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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI FI, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Luigi Sprugnoli 12 53100 Siena SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 10420231460000M9004 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025, il sig. Ricorrente_1 , residente in [...], rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Difensore_1, impugna la Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria notificata in data 01.04.2025. Eccepisce il ricorrente la la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che uno degli immobili su cui insiste ipoteca è all'interno di un fondo patrimoniale e che del secondo immobile, oggetto di ipoteca, il contribuente è usufruttuario, oltre ad altre contestazioni relative al merito della pretesa. In data 02.09.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando in primis la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso. In data 31.10.2025, si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, rilevando la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito, chiede quindi il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 01.04.2025, e la notifica del ricorso avvenuta in data 05.06.2025, ritiene tardivo il ricorso presentato così come rilevato anche dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena.
La Corte ritiene giusto liquidare le spese a carico del ricorrente come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammisibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente.
Siena lì 12.01.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI FI, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Luigi Sprugnoli 12 53100 Siena SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 10420231460000M9004 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025, il sig. Ricorrente_1 , residente in [...], rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Difensore_1, impugna la Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria notificata in data 01.04.2025. Eccepisce il ricorrente la la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che uno degli immobili su cui insiste ipoteca è all'interno di un fondo patrimoniale e che del secondo immobile, oggetto di ipoteca, il contribuente è usufruttuario, oltre ad altre contestazioni relative al merito della pretesa. In data 02.09.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando in primis la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso. In data 31.10.2025, si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena, rilevando la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito, chiede quindi il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 01.04.2025, e la notifica del ricorso avvenuta in data 05.06.2025, ritiene tardivo il ricorso presentato così come rilevato anche dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena.
La Corte ritiene giusto liquidare le spese a carico del ricorrente come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammisibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente.
Siena lì 12.01.2026