Articolo 16 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 15Articolo 17
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14 gennaio 1979
Art. 16. (Formazione per gli apprendisti)

Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 .
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita' teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all' articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1979
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