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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 199/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di VI AL, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AN RÌ Presidente est.
2) dott.ssa Germana Radice Giudice
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199 RG per l'anno 2013, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.10.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto “querela di falso” e vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
Cosentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Nicola da Crissa (VV), via
Roma, n. 53;
CP_1
- Società con socio unico- (P. Iva – C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tamara Fiumanò e Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di in VI AL, Via Santa Maria Controparte_2
Dell'Imperio snc;
- Convenuta-
- in persona del Controparte_3 direttore in carica;
- Convenuta contumace-
- , già , Agente della Controparte_4 Controparte_5
1 Riscossione per la Provincia di VI AL, in persona del suo amministratore e l.r.p.t.,
- Convenuta contumace-
PM in sede
-Interventore ex lege -
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 CP_3
– Direzione di VI AL-, e al fine di sentir
[...] Controparte_5 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare la falsità della ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento) n.423-3 relativa alla notifica dell'avviso di accertamento suddetto, n.TD9010300557/2009 riferito all'anno 2003, sottoscritta da
e dall'addetto alla consegna di cui è illeggibile la firma, nella parte in cui Controparte_6 barrando il relativo riquadro, risulta affermato “familiare convivente ZIA” e nella parte in cui reca
l'annotazione “Emessa racc.ta”….”;
B) condannare i convenuti, in caso di loro opposizione all'accoglimento della domanda attorea ovvero di loro dichiarazione di intendere avvalersi dei documenti denunciati di falso, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art.93 Cpc in favore del sottoscritto procuratore;
…”.
A sostegno delle suesposte conclusioni deduceva: di aver proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di VI AL per l'annullamento di una cartella esattoriale e dei relativi atti presupposti, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento;
che si era costituita l' eccependo la regolarità della Controparte_3 notifica avvenuta, a suo dire, a persona convivente;
di non ritenere veritiera l'attestazione sulla cartolina di ritorno e, pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di far dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2013 (citazione per il 27 maggio 2013), si costituiva in giudizio impugnando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale , contraris rejectis:
- dichiarare la nullità della citazione per intervenuti termini prescrizionali, anche in relazione alla violazione del principio del contraddittorio per come esposto in narrativa
- rigettare le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
- rigettare le richieste istruttorie di controparte
2 - Con vittoria delle spese e competenze di lite” .
All'udienza del 04 giugno 2013, presente il PM, l'attore personalmente confermava la querela di falso ed eccepiva tardività della costituzione di;
il Giudice, rilevata la regolarità della notifica CP_2 dell'atto introduttivo nei confronti dell' di VI AL e di EQ UD Controparte_3
S.p.A., ne dichiarava la contumacia. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co., 6, c.p.c. .
L'attore depositava le memorie di rito.
All'udienza del 04 ottobre 2016, parte attrice chiedeva la sostituzione del teste indicato, in quanto deceduto. Parte convenuta si opponeva e il Giudice si riservava.
In data 15 novembre 2016, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice emetteva ordinanza con la quale rigettava la richiesta di sostituzione del teste, ammetteva le prove richieste da parte attrice, ad eccezione dei capitoli di cui ai nn. 1), 8), e 9), rigettava la richiesta di prova del contrario di parte convenuta, poiché tardiva. Riservava all'esito eventuale ammissione di CTU.
All'udienza del 14 aprile 2017, previa revoca parziale dell'ordinanza del 15 novembre 2016, il
Giudice non ammetteva il capitolo 7) formulato da parte attrice. Si procedeva con l'escussione dei testi e . All'esito si rinviava per la precisazione delle Controparte_6 Testimone_1 conclusioni.
All'udienza del 06 luglio 2018, preso atto dell'intervenuto scioglimento di tutte le società appartenenti al gruppo , il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_5 dell' . Controparte_4
All'udienza dell'08 febbraio 2019, parte attrice depositava citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di Le parti precisavano le Controparte_7 conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, all'udienza del 23.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e depositavano note ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 26242 del 2014).
In questa prospettiva, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
3 Come è noto, la querela di falso - proposta in via principale o incidentale - è uno strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico, ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici.
La stessa, dunque, mira a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre poi chiarire la differenza tra i principi regolatori della notifica degli atti giudiziari eseguita dagli ufficiali giudiziari a mezzo posta
(disciplinati ex art. 149 c.p.c. e dalla legge 890 del 1982) e quelli che governano la notificazione di avvisi o altri atti eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti (nella specie, CP_3 CP_4
) avvalendosi del servizio postale.
[...]
Infatti, nell'ipotesi di notificazione non eseguita dagli ufficiali giudiziari ovvero di notifica eseguita
“direttamente” dagli Uffici competenti che si avvalgono del servizio postale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Più precisamente, nel caso di notifica “diretta” a mezzo del servizio postale, l'agente postale si limita ad accertare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (cfr.
Cass. Civ. n. 1686 del 2023). Si tratta, infatti, “di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)” (cfr. Cass. Civ. n.
1686 del 2023).
Ciò implica che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 19739), è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere
4 la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente 6 postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Quanto sin qui esposto trova conferma nel principio di diritto - cristallizzato dalla Corte di Cassazione nella medesima pronuncia n. 1686 del 2023 - in forza del quale: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Di conseguenza, posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario, la querela di falso è inammissibile.
Dunque, se tali sono i criteri ermeneutici di riferimento, può affermarsi che il caso di specie non attiene alla notifica di atti giudiziari.
Oggetto della presente controversia è, invero, la dicitura “familiare convivente ZIA” apposta sull'avviso di ricevimento n. 423-3, la cui notifica, come emerge dagli atti di causa, è stata eseguita dalla a mezzo posta e non già dall'ufficiale giudiziario. Controparte_3
Va, pertanto, esclusa la fondatezza della domanda di parte attrice in quanto l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se si provi di essersi trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. civ. n. 15315 del 04.07.2014).
Evenienza, questa, non ricorrente nella specie ove la notifica è stata effettuata presso il domicilio dell'attore e comunque ad un familiare;
sicché deve ritenersi provato che lo stesso abbia ricevuto la notifica operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e non avendo dato prova dell'impossibilità di venire a conoscenza dell'atto recapitato presso il suo domicilio.
Del resto, in punto di diritto, costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata –fino a querela di falso- che l'art. 2700
c.c. riconosce all'atto pubblico copre soltanto i seguenti fatti: la provenienza del documento dal
5 pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti (ma non la veridicità di tali dichiarazioni) e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza o in relazione ai quali abbia compiuto ricerche.
Dunque, nell'ipotesi di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a querela di falso in ordine all'indicazione del fatto che gli atti siano stati consegnati in un determinato luogo, ma giammai circa il fatto che tale luogo corrisponda alla residenza o al domicilio del notificando e della persona che riceve l'atto (cfr. Cass. 22.5.05 n. 8500).
Per tale ragione l'interessato, al fine di contestare l'eventuale mancata corrispondenza tra il luogo ove è stata effettuata la notificazione (riportato nella relazione di notificazione) ed il luogo di residenza e/o domicilio, non è tenuto a proporre la querela di falso, ma può utilizzare qualsiasi idoneo mezzo di prova (Cfr. Cass. 2000/8799).
Come già evidenziato - data la natura della notifica - non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario poiché non è prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale è la consegna presso il domicilio o la residenza del destinatario), l'agente postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario o persona idonea a ricevere l'atto.
La domanda deve essere, quindi, dichiarata inammissibile.
Resta assorbito l'esame di ogni altra domanda ed eccezione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento nei rapporti tra parte attrice e questo collegio ritiene che sussistano i presupposti per la Controparte_2 compensazione integrale tra le parti considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda.
Nulla sulle spese deve invece disporsi in ordine alle spese nei rapporti tra parte attrice, CP_3
e essendo queste ultime rimasta contumaci.
[...] CP_8
Devono essere, infine, adottate le pronunce accessorie di cui all'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI AL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e Parte_1 respinta, così provvede:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Controparte_2
6 -nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di VI
AL e rimaste contumaci;
Controparte_4
-condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
-dispone, a cura della Cancelleria, la restituzione del documento oggetto di querela previa menzione della presente sentenza sul documento medesimo.
Così deciso in VI AL nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
AN RÌ
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di VI AL, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AN RÌ Presidente est.
2) dott.ssa Germana Radice Giudice
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199 RG per l'anno 2013, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.10.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto “querela di falso” e vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
Cosentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Nicola da Crissa (VV), via
Roma, n. 53;
CP_1
- Società con socio unico- (P. Iva – C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tamara Fiumanò e Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di in VI AL, Via Santa Maria Controparte_2
Dell'Imperio snc;
- Convenuta-
- in persona del Controparte_3 direttore in carica;
- Convenuta contumace-
- , già , Agente della Controparte_4 Controparte_5
1 Riscossione per la Provincia di VI AL, in persona del suo amministratore e l.r.p.t.,
- Convenuta contumace-
PM in sede
-Interventore ex lege -
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 CP_3
– Direzione di VI AL-, e al fine di sentir
[...] Controparte_5 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare la falsità della ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento) n.423-3 relativa alla notifica dell'avviso di accertamento suddetto, n.TD9010300557/2009 riferito all'anno 2003, sottoscritta da
e dall'addetto alla consegna di cui è illeggibile la firma, nella parte in cui Controparte_6 barrando il relativo riquadro, risulta affermato “familiare convivente ZIA” e nella parte in cui reca
l'annotazione “Emessa racc.ta”….”;
B) condannare i convenuti, in caso di loro opposizione all'accoglimento della domanda attorea ovvero di loro dichiarazione di intendere avvalersi dei documenti denunciati di falso, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art.93 Cpc in favore del sottoscritto procuratore;
…”.
A sostegno delle suesposte conclusioni deduceva: di aver proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di VI AL per l'annullamento di una cartella esattoriale e dei relativi atti presupposti, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento;
che si era costituita l' eccependo la regolarità della Controparte_3 notifica avvenuta, a suo dire, a persona convivente;
di non ritenere veritiera l'attestazione sulla cartolina di ritorno e, pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di far dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2013 (citazione per il 27 maggio 2013), si costituiva in giudizio impugnando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale , contraris rejectis:
- dichiarare la nullità della citazione per intervenuti termini prescrizionali, anche in relazione alla violazione del principio del contraddittorio per come esposto in narrativa
- rigettare le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
- rigettare le richieste istruttorie di controparte
2 - Con vittoria delle spese e competenze di lite” .
All'udienza del 04 giugno 2013, presente il PM, l'attore personalmente confermava la querela di falso ed eccepiva tardività della costituzione di;
il Giudice, rilevata la regolarità della notifica CP_2 dell'atto introduttivo nei confronti dell' di VI AL e di EQ UD Controparte_3
S.p.A., ne dichiarava la contumacia. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co., 6, c.p.c. .
L'attore depositava le memorie di rito.
All'udienza del 04 ottobre 2016, parte attrice chiedeva la sostituzione del teste indicato, in quanto deceduto. Parte convenuta si opponeva e il Giudice si riservava.
In data 15 novembre 2016, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice emetteva ordinanza con la quale rigettava la richiesta di sostituzione del teste, ammetteva le prove richieste da parte attrice, ad eccezione dei capitoli di cui ai nn. 1), 8), e 9), rigettava la richiesta di prova del contrario di parte convenuta, poiché tardiva. Riservava all'esito eventuale ammissione di CTU.
All'udienza del 14 aprile 2017, previa revoca parziale dell'ordinanza del 15 novembre 2016, il
Giudice non ammetteva il capitolo 7) formulato da parte attrice. Si procedeva con l'escussione dei testi e . All'esito si rinviava per la precisazione delle Controparte_6 Testimone_1 conclusioni.
All'udienza del 06 luglio 2018, preso atto dell'intervenuto scioglimento di tutte le società appartenenti al gruppo , il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_5 dell' . Controparte_4
All'udienza dell'08 febbraio 2019, parte attrice depositava citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di Le parti precisavano le Controparte_7 conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, all'udienza del 23.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e depositavano note ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 26242 del 2014).
In questa prospettiva, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
3 Come è noto, la querela di falso - proposta in via principale o incidentale - è uno strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico, ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici.
La stessa, dunque, mira a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre poi chiarire la differenza tra i principi regolatori della notifica degli atti giudiziari eseguita dagli ufficiali giudiziari a mezzo posta
(disciplinati ex art. 149 c.p.c. e dalla legge 890 del 1982) e quelli che governano la notificazione di avvisi o altri atti eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti (nella specie, CP_3 CP_4
) avvalendosi del servizio postale.
[...]
Infatti, nell'ipotesi di notificazione non eseguita dagli ufficiali giudiziari ovvero di notifica eseguita
“direttamente” dagli Uffici competenti che si avvalgono del servizio postale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Più precisamente, nel caso di notifica “diretta” a mezzo del servizio postale, l'agente postale si limita ad accertare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (cfr.
Cass. Civ. n. 1686 del 2023). Si tratta, infatti, “di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)” (cfr. Cass. Civ. n.
1686 del 2023).
Ciò implica che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 19739), è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere
4 la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente 6 postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Quanto sin qui esposto trova conferma nel principio di diritto - cristallizzato dalla Corte di Cassazione nella medesima pronuncia n. 1686 del 2023 - in forza del quale: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Di conseguenza, posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario, la querela di falso è inammissibile.
Dunque, se tali sono i criteri ermeneutici di riferimento, può affermarsi che il caso di specie non attiene alla notifica di atti giudiziari.
Oggetto della presente controversia è, invero, la dicitura “familiare convivente ZIA” apposta sull'avviso di ricevimento n. 423-3, la cui notifica, come emerge dagli atti di causa, è stata eseguita dalla a mezzo posta e non già dall'ufficiale giudiziario. Controparte_3
Va, pertanto, esclusa la fondatezza della domanda di parte attrice in quanto l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se si provi di essersi trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. civ. n. 15315 del 04.07.2014).
Evenienza, questa, non ricorrente nella specie ove la notifica è stata effettuata presso il domicilio dell'attore e comunque ad un familiare;
sicché deve ritenersi provato che lo stesso abbia ricevuto la notifica operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e non avendo dato prova dell'impossibilità di venire a conoscenza dell'atto recapitato presso il suo domicilio.
Del resto, in punto di diritto, costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata –fino a querela di falso- che l'art. 2700
c.c. riconosce all'atto pubblico copre soltanto i seguenti fatti: la provenienza del documento dal
5 pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti (ma non la veridicità di tali dichiarazioni) e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza o in relazione ai quali abbia compiuto ricerche.
Dunque, nell'ipotesi di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a querela di falso in ordine all'indicazione del fatto che gli atti siano stati consegnati in un determinato luogo, ma giammai circa il fatto che tale luogo corrisponda alla residenza o al domicilio del notificando e della persona che riceve l'atto (cfr. Cass. 22.5.05 n. 8500).
Per tale ragione l'interessato, al fine di contestare l'eventuale mancata corrispondenza tra il luogo ove è stata effettuata la notificazione (riportato nella relazione di notificazione) ed il luogo di residenza e/o domicilio, non è tenuto a proporre la querela di falso, ma può utilizzare qualsiasi idoneo mezzo di prova (Cfr. Cass. 2000/8799).
Come già evidenziato - data la natura della notifica - non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario poiché non è prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale è la consegna presso il domicilio o la residenza del destinatario), l'agente postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario o persona idonea a ricevere l'atto.
La domanda deve essere, quindi, dichiarata inammissibile.
Resta assorbito l'esame di ogni altra domanda ed eccezione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento nei rapporti tra parte attrice e questo collegio ritiene che sussistano i presupposti per la Controparte_2 compensazione integrale tra le parti considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda.
Nulla sulle spese deve invece disporsi in ordine alle spese nei rapporti tra parte attrice, CP_3
e essendo queste ultime rimasta contumaci.
[...] CP_8
Devono essere, infine, adottate le pronunce accessorie di cui all'art. 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI AL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e Parte_1 respinta, così provvede:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Controparte_2
6 -nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di VI
AL e rimaste contumaci;
Controparte_4
-condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
-dispone, a cura della Cancelleria, la restituzione del documento oggetto di querela previa menzione della presente sentenza sul documento medesimo.
Così deciso in VI AL nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
AN RÌ
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