Articolo 12 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 agosto 1929
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Versione
11 febbraio 1982
Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell' art. 84 del, codice civile ".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1982
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