a quello del consulente, che aveva indicato un dato complessivo di kg.3.041.942, di cui kg.
2.391.808 determinati dallo sversamento e kg.668.949 dati dal confronto tra le schede e le misurazioni effettuate dall'esperto. Al 10 secondo dato è stato poi detratto quello di kg.160.700 scomputato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per il calcolo delle accise, e si è così pervenuti ad un quantitativo complessivo di ammanchi di kg.
2.900.057. La ragione dello sversamento di un così ingente quantitativo di prodotto commerciabile, costituito da gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e olio combustibile, è stata individuata nel movente contestato nel capo di accusa, quello cioè concernente la volontà di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise, in un momento difficile della società per la particolare carenza di liquidità (situazione questa, ben descritta nella sentenza impugnata, su cui si era soffermata la difesa). Né poteva obiettarsi la sproporzione e l'incongruenza tra tale vantaggio economico e l'ammontare dei costi di bonifica e dei risarcimenti da versare per gli ingenti danni ambientali poi derivati dalla condotta criminosa, in quanto si era trattato di un evento non previsto dall'agente, il quale non voleva provocare un così immane disastro, confidando sulla capacità di assorbimento del terreno circostante e soprattutto delle vasche disoleatrici. Tali considerazioni, ineccepibili sul piano logico, hanno portato la Corte di Appello a modificare la imputazione da disastro doloso a disastro colposo, dando dei fatti accaduti una lettura corretta in diritto e come tale immune dalla denunciata censura di illegittimità, proprio per la prospettiva soggettiva che lo sversamento potesse limitare la propria portata ad un'area inferiore a quella effettivamente raggiunta. Sviluppando, dunque, e non mutando le conclusioni del consulente, e sulla base dei medesimi dati di fatto si ripete - già forniti al Tribunale, ma non adeguatamente valorizzati in quella sede, la sentenza impugnata, con ragionamento lineare e niente affatto illogico, è pervenuta alla pronuncia di condanna del GL IU RL.
3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al reato fiscale di cui al capo B), non è fondato. La Corte territoriale, nel pronunciare la condanna del GL per il periodo dal 4 ottobre 2008 al 22 febbraio 2010 (essendo le precedenti condotte, contestate dall'1 settembre 2008, estinte per prescrizione) ha fatto riferimento a quanto rilevato dall'Agenzia delle Dogane nel verbale di constatazione del 17 maggio 2011. Per tale reato l'accertamento era stato condotto dall'Agenzia delle Entrate raffrontando per ogni quadrimestre, dal terzo quadrimestre 2001 in poi, i quantitativi indicati nelle schede con i dati riportati nei registri di carico e scarico, ossia con un metodo del tutto analogo a quello seguito dal consulente nel fotografare la situazione esistente il 23 febbraio 2010, come dettagliatamente indicato in sentenza. Non appare pertanto illogica l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, alla stregua del dato obiettivo e conclamato della vistosa differenza tra le giacenze contabili, risultanti dai registri di carico e scarico, e le giacenze effettive. 11 Ge Va peraltro rilevato, ai sensi dell'art.129 c.p.p., che sono ad oggi estinti per prescrizione i fatti compresi tra il 4 ottobre 2008 ed il 20 gennaio 2010: conseguentemente la impugnata sentenza va annullata in relazione a tale arco temporale del reato contestato al capo B), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena per il residuo periodo.
4. Fondato è il terzo motivo, avendo la Corte d'Appello violato l'art.597, comma 1, c.p.p., laddove ha pronunciato la condanna del GL per il reato di cui al capo E), non oggetto di impugnazione da parte del P.M. Era stato contestato al GL IU RL (in concorso con GL NA EL e GN ZO) di avere predisposto e compilato, da settembre 2001 e fino al febbraio 2010, inventari della società OM LI s.p.a. (divenuta deposito fiscale ex art.5 D.Lgs.504/1995), diretti all'Agenzia delle Dogane di Milano, riportanti misurazioni dei prodotti petroliferi non corrispondenti alla effettiva giacenza e perciò ideologicamente falsi. Il Tribunale aveva ritenuto il GL responsabile di tale reato limitatamente al periodo temporale dal 23 aprile 2007 all'agosto del 2008, dichiarando estinti per prescrizione i fatti anteriori al 23 aprile 2007; aveva omesso ogni pronuncia per i fatti successivi. Il Procuratore della Repubblica di Monza, premessa la condanna del GL IU RL per il reato sub E) per la parte non coperta da prescrizione (pag.6 dell'appello), chiedeva affermarsi la responsabilità concorsuale anche del GL NA EL (pag.10 dell'appello), ma non impugnava la sentenza di primo grado che, come già detto, nulla aveva deciso in merito alle condotte poste in essere da settembre 2008 a febbraio 2010. Stanti i limiti di cognizione del giudice di appello, che può conoscere del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, la Corte di Milano non poteva pronunciare la condanna del ricorrente per il reato di cui al capo E) per l'arco temporale dal 4 ottobre 2008 al 22 febbraio 2010. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza rinvio ed eliminata la pena stabilita in continuazione per tale reato, pari a giorni 15 di reclusione ed € 400,00 di multa.
5. Non è fondato il quarto motivo di ricorso, con il quale si assume l'insussistenza del reato contestato al capo F), sul rilievo che il quantitativo di idrocarburi sversato nel fiume Lambro non sarebbe stato di proporzioni tali da integrare l'ipotesi di disastro configurata dai giudici di merito. La Corte territoriale, sempre in base ai calcoli eseguiti nel corso delle operazioni peritali e riportati in dettagliate tabelle, ha accertato facendo propria la stima del 12 -consulente, frutto di un corretta indagine immune da vizi che in occasione della fuoriuscita del febbraio 2010 era arrivato al depuratore di Monza, attraverso la rete fognaria pubblica collettata allo scarico della OM LI, un quantitativo di circa 1.150 tonnellate di prodotti petroliferi (mix di olio e gasolio), di cui 620 non contenute dal depuratore. Ha poi aggiunto che l'attendibilità del dato anche e soprattutto in termini di riconducibilità del quantitativo allo sversamento della OM LI e non anche ad altri liquami presenti nel fiume, ma di diversa provenienza era confermata - dalle analisi del sedimento del fiume Lambro effettuate dal consulente, di cui ha riportato testualmente un passo della relazione sul punto (pag.54 e 55 della sentenza). In tal modo la Corte di Milano ha condiviso quanto già ampiamente illustrato nella sentenza di primo grado in ordine all'impatto devastante del riversamento nell'ambiente di tante tonnellate di idrocarburi, che comportò una estesa contaminazione di corpi idrici dal Comune di Monza al mare Adriatico, interessando per giorni un tratto di oltre 300 chilometri. Sul luogo dello sversamento si era verificato immediatamente un pericolo di incendio, attesa l'alta infiammabilità dei prodotti, ed il rischio di inquinamento delle acque sotterranee tramite la permeazione degli strati di terreno. Inoltre, circa il 70% di quanto sversato convogliò, tramite la pubblica fognatura, nel depuratore di Monza, che non riuscì a trattenere la marea nera, rilasciandone un'ingente quantità direttamente nel fiume Lambro. Gli impianti del depuratore vennero a loro volta gravemente danneggiati e compromessi, cosicché gli scarichi immessi nel Lambro per circa un mese superarono i parametri previsti per legge, circostanza di non lieve impatto ambientale, dato che il depuratore era preposto a trattare le acque reflue civili di 36 comuni con una popolazione complessiva di oltre 600.000 abitanti. L'eccezionalità dell'evento e la sua potenzialità distruttiva comportò interventi imponenti per cercare di arginare l'inquinamento e gestire la fase emergenziale: fu immediatamente disposta la riduzione della portata del fiume Lambro, con la chiusura di una diga e l'attivazione di tre ulteriori barriere di sbarramento sul Lambro per evitare che le acque confluissero nel Po. Nonostante la chiusura anche delle paratoie di due centrali idroelettriche di Enel Green Power rimaste inattive per - circa 10 giorni - parte del materiale raggiunse il delta del Po ed il mare Adriatico il 28 febbraio. L'allarme di un concreto pericolo per l'ambiente e la salute pubblica determinò la chiusura di alcuni rami del delta del Po e dei collegamenti tra il fiume e le sacche, ove erano presenti allevamenti di molluschi;
ulteriori e gravi i danni arrecati alla fauna ittica e alle comunità ornitiche del fiume, per avvelenamento da idrocarburi, oltre al soffocamento della vegetazione spondale, coperta in modo discontinuo da materiale catramoso (in tal senso l'istruttoria dibattimentale). Ciò posto in fatto, non può dubitarsi della configurabilità in diritto del disastro colposo. 13 Questa Corte si è pronunciata più volte nel senso che ai fini della sussistenza di tale reato è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente, e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o alla incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile;
si richiede altresì che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune), da accertarsi in concreto (Sez.4, n.14859 del 13/3/2015, Rv.263146; Sez.4, n.7664 del 15/10/2009, Rv.246848). per quanto ampiamente esposto dai giudici di merito sulla scorta Non vi è dubbio di rilevazioni oggettive -che si sia trattato di un disastro, come correttamente ritenuto dai giudici di appello.
6. Fondato il quinto motivo di ricorso, relativo ai reati di cui ai capi A) e D). Il Tribunale di Monza aveva assolto il GL dai reati contestati ai capi A) e D) per insussistenza del fatto: la condotta sub A) riguardava la sottrazione all'accertamento fiscale di prodotti petroliferi per tutto il periodo intercorso tra il settembre 2001 ed il 28 agosto 2008, ossia per tutto il tempo in cui la OM LI, oltre ad essere deposito fiscale, era anche deposito doganale;
la condotta sub D) consisteva nell'aver indotto in errore, nel medesimo periodo, il funzionario dell'Agenzia delle Dogane, Josè Armando Cillari, circa i quantitativi di prodotto esistenti nei serbatoi, così da fargli riportare sui verbali di miscelazione e sui rapportini di misurazione, parti integranti del verbale di inventario, misurazioni dei prodotti petroliferi non corrispondenti alla effettiva giacenza e quindi a redigere atti pubblici ideologicamente falsi. La Corte d'appello, decidendo sul gravame proposto dal P.M., si è limitata a dare atto che alla data del 28 febbraio 2016 era maturata la prescrizione, senza offrire alcuna argomentazione in merito alla operata reformatio in peius. Tale capo della sentenza va pertanto annullato senza rinvio per difetto assoluto di motivazione, ferma restando la pronuncia assolutoria resa dal giudice di primo grado.
7. Infondato il sesto motivo di ricorso, con cui il GL lamenta il mancato riconoscimento della continuazione ovvero del concorso formale tra i reati di cui al capo C), di natura dolosa, ed il reato di cui al capo F), riqualificato come condotta colposa. La Corte ha correttamente motivato sul punto, laddove ha escluso che possa ritenersi una identità di disegno criminoso tra un reato doloso ed uno colposo, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.6, n.6579 del 172/2012, Rv.252041; Sez.4, n.35665 del 19/6/2007, Rv.237454). 14 Inconferente il richiamo alla possibilità di ravvisare la continuazione tra un reato doloso ed uno qualificato da colpa con previsione dell'evento, atteso che tale aggravante non è stata mai contestata né ritenuta in sentenza. Tanto meno può ravvisarsi un concorso formale tra il reato fiscale, dato dalla sottrazione dell'ingente quantitativo di oli minerali dispersi al pagamento delle accise, e quello, del tutto autonomo, di disastro.
8. Salvo quanto già detto per i reati di cui ai capi A) B) D) E), il ricorso del GL va perciò rigettato nel resto.
9. Infondato il ricorso del CR GI, la cui posizione di garanzia è stata correttamente collegata alla sua attività di custode ed alla violazione del dovere di vigilanza sull'impianto, nel corso della notte in cui si verificò lo sversamento. E' infatti stato accertato che egli omise di effettuare due giri di controllo, cui era tenuto negli orari prestabiliti, ed ancora di verificare gli anomali segnali provenienti da un'autovettura ferma davanti al cancello, che per ben 82 volte (ad orari scadenzati, si legge nella sentenza di primo grado) azionò le luci in modo intermittente, come registrato dalla telecamera installata nel parcheggio della OM LI. Posta la grave negligenza rispetto all'obbligo di vigilanza, appare logico ed ineccepibile il giudizio controfattuale operato dalla Corte di Milano, laddove ha affermato che un tempestivo intervento del CR nel corso di quella notte avrebbe certamente ridotto in maniera drastica le conseguenze dannose dello sversamento. Infatti, la fuoriuscita dei prodotti petroliferi cominciò quasi certamente poco dopo le ore 2.00, quando furono attivate le pompe (dato ricavato dalla lettura del grafico fornito dal gestore dell'energia elettrica) e si concluse con lo svuotamento dei serbatoi intorno alle ore 7.00 (in cui venne registrato un calo dei consumi, verosimilmente attribuibile alla disattivazione delle pompe del gasolio per esaurimento del prodotto): se l'allarme fosse stato dato alle ore 3.30 - all'esito del giro di ispezione negligentemente omesso verosimilmente i combustibili non avrebbero raggiunto nemmeno la fognatura e comunque, dato il tempo di percorrenza dei reflui calcolato dal consulente del P.M., non avrebbero oltrepassato la barriera del depuratore e non sarebbero defluiti nel fiume Lambro. Questi i rilievi del Tribunale di Monza, condivisi dai giudici di appello, che rendono la impugnata sentenza immune dalle censure del CR. 10. Il ricorso della OM LI, proposto a sostegno dei ricorsi del GL e del CR, va rigettato per le ragioni già esposte nell'esaminare i ricorsi di questi ultimi - cui si rinvia onde evitare superflue ripetizioni relativamente ai fatti che rivestono interesse per la OM LI. 15 11. Sono invece fondati i ricorsi delle parti civili Enel Greenpower s.p.a., Brianzacque s.r.l. e Regione Emilia Romagna. 11.1. I motivi di doglianza dell'Enel Greenpower s.p.a. e della Brianzacque s.r.l., di analogo contenuto, riguardano la omessa pronuncia da parte della Corte di Milano sulle domande risarcitorie da esse originariamente proposte, pur se parti civili non appellanti, nei confronti anche del GL IU RL, stante la intervenuta affermazione di una sua responsabilità penale in relazione al capo F), e del responsabile civile OM LI s.p.a. Ciò in base al principio di c.d. "immanenza" della parte civile, che questa Corte Suprema ha ripetutamente chiarito nel senso che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, unicamente nel caso in cui l'assoluzione sia stata confermata dalla Corte di Appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M. (Sez.6, n.35678 del 7/7/2015, Rv.265003 e n.35513 del 21/5/2013, Rv.256091): situazione diametralmente opposta rispetto a quella in esame, in cui l'appello del P.M. è stato accolto e condannato l'imputato assolto in prime cure (cfr. sul punto: Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 Ud. - dep. 11/09/2002 - imp. Guadalupi, Rv. 222001; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 15902 del 03/03/2016 Ud. - dep. 18/04/2016 - Rv. 266637). 11.2. La Regione Emilia Romagna rinnova, con il proprio motivo di ricorso, la doglianza già prospettata in una istanza volta alla correzione di errore materiale, dichiarata inammissibile dalla Corte di Milano con ordinanza 1 giugno 2016: la questione riguarda la mancata conferma della condanna del CR al pagamento della provvisionale di € 94.371,22 riconosciuta dal Tribunale di Monza e la mancata estensione di tale capo della condanna al GL IU RL e al responsabile civile OM LI s.p.a. Correttamente non è stata considerata la omissione meramente materiale, e dunque è necessario che la Corte di Milano che sia nella motivazione della impugnata sentenza - -sia nel dispositivo non si è pronunciata su tale tematica proceda a nuovo esame sul punto. Sul fatto che la provvisionale possa essere concessa per la prima volta in appello si è del resto già pronunciata questa Corte a Sezioni Unite (sent.n.53153 del 27/10/2016, Rv.268179), ritenendo non violativa del divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante: nel caso in esame la Regione Emilia Romagna aveva interposto appello e richiesto espressamente l'affermazione di responsabilità degli imputati, a fini civili, e la loro condanna, in solido con il responsabile civile, in relazione al capo F), alla liquidazione dei danni in separato giudizio, al pagamento della provvisionale 16 nella stessa misura già posta a carico del CR, oltre che alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 11.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alle statuizioni civili concernenti le tre odierne ricorrenti parti civili, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, perché esamini le loro richieste. 12. Al rigetto dei ricorsi del CR e della OM LI s.p.a. segue la loro condanna al pagamento delle spese processuali. La rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili va invece posta a carico, oltre che dei predetti ricorrenti, anche del GL IU RL, stante il rigetto del suo ricorso relativamente al reato di disastro colposo. Le liquidazioni seguono in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla posizione di GL IU RL in relazione al reato contestato al capo E) per violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p., ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione ed € 400,00 di multa;
annulla la sentenza stessa quanto alla posizione di GL IU RL in relazione al reato contestato al capo B), per i fatti compresi tra il 4 ottobre 2008 ed il 20 gennaio 2010 perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena per il residuo periodo;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla posizione di GL IU RL quanto alla declaratoria di prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi A) e D), ferma restando la pronuncia assolutoria già resa al riguardo dal Tribunale di Monza;
rigetta nel resto il ricorso del GL. Rigetta i ricorsi di CR GI e della OM LI s.p.a., che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni concernenti le parti civili Enel Greenpower s.p.a., Brianzacque s.r.l. e Regione Emilia Romagna nei confronti del GL IU RL e della OM LI s.p.a. e per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna nei confronti anche del CR GI, e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Condanna GL IU RL, CR GI e la OM LI s.p.a., in via solidale tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di legittimità, che liquida in favore della Regione Lombardia nella somma richiesta di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, e in favore delle parti civili Enel Greenpower s.p.a., 17 Comune di Piacenza, Regione Emilia Romagna, Comune di Villa Santa, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza, Associazione italiana per il World Wild Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, Brianzacque s.r.l., Parco Regionale della Valle del Lambro in euro 2.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse. Così deciso in Roma il 20 luglio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore ZO Romis Jomis Carla Menichetti Depositata in Cancelleria -5 OTT. 2017 Oggi. Il Funzionario Giudiziario S T N Patrizia Ciora O M 18