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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37682 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da LI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le memorie ex art. 121 cod.proc.pen. a firma dell'avv. Rivello, difensore di fiducia del ricorrente;
udite le conclusioni del Procuratore generale, che riportandosi a quanto rassegnato, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell'avv. Rivello, difensore di fiducia del ricorrente, che, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha concluso per il suo accoglimento;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37682 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 23/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 gennaio 2025 il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, ha ritenuto LI IO, colpevole del reato a lui ascritto, di cui all'art. 20, comma 1, D.Igs n. 139/2006, in relazione agli artt. 679 cod.pen. e 4 d.P.R. n. 151/2011, accertato in Campobasso, il 13 luglio 2018, e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. LI IO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento, senza rinvio, previa dichiarazione di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, della impugnata sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Il reato è stato accertato il 13 luglio 2018. Trattasi di contravvenzione, il cui termine, lungo, di prescrizione, è pari ad anni cinque. La prescrizione, dunque, anche considerati i giorni di sospensione, secondo quanto risulta dalle ordinanze di volta in volta pronunciate dal tribunale, è maturata il 30 agosto 2024. La sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2025 avrebbe dovuto prenderne atto dichiarare la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La contestazione mossa all'odierno ricorrente è relativa alla contravvenzione di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, «Sanzioni penali e sospensione dell'attività», che così recita «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata .di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. (2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della 2 conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo)». L'art. 16, d.lgs. n. 139 del 2006, rubricato «Procedure di prevenzione incendi», nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, recita, al comma 1: «1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti;
all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche;
all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi;
all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2», e, al comma 2, «2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività». Il d.P.R. emanato a norma dell'appena citato art. 16 d.lgs. n. 139 del 2006 è, appunto, il d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, rubricato «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», come risulta dall'epigrafe che richiama espressamente il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, di questo, gli articoli 16, comma 7, comma poi abrogato dall'art, 3, comma 4, d.lgs. n. 97 del 2017, ma anche 20, ossia proprio la 3 disposizione prevedente le sanzioni penali, e 23, articolo successivamente abrogato. Il d.P.R. n. 151 del 2011, in particolare, all'art. 4, rubricato «Controlli di prevenzione incendi», precisa che «1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza • formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora 4 il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». 2. L'odierno ricorrente nella qualità, accertata giudizialmente e non contestata, di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -in quanto ricompresa tra quelle indicate al n. 75 dell'elenco predisposto con Allegato 1 del «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», che indica, tra le altre, «Autorimesse pubbliche e private, [...] di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; [...]»- risulta tra i soggetti gravati dell'obbligo di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, mediante segnalazione certificata di inizio attività, la cui omissione, nella specie imputata («ometteva di presentare all'Autorità amministrativa competente la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, continuando a svolgere nel suddetto locale la predetta attività di impresa in assenza dell'apposita segnalazione titolo abilitativo, ossia della S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 1, d.P.R. 151/2011») e ritenuta in sentenza, non contestata nella sua ontologica sussistenza dal ricorrente, è sanzionata come da disposto dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006, ed è stata la ragione della condanna alla pena finale di euro 1.500 (previa riduzione di quella, base, commisurata in euro 2.000, per la concorrenza delle ritenute attenuanti generiche). 3. Assume, oggi, la difesa, la perenzione del termine massimo di prescrizione (al 30 agosto 2024) prima della pronuncia della sentenza, del Tribunale, di condanna del ricorrente. 3.1. Si rileva che l'assunto difensivo non è condivisibile in ragione della natura del reato di che trattasi. 5 3.2. L'accertamento del reato venne effettuato il 13 luglio 2018, con attestazione dell'assenza del titolo abilitativo, SCIA, secondo la normativa vigente, e della omissione della presentazione della richiesta di rinnovo dal febbraio 2018. Con attestazione, dunque, della violazione del disposto del d.P.R. n. 151 del 2011, che in particolare all'art. 4, comma 1, postula la necessità di presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco di apposita istanza, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento, e al comma 6, per il caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo. Omissioni -si ribadisce- oggetto di sanzione ad opera del contestato art. 20 d.lgs. 139/2006. 3.2. Reato, quest'ultimo, proprio, omissivo, permanente, perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa, come, da ultimo, affermato da Sez. 3, n. 29575 del 06/05/2021 Ud. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281716 - 01, e Sez. 3, n. 7774 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ) Rv. 258853 - 01 («La sentenza richiamata (Cass. Pen. Sez. 3 n. 4006 del 12.2.1998) è rimasta isolata, essendo stata superata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui "l'omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose, è configurabile come reato\proprio e come reato permanente (perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa "(cfr.. Cass. pen. sez. 3 n. 8346 del 13.4.2000)». 3.3. Ne consegue la decorrenza del termine di prescrizione dal momento di cessazione della condotta illegittima, coincidente o con l'adempimento dell'obbligo o con la sospensione dell'attività (in tal senso, peraltro, milita il comma 3 del medesimo, contestato, art. 20 d.lgs. 139/2006, che prevede non solo il potere del Prefetto di «disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
[...]», ma, anche, che «La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo», così attestando, dunque, normativamente, la immanenza dello stesso fino al suo adempimento, e, corrispondentemente, il suo venir meno solo in ragione della sospensione dell'attività di che trattasi. 3.4. In assenza così dell'una come dell'altra evenienza, la prescrizione deve farsi decorrere solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (13 gennaio 2025), 6 che, dunque, correttamente sotto il denunciato profilo, non ha rilevato la paventata previa prescrizione del reato per cui è processo. 4. Assolutamente eccentriche rispetto al provvedimento impugnato, sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025, e dunque con evidenza integranti lagnanze inammissibili, le argomentazioni svolte con "memorie ex art. 121 cod.proc.pen.", testualmente concernenti "ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila", invero, del tutto pretermesse da difensore in sede di discussione innanzi a questa Corte. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 ottobre 2025 Depositata in Cancelleria
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le memorie ex art. 121 cod.proc.pen. a firma dell'avv. Rivello, difensore di fiducia del ricorrente;
udite le conclusioni del Procuratore generale, che riportandosi a quanto rassegnato, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell'avv. Rivello, difensore di fiducia del ricorrente, che, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha concluso per il suo accoglimento;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37682 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 23/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 gennaio 2025 il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, ha ritenuto LI IO, colpevole del reato a lui ascritto, di cui all'art. 20, comma 1, D.Igs n. 139/2006, in relazione agli artt. 679 cod.pen. e 4 d.P.R. n. 151/2011, accertato in Campobasso, il 13 luglio 2018, e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. LI IO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento, senza rinvio, previa dichiarazione di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, della impugnata sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Il reato è stato accertato il 13 luglio 2018. Trattasi di contravvenzione, il cui termine, lungo, di prescrizione, è pari ad anni cinque. La prescrizione, dunque, anche considerati i giorni di sospensione, secondo quanto risulta dalle ordinanze di volta in volta pronunciate dal tribunale, è maturata il 30 agosto 2024. La sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2025 avrebbe dovuto prenderne atto dichiarare la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. La contestazione mossa all'odierno ricorrente è relativa alla contravvenzione di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, «Sanzioni penali e sospensione dell'attività», che così recita «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata .di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. (2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della 2 conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo)». L'art. 16, d.lgs. n. 139 del 2006, rubricato «Procedure di prevenzione incendi», nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, recita, al comma 1: «1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti;
all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche;
all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi;
all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2», e, al comma 2, «2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività». Il d.P.R. emanato a norma dell'appena citato art. 16 d.lgs. n. 139 del 2006 è, appunto, il d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, rubricato «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», come risulta dall'epigrafe che richiama espressamente il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, di questo, gli articoli 16, comma 7, comma poi abrogato dall'art, 3, comma 4, d.lgs. n. 97 del 2017, ma anche 20, ossia proprio la 3 disposizione prevedente le sanzioni penali, e 23, articolo successivamente abrogato. Il d.P.R. n. 151 del 2011, in particolare, all'art. 4, rubricato «Controlli di prevenzione incendi», precisa che «1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza • formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora 4 il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». 2. L'odierno ricorrente nella qualità, accertata giudizialmente e non contestata, di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -in quanto ricompresa tra quelle indicate al n. 75 dell'elenco predisposto con Allegato 1 del «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», che indica, tra le altre, «Autorimesse pubbliche e private, [...] di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; [...]»- risulta tra i soggetti gravati dell'obbligo di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, mediante segnalazione certificata di inizio attività, la cui omissione, nella specie imputata («ometteva di presentare all'Autorità amministrativa competente la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, continuando a svolgere nel suddetto locale la predetta attività di impresa in assenza dell'apposita segnalazione titolo abilitativo, ossia della S.C.I.A. di cui all'art. 4, comma 1, d.P.R. 151/2011») e ritenuta in sentenza, non contestata nella sua ontologica sussistenza dal ricorrente, è sanzionata come da disposto dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006, ed è stata la ragione della condanna alla pena finale di euro 1.500 (previa riduzione di quella, base, commisurata in euro 2.000, per la concorrenza delle ritenute attenuanti generiche). 3. Assume, oggi, la difesa, la perenzione del termine massimo di prescrizione (al 30 agosto 2024) prima della pronuncia della sentenza, del Tribunale, di condanna del ricorrente. 3.1. Si rileva che l'assunto difensivo non è condivisibile in ragione della natura del reato di che trattasi. 5 3.2. L'accertamento del reato venne effettuato il 13 luglio 2018, con attestazione dell'assenza del titolo abilitativo, SCIA, secondo la normativa vigente, e della omissione della presentazione della richiesta di rinnovo dal febbraio 2018. Con attestazione, dunque, della violazione del disposto del d.P.R. n. 151 del 2011, che in particolare all'art. 4, comma 1, postula la necessità di presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco di apposita istanza, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento, e al comma 6, per il caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo. Omissioni -si ribadisce- oggetto di sanzione ad opera del contestato art. 20 d.lgs. 139/2006. 3.2. Reato, quest'ultimo, proprio, omissivo, permanente, perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa, come, da ultimo, affermato da Sez. 3, n. 29575 del 06/05/2021 Ud. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281716 - 01, e Sez. 3, n. 7774 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ) Rv. 258853 - 01 («La sentenza richiamata (Cass. Pen. Sez. 3 n. 4006 del 12.2.1998) è rimasta isolata, essendo stata superata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui "l'omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose, è configurabile come reato\proprio e come reato permanente (perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa "(cfr.. Cass. pen. sez. 3 n. 8346 del 13.4.2000)». 3.3. Ne consegue la decorrenza del termine di prescrizione dal momento di cessazione della condotta illegittima, coincidente o con l'adempimento dell'obbligo o con la sospensione dell'attività (in tal senso, peraltro, milita il comma 3 del medesimo, contestato, art. 20 d.lgs. 139/2006, che prevede non solo il potere del Prefetto di «disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
[...]», ma, anche, che «La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo», così attestando, dunque, normativamente, la immanenza dello stesso fino al suo adempimento, e, corrispondentemente, il suo venir meno solo in ragione della sospensione dell'attività di che trattasi. 3.4. In assenza così dell'una come dell'altra evenienza, la prescrizione deve farsi decorrere solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (13 gennaio 2025), 6 che, dunque, correttamente sotto il denunciato profilo, non ha rilevato la paventata previa prescrizione del reato per cui è processo. 4. Assolutamente eccentriche rispetto al provvedimento impugnato, sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025, e dunque con evidenza integranti lagnanze inammissibili, le argomentazioni svolte con "memorie ex art. 121 cod.proc.pen.", testualmente concernenti "ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila", invero, del tutto pretermesse da difensore in sede di discussione innanzi a questa Corte. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 ottobre 2025 Depositata in Cancelleria