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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 28/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PENSIONE DI INABILITA' (art. 429 c.p.c.)
Parte_1 definitiva nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. Lav. promossa da:
, in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
Avv. Orazio GIUFFRIDA
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IM CADIN
Resistente
rilevato
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.8.2025, il , quale Parte_2 amministratore di sostegno del sig. , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Aosta la al fine di vederla condannata a versargli gli arretrati della pensione di CP_2 inabilità, sospesa nel 2019 e mai più riattivata se non nel 2025;
- che si costituiva tempestivamente la R.A.V.A., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'amministratore di sostegno aveva agito senza richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare e comunque contestando le pretese attoree;
- che alla prima udienza il giudice, ritenuta la necessità di pronunciarsi sull'eccezione preliminare, senza entrare nel merito, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data immediata lettura;
osserva
Ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione preliminare della convenuta di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, (vds. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 7555 del 21/03/2025 e, nello stesso senso, Cass. Civ. N. 8247 del 2022 )
“l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la
1 necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è evidente che il ricorso sia inammissibile in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare;
ciò, ovviamente, non preclude una futura decisione sul merito all'esito del deposito di un eventuale nuovo ricorso giudiziale.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e la pronuncia in rito, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto altresì conto delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 28/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PENSIONE DI INABILITA' (art. 429 c.p.c.)
Parte_1 definitiva nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. Lav. promossa da:
, in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
Avv. Orazio GIUFFRIDA
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IM CADIN
Resistente
rilevato
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.8.2025, il , quale Parte_2 amministratore di sostegno del sig. , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Aosta la al fine di vederla condannata a versargli gli arretrati della pensione di CP_2 inabilità, sospesa nel 2019 e mai più riattivata se non nel 2025;
- che si costituiva tempestivamente la R.A.V.A., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'amministratore di sostegno aveva agito senza richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare e comunque contestando le pretese attoree;
- che alla prima udienza il giudice, ritenuta la necessità di pronunciarsi sull'eccezione preliminare, senza entrare nel merito, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data immediata lettura;
osserva
Ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione preliminare della convenuta di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, (vds. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 7555 del 21/03/2025 e, nello stesso senso, Cass. Civ. N. 8247 del 2022 )
“l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la
1 necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è evidente che il ricorso sia inammissibile in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare;
ciò, ovviamente, non preclude una futura decisione sul merito all'esito del deposito di un eventuale nuovo ricorso giudiziale.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e la pronuncia in rito, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto altresì conto delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 28/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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