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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 18.03.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 259/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], c.f. , rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di n 0.2024, dall'avv. Antonio Domenico Ferrante, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
o Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettiva iato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 18.02.2019 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha ritenuto l'istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%, non ritenendo, pertanto, sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1651/2019); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata il Persona_1
25.10.2021, ha escluso la sussistenza di una p e pari o superiore al 74%, confermando così il giudizio già espresso in sede amministrativa. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erroneo il giudizio formulato in fase di atp perché non rispondente alle sue reali condizioni di salute e non corretta la valutazione della principale patologia diagnosticata (pemfigo volgare), erroneamente classificata per analogia con l'artrite reumatoide, valutabile dagli 81 ai 100 punti percentuali. A sostegno delle proprie ragioni depositava relazione tecnica di parte a firma del dott. ritenuta attestante il diritto all'assegno mensile di assistenza con Persona_2 decorrenza già dall'epoca della prima visita presso il CML Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_1
1 lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute, con condanna dell al Parte_2 CP_1 pagamen ite per entrambe le fasi del giudizio. CP_ 1.2. L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio pretes a chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto inammissibile e infondato. Si è opposto, altresì, alla rinnovazione della CTU. 1.3. All'esito dell'udienza del 26.04.2023, rilevata la presenza di nuova documentazione depositata nelle more ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il GdL onerava il CTU a rendere chiarimenti in ordine alla idoneità della stessa di modificare il giudizio medico-legale già espresso.
1.4. Disposta la comparizione personale del dott. al fine di ottenere ulteriori chiarimenti in Per_1 merito ai codici di riferimento delle singole patol lle modalità di calcolo applicate, acquisita infine la documentazione prodotta, all'esito di ulteriore rinvio, la scrivente che sostituisce la dott.ssa sul ruolo, giusta decreti Presidenziali n. 2/2025 e n. 12/2025, decideva la causa alla udienza Per_3 del 18.03.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. L'assegno mensile di assistenza per invalidi civili con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico è una prestazione economica a carattere assistenziale, prevista dall' art. 13 L. n. 118/1971, come sostituito dall' art. 1, co 35, L. n. 247/2007, concessa agli invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 67 anni di età, che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, con percentuale d'invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con r il 25.10.2021, ha ritenuto non sussistente il presupposto necessario per l'accesso all'assegno mensile di assistenza, attestando un grado di invalidità pari al 67%. Ha formulato le seguenti considerazioni: “La prima patologia da prendere in considerazione è il pemfigo volgare. Rappresenta una malattia cutanea di origine autoimmune, che si esprime con la formazione di vescicole intraepidermiche ed estese erosioni su cute e mucose apparentemente sane. Il pemfigo volgare è caratterizzato dalla comparsa di bolle flaccide di dimensioni variabili e contenuto limpido, ma spesso può accadere che cute e mucose si distacchino semplicemente lasciando erosioni dolorose. All'esordio della malattia, le bolle si localizzano nella bocca, dove si rompono e persistono come ulcere croniche, spesso dolorose, per periodi variabili, prima della comparsa anche a livello cutaneo. Per tale motivo, la disfagia è un sintomo frequente. Inoltre, quando viene interessata la mucosa orale e faringea, il soggetto ha un po' di difficoltà a ingerire cibi solidi, per cui in questa fase si assiste a un progressivo scadimento delle condizioni generali, con la comparsa di sintomi come astenia, dimagrimento e inappetenza. Il trattamento consiste in corticosteroidi e, talvolta immunosoppressori. La paziente è in cura presso il centro dermatologico IDI di Roma dove si reca frequentemente per i controlli clinici. La spondilodiscartrosi è una malattia a carattere degenerativo, per lo più fisiologica, che con gli anni interessa tutti noi e si riflette a livello articolare, interessando i comuni movimenti. La Connettivite indifferenziata è una malattia autoimmune che consiste in un'infiammazione del tessuto connettivo. Fa parte della Connettivite indifferenziata, la S. di Raynaud, che consiste in un vasospasmo al freddo o a uno stress emotivo, che provoca sensazione di dolore e variazione del colorito cutaneo reversibile (pallore, cianosi, eritema o una combinazione di questi) a carico di una o più dita. La fibromialgia è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia). Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Si avvale di miorilassanti ed antidolorifici al bisogno. La Connettivite indifferenziata, la S. di e la Per_4 Fibromialgia fanno parte di un unico complesso morboso. L'emicrania con aura è una particolare forma d esta preceduta o accompagnata da una serie di sintomi transitori di tipo neurologico, come nausea, perdita di appetito, offuscamento visivo e scotomi. Si avvale di antinfiammatori al bisogno. L'insufficienza venosa è stata trattata chirurgicamente, con l'intervento alla safena. Tali patologie sono tutte sotto controllo medico, cioè in follow-up”. 3.1. Con l'introduzione del presente giudizio, parte ricorrente ha ritenuto non correttamente valutato il quadro clinico evincibile dalla produzione depositata ed ha allegato nuova documentazione al fine di avvalorare quanto sostenuto in merito alla meritevolezza del beneficio. 3.2. In risposta alla richiesta di chiarimenti disposta all'esito dell'udienza del 26.04.2023, il Dott.
[...] Per_
modificava il giudizio espresso, assegnando una percentuale invalidante del 74% con decorre
2 dalla data di redazione della relazione integrativa (28.05.2024), ritenendo peggiorato il quadro clinico inizialmente esaminato alla luce della nuova certificazione medica prodotta. Circa le modalità di calcolo effettuate, il CTU, all'udienza del 10.09.2024, precisava quanto segue: “Le patologie pemfico, connettivite indifferenziate, fenomeno di Reynaud, fibromialgia, emicrania con aura possono essere ricomprese in un'unica condizione invalidante per analogia rapportata al DM 5.02.92 e ricompresa nella voce 9320 (lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale) con valutazione in fascia 41%-50%. E tanto in quanto l'insieme delle entità nosologiche riconoscono una eziopatogenesi simile ad un'incidenza nei singoli organi e/o apparati. In considerazione della situazione clinica generale ho ritenuto valutare il complesso in misura del 60% tenendo conto anche dell'inquadramento di tali CP_ patologie nelle linee guida A questo si unisce una spondiloartrosi valutabile in misura del 20% calcolata per CP_ analogia in base al codice 7 elle linee guida Esiste poi anche una insufficienza venosa agli arti inferiori con esiti CP_ di safenectomia valutabile in misura del 20%, facendo riferimento al codice 454.1 delle linee guida Per cui ritengo che il grado di invalidità da riconoscere, applicando il calcolo riduzionistico, sia del 74% a far data redazione della relazione integrativa ovvero il 28.05.2024”. 4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della relazione integrativa disposta nella presente fase può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 118/1971, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, con decorrenza dal 28.05.2024. I chiarimenti resi a seguito dell'incardinato giudizio di merito sono condivisibili dal Tribunale perché correttamente motivati ed ispirati a corretti criteri medico - legali. A ciò si aggiunga che la relazione integrativa non ha formato oggetto di contestazione, neppure in punto di decorrenza. Il CTU ha ben indicato le ragioni per cui ha ritenuto inizialmente non integrato il requisito sanitario utile all'assegno mensile nonché la modalità di calcolo adottata (cfr. risposta alle osservazioni dell'avv Cioffi del 19.10.2021 contenute nella relazione integrativa del 28.05.2024: “Il Pemfigo volgare, la Connettivite indifferenziata e la Fibromialgia determinano un'invalidità del 40% (tenuto conto della Tabella Percentuale Invalidi Civili del 09/04/'21, che così recita: la Connettivite con compromissione d'organo, come nel caso in esame, va da una percentuale invalidante del 21% al 100%). Ho ritenuto opportuno assegnare tale percentuale, considerando l'esordio recente di tali patologie in costante follow-up ed il tempestivo trattamento farmacologico, che hanno rallentato così il decorso clinico delle stesse. Il restante 27% è determinato dalle rimanenti patologie, precedentemente menzionate. Si è confermata la precedente percentuale, in quanto dalla documentazione agli atti, da tale data (13/03/19), non risultano nuove patologie emergenti né tantomeno è documentato un aggravamento delle preesistenti, in misura tale da far cambiare orientamento sulla precedente percentuale invalidante (67%). A mio parere, quindi, la sig.ra risulta invalida al Pt_1 67%”). Inoltre, sulla scorta delle precisazioni rese dal consulente all'udien sta per la sua comparizione, l'istante ha chiesto la decisione della causa e l' un rinvio per discussione, senza CP_1 esprimere parere discorde. Va, quindi, emessa la declaratoria di ispositivo. 5. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP, nonché al deposito del ricorso in opposizione (dopo circa 2 anni), giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di
3 celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/71, con decorrenza dal 28.05.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
4
nata in [...] il [...], c.f. , rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di n 0.2024, dall'avv. Antonio Domenico Ferrante, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
o Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettiva iato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 18.02.2019 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha ritenuto l'istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%, non ritenendo, pertanto, sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1651/2019); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata il Persona_1
25.10.2021, ha escluso la sussistenza di una p e pari o superiore al 74%, confermando così il giudizio già espresso in sede amministrativa. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erroneo il giudizio formulato in fase di atp perché non rispondente alle sue reali condizioni di salute e non corretta la valutazione della principale patologia diagnosticata (pemfigo volgare), erroneamente classificata per analogia con l'artrite reumatoide, valutabile dagli 81 ai 100 punti percentuali. A sostegno delle proprie ragioni depositava relazione tecnica di parte a firma del dott. ritenuta attestante il diritto all'assegno mensile di assistenza con Persona_2 decorrenza già dall'epoca della prima visita presso il CML Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_1
1 lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute, con condanna dell al Parte_2 CP_1 pagamen ite per entrambe le fasi del giudizio. CP_ 1.2. L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio pretes a chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto inammissibile e infondato. Si è opposto, altresì, alla rinnovazione della CTU. 1.3. All'esito dell'udienza del 26.04.2023, rilevata la presenza di nuova documentazione depositata nelle more ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il GdL onerava il CTU a rendere chiarimenti in ordine alla idoneità della stessa di modificare il giudizio medico-legale già espresso.
1.4. Disposta la comparizione personale del dott. al fine di ottenere ulteriori chiarimenti in Per_1 merito ai codici di riferimento delle singole patol lle modalità di calcolo applicate, acquisita infine la documentazione prodotta, all'esito di ulteriore rinvio, la scrivente che sostituisce la dott.ssa sul ruolo, giusta decreti Presidenziali n. 2/2025 e n. 12/2025, decideva la causa alla udienza Per_3 del 18.03.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. L'assegno mensile di assistenza per invalidi civili con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico è una prestazione economica a carattere assistenziale, prevista dall' art. 13 L. n. 118/1971, come sostituito dall' art. 1, co 35, L. n. 247/2007, concessa agli invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 67 anni di età, che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, con percentuale d'invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con r il 25.10.2021, ha ritenuto non sussistente il presupposto necessario per l'accesso all'assegno mensile di assistenza, attestando un grado di invalidità pari al 67%. Ha formulato le seguenti considerazioni: “La prima patologia da prendere in considerazione è il pemfigo volgare. Rappresenta una malattia cutanea di origine autoimmune, che si esprime con la formazione di vescicole intraepidermiche ed estese erosioni su cute e mucose apparentemente sane. Il pemfigo volgare è caratterizzato dalla comparsa di bolle flaccide di dimensioni variabili e contenuto limpido, ma spesso può accadere che cute e mucose si distacchino semplicemente lasciando erosioni dolorose. All'esordio della malattia, le bolle si localizzano nella bocca, dove si rompono e persistono come ulcere croniche, spesso dolorose, per periodi variabili, prima della comparsa anche a livello cutaneo. Per tale motivo, la disfagia è un sintomo frequente. Inoltre, quando viene interessata la mucosa orale e faringea, il soggetto ha un po' di difficoltà a ingerire cibi solidi, per cui in questa fase si assiste a un progressivo scadimento delle condizioni generali, con la comparsa di sintomi come astenia, dimagrimento e inappetenza. Il trattamento consiste in corticosteroidi e, talvolta immunosoppressori. La paziente è in cura presso il centro dermatologico IDI di Roma dove si reca frequentemente per i controlli clinici. La spondilodiscartrosi è una malattia a carattere degenerativo, per lo più fisiologica, che con gli anni interessa tutti noi e si riflette a livello articolare, interessando i comuni movimenti. La Connettivite indifferenziata è una malattia autoimmune che consiste in un'infiammazione del tessuto connettivo. Fa parte della Connettivite indifferenziata, la S. di Raynaud, che consiste in un vasospasmo al freddo o a uno stress emotivo, che provoca sensazione di dolore e variazione del colorito cutaneo reversibile (pallore, cianosi, eritema o una combinazione di questi) a carico di una o più dita. La fibromialgia è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia). Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Si avvale di miorilassanti ed antidolorifici al bisogno. La Connettivite indifferenziata, la S. di e la Per_4 Fibromialgia fanno parte di un unico complesso morboso. L'emicrania con aura è una particolare forma d esta preceduta o accompagnata da una serie di sintomi transitori di tipo neurologico, come nausea, perdita di appetito, offuscamento visivo e scotomi. Si avvale di antinfiammatori al bisogno. L'insufficienza venosa è stata trattata chirurgicamente, con l'intervento alla safena. Tali patologie sono tutte sotto controllo medico, cioè in follow-up”. 3.1. Con l'introduzione del presente giudizio, parte ricorrente ha ritenuto non correttamente valutato il quadro clinico evincibile dalla produzione depositata ed ha allegato nuova documentazione al fine di avvalorare quanto sostenuto in merito alla meritevolezza del beneficio. 3.2. In risposta alla richiesta di chiarimenti disposta all'esito dell'udienza del 26.04.2023, il Dott.
[...] Per_
modificava il giudizio espresso, assegnando una percentuale invalidante del 74% con decorre
2 dalla data di redazione della relazione integrativa (28.05.2024), ritenendo peggiorato il quadro clinico inizialmente esaminato alla luce della nuova certificazione medica prodotta. Circa le modalità di calcolo effettuate, il CTU, all'udienza del 10.09.2024, precisava quanto segue: “Le patologie pemfico, connettivite indifferenziate, fenomeno di Reynaud, fibromialgia, emicrania con aura possono essere ricomprese in un'unica condizione invalidante per analogia rapportata al DM 5.02.92 e ricompresa nella voce 9320 (lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale) con valutazione in fascia 41%-50%. E tanto in quanto l'insieme delle entità nosologiche riconoscono una eziopatogenesi simile ad un'incidenza nei singoli organi e/o apparati. In considerazione della situazione clinica generale ho ritenuto valutare il complesso in misura del 60% tenendo conto anche dell'inquadramento di tali CP_ patologie nelle linee guida A questo si unisce una spondiloartrosi valutabile in misura del 20% calcolata per CP_ analogia in base al codice 7 elle linee guida Esiste poi anche una insufficienza venosa agli arti inferiori con esiti CP_ di safenectomia valutabile in misura del 20%, facendo riferimento al codice 454.1 delle linee guida Per cui ritengo che il grado di invalidità da riconoscere, applicando il calcolo riduzionistico, sia del 74% a far data redazione della relazione integrativa ovvero il 28.05.2024”. 4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della relazione integrativa disposta nella presente fase può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 118/1971, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, con decorrenza dal 28.05.2024. I chiarimenti resi a seguito dell'incardinato giudizio di merito sono condivisibili dal Tribunale perché correttamente motivati ed ispirati a corretti criteri medico - legali. A ciò si aggiunga che la relazione integrativa non ha formato oggetto di contestazione, neppure in punto di decorrenza. Il CTU ha ben indicato le ragioni per cui ha ritenuto inizialmente non integrato il requisito sanitario utile all'assegno mensile nonché la modalità di calcolo adottata (cfr. risposta alle osservazioni dell'avv Cioffi del 19.10.2021 contenute nella relazione integrativa del 28.05.2024: “Il Pemfigo volgare, la Connettivite indifferenziata e la Fibromialgia determinano un'invalidità del 40% (tenuto conto della Tabella Percentuale Invalidi Civili del 09/04/'21, che così recita: la Connettivite con compromissione d'organo, come nel caso in esame, va da una percentuale invalidante del 21% al 100%). Ho ritenuto opportuno assegnare tale percentuale, considerando l'esordio recente di tali patologie in costante follow-up ed il tempestivo trattamento farmacologico, che hanno rallentato così il decorso clinico delle stesse. Il restante 27% è determinato dalle rimanenti patologie, precedentemente menzionate. Si è confermata la precedente percentuale, in quanto dalla documentazione agli atti, da tale data (13/03/19), non risultano nuove patologie emergenti né tantomeno è documentato un aggravamento delle preesistenti, in misura tale da far cambiare orientamento sulla precedente percentuale invalidante (67%). A mio parere, quindi, la sig.ra risulta invalida al Pt_1 67%”). Inoltre, sulla scorta delle precisazioni rese dal consulente all'udien sta per la sua comparizione, l'istante ha chiesto la decisione della causa e l' un rinvio per discussione, senza CP_1 esprimere parere discorde. Va, quindi, emessa la declaratoria di ispositivo. 5. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP, nonché al deposito del ricorso in opposizione (dopo circa 2 anni), giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di
3 celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/71, con decorrenza dal 28.05.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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