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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/08/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2289/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2289/2016 R.G., avente ad oggetto: restituzione di indebito vertente tra
TRA con sede in Rue Guillaume J. Kroll, L – 1882 AR
Lussemburgo, in persona del Curatore nominato con sentenza di fallimento Parte_2
F-187/16 del Tribunale di Commercio di Lussemburgo, assistito, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Ugo Torsi (C.F.
) e Vincenzo Ussani d'Escobar (C.F. ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale, Isola G8. PEC:
- Email_1 Email_2
Attrice
CONTRO con sede legale in Luxembourg L-2210, 38, Boulevard Napolèon 1, n. Controparte_1
B45333, in persona degli amministratori Dott. e Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Giacomo D'Attorre (C.F.
[...]
), Alfonso Magliulo (C.F. ) e Gennaro Borriello C.F._3 C.F._4
(C.F.: ) e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via A. Depretis C.F._5
n.51. PEC: , Email_3 Email_4
; Email_5
Convenuta
NONCHE' on sede in Torre Controparte_4 del Greco (NA) al viale Olivella n.10, C.F. in persona dei curatori avv. Vincenzo P.IVA_1
1 Ruggiero, dott. Giovanni Alari e dott. Luciano Caiazzo pec:
Email_6
Convenuto contumace
E con sede Controparte_5 legale in 171 Main Street, The Barracks, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, in persona del Co-liquidatore di GR TH UK LLP, 30 Finsbury Square, Londra, Controparte_6 rappresentata e difesa – per procura in atti – dagli avvocati Raffaele Cavani (C.F.
e Massimo Di Muro (C.F. domiciliata in C.F._6 C.F._7
Sorrento (NA), Corso Italia 159 presso studio Rubino Russo. PEC:
- Email_7 Email_8
Interventore
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo l'8.04.2016, (nel seguito anche solo AR
) ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di “accertare Parte_3
e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della e della Controparte_1 [...] in dipendenza delle condotte poste in essere dai loro beneficiari Controparte_7 economici, soci e/o amministratori a danno della ex artt. 2041 e 2042 c.c., e Parte_4 per l'effetto condannare le società convenute, ognuna per quanto di ragione, all'immediato indennizzo mediante restituzione alla Società della somma di Euro 37.072.200,00, oltre interessi legali;
o, in considerazione di quanto segue, della minor somma di Euro 30.772.200,00, oltre interessi legali. E per l'effetto, altresì disporre il sequestro di ogni bene mobile ed immobile riconducibile in proprietà alla fino alla concorrenza della minor somma di Controparte_8
Euro 6.300.000,00, oltre gli interessi legali”.
Con il medesimo atto ha inoltre chiesto, in via cautelare, di “disporre il sequestro AR conservativo … dei patrimoni, inclusi beni mobili (registrati e non) e immobili (partecipazioni societarie, crediti, fondi, riserve e conti correnti/depositi bancari) delle convenute, fino a concorrenza della somma di Euro 37.072.200,00”.
A sostegno della domanda ha allegato di essere una società di diritto lussemburghese AR costituita nel 2005 dai soci , , CP_9 Parte_5 CP_10 Parte_6 [...]
e , con attività prevalente di CP_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 negoziazione di derivati sui noli navali (F.F.A.). Sostiene che, a seguito di accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2015 sarebbe stata contestata l'esterovestizione della società
2 con conseguenti violazioni tributarie relative al mancato versamento delle imposte IRES ed IRAP per gli anni dal 2006 al 2008.
Tali violazioni, a dire dell'attore, sarebbero state perpetrate attraverso l'esecuzione di alcune operazioni aziendali illecite volte a trasferire le liquidità di a favore di società AR uruguaiane e da queste alle persone fisiche (c.d. beneficial owner) riconducibili ai predetti soci della come risulterebbe dalle indagini penali a carico degli stessi a seguito di un AR procedimento aperto per reati fiscali dalla Procura delle Repubblica di questo Tribunale.
Dalle indagini penali sarebbero emersi anche alcuni elementi dai quali si desumerebbe che ciascun nucleo familiare del gruppo (e, dunque della CP_4 Controparte_4 [...]
di seguito definita anche come RDB o fallimento RDB), avrebbe gestito Controparte_4 una propria società veicolo uruguaiana di riferimento che, emettendo fatture per prestazioni inesistenti, avrebbe consentito – attraverso il pagamento di dette prestazioni – il drenaggio di liquidità dalla ai soci e quindi l'arricchimento senza giusta causa di questi ultimi in AR danno della Società, per un importo pari ad €. 117.239.215,00. I soci, a loro volta, avrebbero fatto leva sulla loro qualità di “beneficial owner” della stessa (abilitati, in forza di contratto AR di mandato specifico o mandate agreement conferito alla società Interconsult), per impartire direttive agli organi di amministrazione di quest'ultima (sigg. e di Per_1 CP_2
), deducendo quindi che i reali amministratori della società attrice andassero individuati CP_2 negli stessi soci della AR
Parte della predetta somma - negli importi indicati nelle conclusioni sopra riportate ed asseritamente indebitamente percepita dai soci - sarebbe poi stata versata, mediante il tramite di ulteriori artifici,
a titolo di liberalità alla società controllante la anche questa CP_1 Controparte_8 riferibile ai medesimi soci.
Con provvedimento del 14.04.2016, il precedente magistrato assegnatario del procedimento, dott.
Fabio Di Lorenzo, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte in relazione alla domanda di sequestro, fissava per la comparizione delle parti e la discussione della domanda cautelare l'udienza del 10.05.2016 (mentre la prima udienza del relativo giudizio di merito veniva confermata per il giorno 30.06.2016, data indicata nell'atto di citazione).
Alla predetta udienza del 10.05.2016 si costituiva la RBD in bonis e non la (nel Controparte_1 seguito anche solo : il G.M., rilevata l'omessa notifica a quest'ultima, rinviava CP_1
l'udienza sulla istanza cautelare al 28.06.2016. In detta udienza si costituiva, solo per la fase cautelare, la instando per il rigetto della domanda di sequestro. CP_1
Interveniva in giudizio anche la in liquidation (nel Controparte_5 seguito, solo , riferendo di aver intrattenuto rapporti commerciali con CP_5 Parte_7
[...] (consistiti nella sottoscrizione di n. 14 contratti derivati aventi ad oggetto noli marittimi) e di vantare, in forza dei predetti contratti, un ingente credito nei confronti dell'attrice, pari ad U.S.
$ 93.572.124,19 oltre interessi, e spiegava un intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2
c.p.c. In particolare, deduceva un proprio interesse all'accoglimento della domanda CP_5
Contr principale proposta da nei confronti di ed , poiché solo la AR CP_1 restituzione all'attrice delle somme asseritamente sottratte al patrimonio sociale avrebbe consentito il parziale soddisfacimento del proprio credito.
Il procedimento cautelare si concludeva con il rigetto della misura richiesta. In particolare, il G.M. Contr rigettava la richiesta cautelare: (i) nei confronti della poiché ammessa al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 L.F.; (ii) nei confronti della per difetto del requisito CP_1 della sussidiarietà della domanda che, qualificata come esperita ex art. 2041 c.c. e non modificata, si palesava inammissibile.
Il giudizio di merito, invece, proseguiva tra le parti già costituite nel procedimento cautelare ma in assenza della non costituita anche per tale fase, e rinviato per il deposito delle CP_1 memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
In corso di causa l'attore proponeva nuove domande deducendo che, in relazione ai fatti esposti, la domanda potesse essere inquadrata anche nell'ambito delle fattispecie di cui agli art. 2033 c.c. o
2043 c.c., (poi rinunciate con le memorie di replica depositate il 07.07.2025). Ammessa la richiesta di acquisizione documentale dell'interventore, nelle more interveniva il fallimento della Pt_1 che proseguiva il giudizio per mezzo dei curatori. All'udienza del 16.01.2018 le parti davano
[...]
Contr atto dell'intervenuto fallimento della e pertanto il giudizio veniva interrotto e poi riassunto dalla società attrice. A seguito della riassunzione, la causa veniva rinviata dal precedente magistrato per la precisazione delle conclusioni;
confluiva sul ruolo della scrivente in data 04.03.2020 e subiva diversi rinvii, sia per causa Covid 19 sia per l'assenza per maternità della scrivente. Nel frattempo, in data 18.12.2019, l'interventore rinunciava agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., instando per l'estinzione del procedimento “con riferimento al rapporto processuale di cui è parte” con compensazione delle spese di lite.
Nelle more, in data 01.03.2021, si costituiva in giudizio la eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. e deducendo nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande spiegate dalla società attrice. In particolare deduceva la nullità anche della notificazione Contr dell'atto di riassunzione nei suoi confronti, a seguito del fallimento della , poiché la notifica era stata eseguita solo presso il procuratore costituito per la fase cautelare. In ragione di tanto la scrivente, preso atto che: a) la risultava effettivamente costituita solo per il CP_1
4 procedimento cautelare di sequestro;
b) che l'atto di citazione era stato notificato alla predetta convenuta nel non rispetto dei termini a comparire;
c) che l'atto di riassunzione risultava effettivamente notificato solo al procuratore costituito per la fase cautelare e non anche alla società, con ordinanza del 29.09.2023 fissava la nuova udienza di comparizione al 16.04.2024 per le ragioni da intendersi richiamate in parte de qua.
Riassegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.04.2025 ed assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con la memoria di replica depositata il 07.07.2025 il ha rinunciato alle AR altre domande in ragione della circostanza che in corso di causa sarebbe venuto meno il presupposto della illiceità delle operazioni compiute dagli amministratori/soci sul quale si basava l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della e della Controparte_1 in dipendenza delle condotte poste in essere dai di Controparte_15 loro beneficiari economici, soci e/o amministratori a danno della ex art. 2041 Parte_4
e 2042 c.c., e, per l'effetto, condannare le società convenute, ognuna per quanto di ragione, all'immediato indennizzo mediante restituzione alla società attrice della somma di euro
37.072.200,00 oltre gli interessi legali;
o, in considerazione di quanto segue, della minor somma di euro 30.772.200,00, oltre gli interessi legali”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del fallimento Controparte_4 poiché non costituito a seguito di riassunzione.
[...]
Ancora preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'interventore (in liquidation) e le altre Controparte_5 parti giusta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. depositata il 18.12.2019. In riferimento a tale rinuncia si osserva, infatti, che la stessa non necessitava di accettazione né da parte del AR
poiché non controparte processuale, né del , non costituito, né della
[...] Parte_8
costituitasi solo successivamente alla dichiarazione di rinuncia. CP_1
In rito, ancora, va dichiarata l'ammissibilità della rinuncia alle altre domande proposte dal
, sebbene intervenuta solo con le memorie di replica. AR
Ed invero, la questione inerente all'ammissibilità della rinuncia di una o più domande proposte dalle parti è stata recentemente risolta dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3453/2024 sulla scorta del seguente principio: “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura
5 semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del “thema decidendum”, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica”.
Sull'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
Va evidenziato che con l'atto introduttivo ha proposto un'azione ex art. 2041 c.c. nei AR confronti delle società convenute, assunte destinatarie finali di parte delle somme distratte in danno della società attrice dai soci sopra indicati, dapprima con versamenti a favore di società uruguaiane a fronte di false fatturazioni, di poi da queste ultime rimesse nuovamente ai soci e da queste, attraverso ulteriori artifici, alle convenute. Contr ed (quest'ultima costituita in bonis, prima della dichiarazione di fallimento, sia CP_1 nella fase cautelare che in quella di merito) hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti: a) per violazione del principio di sussidiarietà; b) per violazione del principio di unicità del fatto causativo dell'impoverimento/arricchimento.
Orbene, a mente dell'art. 2042 c.c., rubricato “Carattere sussidiario dell'azione”, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare”.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. 29 maggio 1967 n. 1170 e 25 febbraio 1971, n. 481,
e più di recente Cass. civ. SS.UU. n. 9531/1996 e Cass. civ. n. 25461/2010), il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento comporta che la stessa: “deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione
o decadenza”. Più precisamente: “l'azione generale di arricchimento è esclusa quando altra azione appaia proponibile per conseguire lo stesso bene, ancorché l'attore sia dubbioso nel prevederne
l'esito positivo” (SS.UU. n. 9531/1996).
6 La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che: “perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro” (cfr. Cass. civ. n. 18878 del 24 settembre 2015).
A tali principi hanno dato continuità sempre le SS.UU della Cassazione, precisando che l'azione di arricchimento è proponibile solo al ricorrere di due condizioni: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ. SS.UU. n. 24772/2008).
Posti tali principi, deve condividersi la motivazione resa dal G.M. in sede cautelare, che con l'ordinanza del 10.08.2016, ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo avanzata dall'attrice per insussistenza del requisito del fumus, ovvero della pronosticabile fondatezza dell'azione di merito promossa. Con il predetto provvedimento, non reclamato, il giudice cautelare ha osservato:
“se lamenta che i pagamenti sarebbero avvenuti a fronte di prestazioni Parte_4 inesistenti, e quindi, senza giusta causa, non spiega perché avrebbe non potuto proporre l'azione di indebito oggettivo. Analogamente, parte attrice non illustra perché non avrebbe potuto proporre azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in astratto configurabile specie qualora si alleghi e dimostri una dolosa partecipazione alla asserita spoliazione della . “Si aggiunga” – AR continua il Tribunale – che “difetta anche il requisito della unicità del fatto produttivo dell'arricchimento e dell'impoverimento …. Infatti, l'evento che ha causato l'impoverimento di
è stato il versamento di somme da quest'ultima alle società uruguayane;
invece Parte_4
l'arricchimento dei convenuti è avvenuto in un secondo momento e con un distinto evento, consistente nella distribuzione delle somme da parte delle società uruguayane ” (si veda pag. 8 dell'ordinanza del 10.08.2016).
Invero. con riferimento alla domanda e sulla base della prospettazione in fatto di cui all'atto di citazione, si evince che l'azione proposta dall'attore non possa considerarsi quale unica esperibile.
Come correttamente osservano le difese delle società convenute, infatti, laddove fosse configurabile l'illiceità delle condotte poste in essere da queste ultime unitamente ai soci, l'azione da esperirsi al
7 più avrebbe potuto essere quella di cui all'art. 2043 c.c. Manca, dunque, il presupposto della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. per l'esperimento dell'azione di arricchimento senza causa.
In ogni caso, come già osservato nella ordinanza cautelare, manca il requisito della “unicità del fatto causativo dell'impoverimento/arricchimento”.
Sempre dalla ricostruzione in fatto esposta dall'attore, si evincerebbe in effetti che i versamenti di somme che avrebbero determinato l'impoverimento sarebbero stati effettuati a favore di in provenienza di altri versamenti effettuati dai soci (amministratori di fatto della CP_1
in favore di società uruguaiane per il pagamento di false fatturazioni e poi, da queste AR ultime, ritrasferite agli stessi soci che a loro volta le avrebbero distratte in favore della società odierne convenute.
Il collegamento tra l'asserito impoverimento di e l'arricchimento preteso in danno AR delle convenute sarebbe quindi stato interrotto almeno tre volte (se non quattro): da AR alle società uruguaiane, da queste ai soci, dai soci (o dalle società uruguaiane direttamente) a Contr e da questa a , con conseguente venir meno del presupposto della unicità del CP_1 fatto.
Si osserva infine che la difesa del fallimento nella memoria di replica con la quale AR ha rinunciato alle altre domande proposte, osserva che: “In altri termini: essendo la competenza radicata in Lussemburgo… nessuna iniziativa contra legem risulta essere stata intrapresa dai
RI , , Parte_9 Parte_6 CP_10 Controparte_11 CP_12
, in qualità di beneficiari economici, soci e/o
[...] Controparte_13 Controparte_14 amministratori della oggi in persona dei Controparte_8 Controparte_16
Curatori pro tempore. Quel che è pacifico e che risulta è che secondo la legge lussemburghese
(unica di riferimento e che, infatti, non ha dato luogo a iniziative penali in Lussemburgo in sede fallimentare) gli allora soci, di fronte a una difficoltà dell'azienda, avrebbero dovuto intervenire per quanto nella loro possibilità mettendo a disposizione dell'azienda poi AR
, il più possibile ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'azienda AR stessa. Insomma, i medesimi avrebbero dovuto restituire e non trattenere le somme, e ciò a beneficio della stessa e dei suoi stakeholders”. AR
Neanche sotto tale profilo la domanda di arricchimento per come proposta può trovare accoglimento. A mente dell'art. 2041 c.c., ai fini della proponibilità e configurabilità dell'azione di arricchimento senza causa, è necessaria, per l'appunto, l'assenza di una giusta causa. Orbene, sostenere l'esclusione dell'esistenza di illeciti, asseritamente configurabili nelle originarie operazioni compiute dai soci per conto della con le società uruguaiane (dalle quali AR trarrebbe origine l'indebito), comporta che neanche in astratto sia più configurabile il citato
8 requisito previsto dall'art. 2041 c.c. (assenza di giusta causa). Né è dato comprendere in relazione in quale altro rapporto “obbligatorio” gli allora soci “sarebbero dovuti intervenire” e restituire alla le somme da questi asseritamente conseguite a seguito di non illecite attività svolte AR per conto della società attrice.
Per i motivi suesposti la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice ed il fallimento Controparte_4
le stesse vanno compensate tra le parti in ragione della mancata costituzione della convenuta
[...]
a seguito della dichiarazione di fallimento.
Vanno altresì compensate tra tutte le parti anche le spese di lite in relazione alla posizione dell'interventore per i motivi sopra esposti.
Le spese di lite della fase cautelare (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e del presente giudizio di merito (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri tabellari minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di valore superiore ad € 32.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del fallimento - dichiara Controparte_4
l'estinzione del giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'interventore
[...]
(in liquidation) e le altre parti in causa per le ragioni di cui in Controparte_5 motivazione;
- condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite della causa di merito AR in favore della convenuta che liquida in € 70.458,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della AR convenuta del procedimento cautelare per sequestro conservativo, che liquida in Controparte_1
€ 24.467,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 2 agosto 2025
Si comunichi. Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2289/2016 R.G., avente ad oggetto: restituzione di indebito vertente tra
TRA con sede in Rue Guillaume J. Kroll, L – 1882 AR
Lussemburgo, in persona del Curatore nominato con sentenza di fallimento Parte_2
F-187/16 del Tribunale di Commercio di Lussemburgo, assistito, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Ugo Torsi (C.F.
) e Vincenzo Ussani d'Escobar (C.F. ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale, Isola G8. PEC:
- Email_1 Email_2
Attrice
CONTRO con sede legale in Luxembourg L-2210, 38, Boulevard Napolèon 1, n. Controparte_1
B45333, in persona degli amministratori Dott. e Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Giacomo D'Attorre (C.F.
[...]
), Alfonso Magliulo (C.F. ) e Gennaro Borriello C.F._3 C.F._4
(C.F.: ) e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via A. Depretis C.F._5
n.51. PEC: , Email_3 Email_4
; Email_5
Convenuta
NONCHE' on sede in Torre Controparte_4 del Greco (NA) al viale Olivella n.10, C.F. in persona dei curatori avv. Vincenzo P.IVA_1
1 Ruggiero, dott. Giovanni Alari e dott. Luciano Caiazzo pec:
Email_6
Convenuto contumace
E con sede Controparte_5 legale in 171 Main Street, The Barracks, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, in persona del Co-liquidatore di GR TH UK LLP, 30 Finsbury Square, Londra, Controparte_6 rappresentata e difesa – per procura in atti – dagli avvocati Raffaele Cavani (C.F.
e Massimo Di Muro (C.F. domiciliata in C.F._6 C.F._7
Sorrento (NA), Corso Italia 159 presso studio Rubino Russo. PEC:
- Email_7 Email_8
Interventore
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo l'8.04.2016, (nel seguito anche solo AR
) ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di “accertare Parte_3
e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della e della Controparte_1 [...] in dipendenza delle condotte poste in essere dai loro beneficiari Controparte_7 economici, soci e/o amministratori a danno della ex artt. 2041 e 2042 c.c., e Parte_4 per l'effetto condannare le società convenute, ognuna per quanto di ragione, all'immediato indennizzo mediante restituzione alla Società della somma di Euro 37.072.200,00, oltre interessi legali;
o, in considerazione di quanto segue, della minor somma di Euro 30.772.200,00, oltre interessi legali. E per l'effetto, altresì disporre il sequestro di ogni bene mobile ed immobile riconducibile in proprietà alla fino alla concorrenza della minor somma di Controparte_8
Euro 6.300.000,00, oltre gli interessi legali”.
Con il medesimo atto ha inoltre chiesto, in via cautelare, di “disporre il sequestro AR conservativo … dei patrimoni, inclusi beni mobili (registrati e non) e immobili (partecipazioni societarie, crediti, fondi, riserve e conti correnti/depositi bancari) delle convenute, fino a concorrenza della somma di Euro 37.072.200,00”.
A sostegno della domanda ha allegato di essere una società di diritto lussemburghese AR costituita nel 2005 dai soci , , CP_9 Parte_5 CP_10 Parte_6 [...]
e , con attività prevalente di CP_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 negoziazione di derivati sui noli navali (F.F.A.). Sostiene che, a seguito di accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2015 sarebbe stata contestata l'esterovestizione della società
2 con conseguenti violazioni tributarie relative al mancato versamento delle imposte IRES ed IRAP per gli anni dal 2006 al 2008.
Tali violazioni, a dire dell'attore, sarebbero state perpetrate attraverso l'esecuzione di alcune operazioni aziendali illecite volte a trasferire le liquidità di a favore di società AR uruguaiane e da queste alle persone fisiche (c.d. beneficial owner) riconducibili ai predetti soci della come risulterebbe dalle indagini penali a carico degli stessi a seguito di un AR procedimento aperto per reati fiscali dalla Procura delle Repubblica di questo Tribunale.
Dalle indagini penali sarebbero emersi anche alcuni elementi dai quali si desumerebbe che ciascun nucleo familiare del gruppo (e, dunque della CP_4 Controparte_4 [...]
di seguito definita anche come RDB o fallimento RDB), avrebbe gestito Controparte_4 una propria società veicolo uruguaiana di riferimento che, emettendo fatture per prestazioni inesistenti, avrebbe consentito – attraverso il pagamento di dette prestazioni – il drenaggio di liquidità dalla ai soci e quindi l'arricchimento senza giusta causa di questi ultimi in AR danno della Società, per un importo pari ad €. 117.239.215,00. I soci, a loro volta, avrebbero fatto leva sulla loro qualità di “beneficial owner” della stessa (abilitati, in forza di contratto AR di mandato specifico o mandate agreement conferito alla società Interconsult), per impartire direttive agli organi di amministrazione di quest'ultima (sigg. e di Per_1 CP_2
), deducendo quindi che i reali amministratori della società attrice andassero individuati CP_2 negli stessi soci della AR
Parte della predetta somma - negli importi indicati nelle conclusioni sopra riportate ed asseritamente indebitamente percepita dai soci - sarebbe poi stata versata, mediante il tramite di ulteriori artifici,
a titolo di liberalità alla società controllante la anche questa CP_1 Controparte_8 riferibile ai medesimi soci.
Con provvedimento del 14.04.2016, il precedente magistrato assegnatario del procedimento, dott.
Fabio Di Lorenzo, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte in relazione alla domanda di sequestro, fissava per la comparizione delle parti e la discussione della domanda cautelare l'udienza del 10.05.2016 (mentre la prima udienza del relativo giudizio di merito veniva confermata per il giorno 30.06.2016, data indicata nell'atto di citazione).
Alla predetta udienza del 10.05.2016 si costituiva la RBD in bonis e non la (nel Controparte_1 seguito anche solo : il G.M., rilevata l'omessa notifica a quest'ultima, rinviava CP_1
l'udienza sulla istanza cautelare al 28.06.2016. In detta udienza si costituiva, solo per la fase cautelare, la instando per il rigetto della domanda di sequestro. CP_1
Interveniva in giudizio anche la in liquidation (nel Controparte_5 seguito, solo , riferendo di aver intrattenuto rapporti commerciali con CP_5 Parte_7
[...] (consistiti nella sottoscrizione di n. 14 contratti derivati aventi ad oggetto noli marittimi) e di vantare, in forza dei predetti contratti, un ingente credito nei confronti dell'attrice, pari ad U.S.
$ 93.572.124,19 oltre interessi, e spiegava un intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2
c.p.c. In particolare, deduceva un proprio interesse all'accoglimento della domanda CP_5
Contr principale proposta da nei confronti di ed , poiché solo la AR CP_1 restituzione all'attrice delle somme asseritamente sottratte al patrimonio sociale avrebbe consentito il parziale soddisfacimento del proprio credito.
Il procedimento cautelare si concludeva con il rigetto della misura richiesta. In particolare, il G.M. Contr rigettava la richiesta cautelare: (i) nei confronti della poiché ammessa al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 L.F.; (ii) nei confronti della per difetto del requisito CP_1 della sussidiarietà della domanda che, qualificata come esperita ex art. 2041 c.c. e non modificata, si palesava inammissibile.
Il giudizio di merito, invece, proseguiva tra le parti già costituite nel procedimento cautelare ma in assenza della non costituita anche per tale fase, e rinviato per il deposito delle CP_1 memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
In corso di causa l'attore proponeva nuove domande deducendo che, in relazione ai fatti esposti, la domanda potesse essere inquadrata anche nell'ambito delle fattispecie di cui agli art. 2033 c.c. o
2043 c.c., (poi rinunciate con le memorie di replica depositate il 07.07.2025). Ammessa la richiesta di acquisizione documentale dell'interventore, nelle more interveniva il fallimento della Pt_1 che proseguiva il giudizio per mezzo dei curatori. All'udienza del 16.01.2018 le parti davano
[...]
Contr atto dell'intervenuto fallimento della e pertanto il giudizio veniva interrotto e poi riassunto dalla società attrice. A seguito della riassunzione, la causa veniva rinviata dal precedente magistrato per la precisazione delle conclusioni;
confluiva sul ruolo della scrivente in data 04.03.2020 e subiva diversi rinvii, sia per causa Covid 19 sia per l'assenza per maternità della scrivente. Nel frattempo, in data 18.12.2019, l'interventore rinunciava agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., instando per l'estinzione del procedimento “con riferimento al rapporto processuale di cui è parte” con compensazione delle spese di lite.
Nelle more, in data 01.03.2021, si costituiva in giudizio la eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. e deducendo nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande spiegate dalla società attrice. In particolare deduceva la nullità anche della notificazione Contr dell'atto di riassunzione nei suoi confronti, a seguito del fallimento della , poiché la notifica era stata eseguita solo presso il procuratore costituito per la fase cautelare. In ragione di tanto la scrivente, preso atto che: a) la risultava effettivamente costituita solo per il CP_1
4 procedimento cautelare di sequestro;
b) che l'atto di citazione era stato notificato alla predetta convenuta nel non rispetto dei termini a comparire;
c) che l'atto di riassunzione risultava effettivamente notificato solo al procuratore costituito per la fase cautelare e non anche alla società, con ordinanza del 29.09.2023 fissava la nuova udienza di comparizione al 16.04.2024 per le ragioni da intendersi richiamate in parte de qua.
Riassegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.04.2025 ed assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con la memoria di replica depositata il 07.07.2025 il ha rinunciato alle AR altre domande in ragione della circostanza che in corso di causa sarebbe venuto meno il presupposto della illiceità delle operazioni compiute dagli amministratori/soci sul quale si basava l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa della e della Controparte_1 in dipendenza delle condotte poste in essere dai di Controparte_15 loro beneficiari economici, soci e/o amministratori a danno della ex art. 2041 Parte_4
e 2042 c.c., e, per l'effetto, condannare le società convenute, ognuna per quanto di ragione, all'immediato indennizzo mediante restituzione alla società attrice della somma di euro
37.072.200,00 oltre gli interessi legali;
o, in considerazione di quanto segue, della minor somma di euro 30.772.200,00, oltre gli interessi legali”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del fallimento Controparte_4 poiché non costituito a seguito di riassunzione.
[...]
Ancora preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'interventore (in liquidation) e le altre Controparte_5 parti giusta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. depositata il 18.12.2019. In riferimento a tale rinuncia si osserva, infatti, che la stessa non necessitava di accettazione né da parte del AR
poiché non controparte processuale, né del , non costituito, né della
[...] Parte_8
costituitasi solo successivamente alla dichiarazione di rinuncia. CP_1
In rito, ancora, va dichiarata l'ammissibilità della rinuncia alle altre domande proposte dal
, sebbene intervenuta solo con le memorie di replica. AR
Ed invero, la questione inerente all'ammissibilità della rinuncia di una o più domande proposte dalle parti è stata recentemente risolta dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3453/2024 sulla scorta del seguente principio: “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura
5 semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del “thema decidendum”, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica”.
Sull'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
Va evidenziato che con l'atto introduttivo ha proposto un'azione ex art. 2041 c.c. nei AR confronti delle società convenute, assunte destinatarie finali di parte delle somme distratte in danno della società attrice dai soci sopra indicati, dapprima con versamenti a favore di società uruguaiane a fronte di false fatturazioni, di poi da queste ultime rimesse nuovamente ai soci e da queste, attraverso ulteriori artifici, alle convenute. Contr ed (quest'ultima costituita in bonis, prima della dichiarazione di fallimento, sia CP_1 nella fase cautelare che in quella di merito) hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti: a) per violazione del principio di sussidiarietà; b) per violazione del principio di unicità del fatto causativo dell'impoverimento/arricchimento.
Orbene, a mente dell'art. 2042 c.c., rubricato “Carattere sussidiario dell'azione”, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare”.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. 29 maggio 1967 n. 1170 e 25 febbraio 1971, n. 481,
e più di recente Cass. civ. SS.UU. n. 9531/1996 e Cass. civ. n. 25461/2010), il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento comporta che la stessa: “deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione
o decadenza”. Più precisamente: “l'azione generale di arricchimento è esclusa quando altra azione appaia proponibile per conseguire lo stesso bene, ancorché l'attore sia dubbioso nel prevederne
l'esito positivo” (SS.UU. n. 9531/1996).
6 La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che: “perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro” (cfr. Cass. civ. n. 18878 del 24 settembre 2015).
A tali principi hanno dato continuità sempre le SS.UU della Cassazione, precisando che l'azione di arricchimento è proponibile solo al ricorrere di due condizioni: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ. SS.UU. n. 24772/2008).
Posti tali principi, deve condividersi la motivazione resa dal G.M. in sede cautelare, che con l'ordinanza del 10.08.2016, ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo avanzata dall'attrice per insussistenza del requisito del fumus, ovvero della pronosticabile fondatezza dell'azione di merito promossa. Con il predetto provvedimento, non reclamato, il giudice cautelare ha osservato:
“se lamenta che i pagamenti sarebbero avvenuti a fronte di prestazioni Parte_4 inesistenti, e quindi, senza giusta causa, non spiega perché avrebbe non potuto proporre l'azione di indebito oggettivo. Analogamente, parte attrice non illustra perché non avrebbe potuto proporre azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in astratto configurabile specie qualora si alleghi e dimostri una dolosa partecipazione alla asserita spoliazione della . “Si aggiunga” – AR continua il Tribunale – che “difetta anche il requisito della unicità del fatto produttivo dell'arricchimento e dell'impoverimento …. Infatti, l'evento che ha causato l'impoverimento di
è stato il versamento di somme da quest'ultima alle società uruguayane;
invece Parte_4
l'arricchimento dei convenuti è avvenuto in un secondo momento e con un distinto evento, consistente nella distribuzione delle somme da parte delle società uruguayane ” (si veda pag. 8 dell'ordinanza del 10.08.2016).
Invero. con riferimento alla domanda e sulla base della prospettazione in fatto di cui all'atto di citazione, si evince che l'azione proposta dall'attore non possa considerarsi quale unica esperibile.
Come correttamente osservano le difese delle società convenute, infatti, laddove fosse configurabile l'illiceità delle condotte poste in essere da queste ultime unitamente ai soci, l'azione da esperirsi al
7 più avrebbe potuto essere quella di cui all'art. 2043 c.c. Manca, dunque, il presupposto della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. per l'esperimento dell'azione di arricchimento senza causa.
In ogni caso, come già osservato nella ordinanza cautelare, manca il requisito della “unicità del fatto causativo dell'impoverimento/arricchimento”.
Sempre dalla ricostruzione in fatto esposta dall'attore, si evincerebbe in effetti che i versamenti di somme che avrebbero determinato l'impoverimento sarebbero stati effettuati a favore di in provenienza di altri versamenti effettuati dai soci (amministratori di fatto della CP_1
in favore di società uruguaiane per il pagamento di false fatturazioni e poi, da queste AR ultime, ritrasferite agli stessi soci che a loro volta le avrebbero distratte in favore della società odierne convenute.
Il collegamento tra l'asserito impoverimento di e l'arricchimento preteso in danno AR delle convenute sarebbe quindi stato interrotto almeno tre volte (se non quattro): da AR alle società uruguaiane, da queste ai soci, dai soci (o dalle società uruguaiane direttamente) a Contr e da questa a , con conseguente venir meno del presupposto della unicità del CP_1 fatto.
Si osserva infine che la difesa del fallimento nella memoria di replica con la quale AR ha rinunciato alle altre domande proposte, osserva che: “In altri termini: essendo la competenza radicata in Lussemburgo… nessuna iniziativa contra legem risulta essere stata intrapresa dai
RI , , Parte_9 Parte_6 CP_10 Controparte_11 CP_12
, in qualità di beneficiari economici, soci e/o
[...] Controparte_13 Controparte_14 amministratori della oggi in persona dei Controparte_8 Controparte_16
Curatori pro tempore. Quel che è pacifico e che risulta è che secondo la legge lussemburghese
(unica di riferimento e che, infatti, non ha dato luogo a iniziative penali in Lussemburgo in sede fallimentare) gli allora soci, di fronte a una difficoltà dell'azienda, avrebbero dovuto intervenire per quanto nella loro possibilità mettendo a disposizione dell'azienda poi AR
, il più possibile ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'azienda AR stessa. Insomma, i medesimi avrebbero dovuto restituire e non trattenere le somme, e ciò a beneficio della stessa e dei suoi stakeholders”. AR
Neanche sotto tale profilo la domanda di arricchimento per come proposta può trovare accoglimento. A mente dell'art. 2041 c.c., ai fini della proponibilità e configurabilità dell'azione di arricchimento senza causa, è necessaria, per l'appunto, l'assenza di una giusta causa. Orbene, sostenere l'esclusione dell'esistenza di illeciti, asseritamente configurabili nelle originarie operazioni compiute dai soci per conto della con le società uruguaiane (dalle quali AR trarrebbe origine l'indebito), comporta che neanche in astratto sia più configurabile il citato
8 requisito previsto dall'art. 2041 c.c. (assenza di giusta causa). Né è dato comprendere in relazione in quale altro rapporto “obbligatorio” gli allora soci “sarebbero dovuti intervenire” e restituire alla le somme da questi asseritamente conseguite a seguito di non illecite attività svolte AR per conto della società attrice.
Per i motivi suesposti la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice ed il fallimento Controparte_4
le stesse vanno compensate tra le parti in ragione della mancata costituzione della convenuta
[...]
a seguito della dichiarazione di fallimento.
Vanno altresì compensate tra tutte le parti anche le spese di lite in relazione alla posizione dell'interventore per i motivi sopra esposti.
Le spese di lite della fase cautelare (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e del presente giudizio di merito (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri tabellari minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di valore superiore ad € 32.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del fallimento - dichiara Controparte_4
l'estinzione del giudizio in relazione al rapporto processuale tra l'interventore
[...]
(in liquidation) e le altre parti in causa per le ragioni di cui in Controparte_5 motivazione;
- condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite della causa di merito AR in favore della convenuta che liquida in € 70.458,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della AR convenuta del procedimento cautelare per sequestro conservativo, che liquida in Controparte_1
€ 24.467,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 2 agosto 2025
Si comunichi. Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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