Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e 120 D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), nella parte in cui essi implicano la revoca obbligatoria e indiscriminata della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in quanto tale revoca da un lato trova la sua giustificazione nell'esigenza di impedirgli rapidi spostamenti sul territorio, allo scopo di prevenire la commissione dei reati e, dall'altro, non ne limita in alcun modo i rapporti di relazione familiari e sociali o lo svolgimento di attività lavorative.
Commentario • 1
- 1. Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.https://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 20388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20388 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 759
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 036162/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EF, N. IL 22/08/1958;
avverso SENTENZA del 05/07/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 07/05/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 10/02/2003 del Tribunale in sede, con la quale RT EF era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 6, perché, benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, veniva sorpreso alla guida della autovettura senza essere in possesso della patente di guida, perché revocata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo: a) l'incostituzionalità della L. n. 575 del 1965, art. 6 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 120 in relazione agli artt. 3, 13, 16 e 35 Cost. sul rilievo che la revoca obbligatoria e indiscriminata della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è irragionevole, in quanto si pone in contrasto con lo svolgimento di una normale vita di relazione e con le esigenze di lavoro, tanto più che, poiché con il provvedimento impositivo si prescrive al soggetto di darsi ad onesto lavoro, la revoca automatica della patente potrebbe pregiudicare lo svolgimento di attività lavorativa senza ragioni obiettive;
b) la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva verificato la sussistenza dell'elemento psicologico;
c) la violazione di legge e il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito aveva omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche e di riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale, in quanto la prevista sanzione non comporta alcuna violazione dei principi costituzionali richiamati. Infatti la revoca della patente imposta al sorvegliato speciale - per definizione pericoloso e quindi tendenzialmente proteso alla commissione di fatti criminosi - trova la sua giustificazione nella esigenza di impedire al sorvegliato di P.S. con obbligo di soggiorno la possibilità di rapidi spostamenti sul territorio proprio allo scopo di prevenire la commissione dei reati. Si tratta quindi di una ragionevole scelta di politica criminale operata dal legislatore, che non è in contrasto con alcuno dei principi costituzionali richiamati dal ricorrente, tanto più che la revoca della patente non limita in alcun modo gli spostamenti del sorvegliato con mezzi pubblici, i suoi rapporti di relazione familiari e sociali e lo svolgimento di attività di lavoro.
Quanto al motivo sub b), è sufficiente rilevare che le censure dedotte dal ricorrente sono dirette esclusivamente alla rivalutazione di circostanze di fatto e alla riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata. In particolare - a parte la considerazione che ad integrare l'elemento psicologico nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa - va rilevato che la Corte di merito ha desunto la sussistenza dell'elemento psicologico dalla condotta del ricorrente, che fu sorpreso alla guida dell'autovettura nonostante che gli fosse stata revocata la patente. Ne consegue che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita alcuna censura, tanto più che il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza che giustificasse la sua condotta.
Quanto al motivo sub c), è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, ancorando il proprio giudizio alle modalità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali. Ne consegue che la sentenza impugnata non merita alcuna censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tanto più che la pena è stata irrogata nel caso di specie nel minimo edittale. Pertanto, poiché le dedotte censure, dirette essenzialmente alla contestazione di un potere discrezionale del giudice di merito, sono improponibili in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006