CASS
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
Massime • 1
Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.
Commentario • 1
- 1. Pene sostitutive: se già applicate nella sentenza di patteggiamento sono irrevocabiliAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2024, n. 11838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11838 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore Avv. Ilaria Tulino insisteva per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all'annullamento della Cassazione, che aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine alla revoca di due sospensioni condizionali della pena, confermava la revoca, rilevando che le stesse fossero un effetto sia della consumazione di ulteriori reati nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che delle regole che governano la applicazione della seconda sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 11838 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 21/02/2024 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 545-bis, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta alla richiesta avanzata dal difensore di applicazione di pene sostitutive sensi dell'articolo 545-bis del codice di rito, nel frattempo entrato in vigore;
il difensore allegava che ZO aveva espressamente prestato il suo consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Si ribadisce, in premessa, che l'area di operatività del giudizio di rinvio è individuata dalla sentenza rescindente, che traccia i confini entro i quali il giudizio deve essere rinnovato. Si riafferma, cioè, che non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine ai punti non devoluti al giudice del rinvio (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258654 - 01). Nel caso in esame si rileva che l'art. 545-bis cod. proc. pen. è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza rescindente, ma dopo la celebrazione del primo giudizio di appello. Emerge pertanto (a) che, nel caso in esame, la richiesta di applicare le pene sostitutive non poteva essere avanzata durante il primo giudizio di appello conclusosi il 5 luglio 2022, (b) che la sentenza rescindente della Cassazione aveva devoluto al giudice del rinvio il tema della "revoca della sospensione condizionale", (c) che, secondo quanto prevede l'art. 545-bis cod. proc. pen., l'applicazione delle pene sostitutive è possibile solo quando non sia concessa la sospensione condizionale della pena. Dunque, essendo sub iudice - in quanto devoluta al giudice del rinvio -, la questione della revoca della sospensione condizionale, e tenutóVehlt la mancata concessione di tale beneficio è la condizione per la concessione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 545-bis cod. pen., deve ritenersi che il giudizio di rinvio, in quanto diretto a rivalutare la legittimità della revoca della concessione della sospensione condizionale, avrebbe dovuto considerare tutte le conseguenze della revoca, compresa la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive, introdotta dalla d.lgs. n. 150 del 2022 invocata dalla difesa del ricorrente. 1.2. Si ritiene, cioè, che la possibilità di concedere le sanzioni sostitutive, introdotta dall'art. 545-bis cod. pen., sia condizionata dalla mancata applicazione della sospensione condizionale. Pertanto, se il giudizio di rinvio concerne la revoca della sospensione 2 9 condizionale della pena, il giudizio rescissorio deve estendersi anche alla concedibilità della sanzioni sostitutive, ove richieste, nulla rilevando che l'art. 545- bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello. 1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2024 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore Avv. Ilaria Tulino insisteva per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all'annullamento della Cassazione, che aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine alla revoca di due sospensioni condizionali della pena, confermava la revoca, rilevando che le stesse fossero un effetto sia della consumazione di ulteriori reati nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che delle regole che governano la applicazione della seconda sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 11838 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 21/02/2024 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 545-bis, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta alla richiesta avanzata dal difensore di applicazione di pene sostitutive sensi dell'articolo 545-bis del codice di rito, nel frattempo entrato in vigore;
il difensore allegava che ZO aveva espressamente prestato il suo consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Si ribadisce, in premessa, che l'area di operatività del giudizio di rinvio è individuata dalla sentenza rescindente, che traccia i confini entro i quali il giudizio deve essere rinnovato. Si riafferma, cioè, che non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine ai punti non devoluti al giudice del rinvio (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258654 - 01). Nel caso in esame si rileva che l'art. 545-bis cod. proc. pen. è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza rescindente, ma dopo la celebrazione del primo giudizio di appello. Emerge pertanto (a) che, nel caso in esame, la richiesta di applicare le pene sostitutive non poteva essere avanzata durante il primo giudizio di appello conclusosi il 5 luglio 2022, (b) che la sentenza rescindente della Cassazione aveva devoluto al giudice del rinvio il tema della "revoca della sospensione condizionale", (c) che, secondo quanto prevede l'art. 545-bis cod. proc. pen., l'applicazione delle pene sostitutive è possibile solo quando non sia concessa la sospensione condizionale della pena. Dunque, essendo sub iudice - in quanto devoluta al giudice del rinvio -, la questione della revoca della sospensione condizionale, e tenutóVehlt la mancata concessione di tale beneficio è la condizione per la concessione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 545-bis cod. pen., deve ritenersi che il giudizio di rinvio, in quanto diretto a rivalutare la legittimità della revoca della concessione della sospensione condizionale, avrebbe dovuto considerare tutte le conseguenze della revoca, compresa la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive, introdotta dalla d.lgs. n. 150 del 2022 invocata dalla difesa del ricorrente. 1.2. Si ritiene, cioè, che la possibilità di concedere le sanzioni sostitutive, introdotta dall'art. 545-bis cod. pen., sia condizionata dalla mancata applicazione della sospensione condizionale. Pertanto, se il giudizio di rinvio concerne la revoca della sospensione 2 9 condizionale della pena, il giudizio rescissorio deve estendersi anche alla concedibilità della sanzioni sostitutive, ove richieste, nulla rilevando che l'art. 545- bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello. 1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2024 L'estensore