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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5308/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI
E ASSICURATIVI, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RICO GRIECO;
Parte_1
-OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. RAFFAELLA GRECO;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024 e scritti difensivi conclusionali rispettivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari e sul merito
Preliminarmente, va chiarito che ai fini della decisione si terranno in considerazione domande, deduzioni, conclusioni articolate e documenti allegati dalle parti entro i termini perentori di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Ancora in via preliminare, si osserva che, per un verso, l'opposta ha documentato l'intervenuto esperimento del tentativo di mediazione secondo i termini e le modalità di cui all'ordinanza del 21.09.2022 (cfr. verbale di mediazione allegato alla nota di deposito dell'opposta del 03.11.2022); e, per altro verso, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevato dall'opponente è parimenti infondato in quanto, come peraltro già rilevato del Giudice della fase monitoria, l'opposta si è surrogata nei diritti della Banca mutuante a seguito del pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di quest'ultima da parte della stessa opposta (cfr. articolo 6 delle condizioni generali di contratto allegate sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
1 Tanto premesso, venendo all'ulteriore motivo di opposizione avente ad oggetto l'asserita usurarietà del finanziamento sotteso all'assicurazione dedotta in giudizio (cfr., in particolare, contratto di finanziamento allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta, nonché contratto di assicurazione allegato sub 2 alla comparsa di costituzione e risposta), si osserva, in diritto, che l'asserita errata indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto, ma rileva unicamente sotto il profilo della responsabilità precontrattuale con riferimento al mancato rispetto degli obblighi informativi cui sono tenuti le banche e gli intermediari. (cfr., inter alia, Tribunale Chieti, 04/11/2019, n.692;
Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108, n.1473; Tribunale Monza sez. I,
02/05/2019, n.1004): in altri termini, l'errata indicazione del TAEG non comporta l'invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B.: infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto, per cui non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto di mutuo ma deve essere ugualmente comunicato al cliente in un'ottica di trasparenza finanziaria.
Inoltre, posto che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nell'ambito di un rapporto di mutuo viene in rilievo unicamente l'usura “originaria”
(quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta
(Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), consegue che la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata alla sola verifica dei tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo rispetto ai tasso –soglia all'epoca vigente.
A tale ultimo riguardo, si condivide l'indirizzo interpretativo secondo il quale il tasso corrispettivo e quello moratorio non possono essere tra di loro sommati ai fini della verifica del superamento del tasso - soglia, in quanto operazione del tutto inconferente e priva di giustificazione tecnico-giuridica, oltre che contabile. Ed invero, come ribadito da diverse pronunce di merito (cfr., ex multiis, Tribunale Roma sez. XVII, 19/09/2019,
n.17801; Tribunale Roma sez. XVII, 05/08/2019, n.16095; Tribunale Catania sez. IV,
06/06/2019, n.2415; Tribunale Chieti, 04/09/2019, n.565; Tribunale Milano, 12/2/2015
e 22/5/2014;), condivise da questo Giudice, in nessun caso sarà esigibile un tasso di interesse costituito dalla sommatoria dell'interesse corrispettivo e di quello di mora, in quanto il primo (id est, il tasso di interesse corrispettivo) ha una funzione remuneratoria che attiene alla fase fisiologica del rapporto;
mentre il secondo (id est, il tasso di interesse moratorio) ha una funzione prevalentemente risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento, inevitabilmente collegata alla fase patologica del rapporto. A riprova di quanto appena affermato, si consideri che i due tassi si applicano in modo alternativo tra di loro, e non certo cumulativo: in altri termini, l'applicazione del tasso di mora esclude che possa essere contemporaneamente applicato il tasso corrispettivo.
Ne consegue che se, per un verso, il tasso di mora viene in rilievo ai fini della verifica dell'usura; è pur vero, per altro verso, che non si condivide la tesi per cui l'usurarietà del solo tasso di mora comporterebbe la gratuità dell'intero mutuo. Piuttosto, l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario comporta la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi moratori e la non debenza solo di tali ultimi interessi, senza travolgere l'onerosità del contratto stesso, in considerazione della già indicata
2 natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo (cfr., in senso conforme a quanto appena osservato, Tribunale Napoli Nord, n. 939/2016; Tribunale
Trieste, 23/09/2015; Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 23/07/2015, n. 1113; Tribunale
Milano, 28/01/2014;).
D'altronde, tale ultima impostazione ermeneutica è stata corroborata da Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n. 19597, la quale, per un verso, ha ribadito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori puntualizzando, inter alia, che in caso di riscontrata usurarietà di interessi moratori “si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”; e, per altro verso, ha individuato diversi criteri di calcolo del tasso soglia- usurario degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, tra cui l'aumento del
TEGM di 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo per i contratti stipulati nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017.
Inoltre, a fronte di un indirizzo interpretativo che ritiene rilevante la commissione di estinzione anticipata a tal fine, in quanto voce connessa all'erogazione del credito (cfr. inter alia, Tribunale Siena, 21/11/2017, Tribunale Bari, 19/10/2015), si ritiene di aderire all'opposto indirizzo –prevalente e recentemente corroborata da autorevoli pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. infra)- in virtù del quale la commissione per anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi, in quanto, per un verso, non è un onere eventuale propedeutico per l'erogazione del credito;
e, per altro verso, assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione (Corte appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n. 561; Corte appello Torino sez. I, 23/07/2020, n.741; Tribunale Mantova sez. II, 07/07/2020;
Tribunale Lecce, 29/06/2020, n.1510; Tribunale Livorno, 14/02/2020, n. 154; Tribunale
Chieti, 04/09/2019, n.565; Tribunale Ancona, 08/03/2019, n.468; Tribunale Roma sez.
XVII, 27/09/2018, n.18278).
Sul punto, dirimente appaiono 1) Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109, secondo la quale “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio
2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (e, in senso conforme nella recente giurisprudenza di merito, cfr. Corte appello Torino sez. I, 17/05/2022, n.532; Tribunale Palermo sez. V,
18/07/2022, n.3194; 2) nonché Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, secondo la quale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non
3 costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
Pertanto –e riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) nell'ambito di un rapporto di mutuo va verificata la sola usura cd. “originaria” e non quella cd. “sopravvenuta”; 2) commissioni ed oneri di estinzione anticipata non vanno sommata agli interessi – corrispettivi o moratori- pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia del periodo di riferimento;
3) il tasso di mora, pur rilevante ai fini della verifica dell'usura, non va sommato con quello corrispettivo;
4) per l'individuazione del tasso – soglia usurario con riferimento agli interessi di mora relativamente ai contratti stipulati nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il TEGM va aumentato del 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo;
5) l'eventuale usurarietà del tasso di mora comporta la non debenza unicamente di tali ultimi interessi, ferma restando, dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
In applicazione dei citati principi di diritto, è stato conferito incarico al C.T.U., dott.ssa
-alla cui consulenza nel complesso si rimanda in quanto redatta Persona_1 secondo i criteri sopra individuati, logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni- la quale, all'esito della consulenza ha concluso che “[…] gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), non risultano usurari dato che sono complessivamente inferiori al limite di legge (tasso soglia) […]” (cfr. pag. 19 della
C.T.U.).
Né, in senso opposta a quanto appena osservato, depongono le osservazioni sollevate alla consulenza dal C.T.P. dell'opponente -poi ribadite da tale ultima parte in sede di scritti difensivi conclusionali-, in quanto il C.T.U. ha esaustivamente controdedotto con argomentazioni chiare, pertinenti e condivisibili (cfr. pag. 17 e ss. della C.T.U.), ed alle quali, dunque, parimenti si rimanda.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
2. Sulle spese di lite
Le spese processuali -liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (in considerazione della modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del DM
147/2022 relativi a controversie con valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro
26.000,00- seguono la soccombenza dell'opponente, in considerazione dell'esito del giudizio e della conseguente applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c..
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo
Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5308/2021 R.G.A.C, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione, e, per l'effetto:
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) CONDANNA l'opponente a pagare, in favore dell'opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, il 27.12.2024
Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano
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