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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8508 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bizzarro Rosalia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2011 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2011, numero 76, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10/09/2011; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena al n. 76, Parte II, Serie A.
2) Ordinare al Comune di Quartu Sant'Elena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 5 3) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata ad Per_1 entrambi i genitori, i quali prenderanno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa, tenendo conto delle sue necessità, inclinazioni e desideri.
4) La casa familiare sita a Quartu Sant'Elena, Via Olanda 23, ad oggi ancora di comune proprietà, viene assegnata alla signora che ivi dimorerà Parte_1 con la figlia minore.
5) Atteso il lavoro svolto dal signor e la sua attuale sede Parte_2 operativa sita al di fuori dalla Regione, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta potrà soggiornare in Sardegna, previo accordo con la madre;
salvo diversi accordi, una settimana durante le vacanze di Natale alternando Natale e Capodanno (quindi ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); 15 o più giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sempre in accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze e volontà della minore, stante la sua età.
In ogni caso i genitori potranno modificare tali giorni e modalità a seconda delle esigenze del momento.
6) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 al mese, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2026 (prima rivalutazione).
Verrà inoltre devoluto al 100% l'assegno familiare alla signora e, Parte_1 pertanto, il signor si impegna a voler provvedere al mutamento Parte_2 della relativa domanda alle sedi competenti.
7) Le spese extra assegno relative per la figlia minore verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
Pag. 3 di 5 cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I coniugi con il presente atto intendono definire anche le questioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare comune e, pertanto, dichiarano ad ogni effetto di legge di voler procedere cosi come segue:
a) il signor dichiara di cedere il 50% di sua proprietà alla Parte_2 signora , che accetta, dell'abitazione sita in Quartu Sant'Elena Parte_1 nella Via Olanda 23, acquistata in data 15/01/2024 a rogito notaio Dr.
, rep 65.685 raccolta 37.466 registrato a Cagliari il Persona_2
17/01/2024 al n. 685 serie 1T distinta al foglio 8 particella 1925 sub. 70 sita al piano terra oltre il 50% di sua proprietà del posto auto di pertinenza con accesso da Via Monsignor Angioni distinto al foglio 8 particella 1925 sub. 52, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti.
Pag. 4 di 5 Le rate di mutuo acceso sul detto immobile, ancora in essere verranno saldate dalla signora , che accetta. Parte_1
b) La signora dichiara di cedere al signor , che Parte_1 Parte_2 accetta, la sua quota pari al 50% del totale dell'immobile sito in Pistoia nella Via Giusti 1, distinto al foglio 184 mappale 355 subalterno 7, rogito notaio Dr. del 24/10/2016, repertorio 64.656 raccolta Persona_3
24.792 registro a Pistoia il 07/11/2016, come da documenti che si allegano, compresi tutti gli arredi e corredi ivi contenuti.
Le rate di mutuo ancora gravanti sul detto immobile verranno onorate fino alla scadenza dal signor . Parte_2
Le parti si obbligano a provvedere alla definizione delle condizioni relative ai trasferimenti immobiliari entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio mediante rogito notarile.
I coniugi chiedono sin d'ora le agevolazioni di cui all'art. 19 L 74/87 precisando che l'accordo che precede è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8508 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bizzarro Rosalia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2011 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2011, numero 76, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10/09/2011; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena al n. 76, Parte II, Serie A.
2) Ordinare al Comune di Quartu Sant'Elena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 5 3) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata ad Per_1 entrambi i genitori, i quali prenderanno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa, tenendo conto delle sue necessità, inclinazioni e desideri.
4) La casa familiare sita a Quartu Sant'Elena, Via Olanda 23, ad oggi ancora di comune proprietà, viene assegnata alla signora che ivi dimorerà Parte_1 con la figlia minore.
5) Atteso il lavoro svolto dal signor e la sua attuale sede Parte_2 operativa sita al di fuori dalla Regione, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta potrà soggiornare in Sardegna, previo accordo con la madre;
salvo diversi accordi, una settimana durante le vacanze di Natale alternando Natale e Capodanno (quindi ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); 15 o più giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sempre in accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze e volontà della minore, stante la sua età.
In ogni caso i genitori potranno modificare tali giorni e modalità a seconda delle esigenze del momento.
6) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 al mese, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2026 (prima rivalutazione).
Verrà inoltre devoluto al 100% l'assegno familiare alla signora e, Parte_1 pertanto, il signor si impegna a voler provvedere al mutamento Parte_2 della relativa domanda alle sedi competenti.
7) Le spese extra assegno relative per la figlia minore verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
Pag. 3 di 5 cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I coniugi con il presente atto intendono definire anche le questioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare comune e, pertanto, dichiarano ad ogni effetto di legge di voler procedere cosi come segue:
a) il signor dichiara di cedere il 50% di sua proprietà alla Parte_2 signora , che accetta, dell'abitazione sita in Quartu Sant'Elena Parte_1 nella Via Olanda 23, acquistata in data 15/01/2024 a rogito notaio Dr.
, rep 65.685 raccolta 37.466 registrato a Cagliari il Persona_2
17/01/2024 al n. 685 serie 1T distinta al foglio 8 particella 1925 sub. 70 sita al piano terra oltre il 50% di sua proprietà del posto auto di pertinenza con accesso da Via Monsignor Angioni distinto al foglio 8 particella 1925 sub. 52, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti.
Pag. 4 di 5 Le rate di mutuo acceso sul detto immobile, ancora in essere verranno saldate dalla signora , che accetta. Parte_1
b) La signora dichiara di cedere al signor , che Parte_1 Parte_2 accetta, la sua quota pari al 50% del totale dell'immobile sito in Pistoia nella Via Giusti 1, distinto al foglio 184 mappale 355 subalterno 7, rogito notaio Dr. del 24/10/2016, repertorio 64.656 raccolta Persona_3
24.792 registro a Pistoia il 07/11/2016, come da documenti che si allegano, compresi tutti gli arredi e corredi ivi contenuti.
Le rate di mutuo ancora gravanti sul detto immobile verranno onorate fino alla scadenza dal signor . Parte_2
Le parti si obbligano a provvedere alla definizione delle condizioni relative ai trasferimenti immobiliari entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio mediante rogito notarile.
I coniugi chiedono sin d'ora le agevolazioni di cui all'art. 19 L 74/87 precisando che l'accordo che precede è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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