Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/1982, n. 6392
CASS
Sentenza 25 novembre 1982

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Per i lavoratori dipendenti da enti morali esonerati dalla Assicurazione obbligatoria, che passino ad altri impieghi assicurativamente coperti dall'i.N.P.S., la riserva matematica che i fondi previdenziali di tali enti sono tenuti a versare all'istituto stesso, ai sensi dell'art. 15 quarto comma lettera d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55, si calcola sulla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora, per il periodo di iscrizione a uno di detti fondi, fosse stato obbligatoriamente assicurato per l'Invalidità, vecchiaia e superstiti, seguendosi all'uopo il sistema di liquidazione della pensione (nella specie, quello della pensione retributiva) legislativamente in vigore al momento della operazione, con la conseguenza che, ove vi siano periodi pregressi, anch'essi coperti dall'Assicurazione generale obbligatoria, la menzionata quota deve essere pari alla differenza fra l'importo che si raggiunge sommando tali periodi a quelli di iscrizione presso il fondo e l'importo corrispondente ai primi, ugualmente calcolato secondo il suddetto sistema, ma con riferimento, trattandosi di pensione retributiva, alla retribuzione percepita dal prestatore di lavoro al momento del passaggio dall'Assicurazione generale obbligatoria all'iscrizione presso il fondo, senza che per effetto di tale regime risultino violati i principi costituzionali in tema di imposizione fiscale e di previdenza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/1982, n. 6392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6392
    Data del deposito : 25 novembre 1982

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