Sentenza 24 marzo 2017
Massime • 1
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2017, n. 40909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40909 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 409 09 - 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/03 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Consigliere N 1049/2017- Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 21956 2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IF RE N. IL 02/02/1984 avverso il decreto n. 1264/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di MANTOVA, del 07/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso de plano il 7 aprile 2015, Magistrato di rilevandone la sorveglianza di Mantova dichiarava inammissibile - riferibilità a pena sofferta in base a titolo diverso da quello cui si riferiva la pena in espiazione - l'istanza-reclamo del 27 marzo 2015 presentata dal detenuto IF DR, ricondotta al rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., per i casi di pregiudizi subiti dai detenuti a causa di condizioni di restrizione in violazione dell'art. 3 CEDU.
2. L'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 13 aprile 2015 in cui insiste per l'accoglimento dell'istanza originaria, /5 affermando che durante la detenzione non gli è stata garantita una superficie individuale disponibile superiore a tre metri quadrati e che il rimedio previsto dalla disposizione sopra citata riguarda anche i periodi di detenzione precedenti al momento attuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Salvi i casi in cui il magistrato di sorveglianza - in applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - abbia dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza-reclamo proposta dal detenuto, ai sensi dell'art. 35- bis e 35-ter ord. pen., per ottenere la cessazione di pregiudizi subiti e, rispettivamente, la riparazione di quelli ricollegati alle violazioni dell'art. 3 CEDU, è ammesso, avverso la decisione del magistrato di sorveglianza su detta istanza-reclamo, il reclamo-impugnazione al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione. Qualora sia stato presentato ricorso per cassazione, esso va qualificato come reclamo-impugnazione e trasmesso al detto tribunale, in virtù del principio di conservazione dell'impugnazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014 - dep. 08/01/2015, Le Pera, Rv. 261706). 2 Per contro, nella diversa e già richiamata ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza, in applicazione del citato art. 666, comma 2, cod. proc. pen., abbia dichiarato de plano, cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio, l'inammissibilità dell'istanza-reclamo, il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (la dichiarazione di inammissibilità de plano, eventualmente adottata fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio di primo grado, nel rispetto della previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti;
in tal senso, Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015 - dep. 26/11/2015, Mecikian, Rv. 265366). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017 - dep. 26/04/2017, Basso, Rv. 269894). Il caso concreto ora in esame rende necessaria la precisazione di alcuni profili, avuto riguardo alle particolarità costituite dal fatto che trattasi di presentazione di istanza-reclamo da parte di detenuto ma in relazione ad una pena precedentemente sofferta, con cesura temporale fra i due periodi di detenzione. È opportuno, a questo punto, ricordare che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 35-ter ord. pen., il ristoro può aver luogo nella forma cosiddetta specifica» in forma specifica, cioè con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o in forma monetaria, nella misura di euro otto per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio. Il ristoro in forma monetaria può essere riconosciuto, in presenza di tutti i presupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non è tale da consentire l'altra forma di ristoro. Coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non 3 computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Dalle richiamate disposizioni possono estrarsi i seguenti principi. In primo luogo, poiché l'avvenuta espiazione della pena determina, in virtù delle richiamate disposizioni, una sorta di «novazione>> della forma di ristoro, da quella in forma «specifica» a quella monetaria, non è possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione comporti la restituzione all'interessato della possibilità di richiedere la prima forma di ristoro. La cesura fra i periodi di detenzione, quindi, non può che precludere la possibilità di richiedere una decurtazione da computare sulla nuova pena espianda ma da correlare a pregiudizi subiti durante l'espiazione precedente, quando vi sia discontinuità fra le fasi esecutive. In secondo luogo, dall'art. 35-ter, comma 2, ord. pen., si ricava il principio in base al quale spetta al Magistrato di sorveglianza pronunciarsi sulla domanda di ristoro avanzata da persona in stato di detenzione, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica», sia nell'ipotesi in cui il ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria. La differenza delle modalità ristorative non incide, quindi, sull'attribuzione alla Magistratura di sorveglianza della competenza a pronunciarsi sulle istanze dei detenuti. Ciò è pienamente coerente con l'impostazione del sistema che designa detta Magistratura come normale destinataria delle istanze di tutela proposte da persone in stato di detenzione e comunque inerenti alla pena.
2. In base ai rilievi sopra esposti in astratto, è agevole notare, con riferimento al caso concreto, che l'impugnazione va trattata in questa sede e che non sussistevano le condizioni perché il giudice del merito dichiarasse de plano l'inammissibilità della domanda. Il Magistrato di sorveglianza di Mantova non avrebbe potuto accogliere l'istanza di ristoro in forma specifica, prevista dall'art. 35-ter, comma 1, ord. pen., perché il pregiudizio lamentato si riferisce ad una pena espiata in un periodo separato - da un lasso temporale intermedio dall'inizio dell'esecuzione in corso al momento della proposizione della domanda, come emerge dal provvedimento impugnato, non contestato sull'affermazione relativa a tale punto. Avuto riguardo, però, al fatto che l'istante era detenuto al momento della presentazione della domanda, spetta proprio al Magistrato di sorveglianza valutare se sussistano le condizioni per accordare il ristoro sostitutivo in forma monetaria previsto dall'art. 35-ter, comma 2, ord. pen., ed accertare, fra l'altro, se sia trascorso, fra la conclusione dell'espiazione della prima pena e la proposizione della domanda, il periodo di sei mesi previsto a titolo di decadenza dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen., per l'esercizio dell'azione in tale forma.
3. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Mantova, che provvederà a nuovo esame nel rispetto dei principi richiamati.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Mantova. Così deciso in Roma, 24 marzo 2017. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE LujLey Fedrigo Jon DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 SET 2017 IL CANCELLIERE TE FAIELLA oto 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE UNIFICATO La Carte Supremus di Cassazione - Prima Sez. Penole - Con rd. n° 47058/17 del 27/9/2017 a depositata il 12/10/2017:11 Di save procedersi alla conexione dell'errore materiale del disposi tive trascritto sulle sentenza - documents, m. 40909/2017 zeggen. sent., depositata il 7 settembre 2017, relativa al ricorso m. 21956/2015 reg. gen., nel senso che laddove è sailto Tribunale di sorveglianza di Mantova " duke leggersi 4 Magistrato di sorveglianza di Mantova ".>> Ro ca, 16 071 2017 DI OTT I Direttore Amministrativo Robertoорон тарафи E R C P O U R S E T