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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Riccardo Mele Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 528/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025, promossa da:
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di erede della congiunta Sig. Persona_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Perrucci Gianfredi, presso il cui studio in Oria (BR), via Isonzo n. 54, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio U. Petraglia, presso il cui studio in Roma, Via Aureliana n. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto notificato il 14.06.2018 , premesso che esso Parte_1 deducente e la moglie in data 7.4.1999 avevano Persona_1 stipulato con (poi incorporata per fusione in Controparte_3 [...]
), a mezzo del notaio , contratto di mutuo CP_4 Persona_2 ipotecario - n. 22635 rep. e n. 9756 di raccolta - per l'importo di £
65.000.000, della durata di dieci anni;
deduceva che i tassi concordati con la banca (sia quello corrispettivo che quello di mora) superano i limiti di soglia anti-usura di cui alla L. n. 106/1996; chiedeva accertarsi la nullità dei suddetti tassi, applicarsi la sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 cc, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di tassi di interesse e condannarsi la banca convenuta alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo, di quanto dalla stessa illegittimamente percepito a titolo di interessi in forza del dedotto contratto di mutuo, nella misura da determinarsi con l'ausilio di una
CTU contabile;
il tutto con la condanna della banca convenuta alla rifusione delle spese processuali. Con comparsa di risposta del
24.09.2018 si costituiva , deducendo l'infondatezza CP_4 dell'assunto difensivo di parte attrice, circa il superamento dei limiti di saglia anti-usura, e concludendo per il rigetto della domanda con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
2 Prodotta varia documentazione;
esperita CTU contabile a mezzo del dott. comm. la causa da ultimo all'udienza del Persona_3
23.11.2021 veniva trattenuta per la decisione definitiva.”
Con sentenza n. 734/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da contro e condannava Parte_1 CP_4 lo stesso al pagamento delle spese di CTU e alla Parte_1 rifusione delle spese del giudizio in favore di nella CP_4 misura di complessivi euro 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
(già Controparte_5 Controparte_4 concludendo per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con primo motivo d'appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96 e degli artt.
644 c.p., 1815 c.c.. Motivazione errata e/o assente.”, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., nonché la motivazione carente e illogica della sentenza impugnata.
Sostiene che il tasso di mora del 9,20%, pattuito nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7 aprile 1999, sarebbe superiore al tasso soglia del 7,635% allora vigente, e che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
3 Secondo l'appellante, il CTU avrebbe fatto uso di criteri non applicabili ratione temporis, ossia: la maggiorazione di 2,10 punti percentuali, prevista — a suo dire — solo dal D.M. 25 marzo 2003; e la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia introdotta dal D.L.
70/2011 (aumento di un quarto + quattro punti).
Rileva, pertanto, che la CTU avrebbe dovuto confrontare il tasso di mora convenuto (9,20%) con il tasso soglia del 7,635% senza alcuna maggiorazione, il che avrebbe comportato l'accertamento dell'usurarietà del rapporto, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e conversione del mutuo in gratuito.
In via subordinata, deduce inoltre la nullità del contratto per difformità del TAEG, ai sensi dell'art. 117 TUB, sostenendo che l'indice effettivo non coinciderebbe con quello indicato in contratto e che non sarebbero state considerate le spese assicurative obbligatorie.
Il motivo è infondato.
Il contratto di mutuo oggetto di causa risale al 7 aprile 1999, sicché la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata alla luce della legge n.
108/1996, nella formulazione originaria, e dei Decreti Ministeriali trimestrali emanati in sua attuazione.
Per il secondo trimestre 1999, il D.M. 26 marzo 1999 fissava il TEGM per i mutui ipotecari a tasso fisso al 5,09%, con conseguente tasso soglia pari al 7,635% (TEGM + 50%).
Il D.L. n. 70/2011, che ha modificato la formula di calcolo del limite di usura (TEGM + ¼ + 4 punti percentuali, con un massimo di 8 punti),
è entrato in vigore solo dal trimestre luglio–settembre 2011 e non può trovare applicazione retroattiva. Correttamente, dunque, la verifica doveva essere condotta secondo i parametri del 1999.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la CTU del dott.
risulta metodologicamente corretta e immune da vizi Persona_3 logici.
Il consulente, nel paragrafo 3.1.3b della relazione, ha accertato che: il tasso di mora contrattuale era del 9,20%; il TEGM ministeriale del trimestre era 5,09%; e, “come previsto dalle indicazioni della Banca
4 d'Italia”, il tasso medio andava maggiorato di 2,10 punti percentuali, al fine di rendere omogeneo il confronto con il tasso moratorio.
Applicando la successiva maggiorazione della metà (ex art. 2, l. n.
108/1996), il CTU ha determinato una soglia d'usura del 10,785%, superiore al tasso di mora pattuito.
Al successivo paragrafo 3.1.3c, lo stesso consulente ha specificamente dichiarato che il D.L. 70/2011 non è stato applicato, in quanto successivo alla stipula del contratto.
La maggiorazione di 2,10 punti percentuali non deriva, come pretende l'appellante, da una norma sopravvenuta, bensì costituisce un criterio tecnico elaborato dalla Banca d'Italia sin dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” pubblicate nel Bollettino di
Vigilanza n. 12/1996, e poi ribadito nel Bollettino n. 7/2001, nei quali si dava atto che i tassi di mora, pur non essendo inclusi nelle rilevazioni del TEGM, potevano essere confrontati con i tassi medi aumentati di
2,10 punti, valore corrispondente alla differenza media riscontrata tra tassi corrispettivi e moratori.
Tale prassi è stata successivamente confermata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, la quale ha chiarito che “in passato la Banca d'Italia ha suggerito di tener conto, a fini di verifica, della differenza media riscontrata nelle proprie indagini, di circa 2,10 punti percentuali, fra tassi di mora e tassi corrispettivi”.
Ne consegue che il CTU non ha utilizzato un criterio postumo o inapplicabile, ma ha correttamente applicato la prassi di vigilanza vigente ratione temporis, riconosciuta come tecnicamente idonea a garantire l'omogeneità del confronto.
La relazione peritale, logicamente motivata e coerente con la normativa dell'epoca, è pertanto condivisibile e merita piena conferma
Con riferimento all'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, è pacifico che anche gli interessi moratori siano soggetti alla disciplina della legge n. 108/1996 (Cass. nn. 5286/2000, 350/2013,
23192/2017, e SS.UU. n. 19597/2020).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che la verifica dell'usura va effettuata autonomamente, senza sommare
5 il tasso di mora a quello corrispettivo, in quanto i due interessi hanno natura e funzione differenti: i primi sono corrispettivi, i secondi risarcitori (Cass. 26286/19).
Nel caso in esame, la CTU ha accertato che il tasso di mora del 9,20% non superava la soglia del 10,785% e, soprattutto, non risultava neppure applicato nel corso del rapporto, trattandosi di una clausola meramente eventuale.
Deve pertanto escludersi sia l'usura in astratto sia quella in concreto, non trovando applicazione la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2,
c.c.
La censura relativa alla difformità del TAEG è parimenti infondata.
L'art. 117 TUB, nella parte invocata, è stato introdotto con il d.lgs. n.
342/1999, entrato in vigore il 25 luglio 1999, e pertanto non è applicabile a un contratto stipulato in data anteriore (Cass. n.
12276/2010; Cass. n. 25205/2014).
In ogni caso, la CTU ha accertato che il TAEG effettivo (6,332%) coincide sostanzialmente con quello indicato nel contratto e che non risultano spese assicurative imposte o addebitate al mutuatario.
Difetta, dunque, qualsiasi difformità idonea a determinare la nullità del titolo.
Deve pertanto confermarsi la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha rigettato le domande dell'attore, con conseguente reiezione del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “In via subordinata. Sul regolamento delle spese”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al regolamento delle spese di lite, deducendo che l'erroneità della motivazione di merito comporterebbe, di riflesso,
l'illegittimità della condanna alle spese disposta dal Tribunale.
In via subordinata, chiede che, anche in presenza di soccombenza, la
Corte disponga la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., valorizzando la complessità e la pretesa “novità” delle questioni trattate in materia di usura bancaria, nonché il sopravvenuto intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597 del 18 settembre
6 2020, che ha chiarito l'assoggettabilità degli interessi moratori alla legge n. 108/1996.
Secondo l'appellante, tale pronuncia, intervenuta a fronte di un contrasto giurisprudenziale preesistente, costituirebbe mutamento interpretativo idoneo a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la deroga al principio di soccombenza.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza, secondo il principio di causalità: chi perde la causa
è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla controparte, salvo che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
Il potere di compensazione costituisce deroga al principio generale e, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere esercitato in via eccezionale, previa indicazione esplicita delle ragioni che la giustificano (Cass. n. 24502/2017; Cass. n.
3956/2021).
Nel caso in esame, il Tribunale di Brindisi ha correttamente applicato il principio della soccombenza, avendo integralmente rigettato le domande attoree e riconosciuto la piena fondatezza delle difese della convenuta. CP_4
Non sussiste, pertanto, alcuna reciproca soccombenza o parziale accoglimento che possa giustificare una diversa regolamentazione delle spese.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la materia sarebbe caratterizzata da incertezza interpretativa o da mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.
Invero, già in epoca anteriore all'intervento delle Sezioni Unite n.
19597/2020, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato che gli interessi moratori rientrano nel campo di applicazione della legge n. 108/1996, e che la loro eventuale usurarietà va verificata autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi (Cass.
n. 5286/2000; n. 5324/2003; n. 350/2013; n. 23192/2017). La pronuncia delle Sezioni Unite non ha innovato l'assetto normativo, ma ha confermato e sistematizzato un orientamento ormai consolidato,
7 precisando che: la verifica va effettuata su una soglia propria dei moratori;
la nullità della clausola moratoria non incide sulla validità degli interessi corrispettivi;
la sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. opera solo ove gli interessi usurari siano effettivamente applicati.
Pertanto, non può parlarsi di un mutamento interpretativo tale da incidere sull'esito del giudizio o da configurare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
È vero che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui limitava la possibilità di compensazione ai soli casi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tuttavia, la stessa Consulta ha precisato che la compensazione può essere disposta solo in presenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da individuarsi nel concreto svolgimento della lite e nella condotta processuale delle parti.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna situazione del genere: la causa verte su questioni ampiamente trattate e oggetto di orientamenti già consolidati all'epoca della decisione di primo grado;
l'appellante è risultato integralmente soccombente su tutte le censure;
e non si ravvisano condotte processuali scorrette o circostanze straordinarie tali da giustificare la deroga al principio di causalità.
La pretesa “novità” della materia o la sopravvenienza di una pronuncia nomofilattica non costituiscono di per sé motivo di compensazione, ove non abbiano determinato un effettivo mutamento del quadro giuridico di riferimento (Cass. n. 17472/2019; Cass. n. 27564/2021).
Alla luce di quanto esposto, il regolamento delle spese di lite operato dal Tribunale deve ritenersi corretto, avendo esso applicato il principio generale della soccombenza piena.
Non sussistono le condizioni per la compensazione invocata, né in base al testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., né alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
8 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Riccardo Mele Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 528/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025, promossa da:
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di erede della congiunta Sig. Persona_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Perrucci Gianfredi, presso il cui studio in Oria (BR), via Isonzo n. 54, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio U. Petraglia, presso il cui studio in Roma, Via Aureliana n. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto notificato il 14.06.2018 , premesso che esso Parte_1 deducente e la moglie in data 7.4.1999 avevano Persona_1 stipulato con (poi incorporata per fusione in Controparte_3 [...]
), a mezzo del notaio , contratto di mutuo CP_4 Persona_2 ipotecario - n. 22635 rep. e n. 9756 di raccolta - per l'importo di £
65.000.000, della durata di dieci anni;
deduceva che i tassi concordati con la banca (sia quello corrispettivo che quello di mora) superano i limiti di soglia anti-usura di cui alla L. n. 106/1996; chiedeva accertarsi la nullità dei suddetti tassi, applicarsi la sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 cc, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di tassi di interesse e condannarsi la banca convenuta alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo, di quanto dalla stessa illegittimamente percepito a titolo di interessi in forza del dedotto contratto di mutuo, nella misura da determinarsi con l'ausilio di una
CTU contabile;
il tutto con la condanna della banca convenuta alla rifusione delle spese processuali. Con comparsa di risposta del
24.09.2018 si costituiva , deducendo l'infondatezza CP_4 dell'assunto difensivo di parte attrice, circa il superamento dei limiti di saglia anti-usura, e concludendo per il rigetto della domanda con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
2 Prodotta varia documentazione;
esperita CTU contabile a mezzo del dott. comm. la causa da ultimo all'udienza del Persona_3
23.11.2021 veniva trattenuta per la decisione definitiva.”
Con sentenza n. 734/2022, pubblicata il 10.05.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da contro e condannava Parte_1 CP_4 lo stesso al pagamento delle spese di CTU e alla Parte_1 rifusione delle spese del giudizio in favore di nella CP_4 misura di complessivi euro 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
(già Controparte_5 Controparte_4 concludendo per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con primo motivo d'appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96 e degli artt.
644 c.p., 1815 c.c.. Motivazione errata e/o assente.”, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., nonché la motivazione carente e illogica della sentenza impugnata.
Sostiene che il tasso di mora del 9,20%, pattuito nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7 aprile 1999, sarebbe superiore al tasso soglia del 7,635% allora vigente, e che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
3 Secondo l'appellante, il CTU avrebbe fatto uso di criteri non applicabili ratione temporis, ossia: la maggiorazione di 2,10 punti percentuali, prevista — a suo dire — solo dal D.M. 25 marzo 2003; e la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia introdotta dal D.L.
70/2011 (aumento di un quarto + quattro punti).
Rileva, pertanto, che la CTU avrebbe dovuto confrontare il tasso di mora convenuto (9,20%) con il tasso soglia del 7,635% senza alcuna maggiorazione, il che avrebbe comportato l'accertamento dell'usurarietà del rapporto, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e conversione del mutuo in gratuito.
In via subordinata, deduce inoltre la nullità del contratto per difformità del TAEG, ai sensi dell'art. 117 TUB, sostenendo che l'indice effettivo non coinciderebbe con quello indicato in contratto e che non sarebbero state considerate le spese assicurative obbligatorie.
Il motivo è infondato.
Il contratto di mutuo oggetto di causa risale al 7 aprile 1999, sicché la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata alla luce della legge n.
108/1996, nella formulazione originaria, e dei Decreti Ministeriali trimestrali emanati in sua attuazione.
Per il secondo trimestre 1999, il D.M. 26 marzo 1999 fissava il TEGM per i mutui ipotecari a tasso fisso al 5,09%, con conseguente tasso soglia pari al 7,635% (TEGM + 50%).
Il D.L. n. 70/2011, che ha modificato la formula di calcolo del limite di usura (TEGM + ¼ + 4 punti percentuali, con un massimo di 8 punti),
è entrato in vigore solo dal trimestre luglio–settembre 2011 e non può trovare applicazione retroattiva. Correttamente, dunque, la verifica doveva essere condotta secondo i parametri del 1999.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la CTU del dott.
risulta metodologicamente corretta e immune da vizi Persona_3 logici.
Il consulente, nel paragrafo 3.1.3b della relazione, ha accertato che: il tasso di mora contrattuale era del 9,20%; il TEGM ministeriale del trimestre era 5,09%; e, “come previsto dalle indicazioni della Banca
4 d'Italia”, il tasso medio andava maggiorato di 2,10 punti percentuali, al fine di rendere omogeneo il confronto con il tasso moratorio.
Applicando la successiva maggiorazione della metà (ex art. 2, l. n.
108/1996), il CTU ha determinato una soglia d'usura del 10,785%, superiore al tasso di mora pattuito.
Al successivo paragrafo 3.1.3c, lo stesso consulente ha specificamente dichiarato che il D.L. 70/2011 non è stato applicato, in quanto successivo alla stipula del contratto.
La maggiorazione di 2,10 punti percentuali non deriva, come pretende l'appellante, da una norma sopravvenuta, bensì costituisce un criterio tecnico elaborato dalla Banca d'Italia sin dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” pubblicate nel Bollettino di
Vigilanza n. 12/1996, e poi ribadito nel Bollettino n. 7/2001, nei quali si dava atto che i tassi di mora, pur non essendo inclusi nelle rilevazioni del TEGM, potevano essere confrontati con i tassi medi aumentati di
2,10 punti, valore corrispondente alla differenza media riscontrata tra tassi corrispettivi e moratori.
Tale prassi è stata successivamente confermata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, la quale ha chiarito che “in passato la Banca d'Italia ha suggerito di tener conto, a fini di verifica, della differenza media riscontrata nelle proprie indagini, di circa 2,10 punti percentuali, fra tassi di mora e tassi corrispettivi”.
Ne consegue che il CTU non ha utilizzato un criterio postumo o inapplicabile, ma ha correttamente applicato la prassi di vigilanza vigente ratione temporis, riconosciuta come tecnicamente idonea a garantire l'omogeneità del confronto.
La relazione peritale, logicamente motivata e coerente con la normativa dell'epoca, è pertanto condivisibile e merita piena conferma
Con riferimento all'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, è pacifico che anche gli interessi moratori siano soggetti alla disciplina della legge n. 108/1996 (Cass. nn. 5286/2000, 350/2013,
23192/2017, e SS.UU. n. 19597/2020).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che la verifica dell'usura va effettuata autonomamente, senza sommare
5 il tasso di mora a quello corrispettivo, in quanto i due interessi hanno natura e funzione differenti: i primi sono corrispettivi, i secondi risarcitori (Cass. 26286/19).
Nel caso in esame, la CTU ha accertato che il tasso di mora del 9,20% non superava la soglia del 10,785% e, soprattutto, non risultava neppure applicato nel corso del rapporto, trattandosi di una clausola meramente eventuale.
Deve pertanto escludersi sia l'usura in astratto sia quella in concreto, non trovando applicazione la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2,
c.c.
La censura relativa alla difformità del TAEG è parimenti infondata.
L'art. 117 TUB, nella parte invocata, è stato introdotto con il d.lgs. n.
342/1999, entrato in vigore il 25 luglio 1999, e pertanto non è applicabile a un contratto stipulato in data anteriore (Cass. n.
12276/2010; Cass. n. 25205/2014).
In ogni caso, la CTU ha accertato che il TAEG effettivo (6,332%) coincide sostanzialmente con quello indicato nel contratto e che non risultano spese assicurative imposte o addebitate al mutuatario.
Difetta, dunque, qualsiasi difformità idonea a determinare la nullità del titolo.
Deve pertanto confermarsi la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha rigettato le domande dell'attore, con conseguente reiezione del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “In via subordinata. Sul regolamento delle spese”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al regolamento delle spese di lite, deducendo che l'erroneità della motivazione di merito comporterebbe, di riflesso,
l'illegittimità della condanna alle spese disposta dal Tribunale.
In via subordinata, chiede che, anche in presenza di soccombenza, la
Corte disponga la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., valorizzando la complessità e la pretesa “novità” delle questioni trattate in materia di usura bancaria, nonché il sopravvenuto intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597 del 18 settembre
6 2020, che ha chiarito l'assoggettabilità degli interessi moratori alla legge n. 108/1996.
Secondo l'appellante, tale pronuncia, intervenuta a fronte di un contrasto giurisprudenziale preesistente, costituirebbe mutamento interpretativo idoneo a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la deroga al principio di soccombenza.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza, secondo il principio di causalità: chi perde la causa
è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla controparte, salvo che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
Il potere di compensazione costituisce deroga al principio generale e, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere esercitato in via eccezionale, previa indicazione esplicita delle ragioni che la giustificano (Cass. n. 24502/2017; Cass. n.
3956/2021).
Nel caso in esame, il Tribunale di Brindisi ha correttamente applicato il principio della soccombenza, avendo integralmente rigettato le domande attoree e riconosciuto la piena fondatezza delle difese della convenuta. CP_4
Non sussiste, pertanto, alcuna reciproca soccombenza o parziale accoglimento che possa giustificare una diversa regolamentazione delle spese.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la materia sarebbe caratterizzata da incertezza interpretativa o da mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.
Invero, già in epoca anteriore all'intervento delle Sezioni Unite n.
19597/2020, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato che gli interessi moratori rientrano nel campo di applicazione della legge n. 108/1996, e che la loro eventuale usurarietà va verificata autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi (Cass.
n. 5286/2000; n. 5324/2003; n. 350/2013; n. 23192/2017). La pronuncia delle Sezioni Unite non ha innovato l'assetto normativo, ma ha confermato e sistematizzato un orientamento ormai consolidato,
7 precisando che: la verifica va effettuata su una soglia propria dei moratori;
la nullità della clausola moratoria non incide sulla validità degli interessi corrispettivi;
la sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. opera solo ove gli interessi usurari siano effettivamente applicati.
Pertanto, non può parlarsi di un mutamento interpretativo tale da incidere sull'esito del giudizio o da configurare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
È vero che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui limitava la possibilità di compensazione ai soli casi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tuttavia, la stessa Consulta ha precisato che la compensazione può essere disposta solo in presenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da individuarsi nel concreto svolgimento della lite e nella condotta processuale delle parti.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna situazione del genere: la causa verte su questioni ampiamente trattate e oggetto di orientamenti già consolidati all'epoca della decisione di primo grado;
l'appellante è risultato integralmente soccombente su tutte le censure;
e non si ravvisano condotte processuali scorrette o circostanze straordinarie tali da giustificare la deroga al principio di causalità.
La pretesa “novità” della materia o la sopravvenienza di una pronuncia nomofilattica non costituiscono di per sé motivo di compensazione, ove non abbiano determinato un effettivo mutamento del quadro giuridico di riferimento (Cass. n. 17472/2019; Cass. n. 27564/2021).
Alla luce di quanto esposto, il regolamento delle spese di lite operato dal Tribunale deve ritenersi corretto, avendo esso applicato il principio generale della soccombenza piena.
Non sussistono le condizioni per la compensazione invocata, né in base al testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., né alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
8 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
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