Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 365/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 365/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 614/2023 pubblicata il 17/08/2023 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 547/2020 R.G., notificata a mezzo pec il 12.09.2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARANELLO MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 17 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DE OTO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/4/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. BARANELLO MARIA ASSUNTA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“– accogliere il proposto appello, con conseguente riforma della sentenza n° 614/2023 limitatamente al punto 3) componente dispositiva nella parte in ha addebitato la responsabilità della separazione al sig. ; Parte_1
– per l'effetto, ammettere la prova orale articolata nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6° (secondo e terzo termine), c.p.c., datate 02.04.2021 e 22.04.2021, e previa fissazione di apposita
Pag. 1 a 7
– emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto più utile e confacente, preordinato e/o connesso alle invocate pronunce;
– con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
– dichiarare inammissibile e/o infondato e/o rigettare lo spiegato appello incidentale di
, confermando integralmente i punti oggetto di gravame”; CP_1 per l'appellata, l'avv. DE OTO ELENA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“respingere l'appello principale proposto dal sig. , in quanto inammissibile Parte_1 e infondato in fatto e in diritto, ed accogliere l'appello incidentale spiegato dalla sig.ra CP_1
, con integrale vittoria di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio”.
[...]
Il P.G., cui sono stati rimessi gli atti, con nota del 17/10/23 ha concluso per la conferma della sentenza appellata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 614/2023, pubblicata il 17/08/2023, notificata a mezzo pec il 12.09.2023, pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. n. 547/2020, introdotto da nei confronti di , così provvedeva: CP_1 Parte_1
“1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e , che CP_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Campobasso in data 30.07.2000 (trascritto al n. 74, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
2) MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
3) DICHIARA che la separazione è addebitata a;
Parte_1
4) DISPONE che il godimento della casa familiare in Mirabello Sannitico (CB), alla via Roma n. 165, continui a rimanere assegnato a , che ivi convive con la prole;
Parte_1
5) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare, in favore di , la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 200,00 per ciascuno), oltre rivalutazioni annuali sulla base degli indici ISTAT-FOI, entro il giorno 30 di ogni mese;
6) DISPONE che le spese straordinarie per i figli graveranno su ciascun genitore nella misura della metà, e saranno regolate nei modi e termini di cui alle Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017;
7) RIGETTA, DICHIARA INAMMISSIBILI o RINUNCIATE le altre domande proposte, così come meglio specificato in motivazione;
8) COMPENSA le spese di lite tra le parti”.
proponeva appello avverso tale pronuncia con ricorso depositato il Parte_1
12/10/23, chiedendo la riforma del capo 3) della sentenza impugnata relativo all'addebito della separazione;
chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Si costituiva , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e nel CP_1 merito il suo rigetto;
proponeva appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“riformare la sentenza Tribunale di Campobasso n. 614/2023, del 17.08.2023, nella parte in cui ha statuito l'assegnazione della casa familiare al sig. e nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 congruo il contributo per mantenimento dei figli a carico della sig.ra nella misura di € 400,00 CP_1
(rivalutati nel tempo sino ad € 450,00);
e per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con i figli ed CP_1
Pag. 2 a 7 imporre al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra la metà della rata del mutuo, con Pt_1 CP_1 decorrenza dalla data del deposito del ricorso di primo grado, o da altra diversa data ritenuta di giustizia, a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli;
- in via subordinata - tenuto conto del valore della casa familiare in comproprietà tra gli ex coniugi e delle effettive risorse economiche della sig.ra - accertare e dichiarare che il CP_1 contributo per il mantenimento dei figli è stato integralmente assolto dalla madre attraverso il versamento mensile della rata del mutuo, sin dalla data del deposito del ricorso di primo grado o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, in conformità agli artt. 337-sexies c.c. e 337-ter c.c., rideterminare l'importo del contributo materno per il mantenimento dei figli, attualmente ammontante ad € 450,00, stabilendo a carico della sig.ra altra somma, notevolmente CP_1 inferiore, ritenuta giusta ed equa, sin dalla data del deposito del ricorso di primo grado o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia”.
Con ordinanza dell' 11/4/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione senza assegnazione di termini.
2.-- Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., essendo l'atto di appello sufficientemente motivato con indicazione delle ragioni per le quali si ritiene ingiusta la decisione impugnata e se ne chiede la modifica;
l'onere di specificità dei motivi non richiede peraltro che l'appellante svolga argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, ma “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass., 16/11/2017, n. 27199), elementi ravvisabili nell'atto di appello.
3. Con l'unico motivo di appello, lamenta l'erronea omessa ammissione Parte_1 della prova orale articolata nelle memorie ex art. 183 co. 6 – secondo e terzo termine cpc -; conseguentemente ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo all'addebito della separazione al Pt_1
L'appellante assume che i capitoli di prova non ammessi sono relativi a fatti idonei a comprovare la responsabilità della nella causazione della crisi matrimoniale;
doveva CP_1 pertanto essere ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale a mezzo di CP_2
e di , oltre che degli altri testi richiesti.
[...] Controparte_3
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che il non ha mai formulato alcuna domanda di Pt_1 addebito all'ex coniuge, motivo per cui la relativa domanda in appello, ove pure fosse stata proposta, è inammissibile, in quanto domanda nuova;
l'unica domanda di addebito è stata proposta dalla;
detta domanda è stata compiutamente comprovata mediante la prova CP_1 testimoniale e la documentazione offerta;
l'appellante non ha effettuato alcuna contestazione in relazione alla valutazione delle prove su indicate, come effettuata dal Tribunale, che ha accolto la domanda di addebito proposta dalla moglie;
le circostanze dedotte dall'appellante (relative ad un presunto tradimento della moglie) non scalfiscono la rilevanza ai fini decisori dei comportamenti violenti posti in essere dal marito, come comprovati dall'istruttoria svolta.
Ove pure l'appellante dimostri l'addebitabilità della separazione anche alla moglie ( è del tutto configurabile ipoteticamente l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi), ciò non esclude il fatto che sia stato condivisibilmente pronunciato l'addebito al marito per i fatti comprovati di violazione da parte sua del dovere di assistenza morale e materiale, mediante la commissione di comportamenti violenti, posti in essere da epoca risalente nel tempo (anche in epoca antecedente all'assunto tradimento), che in ogni caso, da soli, legittimano la pronuncia dell'addebito della separazione al;
pertanto deve essere esclusa la rilevanza e la CP_4 decisività dei capitoli di prova in relazione alla pronuncia di addebito a carico del marito (Cass. n. 981 del 17/01/2020).
In ogni caso va rilevato che i capitoli di prova richiesti con le seconde note ex art. 183 co. 6
Pag. 3 a 7 cpc sono i seguenti:
1. «Vero che l'unione matrimoniale dei coniugi naufragava a causa del tradimento della signora »; CP_1
2. «Vero che, antecedentemente alla scoperta della relazione extraconiugale della moglie, l'unione matrimoniale dei coniugi si era dimostrata priva di problematiche che Parte_2 esorbitassero le difficoltà quotidiane»;
3. «Vero che, benché vi fosse, talvolta, tra moglie e marito un litigio, la dimostrava CP_1 sempre una forte capacità reattiva senza subire passivamente asserite offese da parte del marito»;
4. «Vero che il signor assumeva, in costanza del rapporto matrimoniale, Parte_1 condotte di assoluto rispetto nei confronti della propria coniuge, sia sotto il profilo morale che sotto il profilo fisico»;
5. «Vero che, nel corso dell'anno 2019, la situazione degenerava a causa di un palese cambiamento di atteggiamento della signora nei confronti del signor CP_1 Pt_1
»;
[...]
6. «Vero che attraverso una registrazione, a mezzo di una telecamera, (acquistata dalla medesima ed installata dal figlio ), il apprendeva del tradimento della CP_1 CP_3 Pt_1 moglie con un collega di lavoro»;
7. «Vero che il 17.10.2019, si recava sul posto di lavoro della moglie per Parte_1 avere chiarimenti e scaturiva un litigio reciproco tra i coniugi»;
8. «Vero che, una volta rientrati a casa, i coniugi, unitamente ai figli, visionavano la videoregistrazione de qua, dopodiché andavano tutti a coricarsi»;
9. «Vero che, la mattina successiva, la decideva autonomamente di lasciare la casa CP_1 familiare e di andare a stare con il padre»;
10. «Vero che la portava con sé i propri effetti personali, ad eccezione dei seguenti: CP_1 Bimbi;
accappatoio; carta di credito;
corredo matrimoniale portato in dote;
e macchinetta del caffè A modo mio»;
11. «Vero che il supporto con la videoregistrazione veniva sottratto»;
12. «Vero che il marito lasciava che la moglie si allontanasse da casa, lavorasse, accompagnasse i figli a scuola, facesse la spesa alimentare, facesse passeggiate sostasse a guardare le partite di calcio dei figli dopo averli accompagnati, lasciandole ogni e più ampia libertà di condurre la propria vita sociale»;
13. «Vero che i coniugi hanno sempre dormito nello stesso letto»;
14. «Vero che i coniugi convenivano di comune accordo che la retribuzione mensile della
venisse accreditata su un conto corrente bancario cointestato, destinato ai R.l.D. delle spese CP_1 domestiche (mutuo, utenze, assicurazioni automobilistiche, ecc.), destinando la retribuzione del
[...] alle esigenze della vita familiare»; Pt_1
15. «Vero che il figlio minorenne ha autonomamente reciso ogni contatto con sua CP_3 madre»;
16. «Vero che la ebbe ad affrontare il pagamento della scuola privata “Italia Uno” CP_1 senza interpellare preventivamente il padre e ignorando l'impossibilità dello stesso a sostenere le conseguenti spese»;
17. «Vero che il conto corrente cointestato è "andato in sofferenza" a causa dei mancati accrediti della quota di propria spettanza della »; CP_1
18. «Vero che le spese per le utenze domestiche sono sopportate in via esclusiva dal signor
»; Parte_1
19. «Vero che, a far data dalla separazione di fatto (ottobre 2019) a tutto il mese di luglio 2020, ha percepito in via esclusiva gli assegni familiari»; CP_1
Pag. 4 a 7 20. «Vero che, il 10 agosto 2020, la si recava presso la casa familiare per CP_1 ritirare i propri effetti personali, e che il le metteva a disposizione i seguenti Parte_1 residui beni: Bimbi;
accappatoio; carta di credito;
corredo matrimoniale portato in dote;
e macchinetta del caffè A modo mio»;
22. «Vero che la donna, nel corso dell'anno 2019, si sottraeva ad ogni dialogo e ad ogni intimità con il marito»;
23. «Vero che, durante il quarto mese della seconda gravidanza, la cadeva dalle scale CP_1 e veniva accompagnata dal in ospedale» ; Pt_1
24. «Vero che i rapporti sessuali fra i coniugi sono sempre stati consensuali e che il Pt_1 era attento alle condizioni di salute della moglie».
In considerazione di quanto sopra motivato, tenuto conto delle domande proposte dalle parti, deve essere confermato il giudizio di irrilevanza ai fini decisori dei capitoli di prova, nonché il fatto che parte dei capitoli contengono circostanze valutative, inammissibili , ed eccessivamente generiche e prive di collocazione spazio-temporale, oltre che circostanze relative a fatti da provare documentalmente.
Va pure rilevato che lo stesso ha espressamente rinunciato all'escussione del teste, Pt_1
figlio primogenito dei sig.ri (vi è stata adesione a tale rinuncia Controparte_2 Parte_2 manifestata anche dalla ). CP_1
Deve pertanto essere pienamente confermata la pronuncia dell'addebito della separazione al fondata sulle dichiarazioni rese dai quattro testimoni escussi, sul verbale del Pronto Pt_1 Soccorso del 18.10.2019, con diagnosi di “contusioni escoriate ecchimotiche diffuse cervicobrachialgia post trauma” e sulle relazioni del Centro Antiviolenza “Liberaluna” del 4.11.2020 e del Centro Antiviolenza “Befree Molise” del 28.10.2020.
Oltre alle testimonianze rese dalla sorella e dal padre dell'appellata, le dichiarazioni del teste
(collega di lavoro dell'appellata, estranea al contesto familiare e del tutto attendibile) Tes_1 hanno confermato che il 17 ottobre 2019 il si era recato presso il luogo di lavoro della Pt_1 moglie, alla chiusura delle casse, intorno alle 19.15; ha riferito di aver visto i coniugi parlare, che la era tornata da lei pallida ed impaurita, e che quando lei stessa si era avvicinata al CP_1 Pt_1 lui le aveva detto, con tono minaccioso, “vedrai, stasera che cosa succederà”. Ha aggiunto di aver sempre sospettato che la sua collega subisse violenza dal marito, in quanto spesso l'aveva vista con lividi sulle braccia e sul collo, che lei cercava invano di coprire con maglie a maniche lunghe e foulard al collo, per cui, quella sera, resasi conto del nervosismo di lui e della paura di lei, li aveva spiati di nascosto. Aveva dunque visto il spingere sua moglie in macchina con violenza, e Pt_1 partire a tutta velocità. Ha riferito di aver subito chiamato la sorella per raccontarle CP_5 quello che era successo, di avere provato tante volte a telefonare alla sua collega quella sera, e di non aver ricevuto risposta. Ha aggiunto di aver visto l'attrice la sera dopo, a casa del padre, “in condizioni terribili, si manteneva la testa per il dolore, le mancava anche una ciocca di capelli ed era tumefatta”; ha quindi raccontato di conoscere l'attrice da 12 anni, di averla sempre vista infelice e priva di libertà, aggiungendo che di norma ella non partecipava alle feste aziendali, in quanto il marito non lo permetteva.
Il teste vicina di casa, ha dichiarato che il 3 maggio 2019 l'attrice aveva cercato Tes_2 rifugio presso di lei;
che, vedendola coperta di ematomi, la aveva convinta a chiamare i Carabinieri;
che in quella occasione l'attrice non aveva voluto sporgere denuncia nel timore della reazione dei figli;
ha riferito che il 15 giugno 2019 l'attrice aveva cercato nuovamente rifugio presso di lei, chiedendole di fare una telefonata in quanto era senza cellulare.
Va pure confermata la valutazione d'inattendibilità del teste (figlio minore Controparte_3 della coppia); il figlio ha affermato di non avere più rapporti con la madre da ottobre 2019, di rifiutare ogni contatto con lei;
tra le altre dichiarazioni rese, ha affermato “qualche volta presentava dei lividi, non sul volto, ma ogni tanto magari sbatteva contro porte e finestre e usciva il livido”, con dichiarazioni del tutto generiche ed inverosimili, tenuto conto delle puntuali dichiarazioni rese dai testi di parte appellata e delle prove documentali in atti.
Ne consegue che la pronuncia dell'addebito della separazione al deve essere Pt_1
Pag. 5 a 7 pienamente confermata.
4. ha proposto appello incidentale in relazione all'assegnazione della casa CP_1 familiare al Sig. il riferimento effettuato dal Tribunale alla “tutela dell'interesse dei figli Pt_1 a continuare a vivere nell'habitat familiare” era inappropriato, trattandosi di ragazzi ormai ultra maggiorenni, oltre che errato e con pregiudizio delle ragioni della madre;
la casa era stata assegnata al coniuge, nei confronti del quale era stato pronunciato l'addebito; detta assegnazione era pregiudizievole per l'interesse dei figli;
il riferimento all'art. 337 sexies cc effettuato dal tribunale era errato, in quanto la moglie si era allontanata nel 2019 dalla casa per le violenze subite e non era già assegnataria della casa familiare.
Il motivo è infondato.
Secondo la Cassazione (Cass. n. 18603 del 2021) l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308,).
La stessa sentenza ha riconosciuto l'equiparazione della situazione dell'affidamento dei figli minori a quella della convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass., Sez. U., 26 luglio 2002, n. 11096; Cass., 19 giugno 2005, n. 12296; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719).
È innegabile che i figli abbiano espresso la loro ferma volontà di voler convivere con il padre, a prescindere dal fatto che allo stesso sia stata addebitata la separazione, motivo per cui corretto è il provvedimento di assegnazione della casa al padre convivente con i figli;
circostanza incontrovertibile è data dalla non autosufficienza dei medesimi figli, motivo per cui l'assegnazione della casa al padre non può essere considerata contraria ai loro interessi;
del tutto irrilevante è la contestazione relativa all'erroneo richiamo all'art. 337 sexies cc, tenuto conto di quanto sopra considerato.
È inammissibile la domanda formulata solo nelle conclusioni di “imporre al sig. Pt_1 l'obbligo di versare alla sig.ra la metà della rata del mutuo, con decorrenza dalla data del CP_1 deposito del ricorso di primo grado, o da altra diversa data ritenuta di giustizia, a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli”, non avendo effettuato l'appellante alcuna motivazione a sostegno della richiesta;
è appena il caso di fare riferimento all'indirizzo della Cassazione citata riguardo l'esclusione dell'assegnazione della casa quale componente delle obbligazioni patrimoniali;
anche la richiesta subordinata di dichiarare che il contributo per il mantenimento dei figli è stato integralmente assolto dalla madre attraverso il versamento mensile della rata del mutuo è inammissibile per lo stesso motivo sopra indicato.
5. Con il secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, si contesta la congruità del contributo materno al mantenimento dei figli;
il Tribunale non aveva considerato la comproprietà della moglie sulla casa familiare, la percezione da parte della stessa di uno stipendio netto mensile di € 1.200, l'impossibilità di pagare la metà della rata del mutuo per la casa, e la disponibilità della casa a favore dell'ex coniuge.
La ha dedotto di sostenere le seguenti spese: CP_1
- € 370,00 mensili - mediamente - per la metà della rata del mutuo;
-€ 450,00 mensili (rivalutato), a titolo di contributo per il mantenimento per i figli;
-€ 102,00 mensili, per un finanziamento acceso, personalmente ma in costanza di matrimonio;
con un residuo della somma mensile di € 278,00.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere accolto per quanto di ragione.
Premesso che il non ha effettuato alcuna contestazione circa le spese indicate dalla Pt_1
(come documentate in atti), e si è limitato a dedurre la corretta valutazione del Tribunale, CP_1
Pag. 6 a 7 tenuto conto delle spese sostenute dalla richiedente, ed in particolare di quelle relative al pagamento della metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà, comprovata dalla documentazione depositata, a parziale modifica della statuizione sull'assegno di mantenimento per i figli, deve essere disposto che la contribuisca al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ed economicamente non autosufficienti mediante la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile di € 300,00, a far data dal ricorso introduttivo del procedimento di primo grado.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto la conferma della statuizione di addebito, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al e la riduzione Pt_1 dell'assegno di mantenimento a carico della , sussistono i presupposti per la compensazione CP_1 per 1/3 delle spese di giudizio, con condanna del al pagamento dei residui 2/3, di doppio Pt_1 grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile basso della causa e dell'attività prestata, con compensi minimi.
Per il primo grado la ha rinunciato all'ammissione al patrocinio a spese dello stato, CP_1 motivo per cui la condanna alle spese di grado di giudizio va effettuata in suo favore e non ex art. 133 DPR 115/2012.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 614/2023 pubblicata il 17/08/2023 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
-determina in € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno) l'assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti da versare al padre alla fine di ogni mese e con decorrenza dal 6/4/2020, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
-Condanna al pagamento, in favore di , di 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese del primo grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione del residuo terzo;
-Condanna al pagamento, in favore di , di 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione del residuo terzo;
-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 03/04/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7