Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 cod. pen. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 22784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22784 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/03/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 431
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 25851/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NI n. a S. Sebastiano al Vesuvio il 07.11.1945;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 345/02. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vangelista Vittorio;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore Avv. Angelo Sansone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST IO ricorre, per ministero del difensore, avverso la sentenza n. 345/02, con cui la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione in data 29.11.2000 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, per i reati edilizi e urbanistici a cui ascritti e confermava la condanna per il delitto ex art. 349 c.p., in relazione al quale, rideterminava la pena, scissa la continuazione, in anni due di reclusione ed in euro 10.32,00 di multa. Il ricorrente deduce che mancherebbe agli atti la prova della propria responsabilità nell'eseguire i lavori di messa in opera del solaio di copertura del corpo esterno al fabbricato o nell'incentivarne la prescrizione, nonostante l'apposizione dei sigilli;
nulla, infatti, portava ad escludere che l'opera fosse stata eseguita prima della sua nomina a custode, intervenuta il giorno dopo quella apposizione. Tutt'al più la condotta ascrittagli avrebbe potuto dar luogo all'ipotesi più lieve di agevolazione colposa ai sensi dell'art. 350 c.p.m mancando in atti la prova del dolo.
Lamenta, infine, che alla dichiarazione di estinzione dei reati urbanistici per prescrizione non abbia fatto seguito la disapplicazione delle pene accessorie inflitte in primo grado (demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi), nonché la restituzione, dell'immobile sequestrato, allo avente diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dichiarazione, da parte della Corte di merito, di estinzione, per prescrizione, dei reati urbanistici ascritti al ricorrente, si è determinata una situazione giuridica nuova, che rende ricompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolatario e di ripristino dello stato dei luoghi - emesso ex art. 7, l. 47/85 a seguito della condanna per le violazioni dell'art. 20, lett. b. c., l. 47/85 - e ne legittima la revoca, la quale può essere disposta direttamente da questa Corte, trattandosi di provvedimento compatibile con la cognizione di mera legittimità.
Per il resto, il ricorso è infondato: al riguardo, il giudice ha accertato, con motivazione logica ineccepibile, responsabilità del ricorre
Nell'aver disposto la prescrizione dei lavori, nonostante l'apposizione dei sigilli e che fosse da escludere che i lavori di completamento delle opere potessero essere stati effettuati prima della notifica del verbale di sequestro, contenente la nomina a custode del ricorrente stesso (cfr. sentenza pag. 2). La condotta, poi, ascritta al ST rientra certamente nell'ipotesi contestata ex art. 349 c.p., come correttamente ritenuto dalla Corte di Salerno, e non in quella come il ricorrente pretenderebbe, di cui all'art. 350 c.p., essendosi essa caratterizzata per il dolo del custode diretto a porre in essere la violazione, ciò che la sentenza impugnata ha accertato con motivazione esente da censura (cfr. sentenza, pag. 3 e Cass. n. 6246/84). Alla stregua delle svolte ragioni, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa revoca dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, revoca che viene disposta, mentre il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa revoca dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, revoca che dispone;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004