Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1261/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 21/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Marone, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
[...]
Parte_2
(C.F./P.I.: ), rappresentati e difesi dai dott.ri Domenica Togo e Vincenzo P.IVA_2
Baldacchino, ed elettivamente domiciliata presso l Parte_2 Parte_2
, sito in , alla Via Pascoli, n. 8
[...] Pt_2
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI DI di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dalla ricorrente, contumaci
CP_2
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2022, la ricorrente ha chiesto di “A) ACCERTARE
E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle
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2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO,
DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX
ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
[...]
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle Controparte_3 graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del
10.07.2020 del , recante la procedura di Controparte_3 istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto
Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione Generale per il Personale Scolastico del Controparte_3
Pag. 2 di 7 RI , prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante
«Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il DM 3 giugno
2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del
06.05.2022, nella parte in cui escludono il ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono il ricorrente;
i) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dal ricorrente;
l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
1.1. Più in particolare ha dedotto che:
a) era munito del titolo di studio individuato dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, quale requisito di accesso alla rispettiva classe concorsuale e quindi condizione legittimante il conferimento di docenze da parte dell'Amministrazione statale ed inoltre aveva altresì acquisito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59;
b) il possesso congiunto dei suddetti titoli era equipollente all'abilitazione all'insegnamento, e pertanto era in possesso dei requisiti per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto finalizzate appunto al conferimento delle supplenze;
c) nella prospettazione della ricorrente “le medesime condizioni di fatto (ossia, il dedotto possesso congiunto dei 24 CFU e del titolo di studio) sono considerate utili per la partecipazione alle tornate di reclutamento nonché per acquisire la specializzazione sul sostegno (entrambe possibilità per le quali è richiesta l'abilitazione all'insegnamento), ma al contempo paradossalmente non consentono
Pag. 3 di 7 di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e nella seconda delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti abilitati, sic!”.
1.2. Con memoria depositata in data 22.9.2023 si sono costituti il Controparte_3
, e l
[...] Controparte_4
i quali si sono opposti all'accoglimento della
[...]
domanda.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Anzitutto deve rilevarsi come, alla luce del tenore delle domande formulate nel presente giudizio, sussista la giurisdizione del giudice ordinario e tanto in ragione dell'orientamento del giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c secondo il quale “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni
2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione).” (così, Cass. civ., 17123/2019).
2.2. Occorre di seguito dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti i resistenti
Pag. 4 di 7 evocati in giudizio con l'eccezione del . Controparte_3
Al riguardo, deve darsi atto degli orientamenti del giudice della nomofilachia secondo i quali “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o Parte_2
il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al , non può Controparte_5
essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_3
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (così, Cass. civ., 32938/2021) e “Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Controparte_5
, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R.
[...]
n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (così, Cass. civ., 32166/2021). Infine, rilevanza assume l'orientamento secondo il quale “l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato”. (così, Cass. civ., 19158/ 2012).
2.3. Nella prospettazione di parte ricorrente il suo titolo di studio, unitamente ai 24 CFU, avrebbero valore abilitante e, dunque, avrebbero potuto consentire il suo inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
La questione da affrontare, attiene, in sostanza, alla equipollenza del titolo di studio e dei 24 CFU all'abilitazione, anche al fine del conferimento degli incarichi di supplenza.
La problematica è stata affrontata funditus dal giudice della nomofilacia secondo la quale l'opinione favorevole alla tesi dell'equipollenza dei titoli in esame sarebbe in contrasto “con l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, per come si è sviluppato negli ultimi decenni, e con la normativa di settore”.
Più in particolare, secondo l'orientamento in esame, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente
Pag. 5 di 7 giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia,
Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n.
2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento). L'abilitazione, almeno fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale, o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU. Nel periodo dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018
l'abilitazione, poi, era collegata al percorso FIT, che iniziava in seguito al superamento del concorso, e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge Data pubblicazione 15/03/2024 n. 79 del 2022, è conseguita al termine di una nuova procedura. La corte territoriale ritiene che argomenti a sostegno delle sue conclusioni si possano ricavare dal fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, considerava requisiti di ammissione al concorso pubblico in questione, per quel che qui rileva, a) il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure b) il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico (…) e di 24 crediti formativi universitari o accademici
(…)… Infatti, come evidenziato, il sistema generale, tranne che dal 31 maggio 2017 al
31 dicembre 2018 e dopo l'entrata in vigore, il 1° maggio 2022, dell'art. 44 del d.l. n.
36 del 2022, conv., con modif., operanti dal 30 giugno 2022, dalla legge n. 79 del 2022, ha sempre ricondotto l'abilitazione al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o al completamento di appositi processi formativi normativizzati. In quest'ottica, l'indicazione dei titoli per accedere al detto concorso pubblico perde ogni valenza, in quanto si tratta di profili che nulla hanno a che vedere con l'abilitazione in quanto tale… A conclusioni difformi da quelle raggiunte dalla Corte di appello di
Ancona deve arrivarsi anche esaminando la normativa in tema di supplenze qui rilevante” (così, Cass. civ., 7084/2024).
Pag. 6 di 7 2.4. Privi di fondamento devono ritenersi anche i profili di contrasto tra la disciplina interna e i principi di rango Costituzionale ed Unionale.
Come opinato dal giudice di legittimità infatti da un lato “nessuna violazione della
Costituzione è ipotizzabile con riferimento ai parametri menzionati, atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che
è interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo.”. Dall'altro, “Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206 del 2007 e con il d.lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m. n. 39 del
1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa. Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti”
(così, Cass. civ., 7084/2024 cit.).
2.5. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite, alla luce dell'esito complessivo della lite e dei contrasti sussistenti in una parte della giurisprudenza di merito in merito al valore abilitante dei titoli di studio, possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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