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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1680/2024
Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1680/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/06/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90042038 25/000, notificatagli (a mezzo p.e.c.) in data
21/05/2024, limitatamente al credito sotteso al seguente avviso di addebito emesso dall' : CP_2
- n. 33020130000016492000, recante un importo residuo dovuto pari ad € 4.746,31.
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
ii) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso di addebito indicato, per tutti i motivi suesposti.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo gli enti impositori che dovranno manlevarla da qualsivoglia onere e spesa;
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, escludere ogni sua responsabilità, anche per le eventuali spese di lite.
4. L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
5. In primo luogo, si deve rilevare che l'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato a lui notificato, sebbene si debba rettificare la data (14/04/2013) indicata nell'intimazione di pagamento.
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, ne consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente). Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
Da ciò consegue che la data di notifica coincide con quella in cui l'agente postale ha avvisato il destinatario (temporaneamente assente) del deposito del plico raccomandato in ufficio postale.
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Nel caso di specie, dall'annotazione eseguita sulla busta si legge che l'avviso è stato rilasciato in data 14/03/2013 (“avv to 14 3 013”), sicché questa è la data in cui il plico è giunto all'indirizzo del destinatario (mentre non rileva la successiva data di restituzione del plico al mittente ovvero quella verosimilmente indicata nell'intimazione che, in effetti, è di trenta giorni successiva).
Ciò posto, la prescrizione sarebbe maturata il 14/03/2018.
5.1. Tuttavia, in data 04/08/2016 veniva notifica al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 030 2016 90025396 73/000 che richiama al suo interno, tra l'altro, anche l'avviso di addebito oggetto di causa.
La data del 04/08/2016 è quella di ricevimento della raccomandata informativa (ex art. 140 c.p.c.) dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale di Catanzaro in data 21/07/2016
(si vedano i docc. nn. 7 e 7.1 allegati alla memoria difensiva dell' , corrispondenti ai docc. nn. 5 e 6 allegati alla memoria CP_2 difensiva dell' ). CP_4
Tale atto interruttivo (tempestivo) ha comportato il differimento della prescrizione al 04/08/2021.
5.2. Deve poi tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò comporta lo slittamento della prescrizione all'11/06/2022
(04/08/2021 + 311 giorni).
5.3. Solo dopo tale termine, precisamente in data 11/07/2022, veniva, infine, notificata al ricorrente (a mezzo p.e.c.) l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90023742 84/000, anch'essa richiamante l'avviso di addebito oggetto di controversia (si vedano i docc. nn. 8
e 8.1 allegati al fascicolo dell' e nn. 7 e 8 allegati al fascicolo CP_2
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dell' ). CP_4
Essa è quindi intervenuta quando la prescrizione era già maturata, sicché non poteva interrompere il termine già spirato.
5.4. Non hanno quindi rilievo le successive proposte di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 (n.
03028202300000021000, n. 03028202300000102000 e n.
03028202300000206000 - docc. nn. 9, 11 e 13 allegati al fascicolo di ), atteso che anch'esse sono state notificate tutte CP_4 successivamente all'11/06/2022 (rispettivamente in data
23/05/2023, 21/07/2023 e 12/12/2023, come si evince dalle ricevute di avvenuta consegna in formato .eml - docc. n. 10, 12 e 14 allegati al fascicolo dell' ). CP_4
5.5. Per quanto concerne la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001707000, essa non è stata neppure prodotta dall' , sicché non è possibile apprezzarne il CP_1 contenuto (ovvero se vi fosse inserito anche l'avviso di addebito in esame).
L' si è infatti limitata a produrre la copia della busta CP_1 raccomandata dalla quale, in ogni caso, si evince che l'Agente postale aveva rilasciato l'avviso di giacenza in data 08/04/2016
(“Avv 8.4.16”): si tratterebbe, in definitiva, di un atto interruttivo antecedente alla prima intimazione di pagamento (notificata il
04/08/2016) e, quindi, del tutto ininfluente ai fini della prescrizione
(quand'anche richiamasse l'avviso di addebito).
6. Non è, infine, applicabile alla fattispecie in esame l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che ha disposto esclusivamente la sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo l'avviso stato notificato - come detto - nel lontano
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2013 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020
– 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021
(i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
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professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali
e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto
2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione CP_2 non avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_2
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini
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di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da 19 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Esse devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti convenute: l' , infatti, è il soggetto legittimato passivo in quanto CP_2 titolare della pretesa creditoria (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022);
d'altro canto, l' è tenuta a rispondere dei propri atti ovvero, CP_1 nella specie, dell'intimazione di pagamento, di cui pure il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale (limitatamente all'avviso di addebito il cui credito è risultato prescritto).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso e dichiara che non è più dovuto, in quanto estinto per maturata prescrizione, il credito sotteso
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all'avviso di addebito n. 330 2013 00000164 92 000 formato dall' in data 22 febbraio 2013; CP_2
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042038 25/000 ovvero limitatamente all'avviso di addebito specificato al punto che precede;
C) condanna i resistenti e CP_2 Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di
[...] lite, che si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Giuseppe Palermo.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1680/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/06/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90042038 25/000, notificatagli (a mezzo p.e.c.) in data
21/05/2024, limitatamente al credito sotteso al seguente avviso di addebito emesso dall' : CP_2
- n. 33020130000016492000, recante un importo residuo dovuto pari ad € 4.746,31.
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
ii) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso di addebito indicato, per tutti i motivi suesposti.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo gli enti impositori che dovranno manlevarla da qualsivoglia onere e spesa;
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, escludere ogni sua responsabilità, anche per le eventuali spese di lite.
4. L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
5. In primo luogo, si deve rilevare che l'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato a lui notificato, sebbene si debba rettificare la data (14/04/2013) indicata nell'intimazione di pagamento.
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, ne consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente). Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n. 20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
Da ciò consegue che la data di notifica coincide con quella in cui l'agente postale ha avvisato il destinatario (temporaneamente assente) del deposito del plico raccomandato in ufficio postale.
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Nel caso di specie, dall'annotazione eseguita sulla busta si legge che l'avviso è stato rilasciato in data 14/03/2013 (“avv to 14 3 013”), sicché questa è la data in cui il plico è giunto all'indirizzo del destinatario (mentre non rileva la successiva data di restituzione del plico al mittente ovvero quella verosimilmente indicata nell'intimazione che, in effetti, è di trenta giorni successiva).
Ciò posto, la prescrizione sarebbe maturata il 14/03/2018.
5.1. Tuttavia, in data 04/08/2016 veniva notifica al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 030 2016 90025396 73/000 che richiama al suo interno, tra l'altro, anche l'avviso di addebito oggetto di causa.
La data del 04/08/2016 è quella di ricevimento della raccomandata informativa (ex art. 140 c.p.c.) dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale di Catanzaro in data 21/07/2016
(si vedano i docc. nn. 7 e 7.1 allegati alla memoria difensiva dell' , corrispondenti ai docc. nn. 5 e 6 allegati alla memoria CP_2 difensiva dell' ). CP_4
Tale atto interruttivo (tempestivo) ha comportato il differimento della prescrizione al 04/08/2021.
5.2. Deve poi tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per il periodo dal
31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
Ciò comporta lo slittamento della prescrizione all'11/06/2022
(04/08/2021 + 311 giorni).
5.3. Solo dopo tale termine, precisamente in data 11/07/2022, veniva, infine, notificata al ricorrente (a mezzo p.e.c.) l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90023742 84/000, anch'essa richiamante l'avviso di addebito oggetto di controversia (si vedano i docc. nn. 8
e 8.1 allegati al fascicolo dell' e nn. 7 e 8 allegati al fascicolo CP_2
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
dell' ). CP_4
Essa è quindi intervenuta quando la prescrizione era già maturata, sicché non poteva interrompere il termine già spirato.
5.4. Non hanno quindi rilievo le successive proposte di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 (n.
03028202300000021000, n. 03028202300000102000 e n.
03028202300000206000 - docc. nn. 9, 11 e 13 allegati al fascicolo di ), atteso che anch'esse sono state notificate tutte CP_4 successivamente all'11/06/2022 (rispettivamente in data
23/05/2023, 21/07/2023 e 12/12/2023, come si evince dalle ricevute di avvenuta consegna in formato .eml - docc. n. 10, 12 e 14 allegati al fascicolo dell' ). CP_4
5.5. Per quanto concerne la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001707000, essa non è stata neppure prodotta dall' , sicché non è possibile apprezzarne il CP_1 contenuto (ovvero se vi fosse inserito anche l'avviso di addebito in esame).
L' si è infatti limitata a produrre la copia della busta CP_1 raccomandata dalla quale, in ogni caso, si evince che l'Agente postale aveva rilasciato l'avviso di giacenza in data 08/04/2016
(“Avv 8.4.16”): si tratterebbe, in definitiva, di un atto interruttivo antecedente alla prima intimazione di pagamento (notificata il
04/08/2016) e, quindi, del tutto ininfluente ai fini della prescrizione
(quand'anche richiamasse l'avviso di addebito).
6. Non è, infine, applicabile alla fattispecie in esame l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che ha disposto esclusivamente la sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo l'avviso stato notificato - come detto - nel lontano
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 1680/2024
2013 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020
– 31 agosto 2021). Il contribuente avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio 2021
(i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
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professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali
e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto
2021). Accedendo all'interpretazione dell' , tale disposizione CP_2 non avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_2
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini
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di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da 19 (consentendo di pagare, senza sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Esse devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti convenute: l' , infatti, è il soggetto legittimato passivo in quanto CP_2 titolare della pretesa creditoria (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022);
d'altro canto, l' è tenuta a rispondere dei propri atti ovvero, CP_1 nella specie, dell'intimazione di pagamento, di cui pure il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale (limitatamente all'avviso di addebito il cui credito è risultato prescritto).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso e dichiara che non è più dovuto, in quanto estinto per maturata prescrizione, il credito sotteso
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all'avviso di addebito n. 330 2013 00000164 92 000 formato dall' in data 22 febbraio 2013; CP_2
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042038 25/000 ovvero limitatamente all'avviso di addebito specificato al punto che precede;
C) condanna i resistenti e CP_2 Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di
[...] lite, che si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Giuseppe Palermo.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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