Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 22784
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 cod. pen. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 22784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22784
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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