Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 20388
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Sentenza 30 maggio 2006

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Massime1

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e 120 D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), nella parte in cui essi implicano la revoca obbligatoria e indiscriminata della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in quanto tale revoca da un lato trova la sua giustificazione nell'esigenza di impedirgli rapidi spostamenti sul territorio, allo scopo di prevenire la commissione dei reati e, dall'altro, non ne limita in alcun modo i rapporti di relazione familiari e sociali o lo svolgimento di attività lavorative.

Commentario1

  • 1Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 20388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20388
Data del deposito : 30 maggio 2006

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