Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
La precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come correzione di errore materiale la precisazione della data di commissione di un reato associativo in ragione della sua natura permanente).
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La risposta No, la precisazione della data di commissione del reato non integra una modifica del capo di imputazione in quanto non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, e non incide sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa proprio in quanto al tale l'errore era chiaramente evincibile e desumibile dagli atti processuali. Lo ha affermato la Quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.47011/21di seguito riportata. Fatto 1. La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13.05.2019, che condannava I.N. alla pena complessiva di mesi cinque e giorni dieci …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2014, n. 48727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48727 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 13/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2939
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 49810/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE TR N. IL 06/04/1956;
avverso la sentenza n. 1455/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 03/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza del 3 luglio 2013 ha confermato, previa correzione dell'errore materiale costituito dall'epoca di commissione del reato associativo, la sentenza del Tribunale di Brescia del 27 febbraio 2013 con la quale RA ET era stato condannato per i delitti di associazione a delinquere, furto e ricettazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio procuratore, lamentando:
a) una violazione della legge processuale per aver utilizzato impropriamente la procedura di correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., per modificare il capo d'imputazione, sul punto del tempus commissi delicti, dell'associazione a delinquere;
b) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per gli ascritti reati di ricettazione, senza la contezza della provenienza furtiva dei beni e di associazione a delinquere basata sul contenuto di intercettazioni telefoniche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. L'errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell'art. 130 c.p.p., ricorre solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del Giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento.(v. Cass. Sez. 1^ 6 ottobre 1993 n. 3961). Nella specie, la Corte territoriale, su richiesta del Procuratore Generale, ha semplicemente precisato la data di commissione del reato associativo da "anteriore e prossima al febbraio 2010" a "fino all'epoca di perpetrazione dei reati rubricati ai capi che seguono". Trattasi, all'evidenza, di una precisazione nascente dalla natura permanente del delitto associativo nonché dalla correlazione tra l'associazione e i delitti fine.
La pretesa nullità del procedimento, nel suo riferirsi ai casi di diversità del fatto o di insorgenza di reato concorrente o di circostanze aggravanti non contestate e nella sottolineatura dell'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, allude alle ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. La stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, avvertiti che devono restare fuori della previsione di legge tutte quelle modifiche, che si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito (v. Cass. Sez. 5^, 22 novembre 2001 n. 6977 e Sez. 5^ 31 gennaio 2013 n. 10196). Ora, per quanto riguarda la data dell'imputazione, non è dato affermare in linea astratta che si tratti di un elemento accessorio dell'imputazione, non potendosi escludere che in determinate fattispecie l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso possa assumere rilevanza persino decisiva ai fini della relativa individuazione e, per l'effetto, di un'eventuale ipotesi di colpevolezza, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato, specie per quanto riguarda la prospettazione di alibi difensivi. Si tratta, allora, di verificare caso per caso l'incidenza della modifica della data nell'economia complessiva del fatto, dovendosi ad essa attribuire un rilievo marginale tutte le volte in cui la sua modifica non incida sulle possibilità dell'individuazione del fatto da parte dell'imputato e del conseguente esercizio del diritto di difesa.
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la modifica avesse alcuna incidenza sull'identità sostanziale e sull'identificazione dell'addebito.
Ed infatti, la modificazione ha riguardato un evidente errore materiale, consistente nella dianzi indicata precisazione della data di commissione del delitto associativo a cagione, altresì, della sua natura permanente.
Il diritto di difesa non era, dunque, per nulla vulnerato e, risolvendosi in mera correzione e non già in nuova contestazione, la modifica disposta in presenza del difensore, che rappresentava ad ogni effetto l'imputato, era tale da assicurarne la più ampia esplicazione.
Inoltre, l'esistenza di altri coimputati che, a seguito di scelta di rito diverso e premiale, siano già stati giudicati non sposta i termini della questione proprio perché la scelta di riti alternativi risponde ad esigenze diverse da quelle nascenti dalla perfetta correlazione tra le posizioni giuridiche, così come evidenziate nel rispettivo e diverso rito (v. Cass. Sez. 6^ 23 maggio 2012 n. 21838).
3. Quanto al secondo motivo di nessun pregio sono le contestazioni alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione sulla base della dimostrazione dell'esistenza del reato presupposto desumibile da qualsiasi elemento (v. oltre la decisione citata più di recente Cass. Sez. 1^ 26 giugno 2013 n. 29486). Con riferimento, poi, alle intercettazioni, devono, innanzitutto, essere respinte le censure volte a contestare il significato attribuito dai Giudici alle conversazioni.
Infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del Giudice di merito (v. Cass. Sez. 6^ 8 gennaio 2008 n. 17619 e Sez. 6^ 11 febbraio 2013 n. 11794) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza.
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono, infatti, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e indipendentemente se sia lui stesso il conversante e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano:
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (v. Cass. Sez. 6^ 4 novembre 2011 n. 3882). Nella specie, i Giudici hanno offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione, in alcuni casi particolarmente esplicite, del tutto coerente anche perché puntualmente confermate dai fatti che si sono successivamente potuti accertare attraverso l'attività della Polizia Giudiziaria. Ne consegue che le critiche mosse dal ricorrente al senso e al significato dato ai colloqui registrati devono ritenersi del tutto infondate.
4. Quanto al delitto associativo, giova premettere come, al generale obbligo di motivazione corrisponda, inoltre, un ulteriore obbligo specifico in punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacché paradigmaticamente, a norma dell'art. 192, comma 1, del codice di rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della prova e dei criteri adottati (il profilo "sostanziale" del tasso di persuasività della prova, e quello "metodologico" del percorso seguito per giungere a quel determinato convincimento) il Giudice è chiamato a darne conto nella motivazione.
I limiti che, pertanto, presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio.
Da qui, il ripetuto e constante insegnamento (v. Cass. Sez. 6^ 15 marzo 2006 n. 10951 e Sez. 5^ 6 ottobre 2009 n. 44914) in forza del quale, alla luce degli espressi e non casuali limiti che circoscrivono, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo del vizio di motivazione in Cassazione la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e ciò proprio perché il richiamato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte, che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza del corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso, di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità ed inferenza), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Più in particolare con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, si osserva come, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, sia necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (v. Cass. Sez. 6^ 7 novembre 2011 n. 3886 e Sez. 2^ 3 aprile 2013 n. 20451). Il dolo del delitto di associazione a delinquere è, poi, integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo (v. Cass. Sez. 6^ 16 dicembre 2011 n. 9117). La conseguenza più evidente e immediata della complessità dei reati associativi è il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per se, ma anche come prova di altri delitti:
sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati non esclude, tuttavia, che gli elementi certi, relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (v. Cass. Sez. 5^ 4 maggio 2010 n. 21919). Ma aggiunge, altresì, che talora anche la partecipazione a un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata possa costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione (v. Cass. Sez. 6^ 10 maggio 1994 n. 11446 e Cass. Sez. 4^ 11 novembre 2008 n. 45128); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (v. Cass. Sez. 4^ 1 agosto 1996 n. 1956 e Cass. Sez. 6^ 10 luglio 2009 n. 32878). La struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da un vincolo federativo (v. Cass. Sez. 1^ 5 giugno 2008 n. 25727); in sostanza, anche nel campo dell'economia criminale ben può verificarsi, come nell'ambito delle attività lecite, che un soggetto sia contemporaneamente socio di più società, fenomeno tanto più frequente quando la partecipazione riguarda la società controllata e quella controllante.
Pertanto, in presenza di strutture coordinate o subordinate l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta, in assenza di documentati rapporti contrattuali, con l'esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza. Una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e le interrelazioni personali tra i componenti, per poter affermare la "qualità di promotore od organizzatore", pur non essendo necessaria l'esistenza di una struttura gerarchica, è invece necessaria ed essenziale la prova del concreto ruolo, svolto nella struttura, da coloro cui tale qualifica viene attribuita, considerato che i compartecipi di un'associazione a delinquere, priva di struttura gerarchica, non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi dell'art. 416 c.p., comma 1, (v. Cass. Sez. 6^ 15 giugno 2011 n. 25698). Secondo la giurisprudenza di questa Corte il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone e, in particolare, al reato continuato, consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso, il quale, nel concorso di persone, avviene in maniera occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati a un medesimo disegno criminoso che tutti li comprende e li prevede, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale.
Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza di un vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. Sez. 5^ 22 febbraio 1999 n. 949 e Sez. 5^ 4 ottobre 2004 n. 42635). Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (v. Cass. Sez. 6^ 16 aprile 2013 n. 19783). La motivazione dell'impugnata sentenza appare logicamente ispirata ai suddetti principi (v. pagina 26) e pertanto sfugge al sindacato di questa Corte.
5. Il rigetto del ricorso determina, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014