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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 844 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Ruggeri;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Maria Antonietta De Luca;
[...]
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE-
1
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.09.2022 le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termin i di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione notificato in data 28.12.15 l' adiva il Tribunale di Lecce al fine di far Pt_1
valere la responsabilità contrattuale del convenuto, cui aveva conferito l'incarico funzionale all'instaurazione di un giudizio risarcitorio relativo ai danni subiti all'esito della caduta occorsa durante la competizione “Settimo Giro di Terra d'Otranto”, organizzata dall'associazione Finisterrae di Maglie, cui egli aveva partecipato come ciclista amatoriale;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, che il convenuto avesse indirizzato a diversi enti una missiva di messa in mora, quindi avesse convenuto in giudizio la;
evidenziava che nel suddetto procedimento fosse stata disposta Controparte_3
la chiamata in causa dell' ed, in seguito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_4
convenuta e di tale ultimo istituto, nonchè disposta la propria condanna alla rifusione delle CP_3
spese di lite in favore delle parti suddette;
evidenziava di aver fornito al professionista tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, precisando che, comunque, fosse onere del medesimo attivarsi al fine di acquisire contezza della correttezza delle informazioni offertegli;
lamentava che il medesimo non avesse, nel corso del procedimento, svolto alcuna attività funzionale a comprovare la fondatezza dell'evocazione in giudizio della rimarcava di essere stato informato del tenore della Controparte_5
pronuncia suddetta in epoca ampiamente successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello; invocava il ristoro dei danni subiti a seguito della condotta inadempiente del procuratore, evidenziando l'ammontare del ristoro spettantegli a seguito della caduta, dell'acconto versato in favore del convenuto e delle spese di lite erogate in ossequio alla pronuncia di condanna;
in via gradata, invocava il ristoro del danno connesso alla perdita di chance di ottenere il risarcimento, citando anche la compagnia che il convenuto aveva riferito garantisse il proprio rischio rc.
, costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando Controparte_6
che l'attore non avesse titolo ad esercitare alcuna azione diretta nei propri confronti;
assumeva
l'inoperatività della polizza, stipulata in data 6.8.12, rispetto al primo dei profili di inadempimento 2 contestati al professionista, consistente nel mancato inoltro, nell'anno 2006, della missiva di messa in mora nei confronti dell'ente organizzatore della gara;
rimarcava la reticenza del proprio assicurato rispetto all'indicazione dell'esistenza di elementi tali da far presumere l'insorgenza di un obbligo risarcitorio a suo carico;
contestava, infine, la storicità dell'evento foriero del danno non patrimoniale subito dall'attore e
l'esistenza di un nesso causale tra la condotta dell'altro convenuto ed i danni delineati in citazione;
rimarcava che la polizza contratta dal professionista prevedesse una franchigia.
L'avv. non provvedeva a costituirsi in giudizio, benchè ritualmente evocato sicchè, con ordinanza CP_1
emessa all'udienza del 6.4.16 ne veniva dichiarata la contumacia;
il medesimo si costituiva successivamente con comparsa del 4.6.16, invocando la rimessione in termini in ragione di un inconveniente tecnico che aveva impedito la ricezione della notifica della citazione effettuata in via telematica;
assumeva che l'attore gli avesse fornito una denuncia, sottoscritta unitamente al legale rappresentante dell'associazione organizzatrice dell'evento, con la quale veniva notiziata del sinistro la società ARA, garante dei rischi della Federazione Italiana Ciclismo e che anche l all'uopo sollecitato stragiudizialmente, avesse CP_4
inviato una proposta di definizione del danno;
contestava, infine, l'ammontare del ristoro preteso dall' ove raffrontato alle indicazioni fornite nella citazione inoltrata alla Federazione e delle Pt_1
indicazioni fornite in sede stragiudiziale dall' CP_4
Disattesa l'istanza di rimessione in termini, con sentenza parziale depositata in data 22.6.16 la domanda formulata ai danni di veniva dichiarata inammissibile;
nel successivo corso del Controparte_6
procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza emessa in data 11.4.17 e veniva disposta ctu volta all'accertamento della consistenza delle lesioni subite dall'attore; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 6.2.19 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 2616 del 2019, pubblicata in data 31.07.2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti dell'avv. ha condannato CP_1
, soccombente, alla rifusione in favore del medesimo delle spese di lite, liquidate Pt_1
in € 2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf, iva e cap e distrarsi in favore degli avv. De Luca e Sicuro, dichiaratisi antistatari;
poste definitivamente a carico di le spese di CTU. Pt_1
3 Con atto di citazione notificato in data 27.9.2019 a ed in data Controparte_1
03.07.2020 ad a seguito di integrazione del contraddittorio, Controparte_2
, ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata il Parte_1
02.09.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di“- accertare e dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv. il CP_1
contratto di mandato professionale conferitogli dall'appellante ed avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni subiti nel sinistro di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante
a favore del convenuto avvocato per competenze professionali maturate per il giudizio conclusosi con la soccombenza del primo;
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. - accertare CP_1
e dichiarare che l'appellante ha diritto al risarcimento del danno subito dall'attore pari ad euro 22.287,31 di cui € 13.901,31 per lesioni relative al sinistro di cui al precedente giudizio, € 2.670,00 per interessi legali dal giorno del sinistro ad oggi, € 5.160,00 per competenze a favore degli avvocati FCI ed , CP_4
€ 206,00 per spese di registrazione sentenza, € 350 per spese vive versate a favore dell'avv. CP_1
oltre ad interessi legali fino al soddisfo della somma richiesta;
- sia nel caso di accoglimento, che nel caso di rigetto della domanda sopra svolta, accertato l'inadempimento colpevole dell'avvocato Controparte_1
per i fatti di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dall'attore pari ad euro 22.287,31 di cui € 13.901,31 per lesioni relative al sinistro di cui al precedente giudizio, € 2.670,00 per interessi legali dal giorno del sinistro ad oggi, € 5.160 per competenze a favore degli avvocati FCI ed
, € 206,00 per spese di registrazione sentenza, € 350 per spese vive versate a favore dell'avv. CP_4
oltre ad interessi legali fino al soddisfo della somma richiesta. CP_1
- Accertato l'inadempimento colpevole dell'avvocato condannare lo stesso anche al Controparte_1
risarcimento del danno per tutti i disagi patiti e di cui alla narrativa di cui sopra, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- in via subordinata, accertato
l'inadempimento colpevole dell'avvocato convenuto, condannarlo al risarcimento del danno da perdita di
“chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- In ogni caso il tutto, in ogni caso, entro e non oltre la somma di euro 26.000,00.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi, cap e rimborso forfettario, con condanna, altresì, dell'appellato alle spese di CTU del primo grado di giudizio” (cfr. conclusioni di cui all'atto di appello).
4 Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 20.12.2019, ha chiesto in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'appello; nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello;
con condanna dell'appellante alle spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. antistatario, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica Controparte_2
dell'appello nei suoi confronti.
All'udienza cartolare del 5.10.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che nell'atto d' appello – sia nelle sue articolazioni non specificamente rubricate, nelle quali l'appellante ha optato per la riproduzione, sub 1), sub 2), sub 3) e sub
4), dei passaggi motivazionali di volta in volta impugnati e nella formulazione di rilievi diretti a confutarli, sia in quelle rubricate come 5), 6), 6) (così erroneamente numerato il
7° motivo) e 8) - non sono rinvenibili argomenti di critica idonei ad imporre la riforma dei passaggi riportati.
2. E' il caso di premettere che il primo giudice ha del tutto correttamente richiamato le regole di distribuzione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore è onerato dell'allegazione dell'altrui inadempimento mentre spetta al debitore la prova dell'avvenuta esatta esecuzione della prestazione in ossequio al parametro di diligenza connessa alla natura dell'attività e che altrettanto correttamente ha poi precisato “che l'onere di allegazione gravante sul creditore…impone una specifica indicazione della condotta costituente violazione dell'equilibrio contrattuale, strumentale a che il debitore possa fornire la prova della propria ottemperanza alle singole obbligazioni assunte”.
3. Ciò posto, quanto ai passaggi impugnati (riprodotti in corsivo sub 1 e 2) dell'atto di appello che qui si richiamano), la Corte, all'esito dell'esame delle argomentazioni sviluppate
5 in calce agli stessi, osserva che l'appellante non è riuscito a confutare l'assunto del primo giudice in ordine all'evasività dell'allegazione del profilo principale di inadempimento del convenuto, non essendo riuscito, in particolare, a dimostrare di avere fornito all' Avv.
- al quale aveva conferito “…mandato per l'apertura della pratica di risarcimento” (p. 1 CP_1
atto di citazione in primo grado) - le informazioni necessarie ad identificare correttamente l'organizzatore della gara amatoriale di ciclismo nel corso della quale l' era Pt_1
rovinosamente caduto.
3.1. Peraltro, l'appellante dimostra di avere travisato il ragionamento del Tribunale, prospettando una contraddizione logica in realtà insussistente, avendo il Tribunale del tutto congruamente rilevato che l'Avv. aveva correttamente individuato CP_1
nell'organizzatore dell'evento ciclistico (chiunque esso fosse) il soggetto giuridico legittimato a resistere alle pretese risarcitorie da avanzare a nome dell' , salvo, poi, Pt_1
in fatto, identificare l'organizzatore della gara (da citare in giudizio) nella
[...]
(F.C.I.) anzichè nella . Controparte_3 Controparte_7
E, trattandosi di una circostanza inerente gli aspetti circostanziali della vicenda occorsa all' - esulanti dalle valutazioni giuridiche da operarsi dal difensore e, con ogni Pt_1
verosimiglianza, rientranti nella sfera di conoscenza diretta del protagonista di tale vicenda, piuttosto che del difensore – appare corretto ritenere che non possa imputarsi a quest'ultimo l'errore (in fatto) circa l'individuazione dell'effettivo organizzatore della gara, in mancanza della prova che l' avesse correttamente informato al riguardo il suo Pt_1
difensore e che quest'ultimo - per sua negligenza – avesse omesso di riportare negli atti il dato corretto fornitogli dal cliente. Ma l' non è riuscito a fornire una tale prova, Pt_1
né ha mai prospettato di avere incaricato il suo legale di fare accertamenti in ordine a tale circostanza fattuale, avendo il Tribunale condivisibilmente qualificato quest'ultima come
“informazione di natura atecnica” nota al partecipante all'evento sportivo e che quest'ultimo, in attuazione dell' “obbligo di correttezza a carico delle controparti contrattuali” (così si esprime il primo giudice), avrebbe dovuto mettere a disposizione del difensore. Ma, si ripete, il sig. non ha neanche prospettato l'effettività della sua attivazione in tal Pt_1
senso.
6 3.1. Le osservazioni fin qui svolte assorbono i rilievi, non proprio lineari, sviluppati dall'appellante circa la rilevanza della “comunicazione a firma dell'appellante ed indirizzata – e non si sa se mai inviata - alla società ARA” (una denuncia di sinistro sottoscritta dall' ) Pt_1
rispetto alla acquisizione, da parte del legale, dell'informazione di che trattasi.
4. Osserva, poi, la Corte che l'attento esame delle argomentazioni svolte dall'appellante al fine di confutare i passaggi motivazionali riprodotti in corsivo sub 3) e sub 4) (ai quali si fa rinvio), nei quali si pongono a carico dell'attore le conseguenze sfavorevoli del mancato adempimento dell'onere – su di lui gravante – di “esplicitare, al fine di suffragare l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, quali concrete argomentazioni, dotate di attitudine a sovvertire l'accoglimento dell'eccezione, il professionista avrebbe dovuto proporre, al fine di consentire la valutazione in ordine alla plausibilità delle medesime”, oltre che le conseguenze sfavorevoli “… dell'assoluta carenza di allegazione e prova in ordine agli elementi idonei a suffragare la presumibile fondatezza dell'azione ai danni del medesimo – segnatamente, in ordine alla storicità della caduta ed alle modalità dell'evento, tali da avallare una responsabilità ex art. 2050 c.c.” impone di affermare che non è sufficiente, al fine di confutare l'accertamento di tali carenze, sostenere, come si legge nell'atto di appello, che “la sentenza di SE ha avuto la sua cristallizzazione totale a seguito dell'omessa difesa da parte dell'Avv. che avrebbe dovuto tutelare il cliente, difendere la sua CP_1
posizione contenuta nella citazione, cercando di raddrizzare quanto più possibile la precaria situazione venutasi a creare”.
4.1. E' peraltro il caso di precisare, tenuto conto della strutturazione dell'atto d'appello, che le considerazioni da svolgersi con riferimento alle articolazioni sub 3) e 4) (non rubricate) dell'atto d'appello, possono essere estese al motivo sub 5. (rubricato: “ Decadenza dalla proposizione dell'appello: omessa pronuncia”).
4.1.1. Ed infatti, ribadito quanto già osservato in precedenza circa l'errata identificazione della società organizzatrice dell'evento, la Corte, premesso che si asterrà dall'esaminare i
“nuovi” profili di colpa professionale introdotti dall' solo in appello in quanto Pt_1
sono rimasti sottratti al contraddittorio fra le parti nel primo grado, osserva che, per il resto,
l'appellante, al fine di confutare la decisione del Tribunale, si è limitato a riproporre le tesi proposte nella sezione titolata “Sulla omessa diligenza” dell'atto di citazione in primo grado
7 con riferimento alla condotta omissiva in quella sede attribuita all'Avv. “durante CP_1
e dopo la causa” (aver omesso di depositare le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. al fine di contrastare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla
[...]
e omessa comunicazione al cliente della sentenza di primo grado in tempo Controparte_3
utile per l'eventuale impugnazione), senza però impegnarsi nella specifica dimostrazione dell'erroneità della decisione del primo giudice, attraverso la dimostrazione dell'esistenza, in atti, degli elementi di giudizio da lui ritenuti mancanti, sicchè detta decisione va confermata.
4.2. Ribadito che la corte ritiene di non dover esaminare funditus - perché inammissibili - le questioni introdotte per la prima volta in appello e non sottoposte al rituale contraddittorio fra le parti nel primo grado, può solo osservarsi che l' , nel presente giudizio, non è riuscito a fornire precisi argomenti diretti a Pt_1
consentire una razionale valutazione prognostica positiva circa il “probabile” esito favorevole dell'azione giudiziale ove l'Avv. on fosse incorso nelle omissioni CP_1
lamentate dal sig. (non potendosi che fare riferimento esclusivamente a Pt_1
quelle introdotte ritualmente), così precludendo l'accertamento di un inadempimento
“di non scarsa importanza” ex art. 1455 c.c.
4.3. Sicchè, considerato il concreto tenore delle prospettazioni di parte attrice, non rimane che richiamare il principio secondo cui deve escludersi che il giudice del merito, invece di formulare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale, possa limitarsi ad operare una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, magari in minima parte, accolta. (Cass. 24/10/2017, n. 25112;
Cass. 08/05/2020, n. 8516).
4.3.1. Ed infatti, si aggiunge, da ultimo, per quanto possa occorrere, che, in ogni caso,
l'eventuale deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (di cui non è stato prospettato con precisione l'auspicabile tenore), né la chiamata in causa della effettiva organizzatrice dell'evento, né l'eventuale confluenza nell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di SE delle annotazioni inserite dall' Pt_1
8 nella scheda informativa da lui sottoscritta, nello spazio riservato alla “Descrizione chiara e circostanziata delle cause…”, (“il ciclista è arrivato lungo su una curva a gomito
– usciva fuori strada andando a sbattere contro il muro adiacente”) - con la precisazione che i due ultimi argomenti neanche risultano essere stati introdotti in primo grado - , autorizzerebbero valutazioni diverse da quelle adottate dal primo giudice che qui si confermano.
5. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
6. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute in Parte_1
questo grado da che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico di . Parte_1
Così deciso in Lecce, il 18.03.2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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