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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte fissato al 19.09.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 3313/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Ermanno Simeone ed elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via Beata Francesca, n. 72, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Montoro (AV), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Freda ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Carlo del Balzo, n. 59, (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “1.
1 Condannare la società convenuta al pagamento dei diritti retributivi maturati dal ricorrente e non corrisposti nella misura complessiva di € 88.205,34, per lavoro straordinario, festivo e domenicale, nonché per lavoro notturno, ed € 6.601,22 per differenza sul tfr maturato come analiticamente indicato in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
2. Condannarla altresì al risarcimento del danno derivante dalla parziale omissione contributiva da determinarsi come minore importo della indennità di malattia ricevuta e come differenza tra trattamento pensionistico spettante e quello effettivamente percepito ex art. 2116 nella misura che sarà determinata all'esito del giudizio anche a mezzo
CTU.
3. Condannarla al risarcimento del danno per la penosità della prestazione lavorativa – come indicata in narrativa – da determinarsi in via equitativa in ragione della particolare penosità della prestazione e della durata dell'atto lesivo”. Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione.
In punto di fatto, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 3.05.1993 al 1.04.2021 come operaio inquadrato nella categoria 4 del
C.C.CN.L. del settore Terziario e Logistica, deduceva di aver sempre svolto le mansioni di guardia armata presso il deposito dei mezzi di trasporto aziendali sito in Montoro
(AV).
Allegava di aver lavorato dalle 21.00 alle 7.00, sette giorni su sette, compresi i festivi, senza fruire di alcun giorno di riposo e di esser stato chiamato a svolgere la prestazione anche nelle ore diurne per scorte armate di trasporto valori o in occasione di prelevamento/versamento di somme di rilevante entità presso l'istituto di credito di cui si serviva la società.
Lamentava la mancata corresponsione delle somme spettanti per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro e per la maggiore penosità della prestazione resa in orario notturno, precisando che unicamente fino al dicembre 2014 la società gli aveva corrisposto una maggiorazione notturna mensile fissa di euro 64,63, mentre per il periodo successivo nulla aveva gli aveva riconosciuto a titolo di straordinario notturno e festivo.
Deduceva altresì una correlazione tra patologie cardiache sofferte nella fase finale del rapporto e la gravosità delle prestazioni rese.
Lamentava inoltre che l'omessa contribuzione dovuta aveva determinato una significativa diminuzione del trattamento previdenziale conseguito.
2 Rappresentava di aver inviato alla convenuta lettera di diffida in data 1.04.2021, rimasta priva di riscontro.
Deduceva il proprio diritto alle differenze retributive, comprensive di maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, nonché per tfr, allegando conteggi analitici.
Riteneva, infine, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale nonché del danno ex art. 2116 c.p.c. per il mancato versamento dei contributi sulle maggiori somme spettanti.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
9.12.2022, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 instando per il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, nonché la prescrizione decennale del preteso diritto al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale.
Riteneva l'inammissibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2116 c.p.c. per non avere mai attivato il ricorrente la procedura per richiedere la rendita vitalizia di cui all'art. 13, l.
1338/1962.
Evidenziava il difetto di allegazione in merito alle differenze retributive ritenute spettanti e l'infondatezza delle domande proposte, rappresentando che il ricorrente aveva sempre lavorato per non più di otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, con retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Concludeva, infine, contestando i conteggi allegati.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12 settembre 2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta nel rispetto delle preclusioni processuali ed espletata l'istruttoria a mezzo della prova orale ammessa, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Il ricorrente ha chiesto innanzitutto la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di € 88.205,34 a titolo di lavoro straordinario, festivo e domenicale, nonché per lavoro notturno, oltre ad € 6.601,22 per differenza sul TFR maturato, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
3 5. Vale premettere che l'istante ha espressamente limitato la domanda agli ultimi cinque anni del rapporto di lavoro intercorso (vedasi pagina 4 punto 10 del ricorso introduttivo), sicchè deve ritenersi inconferente la eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società resistente.
6. Vale altresì premettere che il periodo di indagine va circoscritto, in ragione del congedo per malattia fruito dal lavoratore, dal 1.04.2016 al 23.08.2020, costituendo circostanze pacifiche e non contestate, oltre che documentalmente provate che
[...]
ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 3.05.1993 al Pt_1
31.03.2021 (vedasi estratto contributivo in produzione ricorrente) e che il lavoratore ha fruito del congedo per malattia dal mese di agosto 2020 fino alla cessazione del rapporto, (vedasi le buste paga all. n. 4 e 5 in produzione di parte resistente, nonché il certificato di ricovero presso la casa di Cura Montevergine dal 23.08.2021 e i certificati di malattia in produzione ricorrente recanti l'inizio della malattia in data 26.08.2020
e la fine in data 28.02.2021).
Costituisce altresì circostanza non contestata che il abbia reso, nel periodo in Pt_1 discorso, la prestazione lavorativa alle dipendenze della società datrice in orario notturno ed è pacifico che il lavoratore fosse inquadrato quale guardiano addetto al piazzale esterno, essendo irrilevante se l'arma in suo possesso fosse stata fornita dalla società o fosse di proprietà del lavoratore, non essendo oggetto del contendere l'inquadramento del lavoratore nel livello formalmente assegnato.
Si verte quindi in un arco temporale di lavoro che la contrattazione collettiva qualifica quale lavoro notturno.
Difatti l'art. 12 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, pacificamente applicabile alla fattispecie, stabilisce che “È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00” e prevede per esso, con espresso riferimento al guardiano, il riconoscimento di una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale.
Dalle risultanze documentali e, segnatamente, dalle buste paga versate in atti, non figura, per il periodo 2016-2020, il riconoscimento di alcuna maggiorazione per il lavoro notturno.
Spetta pertanto al lavoratore la somma di € 19.171,650 a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, determinata nella misura del 20% sulla retribuzione globale, oltre ad
€ 1.420,12 a titolo di differenza per TFR.
7. Va disattesa la domanda concernente il lavoro straordinario.
4 Premesso che l'art. 72 CCNL stabilisce che “Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere”, vanno richiamati sul punto i principi enunciati dalla costante giurisprudenza in ordine all'onere probatorio gravante sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso.
Com'è noto, tale onere probatorio investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. 5411/1981, 57/1984,
3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
Nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata prova testimoniale.
In disparte l'interrogatorio formale del ricorrente, privo di esiti confessori, nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni sufficientemente probanti nel senso indicato.
In particolare, il teste , autista alle dipendenze della Testimone_1 società convenuta, escusso alla udienza del 13.02.2024, ha riferito che il ricorrente iniziava a lavorare alle 21,00, ma nulla ha saputo riferire circa l'orario osservato dal ricorrente (“…il cominciava a lavorare alle 21:00, quando io andavo via. Pt_1
5 Tanto so perché io lavoravo dalle 17:00 alle 21:00 e quando andavo via lo incontravo.
Non so a che ora il ricorrente andava via…”).
Le dichiarazioni rese dal teste -anch'egli autista alle dipendenze Testimone_2 della società resistente, escusso alla udienza del 13.02.2024- confermano unicamente che il ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa in orario notturno, ma non consentono di accertare la durata dell'orario osservato dal (“…Il ricorrente Pt_1 lavorava dalle 22:00 alle 7:00. Tanto so perché gli davo il cambio, in quanto il mio orario lavorativo cominciava alle 7:00 del mattino…. Preciso che vedevo il ricorrente
a lavoro quando rientravo con il camion di sera, ma l'orario di rientro non era fisso.
Poteva essere anche all'1:00 di notte o più tardi ed io vedevo sempre il presso Pt_1 il posto di lavoro…”), atteso che il teste ha precisato di non aver osservato mai lo stesso turno di lavoro del ricorrente (…“Preciso che io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato nello stesso turno di lavoro…”).
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste escusso alla udienza del Testimone_3
16.04.2024, elettrauto dell' fino al gennaio 2019, le circostanze relative alla CP_1 presenza del ricorrente in servizio sono limitate alle sporadiche volte nelle quali il teste si recava in azienda per gli interventi notturni di riparazione, senza che il teste abbia saputo riferire per quanto tempo si fosse ivi trattenuto (“…ADR Ricordo che il ricorrente lavorava dalle 21 alle 7 tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica. Tanto so perché la mattina mi alzo presto e vado da mia madre e vedo il ricorrente nel gabbiotto e la sera devo andare a prendere le chiavi della officina mobile dalla bacheca nello stesso. Preciso che le chiavi dal gabbiotto le prendo quattro/cinque volte in un mese registrando l'operazione mediante documentazione scritta. ADR Preciso che la mia abitazione è sita di fronte all' Controparte_1
ADR. Ho lavorato per dal 2003 fino al 2019. Poi mi sono Controparte_1 ammalato e sono stato operato il 19.01.2019 e ho ripreso a lavorare per
[...] nel mese di gennaio 2023…”). Controparte_1
Il teste , addetto al controllo e ufficio del personale, ha riferito Testimone_4 che “…Sono figlio di un ex socio della società ” ADR “Io ero addetto al CP_1 controllo e ufficio del personale. L'orario di lavoro era dalle 8:30 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.” ADR “Ricordo che il sig. vigilava il piazzale esterno. Ricordo che lavorava tutti i giorni dalle Pt_1 ore 21/22:00 alle 6/7:00 del mattino, tutti i giorni della settimana.” ADR “So che ha usufruito di ferie e permessi. Tanto so perché li chiedeva all'ufficio a cui ero
6 addetto…”. Il teste, pur confermando lo svolgimento in orario notturno prestato dal ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato per la società convenuta con un orario diverso da quello osservato dal ricorrente, il che rende la deposizione in esame scarsamente significativa.
In definitiva, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva entità del lavoro straordinario.
I testi hanno reso testimonianze generiche e non hanno saputo indicare con precisione le giornate in cui parte ricorrente avrebbe reso lavoro straordinario. Nulla di decisivo sugli orari lavorativi osservati dalla parte ricorrente è emerso da tali testimonianze. Lo stesso orario di lavoro non è emerso con certezza ed anzi, in maniera contraddittoria, i testi e hanno dichiarato che il ricorrente lavorava dalle 21:00 alle Tes_1 Tes_3
6:00; il teste ha dichiarato che il ricorrente osservava un orario dalle 22:00 alle Tes_2
7:00; il teste ha indicato l'orario dalle 21/22:00 alle 6/7:00, di talchè, Tes_4 considerato che detta prova –come detto– deve essere rigorosa, la sua insufficienza non può che riverberarsi in danno della parte sulla quale grava il relativo onere, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Vale soggiungere che in ricorso è omesso qualunque riferimento alle concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa svolta nei giorni festivi, avendo, il ricorrente rappresentato esclusivamente un maggior impegno lavorativo quantificato in ore per tutta la durata del rapporto, senza indicare pedissequamente i singoli giorni festivi in cui sarebbe stata prestata attività lavorativa.
8. Va disattesa la domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Il ricorrente ha dedotto la mancata fruizione dei riposi settimanali per tutto l'arco lavorativo compreso tra il 1993-2021, che avrebbe comportato una maggiore usura psico-fisica del lavoratore, determinando complessivamente una lesione della quale vi sarebbe una presunzione assoluta.
Vale premettere che il danno da mancata fruizione del riposo settimanale è un danno non patrimoniale che deriva da un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e si verifica nel momento in cui il lavoratore non può disporre del giorno di riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro.
Il diritto al riposo settimanale del lavoratore è previsto dall'art. 2109, c.c. e anche nel testo costituzionale. L'art. 36, comma 3, Cost. dispone, infatti, che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e che non possa rinunziarvi.
7 Il Giudicante reputa, tuttavia, di non condividere l'orientamento che ritiene l'usura psico-fisica "in re ipsa" in ogni caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo;
in particolare, si ritiene che l'usura psico-fisica, per costituire oggetto di danno risarcibile, deve essere allegata e provata. Conseguentemente, essa va provata da chi la fa valere anche nel caso di lavoro effettuato nel settimo giorno, non operando, appunto, in materia, deroghe alla disciplina generale della risarcibilità del danno e della prova.
Tali conclusioni sono conformi all'orientamento della Suprema Corte, in base al quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di danno biologico) subito a causa dello svolgimento della propria prestazione lavorativa, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si pone infatti quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, onde non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno subito, fornirne la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (in questi termini Cass. 11 agosto 1998 n. 7905, cfr. anche Cass. n. 8835 del 1991 per un caso di dirigente lasciato per lungo tempo inattivo).
In altre parole, la violazione di un dovere non equivale a danno, che non può essere dedotto automaticamente dalla violazione del dovere. Secondo i principi generali (artt.
2697 e 1223 c.c.) occorre l'individuazione di un effetto della violazione su di un determinato bene perché poi possa procedersi alla liquidazione del danno
(eventualmente anche in via equitativa).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi;
solo una volta accertato, secondo le regole generali, il danno- evento, cioè il pregiudizio del diritto fondamentale (nel caso di specie, l'usura psico-fisica derivata dal lavoro nel settimo giorno) sarà poi possibile procedere alla valutazione del danno-conseguenza, cioè dell'entità del sacrificio sofferto, eventualmente con una liquidazione equitativa di esso.
Sicuramente è circostanza di un notevole significato che, in via generale, l'ordinamento preveda il riposo settimanale e il posticipare tale riposo può, anche a breve termine, usurare il corpo e la mente del lavoratore.
Ciò tuttavia non deve darsi sempre per scontato. Perché può anche non esservi alcuna usura se la posticipazione avvenga per poche volte in un considerevole arco di tempo.
8 Così come può anche non esservi alcun pregiudizio se vi è recupero in tempi brevi, tanto più se si tratta di un lavoro che non dispiace, con impegno fisico non eccessivo, o se il differimento avviene non per imposizione unilaterale del datore di lavoro, ma con il proprio consenso.
Di conseguenza, è sempre necessaria una specifica allegazione e prova in ordine alla natura e all'entità del pregiudizio subito.
Nel caso in esame, la parte, ritenendo che la prova dell'usura psicofisica conseguisse in re ipsa alla protrazione dell'attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, non ha provato -né invero ancor prima compiutamente allegato- quale tipo di danno sarebbe scaturito dal mancato riposo settimanale, limitandosi ad affermare che l'esistenza del danno debba ritenersi presunta.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto sono oltremodo generiche, essendosi gli stessi limitati a riferire che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette nell'arco dell'intero rapporto lavorativo (svoltosi dal 1993 al 2021), non essendo emerso, da tutte le testimonianze acquisite, con quella certezza che era legittimo attendersi nel tipo di giudizio quali fossero i giorni cadenti di domenica in cui la parte ricorrente avrebbe lavorato durante il dedotto periodo lavorativo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, la domanda in parte qua non può che essere respinta.
9. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 2216 cod. civ. per il mancato versamento dei contributi sulle maggiori somme spettanti, difetta in ricorso l'allegazione di uno dei presupposti per l'azione risarcitoria, id est che i contributi siano prescritti, sicchè la domanda è inammissibile.
10. Assorbito ogni ulteriore profilo.
11. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della obiettiva equivocità del quadro istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e/o assorbita, così decide:
1) Condanna la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della somma lorda di € 19.171,65
(eurodiciannovennomilacentosettantuno/65) a titolo di maggiorazione per lavoro
9 notturno, oltre ad € 1.420,12 (euromillequattrocentoventi/12) a titolo di differenza per
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) Rigetta e dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 20.09.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
10