Sentenza 17 ottobre 2025
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- 1. Cassazione 7114/2026: nullità fideiussioni ABI e obbligo del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 6 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 27754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27754 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Illustrissimi Magistrati:
OM TR
- Presidente-
Marco DELL'UTRI
- Consigliere -
NE AM
EL CH
- Consigliera Rel.- - Consigliera-
AO RE
- Consigliere -
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA Caduta di un paziente durante il ricovero - Responsabilità struttura sanitaria Risarcimento del danno - Domanda di manleva Risoluzione contratto per mutuo consenso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Conseguenze.
R.G.N. 1063/2024
Cron.
UP - 24/06/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1063/2024 R.G. proposto da
LL RU S.r.l. (già Casa di Cura LL RU S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Rinaldi Gallicani, IA Pisano e Gianfranco Mobilio, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio della prima e come da domicilio digitale;
Firmato Da: IRENE AM Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52049547b6c34711 - Firmato Da: GIACOMO TR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 14be613163974daf
Oscuramento disposto
CC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est.
1. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
- ricorrente-
contro
HDI Assicurazioni SpA (già Amissima s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Arditi di Castelvetere, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, Via C. Morin 45 e come da domicilio digitale;
nonché contro
- controricorrente -
IA CA, AR CU, DO CU, FO CU e AU CU, la prima in proprio e nella qualità di erede di IT MO e gli altri nella qualità di eredi di IT MO;
- intimati
avverso la sentenza n. 1304/2023 emanata dalla CORTE di APPELLO di SALERNO, pubblicata in data 31 ottobre 2023; udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 24 giugno 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NE Ambrosi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale della Corte di cassazione dr. Alessandro Pepe;
uditi i Difensori della parte ricorrente, Avvocati IA Piasano e Gianfranco Moblio e l'Avvocato Michele Arditi di Castelvetere della parte controricorrente.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2455/20 il Tribunale di Salerno, pronunciando sulla domanda proposta da AS IA, in proprio e quale erede di IT MO, nonché da MO DO, MO AU, MO FO e MO AR, in qualità di eredi di MO IT, nei confronti della Casa di Cura LL RU s.r.l. e dell'A.s.I. di Salerno, con la chiamata in causa della HDI Assicurazioni
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
S.p.A., ha accolto la domanda degli attori, riconoscendo la responsabilità della Casa di cura LL RU s.r.l. per la caduta occorsa al paziente ricoverato IT MO da cui erano derivati politraumi e l'ha condannata al pagamento (tenuto conto dell'anticipato decesso di IT MO derivante, però, da cause non ricollegabili alla caduta) in favore degli attori pro quota della somma di euro ad € 74.874,00 oltre interessi e rivalutazione;
ha rigettato la domanda formulata dagli attori nei confronti dell'A.S.L. Salerno;
ha rigettato la domanda formulata da AS IA, in proprio, nei confronti della società convenuta LL RU per la sofferenza conseguente alle gravi menomazioni riportate dal coniuge, perché non provata;
ha condannato la compagnia assicurativa, terza chiamata, a tenere indenne la convenuta Casa di cura degli esborsi da questa dovuti agli attori a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi e spese di lite e CTU, con esclusione della franchigia di euro 16.0000,00; ha condannato la convenuta Casa di cura a rimborsare agli attori le spese di giudizio;
ha condannato gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Asl;
ha condannato la compagnia assicurativa, terza chiamata, alla refusione delle spese di lite in favore della casa di cura LL RU srl;
ha compensato integralmente le spese di lite tra l'attrice AS IA in proprio e le parti convenute;
ha posto, in via definitiva, le spese di CTU e di ATP a carico della convenuta Casa di cura. Per quanto ancora qui di rilievo in merito alla domanda di manleva, il Tribunale ha assunto non provata la circostanza, eccepita dalla chiamata, che la casa di Cura al momento della sottoscrizione della polizza fosse già consapevole dell'errore professionale e avesse reso dichiarazioni reticenti. Di conseguenza, ha accolto la domanda, ritenendo che l'evento occorso rientrasse tra quelli coperti dalla garanzia, seppur nei limiti del massimale ed esclusa la franchigia.
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025
Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
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2. HDI Assicurazioni s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale dinanzi la Corte d'appello di Salerno. Si è costituita la Casa di Cura LL RU, evidenziando di aver già proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza (giudizio iscritto a ruolo al n. 352/2021) e ha riproposto, in via incidentale, le medesime doglianze in quella sede formulate. Nel giudizio, iscritto al n. R.G. n. 352/21, si è costituita la HDI Assicurazioni s.p.a. aderendo all'appello proposto da LL RU, chiedendone l'accoglimento, per quanto di ragione, ed instando, altresì, per l'accoglimento del proprio appello, con vittoria di spese. Si sono, poi, costituiti, IA AS, FO MO, AR MO, DO MO e AU MO resistendo al gravame e concludendo per il suo rigetto. L'A.S.L. di Salerno è rimasta contumace. La Corte d'appello di Salerno, riuniti i giudizi, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. e ha rigettato la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla Casa di Cura LL RU dichiarando la risoluzione concensuale del contratto assicurativo;
ha condannato la Casa di Cura LL RU al pagamento in favore della HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese processuali del doppio grado;
ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla Casa di Cura LL RU e confermato nel resto l'impugnata sentenza;
ha condannato la Casa di Cura LL RU al pagamento, in favore degli appellati IA AS, FO MO, AR MO, DO MO e AU MO, delle spese di lite del grado di appello.
3. Avverso la sentenza d'appello, LL RU s.r.l., (già Casa di Cura LL RU s.r.l.), ha proposto ricorso per cassazione illustrato da dieci motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso HDI Assicurazioni s.p.a.; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità AS
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Oscuramento dispostoCC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025
IA, MO FO, MO AR, MO DO 17/10/2025
AU.
Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art.380 bis.1 c.p.c. in data 20 gennaio 2025 e con ordinanza interlocutoria n. 6641 del 2025 rinviato in udienza pubblica stante la questione di diritto di particolare rilevanza posta dal sesto motivo di ricorso e, nuovamente rifissato ai sensi dell'art. 375 c.p.c. per essere trattato in udienza pubblica in data 24 giugno 2025. Il Procuratore generale ha depositato note scritte e ha concluso in udienza pubblica chiedendo l'accoglimento del sesto e nono motivo di ricorso, rigettati i restanti. La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato nuovamente memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente LL RU s.r.l. denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c."; in particolare, assume che la Corte d'appello avrebbe errato nell'accogliere il gravame proposto da HDI Assicurazioni s.p.a., rigettando la domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei suoi confronti in via principale e nel non aver esaminato la domanda subordinata.
2. Col secondo motivo di ricorso, lamenta la "Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. nonché degli artt. 1175, 1176, 1375 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c."; invero, la Corte di merito, una volta affermata la risoluzione del rapporto di assicurazione per mutuo consenso, avrebbe comunque errato nel non valutare il diritto risarcitorio oggetto di domanda della LL RU, non avendo considerato il comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza tenuto dalla HDI Assicurazioni s.p.a. da cui le sarebbe derivato un danno.
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025
Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
3. Con il terzo motivo denuncia "Omesso esame di fatti decisivi oggetto del contradditorio tra le parti in fini della applicazione dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art 360, n. 5, c.p.c.", avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile l'art. 1372 c.c. omettendo l'esame della documentazione posta a base della declaratoria di risoluzione del contratto per mutuo consenso, "incorrendo in un palese errore anche alla luce degli atti prodotti in giudizio malamente letti"; il lamentato errore consisterebbe nell'avere privilegiato alcuni documenti e le risultanze che ne derivano, anziché considerare la intera documentazione offerta in produzione;
in particolare, assume che, a fronte della risoluzione del contratto assicurativo, non vi sarebbe la prova della restituzione dei premi versati dalla odierna ricorrente ad HDI Assicurazioni, circostanza che comunque sarebbe stata sempre contestata.
4. Con il quarto motivo denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla ritenuta mancata valutazione della documentazione e degli atti in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c."; nello specifico, lamenta l'apparenza della decisione impugnata in ragione del mancato esame e della interpretazione degli atti processuali;
difatti, la Corte d'appello avrebbe "trascurato l'esame dei fatti allegati in via documentale e dibattuti in causa, che evidenziavano il compimento di atti inequivoci ed incompatibili con una intervenuta risoluzione" e ciò perché nel corso dell'anno 2012 la HDI Ass.ni avrebbe continuato a "trattare" i sinistri intervenuti che si vorrebbero "coperti dalla polizza".
5. Con il quinto motivo censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1326, 1362, 1363, 1366 e 1372 c.c. nonchè degli art. 2697, 1398, 1223, 1206 e 1217 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."; la ricorrente assume che le valutazioni della Corte d'appello di Salerno sarebbero caratterizzate da errori di diritto nella interpretazione delle regole che sottendono al contratto, anche in relazione alla valutazione dell'onore della prova, pervenendo a
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025
Ric. n. 1063/2024
Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
ritenere susssitente un'ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. del tutto avulsa dalle prove acquisite agli atti;
nello specifico, censura la ritenuta efficacia della comunicazione da parte di HDI Ass.ni in data 1/07/2011 (con cui sarebbe stata denunciata l'inoperatività della garanzia assicurativa in ragione delle dichiarazioni mendaci e reticenti di LL RU asseritamente rese al momento della stipula), affermando che non vi sarebbe prova che tale comunicazione fosse stata sottoscritta dal legale rappresentante di HDI Assicurazioni;
contesta, inoltre, la ritenuta "presunta risoluzione contrattuale per facta concludentia del contratto assicurativo", non risultando il mutuo consenso delle parti in tal senso né in modo inequivocabile nè chiaro.
6. Con il sesto motivo denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 nonché per nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 306, n.4, c.p.c."; in particolare, ritiene "sorprendente" il rilievo d'ufficio della risoluzione consensuale del contratto assicurativo ritenuto dalla Corte d'appello sebbene detto fatto estintivo non fosse stato dedotto o allegato dalle parti né risultante dagli atti di causa;
rilievo quindi posto in violazione del principio del contraddittorio con motivazione del tutto apparente.
7. Con il settimo motivo censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. nonché l'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."; il giudice del gravame non avrebbe in nulla considerato e valutato l'esistenza di una sentenza resa dal Tribunale di Nocera n. 1227/2022 tra le parti, passata in giudicato, che aveva rigettato l'istanza della società assicurativa di invalidità del contratto, con giudicato opponibile nel giudizio in
esame.
8. Con l'ottavo motivo, censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. per pronuncia su motivo di appello e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c." in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso la valutazione del primo motivo di appello in merito alla rivendica, da parte di LL RU in ordine alla sussistenza dei sistemi di prevenzione attiva e passiva, limitandosi ad una critica adesione alle conclusioni del CTU, pretermettendo l'esame delle critiche formulate avverso essa.
9. Con il nono motivo di ricorso, denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1223 c.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 1 e 3 c.p.c." in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di indicare i criteri utilizzati per quantificare in punti percentuali, il grado di invalidità permanente e i criteri di liquidazione del danno, in tal modo non fornendo i parametri necessari a rendere manifesta la sua decisione. 10. Con il decimo motivo, LL RU ricorrente censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., dell'art. 132, co. 1, c.p.c. e del DL. 158/2012 e dell'art. 15 della L. 24/201, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."; in particolare, denuncia la mancata valutazione da parte della Corte d'appello della rinnovazione della consulenza tecnica medico legale espletata in primo grado, anche per il mancato riferimento del consulente alle utilizzate tabelle (barème) medico legali, nonché per la violazione del DL. 158/2012 e dell'art. 15 della L 24/2017 ed ancora, per difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata risposta alle puntuali critiche sollevate alla relazione peritale. 11. Per motivi di ordine logico va esaminato con priorità il sesto motivo di ricorso che si rivela fondato. 11.1. In proposito, giova richiamare l'indirizzo di questa Corte, oramai consolidato, secondo cui tutte le eccezioni fondate sul contratto sono rilevabili d'ufficio, salvo che la legge non le riservi all'iniziativa di parte, posto che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere
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Oscuramento dispostoCC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024
Numero sezionale 3257/2025
Numero di raccolta generale 27754/2025
sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quone 17/10/2025 regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione>> resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (in tal senso, Cass. Sez. U, 7/05/2013 n. 10531, chiarendo quanto già in precedenza affermato da Cass. Sez. U, 27/07/2005 n. 15661 che, in applicazione dei principi, già fissati da Cass. Sez. U, 3/02/1998, n. 1099, aveva ritenuto come l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, «può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti»; nello stesso ambito, più di recente, cfr. altresì Cass. Sez. 2, 31/10/2018 n. 27998). Secondo il consolidato richiamato indirizzo, quindi, anche la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, come del resto correttamente affermato dalla Corte d'appello salernitana nella sentenza qui impugnata, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice, pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto (Cass. Sez.
2. n. 10201 del 20/06/2012. Conformi Cass. nn. 24802 del 2006 e 12075 del 2007. V. pure Cass. 1 civ. n. 6125 del 17/03/2014, secondo cui la risoluzione del contratto per mutuo consenso può essere rilevata anche d'ufficio, altresì, Cass. L., n. 16339 del 4/8/2015 e Cass. Sez. U, n. 7294 del 22/03/2017). 11.2. Fermi i principi appena richiamati, effettivamente la Corte territoriale ha rilevato d'ufficio la questione, fondando su di
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025
Ric. n. 1063/2024
Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
essa la decisione, senza indicarla alle parti e privando le parti del potere di allegazione e di prova su detta questione decisiva. Ciò comporta la nullità della sentenza (cd. della "terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (Cass. Sez. U, 30/09/2009 n. 20935; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 04/07/2018 n. 17473; Cass. Sez. 3, 12/06/2020 n. 11308; Cass. Sez. 2, 30/04/2021 n. 11440). Difatti, la decisione impugnata è stata posta in violazione del principio invocato che impone al giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di riservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, prescrizione che nella specie, ove il rilievo d'ufficio ha avuto ad oggetto la risoluzione consensuale del contratto assicurativo de quo, non è stata rispettata. 11.3. Va infine esaminata la tesi propugnata dalla parte controricorrente a parere della quale la nullità potrebbe essere evitata sulla base di una verifica ex post dell'assenza di un "concreto pregiudizio" e la stessa parte richiama a supporto di tale tesi il principio massimato di cui all'arresto Cass. Sez. 3, 11/12/2023 n. 34590, a mente del quale "il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo". Al riguardo ed inoltre, il Collegio sottolinea come questa Corte ha ritenuto, nell'ottica di evitare un utilizzo dilatorio o strumentale del rimedio processuale in argomento, che la declaratoria di nullità è
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Oscuramento dispostoCC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025
subordinata alla osservanza dell'onere posto in capo alla parte, one 17/10/2025 si dolga della violazione, di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla questione decisiva fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014; da ultimo, Cass. Sez. 1, 6/02/2023 n. 3543). A fronte di tali pronunce, risolutive appaiono le argomentazioni offerte da questa Corte, a Sezioni unite, che con riferimento all'ipotesi in cui la nullità colpisca la sentenza d'appello, hanno chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, che la parte la quale proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito (Cass. Sez. U, n. 36596/2021). Lo stesso arresto appena richiamato ha affrontato la questione pure con riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla
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CC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c.; in tal caso, le Sezioni Unite hanno precisato che non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità e che non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. E poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito. Alla base della differenza, precisano le Sezioni Unite, non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (principi espressi da Cass. Sez. U, n. 36596/2021). Alla luce del rilevante chiarimento offerto dalle Sezioni Unite nella emblematica fattispecie esaminata, la tesi di parte controricorrente, secondo cui si sarebbe in presenza di una nullità non automatica, non convince in quanto finisce per obliterare del tutto la portata della norma che, come veduto, prevede una formale sanzione di nullità a garanzia del principio costituzionale del giusto processo che comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa e, sul punto, il Collegio condivide quanto osservato dal Procuratore Generale nelle note scritte. Va notato, per altro verso, che la tesi confonde il piano del diritto di far valere la nullità da quello di proporre gravame allorquando il rimedio impugnatorio, qualora si denunci la nullità della sentenza, si converte nell'apposito mezzo di gravame con cui il 12
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Oscuramento dispostoCC 24.06.2025 Ric. n. 1063/2024 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
Numero registro generale 1063/2024 Numero sezionale 3257/2025 Numero di raccolta generale 27754/2025
ricorrente spiega le ragioni per le quali ritiene di ottene 17/10/2025 legittimamente una pronuncia diversa e più favorevole a quella annullata nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire;
piani tra loro non sovrapponibili, stante che non si differenzia in essi, come ricordato dalle Sezioni Unite nell'arresto sopra citato, un differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente, appunto, il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame. 12. Dall'accoglimento del sesto motivo di ricorso, discende l'assorbimento di tutti i motivi restanti. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Salerno che, comunque, in diversa composizione personale, si atterrà, nella sua delibazione, ai principi sopra enunciati e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al sesto motivo, assorbiti tutti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Salerno che, comunque, in diversa composizione personale, si atterrà, nella sua delibazione, ai principi sopra enunciati e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità
Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante
causa.
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Oscuramento disposto
CC 24.06.2025
Ric. n. 1063/2024
Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2025.
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La Consigliera est.
NE Ambrosi
Il Presidente OM Travaglino
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