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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7792/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
GUASTAPAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lucca, Via Vittorio Veneto 37/a
Parte attrice opponente contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Mlynska 22/4, Bubeneč, Praga 6, rappresentata e difesa dall'Avv. David CP_2
Cassaniti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Giarre (CT), Via Metastasio 9
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, adversis reiectis,
In via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo azionato;
In via principale e nel merito: Dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo azionato, per mancanza dei requisiti richiesti dalla Legge Italiana e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto notificato, per tutte le ragioni esposte in narrativa con vittoria di compensi e spese da liquidarsi in via distratta in favore del procuratore antistatario.” Per parte convenuta:
“Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, a) In via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile ed improponibile l'opposizione proposta per i motivi tutti di cui al capitolo “A)” della comparsa di costituzione;
b) Rigettare in toto, con qualsivoglia statuizione, la domanda proposta ex adverso per i motivi tutti di cui agli atti di causa, confermando il Titolo Esecutivo Europeo opposto in ogni sua parte;
c) Confermare l'atto di precetto notificato, in ogni sua parte;
d) Condannare parte avversa alle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi nelle misure e con le modalità previste dal D.M. 147/22.”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato dalla società di Parte_1
diritto ceco con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di Controparte_1
€ 1.415.732,06 sulla base di un atto pubblico di riconoscimento del debito, da lui sottoscritto in data
26.7.2018 in lingua ceca e dinanzi ad un notaio di nazionalità ceca e certificato in data 25.3.2021 come titolo esecutivo europeo dal Tribunale di Praga, distretto 1.
2. In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 26.7.2018 veniva stipulato dinanzi ad un notaio, in Repubblica Ceca, un contratto di finanziamento redatto in doppia lingua, italiana e ceca, con il quale la società EKS Factoring s.r.l. erogava, in favore dell'opponente e di in qualità di rappresentanti legali e Controparte_3
amministratori della Italnastri S.r.l., la somma complessiva di € 1.020.000,00, destinata all'acquisizione del complesso aziendale della;
Controparte_4
- l'erogazione del finanziamento era subordinata al rispetto di alcune condizioni previste all'art. 3, tra cui la prestazione di una garanzia personale (denominata “Contratto di adesione al debito”) da alcuni soggetti tra cui il nonché di un “Contratto di acconsentimento con esecuzione” al fine di Pt_1
assicurare alla società creditrice il rimborso del capitale finanziato;
- a fronte della mancata restituzione delle somme percepite, la EKS Factoring S.r.l. chiedeva, in data
25.3.2021, innanzi al Tribunale di Praga, autorità indicata come competente dallo Stato membro di origine, di certificare il contratto di acconsentimento con esecuzione come titolo esecutivo europeo;
- sulla base di tale titolo, la creditrice notificava al per la somma complessiva di € Pt_1
1.415.732,06, l'atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione.
3. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto, in primo luogo, l'inidoneità dell'atto pubblico a valere come titolo esecutivo europeo in quanto redatto in violazione della legislazione ceca che prevede, ai fini della loro validità, che gli atti notarili compiuti in lingua ceca da un cittadino straniero, che non conosca l'idioma, siano redatti con la presenza di un interprete. In proposito, ha osservato che solo il contratto di finanziamento risultava redatto in doppia lingua, mentre gli ulteriori atti - in particolare il “Contratto di adesione al debito” e il “Contratto di acconsentimento con esecuzione” - sarebbero stati sottoscritti solo in lingua ceca e senza assistenza linguistica, impedendo al di Pt_1
comprenderne il contenuto, con violazione del canone di buona fede contrattuale.
3.1. Quale ulteriore motivo l'opponente ha contestato l'utilizzabilità nello Stato italiano dell'atto pubblico ceco, certificato quale titolo esecutivo europeo, per omesso deposito dello stesso presso un notaio italiano, ai sensi dell'art. 68 del regolamento notarile (r.d. 1326/1914) e dell'art. 106, n. 4, della pagina 2 di 5 legge notarile n. 89/1913 disposizioni che impongono il deposito presso l'archivio notarile o presso un notaio prima del loro utilizzo nel territorio nazionale.
3.2. Ha, quindi, chiesto dichiararsi invalidità e l'inutilizzabilità del titolo esecutivo azionato.
4. Nel costituirsi in giudizio la società ha, con riferimento al primo motivo di Controparte_1
opposizione, contestato l'assunto secondo cui l'opponente non conoscesse la lingua ceca, evidenziando che la redazione in doppia lingua si fosse resa necessaria per il solo contratto di finanziamento in cui l'altro contraente non comprendeva l'idioma, a differenza che per i contratti di adesione al debito e di acconsentimento con esecuzione in cui era comparso il solo soggetto che parlava e Pt_1
comprendeva la lingua ceca.
4.1. Ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, evidenziando come il Regolamento n.
805/2004 consenta la libera circolazione dei titoli esecutivi europei all'interno dell'Unione europea senza che l'atto munito di certificazione possa costituire oggetto di riesame nel merito in uno Stato membro diverso da quello di origine;
ha inoltre, contestato la necessità del rispetto delle norme nazionali ai fini del suo utilizzo nello Stato italiano. Ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 25 del Regolamento europeo n. 805/2004, rilevando che l'atto fosse stato impugnato nello Stato membro d'origine.
5. In sede di memorie integrative, parte opposta ha prodotto la sentenza del Tribunale di Praga, che ha rigettato l'impugnazione dell'atto pubblico sotteso all'atto di precetto opposto e affermato la sua piena validità, sulla base della conoscenza della lingua ceca da parte del e sulla non necessità Pt_1 dell'interprete (doc. 7 parte convenuta).
5.1 La causa è stata rimessa in decisione il 6.5.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
6.1. Il titolo azionato è stato certificato, nello Stato membro di origine, come titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento n. 805/2004, che ha introdotto tra gli Stati membri un meccanismo di libera circolazione dei titoli esecutivi relativi a crediti non contestati, con l'obiettivo di agevolare e accelerare il recupero transfrontaliero dei crediti in ambito europeo.
Il Regolamento prevede che le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici che abbiano ad oggetto crediti pecuniari non contestati, liquidi ed esigibili, possano essere certificati come titoli esecutivi europei e, in tale veste, possano essere eseguiti direttamente in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
pagina 3 di 5 6.2. In particolare, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2, e dell'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
805/2004, la certificazione come titolo esecutivo europeo consente di eseguire il titolo negli altri Stati membri, senza necessità di ulteriori adempimenti e senza possibilità di opporsi alla sua esecutività o di sottoporlo a un riesame nel merito.
6.3. Ne deriva che un titolo esecutivo stragiudiziale certificato ai sensi del suddetto Regolamento è insuscettibile di sindacato nel merito da parte del giudice dell'esecuzione ovvero dell'opposizione all'esecuzione dello Stato membro in cui si dà corso all'esecuzione, essendo l'eventuale tutela del debitore limitata a specifici rimedi, previsti dallo stesso Regolamento, da esercitarsi esclusivamente dinanzi all'autorità dello Stato membro d'origine.
6.4. In definitiva, non rientra tra i poteri del giudice dello Stato di esecuzione disporre la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, atteso che l'art. 10 del Regolamento attribuisce tale competenza in via esclusiva al giudice dello Stato membro di origine, né riesaminare nel merito il titolo.
Conferma ulteriore di tale assetto normativo si rinviene negli artt. 22 e 23 del Regolamento, i quali prevedono che il Giudice del Paese di esecuzione abbia poteri limitati a fronte dell'attivazione, nello
Stato di origine, da parte del debitore delle procedure previste per il riesame, la rettifica o la revoca del certificato.
6.5. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che le uniche opposizioni ammissibili, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nei confronti di un'esecuzione fondata o preannunciata sulla base di un titolo esecutivo europeo, siano quelle fondate su fatti estintivi o modificativi del credito sopravvenuti al rilascio della certificazione, ovvero sull'esistenza di una decisione incompatibile emessa dal giudice dello Stato membro d'origine, o ancora sulla proposizione di un'istanza di revoca o rettifica della certificazione dinanzi alla medesima autorità.
Tali condizioni, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, poiché parte opponente non ha allegato né
l'intervenuta estinzione del credito successiva alla certificazione, né l'esistenza di una decisione contrastante, né risulta l'accoglimento di un'istanza di revoca o rettifica presso l'autorità competente dello Stato d'origine.
Invero, l'opponente ha articolato solo censure afferenti alla legittimità del titolo esecutivo europeo
(invalidità per mancato rispetto della buona fede contrattuale e per mancata redazione in doppia lingua), che, avrebbe dovuto far valere, solo, con i rimedi previsti dal Regolamento, dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il titolo si è formato.
Peraltro, dalla documentazione prodotta da parte convenuta risulta che l'opponente abbia impugnato dinanzi al Giudice dello stato membro di origine (Tribunale di Praga) l'atto pubblico, proponendo le medesime doglianze.
pagina 4 di 5 Tali contestazioni sono state tuttavia disattese dal Tribunale ceco, che ha escluso che fossero supportate da un adeguato corredo probatorio, accertando che il era perfettamente in grado di Pt_1 comprendere la lingua utilizzata nell'atto (doc. 7 parte convenuta).
Ne consegue che l'opposizione, nella parte in cui si risolve in una richiesta di riesame del merito del titolo esecutivo europeo, lamentando che l'atto sarebbe invalido, deve ritenersi inammissibile per le ragioni esposte.
7. Analogamente, non appare fondato anche l'altro motivo di opposizione, riconducibile parimenti all'alveo dell'art. 615 c.p.c., con cui viene contestata la possibilità di utilizzare l'atto pubblico, certificato come titolo esecutivo europeo, nello stato italiano per omesso deposito dello stesso presso un notaio del nostro paese, come prescritto dalla legge notarile.
Le disposizioni invocate dall'opponente non risultano applicabili al caso di specie, dal momento che il regolamento n. 805/2004 non condiziona l'esecuzione dell'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo ad alcuna formalità nello stato membro di esecuzione (art. 25 reg. citato).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi delle quattro fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
14.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 25/5/2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7792/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
GUASTAPAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lucca, Via Vittorio Veneto 37/a
Parte attrice opponente contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Mlynska 22/4, Bubeneč, Praga 6, rappresentata e difesa dall'Avv. David CP_2
Cassaniti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Giarre (CT), Via Metastasio 9
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, adversis reiectis,
In via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo azionato;
In via principale e nel merito: Dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo azionato, per mancanza dei requisiti richiesti dalla Legge Italiana e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto notificato, per tutte le ragioni esposte in narrativa con vittoria di compensi e spese da liquidarsi in via distratta in favore del procuratore antistatario.” Per parte convenuta:
“Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, a) In via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile ed improponibile l'opposizione proposta per i motivi tutti di cui al capitolo “A)” della comparsa di costituzione;
b) Rigettare in toto, con qualsivoglia statuizione, la domanda proposta ex adverso per i motivi tutti di cui agli atti di causa, confermando il Titolo Esecutivo Europeo opposto in ogni sua parte;
c) Confermare l'atto di precetto notificato, in ogni sua parte;
d) Condannare parte avversa alle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi nelle misure e con le modalità previste dal D.M. 147/22.”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato dalla società di Parte_1
diritto ceco con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di Controparte_1
€ 1.415.732,06 sulla base di un atto pubblico di riconoscimento del debito, da lui sottoscritto in data
26.7.2018 in lingua ceca e dinanzi ad un notaio di nazionalità ceca e certificato in data 25.3.2021 come titolo esecutivo europeo dal Tribunale di Praga, distretto 1.
2. In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 26.7.2018 veniva stipulato dinanzi ad un notaio, in Repubblica Ceca, un contratto di finanziamento redatto in doppia lingua, italiana e ceca, con il quale la società EKS Factoring s.r.l. erogava, in favore dell'opponente e di in qualità di rappresentanti legali e Controparte_3
amministratori della Italnastri S.r.l., la somma complessiva di € 1.020.000,00, destinata all'acquisizione del complesso aziendale della;
Controparte_4
- l'erogazione del finanziamento era subordinata al rispetto di alcune condizioni previste all'art. 3, tra cui la prestazione di una garanzia personale (denominata “Contratto di adesione al debito”) da alcuni soggetti tra cui il nonché di un “Contratto di acconsentimento con esecuzione” al fine di Pt_1
assicurare alla società creditrice il rimborso del capitale finanziato;
- a fronte della mancata restituzione delle somme percepite, la EKS Factoring S.r.l. chiedeva, in data
25.3.2021, innanzi al Tribunale di Praga, autorità indicata come competente dallo Stato membro di origine, di certificare il contratto di acconsentimento con esecuzione come titolo esecutivo europeo;
- sulla base di tale titolo, la creditrice notificava al per la somma complessiva di € Pt_1
1.415.732,06, l'atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione.
3. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto, in primo luogo, l'inidoneità dell'atto pubblico a valere come titolo esecutivo europeo in quanto redatto in violazione della legislazione ceca che prevede, ai fini della loro validità, che gli atti notarili compiuti in lingua ceca da un cittadino straniero, che non conosca l'idioma, siano redatti con la presenza di un interprete. In proposito, ha osservato che solo il contratto di finanziamento risultava redatto in doppia lingua, mentre gli ulteriori atti - in particolare il “Contratto di adesione al debito” e il “Contratto di acconsentimento con esecuzione” - sarebbero stati sottoscritti solo in lingua ceca e senza assistenza linguistica, impedendo al di Pt_1
comprenderne il contenuto, con violazione del canone di buona fede contrattuale.
3.1. Quale ulteriore motivo l'opponente ha contestato l'utilizzabilità nello Stato italiano dell'atto pubblico ceco, certificato quale titolo esecutivo europeo, per omesso deposito dello stesso presso un notaio italiano, ai sensi dell'art. 68 del regolamento notarile (r.d. 1326/1914) e dell'art. 106, n. 4, della pagina 2 di 5 legge notarile n. 89/1913 disposizioni che impongono il deposito presso l'archivio notarile o presso un notaio prima del loro utilizzo nel territorio nazionale.
3.2. Ha, quindi, chiesto dichiararsi invalidità e l'inutilizzabilità del titolo esecutivo azionato.
4. Nel costituirsi in giudizio la società ha, con riferimento al primo motivo di Controparte_1
opposizione, contestato l'assunto secondo cui l'opponente non conoscesse la lingua ceca, evidenziando che la redazione in doppia lingua si fosse resa necessaria per il solo contratto di finanziamento in cui l'altro contraente non comprendeva l'idioma, a differenza che per i contratti di adesione al debito e di acconsentimento con esecuzione in cui era comparso il solo soggetto che parlava e Pt_1
comprendeva la lingua ceca.
4.1. Ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, evidenziando come il Regolamento n.
805/2004 consenta la libera circolazione dei titoli esecutivi europei all'interno dell'Unione europea senza che l'atto munito di certificazione possa costituire oggetto di riesame nel merito in uno Stato membro diverso da quello di origine;
ha inoltre, contestato la necessità del rispetto delle norme nazionali ai fini del suo utilizzo nello Stato italiano. Ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 25 del Regolamento europeo n. 805/2004, rilevando che l'atto fosse stato impugnato nello Stato membro d'origine.
5. In sede di memorie integrative, parte opposta ha prodotto la sentenza del Tribunale di Praga, che ha rigettato l'impugnazione dell'atto pubblico sotteso all'atto di precetto opposto e affermato la sua piena validità, sulla base della conoscenza della lingua ceca da parte del e sulla non necessità Pt_1 dell'interprete (doc. 7 parte convenuta).
5.1 La causa è stata rimessa in decisione il 6.5.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
6.1. Il titolo azionato è stato certificato, nello Stato membro di origine, come titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento n. 805/2004, che ha introdotto tra gli Stati membri un meccanismo di libera circolazione dei titoli esecutivi relativi a crediti non contestati, con l'obiettivo di agevolare e accelerare il recupero transfrontaliero dei crediti in ambito europeo.
Il Regolamento prevede che le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici che abbiano ad oggetto crediti pecuniari non contestati, liquidi ed esigibili, possano essere certificati come titoli esecutivi europei e, in tale veste, possano essere eseguiti direttamente in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
pagina 3 di 5 6.2. In particolare, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2, e dell'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
805/2004, la certificazione come titolo esecutivo europeo consente di eseguire il titolo negli altri Stati membri, senza necessità di ulteriori adempimenti e senza possibilità di opporsi alla sua esecutività o di sottoporlo a un riesame nel merito.
6.3. Ne deriva che un titolo esecutivo stragiudiziale certificato ai sensi del suddetto Regolamento è insuscettibile di sindacato nel merito da parte del giudice dell'esecuzione ovvero dell'opposizione all'esecuzione dello Stato membro in cui si dà corso all'esecuzione, essendo l'eventuale tutela del debitore limitata a specifici rimedi, previsti dallo stesso Regolamento, da esercitarsi esclusivamente dinanzi all'autorità dello Stato membro d'origine.
6.4. In definitiva, non rientra tra i poteri del giudice dello Stato di esecuzione disporre la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, atteso che l'art. 10 del Regolamento attribuisce tale competenza in via esclusiva al giudice dello Stato membro di origine, né riesaminare nel merito il titolo.
Conferma ulteriore di tale assetto normativo si rinviene negli artt. 22 e 23 del Regolamento, i quali prevedono che il Giudice del Paese di esecuzione abbia poteri limitati a fronte dell'attivazione, nello
Stato di origine, da parte del debitore delle procedure previste per il riesame, la rettifica o la revoca del certificato.
6.5. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che le uniche opposizioni ammissibili, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nei confronti di un'esecuzione fondata o preannunciata sulla base di un titolo esecutivo europeo, siano quelle fondate su fatti estintivi o modificativi del credito sopravvenuti al rilascio della certificazione, ovvero sull'esistenza di una decisione incompatibile emessa dal giudice dello Stato membro d'origine, o ancora sulla proposizione di un'istanza di revoca o rettifica della certificazione dinanzi alla medesima autorità.
Tali condizioni, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, poiché parte opponente non ha allegato né
l'intervenuta estinzione del credito successiva alla certificazione, né l'esistenza di una decisione contrastante, né risulta l'accoglimento di un'istanza di revoca o rettifica presso l'autorità competente dello Stato d'origine.
Invero, l'opponente ha articolato solo censure afferenti alla legittimità del titolo esecutivo europeo
(invalidità per mancato rispetto della buona fede contrattuale e per mancata redazione in doppia lingua), che, avrebbe dovuto far valere, solo, con i rimedi previsti dal Regolamento, dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il titolo si è formato.
Peraltro, dalla documentazione prodotta da parte convenuta risulta che l'opponente abbia impugnato dinanzi al Giudice dello stato membro di origine (Tribunale di Praga) l'atto pubblico, proponendo le medesime doglianze.
pagina 4 di 5 Tali contestazioni sono state tuttavia disattese dal Tribunale ceco, che ha escluso che fossero supportate da un adeguato corredo probatorio, accertando che il era perfettamente in grado di Pt_1 comprendere la lingua utilizzata nell'atto (doc. 7 parte convenuta).
Ne consegue che l'opposizione, nella parte in cui si risolve in una richiesta di riesame del merito del titolo esecutivo europeo, lamentando che l'atto sarebbe invalido, deve ritenersi inammissibile per le ragioni esposte.
7. Analogamente, non appare fondato anche l'altro motivo di opposizione, riconducibile parimenti all'alveo dell'art. 615 c.p.c., con cui viene contestata la possibilità di utilizzare l'atto pubblico, certificato come titolo esecutivo europeo, nello stato italiano per omesso deposito dello stesso presso un notaio del nostro paese, come prescritto dalla legge notarile.
Le disposizioni invocate dall'opponente non risultano applicabili al caso di specie, dal momento che il regolamento n. 805/2004 non condiziona l'esecuzione dell'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo ad alcuna formalità nello stato membro di esecuzione (art. 25 reg. citato).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi delle quattro fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
14.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 25/5/2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
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