CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2023, n. 26728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26728 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DD ES, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari emessa il 13 novembre del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di sostituzione di persona e tentato utilizzo indebito di una carta bancomat. 2. Ricorre per cassazione ES DD, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 26728 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2023 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato utilizzo indebito di una carta bancomat. Il reato di cui all'attuale art. 493-ter cod.pen., essendo di pericolo presunto - con riferimento alla seconda parte della fattispecie incriminatrice che punisce la condotta di chi falsifica o altera uno strumento di pagamento come la carta bancomat, ovvero possiede cede o acquisisce tali strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati - non ammetterebbe la configurabilità del tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Deve, in primo luogo, precisarsi, in punto di diritto, che la norma di cui all'art. 493-ter cod.pen. (nella quale è stata trasfusa, senza modifiche di interesse, quella contestata di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007) integra - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile eventualmente un concorso (in tal senso, Sez. U, n. 22902 del 28/03/2011, Tiezzi). 2.Nel caso in esame, la condotta contestata al ricorrente - in forma tentata - è quella di indebito utilizzo di una carta bancomat appartenente alla propria madre e che egli cercava di ottenere fingendo, attraverso la propria convivente che telefonava in banca, che la originaria carta bancomat della genitrice fosse andata smarrita, così da acquisirne una nuova. La fattispecie contestata non è assimilabile, come si vorrebbe in ricorso, a nessuna delle ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 493-ter, comma 1, cod.pen., poiché non vi era stata, da parte del ricorrente, alcuna attività di falsificazione o alterazione della carta, né si era tentato di acquisire il possesso di uno strumento di pagamento di provenienza illecita, tale non potendosi ritenere quello che la banca emittente avrebbe emesso quale duplicato in sostituzione della carta smarrita, secondo il progetto criminoso dell'imputato non andato a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà. Ne consegue che la condotta di tentativo è relativa non ad un reato di pericolo ma ad un reato di evento, quale quello di indebito utilizzo della carta bancomat ed, in questo senso, è pacificamente configurabile in punto di diritto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2 Giov iota levi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023 Il Consigliere estensore Il P i.nte PP DA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari emessa il 13 novembre del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di sostituzione di persona e tentato utilizzo indebito di una carta bancomat. 2. Ricorre per cassazione ES DD, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 26728 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2023 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato utilizzo indebito di una carta bancomat. Il reato di cui all'attuale art. 493-ter cod.pen., essendo di pericolo presunto - con riferimento alla seconda parte della fattispecie incriminatrice che punisce la condotta di chi falsifica o altera uno strumento di pagamento come la carta bancomat, ovvero possiede cede o acquisisce tali strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati - non ammetterebbe la configurabilità del tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Deve, in primo luogo, precisarsi, in punto di diritto, che la norma di cui all'art. 493-ter cod.pen. (nella quale è stata trasfusa, senza modifiche di interesse, quella contestata di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007) integra - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile eventualmente un concorso (in tal senso, Sez. U, n. 22902 del 28/03/2011, Tiezzi). 2.Nel caso in esame, la condotta contestata al ricorrente - in forma tentata - è quella di indebito utilizzo di una carta bancomat appartenente alla propria madre e che egli cercava di ottenere fingendo, attraverso la propria convivente che telefonava in banca, che la originaria carta bancomat della genitrice fosse andata smarrita, così da acquisirne una nuova. La fattispecie contestata non è assimilabile, come si vorrebbe in ricorso, a nessuna delle ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 493-ter, comma 1, cod.pen., poiché non vi era stata, da parte del ricorrente, alcuna attività di falsificazione o alterazione della carta, né si era tentato di acquisire il possesso di uno strumento di pagamento di provenienza illecita, tale non potendosi ritenere quello che la banca emittente avrebbe emesso quale duplicato in sostituzione della carta smarrita, secondo il progetto criminoso dell'imputato non andato a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà. Ne consegue che la condotta di tentativo è relativa non ad un reato di pericolo ma ad un reato di evento, quale quello di indebito utilizzo della carta bancomat ed, in questo senso, è pacificamente configurabile in punto di diritto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2 Giov iota levi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023 Il Consigliere estensore Il P i.nte PP DA