Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Guccione, Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1. del provvedimento prot.-OMISSIS-del 2 Ottobre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza di rinnovo del porto d'armi per uso pistola presentata dal ricorrente;
2. del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 4 Novembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha confermato il diniego opposto;
3. delle note prot.n. -OMISSIS- del 30 Agosto 2025 e prot. n.-OMISSIS- del 22 Settembre 2025 con le quali la Questura di -OMISSIS- ha dato parere negativo sull'istanza presentata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA AR AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2025 e depositato il successivo 24 dicembre, il deducente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, onde conseguirne l’annullamento, previa sospensione cautelare.
1.1. A tal fine, ha rappresentato di aver avanzato, in data 23 aprile 2025, istanza di rinnovo della licenza di porto pistola a difesa personale (detenuta sin dall’anno 2010 e rinnovata, da ultimo, in data 12 settembre 2024), evidenziando, a sostegno della domanda, la sussistenza delle medesime ragioni poste a fondamento delle precedenti autorizzazioni, id est: lo svolgimento dell’attività di rappresentante e concessionario di testi scolastici, con deposito e distribuzione, per conto di diversi gruppi editoriali, nella provincia di -OMISSIS-, di Account Manager di “CampuStore” per la Sicilia Orientale, con conseguente maneggio di somme di denaro contante e di dispositivi e materiali di rilevante valore economico, nonché di essere domiciliato in zona scarsamente provvista di pubblica illuminazione, posta a circa 9 km dal centro abitato di -OMISSIS-
1.2. Sulla scorta dei pareri negativi resi dalla Questura di -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- respingeva l’istanza de qua , ritendo non soddisfatto il requisito del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., atteso che “le assidue movimentazioni di denaro potrebbero essere assolte con i correnti sistemi di pagamento elettronico […]; […] l’abitazione dell’istante è situata in una zona ormai adeguatamente illuminata ove insistono altre abitazioni, attività agricole e commerciali; […] è dotata di sistema di video sorveglianza e di allarme collegato all’istituto di vigilanza la -OMISSIS- […] dal resoconto degli allarmi per intrusione…non si rileva nessuna relazione di servizio che attesti la presenza di malfattori e/o danneggiamento di beni”.
1.3. Successivamente, in riscontro alla nota prot. ingresso n. -OMISSIS- (integrativa delle osservazioni già presentate dal ricorrente in data 08.09.2025), alla quale erano allegati una denuncia relativa a un tentativo di intrusione presso la propria abitazione, nonché una dichiarazione della ditta-OMISSIS-, attestante la presenza di danni riconducibili ad azione di forzatura esterna del cancello, con nota prot.-OMISSIS- del 04.11.2025, la Prefettura di -OMISSIS-, richiamando il contenuto della nota questorile prot. -OMISSIS- del 29.10.2025, confermava il rigetto dell’istanza, rilevando che il procedimento de quo risultava già concluso con il precedente provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 2 ottobre 2025.
1.4. Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di aver ottenuto, in concomitanza con l’adozione del diniego in esame, il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
2. A sostegno del gravame l’esponente ha articolato le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 42 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 – Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti – Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà – Carenza di istruttoria e di motivazione
In tesi, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto il requisito del “dimostrato bisogno” verrebbe declinato dall’Amministrazione in termini tali da risolversi in una vera e propria probatio diabolica . Ciò emergerebbe, ad avviso del deducente, dallo stesso provvedimento di conferma del rigetto prot. n.-OMISSIS- del 4.11.2025, nella parte in cui, in riscontro alla denuncia di furto presentata dal ricorrente, si afferma che “…l’episodio non è riconducibile a minacce rivolte alla propria persona, bensì a un unico tentativo di furto, configurabile come reato contro il patrimonio…”.
Inoltre, secondo la prospettazione di parte, l’Amministrazione non avrebbe espresso alcuna valutazione in ordine alla personalità del richiedente, limitandosi a fare applicazione meramente assertiva dell’inciso del “dimostrato bisogno” e omettendo di considerare che, per un lungo arco temporale, i medesimi elementi fattuali erano stati ritenuti idonei a fondare un giudizio positivo sulla richiesta di rinnovo.
II. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà – Carenza di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo
I provvedimenti gravati sarebbero, altresì, illegittimi in quanto carenti di un adeguato apparato motivazionale “rafforzato” idoneo a giustificare la diversa valutazione dei medesimi requisiti integranti la condizione del “dimostrato bisogno” rispetto a quanto ritenuto in occasione dei precedenti rinnovi, anche in considerazione del legittimo affidamento ingenerato nel titolare e al contestuale rinnovo della licenza di porto fucile per uso sportivo.
3. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio in data 09.01.2026 con atto di mera forma e con successiva memoria depositata in pari data hanno concluso per l’infondatezza del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata
Le censure, che possono essere congiuntamente trattate in quanto strettamente connesse, non si prestano a una favorevole delibazione.
6. Ai fini di un vaglio esauriente della questione in esame, giova premettere che per costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 17/12/2025, n. -OMISSIS-), “in materia di porto di armi la prova del "dimostrato bisogno" ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio; chi chiede il rinnovo deve provare l'esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia. Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 42, r.d. n. 773 del 1931, il presupposto, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; non può ricavarsi neanche dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2019, n. 6139; id., sez. I, 30 marzo 2020, n. 694). Il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica”.
In altri termini (cfr. TAR Catania, I, 4.4.2024, n. 1298), a) il presupposto del “dimostrato bisogno” dell'arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 720; 19 agosto 2022, n. 7315; 31 maggio 2022, n. 4418; 28 marzo 2022, n. 2229; 7 agosto 2018, n. 4862; C.G.A. 17 ottobre 2022, n. 1051; TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 26 luglio 2023, n. 2343; 17 luglio 2023, n. 2223; 30 maggio 2023, n. 1737);
b) il “dimostrato bisogno” non può nemmeno derivare dalla consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, Sez. III, 19 agosto 2022, n. 7315; 11 settembre 2019, n. 6139; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 18 dicembre 2023, n. 3809; 8 maggio 2023, n. 1487; 31 agosto 2020, n. 2126; Sez. IV, 4 gennaio 2022);
c) la prova del “dimostrato bisogno” ricade sul richiedente, e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio.
6.1. Inoltre (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 04/06/2024, n. 2099), «l’esigenza di dar corso a questa verifica con frequente periodicità è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, periodo aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (“La licenza ha validità annuale”): cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9209».
6.2. In questo modo, la legge attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza il dovere di rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per derogare eccezionalmente al normale divieto di detenere armi, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente, aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell'ordine pubblico e dell’idoneità allo scopo di prevenzione dello stesso.
Per altro (cfr. TAR Catania, I, n. 1298/24 cit.) «il rilascio del titolo di porto d'armi, dunque, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre - nonostante i precedenti rinnovi - anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio e ciò eventualmente anche per l’effetto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica (C.G.A. 18 maggio 2021, n. 447)».
Conclusivamente (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. V, 15/05/2025, n. 3781), «l'Autorità di Pubblica Sicurezza può legittimamente denegare il rinnovo del porto d’arma non solo per la sopravvenuta carenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma anche per un legittimo ripensamento e per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore».
6.3. Ciò premesso, deve ritenersi che nella fattispecie in esame l’onere motivazionale sia stato correttamente assolto dall’Autorità di pubblica sicurezza, avendo il Prefetto dato conto in maniera puntuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, delle ragioni per cui ha ritenuto insussistente elementi di esposizione a rischio utili a supportare adeguatamente il requisito del “dimostrato bisogno”, cui l’art. 42 del T.U.L.P.S. subordina il rilascio del titolo di polizia.
6.4. I provvedimenti impugnati evidenziano, infatti, che dall’analisi della situazione personale del ricorrente, sulla base delle circostanze da lui indicate, non sono emersi elementi in grado di evidenziare specifici, concreti ed attuali rischi per l’incolumità fisica del richiedente, che, invece sono del tutto potenziali e indeterminati tali da non giustificare la necessità di andare armato.
Invero, il decreto impugnato prot.-OMISSIS-del 2 ottobre 2025 assume che «viste le informazioni in atti e in particolare la nota cat. -OMISSIS-, con la quale la Questura di -OMISSIS- ha rappresentato che, dalla documentazione allegata all’istanza, non emergono elementi attuali, dai quali desumere che il richiedente è tuttora esposto a grave rischio per l’incolumità pubblica in quanto: - gli accertamenti effettuati dal Commissariato di -OMISSIS-, al fine di verificare l’attualità delle condizioni legittimanti la necessità di andare armato dichiarate dall’istante, oltre ad evidenziare che i correnti sistemi di pagamento riducono la necessità di utilizzo di denaro contante, hanno rilevato che l’abitazione dello stesso è sita in zona ormai adeguatamente illuminata ove insistono altre abitazioni, attività agricole e commerciali e nella quale non risultano essersi concretizzati nel recente i paventati atti delittuosi; - non risulta, inoltre, allo stato attuale, che il richiedente sia stato destinatario di minacce o vittima di reati contro la persona; […] rilevato che, quanto dichiarato dall’istante, in ordine alle circostanze che a proprio avviso valgano a soddisfare il requisito del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., non trova corrispondenza con quanto accertato da parte degli organi di polizia […]»; risultando adeguatamente esternate anche le motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni articolate dal ricorrente: «alla luce delle argomentazioni fornite, dalla documentazione a supporto dell’istanza e dagli accertamenti svolti dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, allo stato attuale, non risultano più sussistere situazioni di rischio per l’incolumità personale né condizioni che valgono a dimostrare il requisito del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 T.U.L.P.S. […]».
6.5. Il diniego de quo si sottrae alle prospettate censure di illegittimità considerato che le circostanze richiamate a supporto dell'istanza si traducono in un’indicazione generica di rischi, che il ricorrente ritiene di correre in ragione della semplice appartenenza a una categoria professionale (e pertanto comuni ad altri professionisti operanti nel medesimo territorio) o del transito in determinate aree territoriali, indicazioni dalle quali tuttavia non può essere desunto, automaticamente, alcun differenziato bisogno di circolare armato; mentre l’unico episodio specifico, relativo al reato di danneggiamento e/o tentato furto presso la propria abitazione denunciato in data 6.10.2025, non costituisce, come esternato in seno al provvedimento gravato, una forma di illecito riconducibile ad un’aggressione all’incolumità personale, risultando pertanto inidoneo ad assolvere all’onere probatorio circa la sussistenza del dimostrato bisogno (cfr. T.A.R. Salerno Campania sez. I, 07/03/2025, n. 457).
Peraltro, il deducente non ha neppure dimostrato la consistenza degli interessi patrimoniali ovvero la rilevanza dei movimenti di denaro, più in generale essendo le generiche circostanze riferite dallo stesso, non idonee a dimostrare un pericolo oggettivo e specifico incombente in conseguenza e per effetto delle proprie condizioni personali e delle attività esercitate (T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 04/06/2024, n. 2099).
In riferimento, quindi, al prospettato vulnus alla proprietà per effetto dell’intrusione a scopo di furto, la Sezione ha già avuto modo di osservare (cfr. TAR Catania, I, 17.7.2023, n. 2223) che, «estremizzando l’assunto, è noto che vi sono zone del Paese dove è alta la frequenza dei furti, piuttosto che in altre aree. Tanto dovrebbe consentire un uso (e, quindi, l’autorizzazione) delle armi a presidio della proprietà, con possibile grave vulnus ai principi riconosciuti nel nostro Ordinamento, secondo i quali il ricorso alle armi è l’alternativa estrema, non sussistendo alcun diritto al loro possesso».
In conclusione, il provvedimento impugnato, nel suo supporto motivazionale e considerato che il riesame non necessariamente deve spingersi a valutare sopravvenienze, ma possa limitarsi a un giudizio più evoluto (collegato, eventualmente, alla evoluzione dei supporti tecnologici a garanzia della diminuzione/elisione del rischio di violazione della proprietà) e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, appare privo di mende, di guisa che il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato, non potendosi, per altro, condividere che la certezza del possesso dell’arma da parte della possibile vittima del reato contro il patrimonio costituisca un certo deterrente per malviventi organizzati e privi di scrupoli.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, in ragione della natura interpretativa della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA AR AS, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.