CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da se medesima e Parte_1 dall'avvocato Giovanni Castaldi, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, contumace, Controparte_1
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contumace,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2800/24 del
Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
1 2. Ed, infatti, all'udienza del 22 maggio 2025 nessuna delle parti
è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 12 giugno 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato anche dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 12 giugno 2025, sono maturati i presupposti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Né osta a tale soluzione il disposto dell'articolo 350, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, in quanto applicabili -le norme
2 enucleabili dai suddetti commi- solamente per i procedimenti introdotti -in primo grado- in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da se medesima e Parte_1 dall'avvocato Giovanni Castaldi, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, contumace, Controparte_1
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contumace,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2800/24 del
Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
1 2. Ed, infatti, all'udienza del 22 maggio 2025 nessuna delle parti
è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 12 giugno 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato anche dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 12 giugno 2025, sono maturati i presupposti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Né osta a tale soluzione il disposto dell'articolo 350, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, in quanto applicabili -le norme
2 enucleabili dai suddetti commi- solamente per i procedimenti introdotti -in primo grado- in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
3