Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
192/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio nato in [...] il [...] Persona_1
[...]
[...]
(c.f. ), nata in [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Jovencan (AO), Hameu Les Adam n. 13, ed in Aosta elettivamente domiciliata in via Losanna n. 5, presso l'avv. Pellissier Paola (cod fisc ) che la rappresenta e difende C.F._2
E
(c.f. ), nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] in Aosta elettivamente domiciliato presso l'avv. Meloni Davide (cod fisc ) che lo rappresenta e difende C.F._4
RICORRENTI con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dalla relazione fra i ricorrenti è nato in [...] il figlio , in data 26.06.2023, riconosciuto alla Per_1 nascita da entrambi i genitori.
Le parti, che non convivono più dal gennaio 2024, hanno raggiunto un accordo sia in relazione all'affidamento del figlio ed alle modalità del suo incontro con il genitore non convivente sia in ordine al contributo di mantenimento da prevedersi in suo favore, nei seguenti termini:
1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Il minore manterrà la propria residenza e dimora abituale presso la casa della mamma;
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2. Il sig. potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario, salvo Per_1 diversi accordi con l'ex compagna: il mercoledì (dalle ore 8.00 e, quando inizierà la scuola, dall'uscita da scuola) sino al giovedì mattina alle ore 10.30, allorché la madre lo verrà
a prendere, nonché a fine settimana alterni dal sabato alle ore 9.30, allorché il padre verrà a prendere il bambino presso la casa della madre, sino alla domenica sera alle ore 20.30, allorché il padre ricondurrà il minore presso la casa della madre;
-metà delle vacanze Natalizie e così, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2025 con mamma e Capodanno con il papà);
-metà vacanze invernali e di Pasqua (Pasqua con papà e Pasquetta con mamma);
-tre settimane non consecutive (2 settimane + 1) durante le vacanze estive. La sig.ra comunicherà all'ex compagno il periodo in cui Pt_1 terrà seco il figlio entro la fine del mese di febbraio, mentre il sig. Per_1 indicherà all'ex convivente le settimane in cui lo terrà (al di fuori di quelle già da indicate dalla mamma) entro il 30 aprile. Per il restante periodo di vacanza verrà applicato il calendario classico.
Il genitore che non ha seco il figlio potrà telefonare, in periodo scolastico, nella fascia oraria tra le 17.00 e le 20.30. 3. Il sig. contribuirà al mantenimento, educazione ed istruzione del Per_1 figlio corrispondendo alla madre collocataria, su conto corrente intestato a quest'ultima, ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione febbraio 2026, con base febbraio 2025);
5. Il sig. concorrerà, altresì, al pagamento al 50% delle spese Per_1 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e udico-sportive del minore, così come previste nel Protocollo di Intesa siglato tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Aosta approvato in data 22 febbraio 2019, che le parti dichiarano di avere visionato.
6. L'assegno unico e le detrazioni fiscali spetteranno per l'intero alla sig.ra ; Pt_1
7. Il sig. si obbliga a fornire l'attestazione ISEE per l'asilo nido del Per_1 minore, entro e non oltre il giorno 10.01 di ogni anno;
in difetto di consegna di detta documentazione, il sig. si farà carico della quota Per_1 del 50% della baby-sitter o della tata familiare;
8. Le spese del presente procedimento saranno dimidiate tra le parti.
Le condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio in quanto corrispondenti all'interesse primario del figlio quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte, dispone in conformità dell'accordo delle parti circa la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio Persona_1 nato in [...] il [...].
pagina 2 di 3 Spese integralmente compensate.
AOSTA, 4.6.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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