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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9787 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 24833/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24833/2020 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. MASCOLO ETTORE giusta procura alle liti allegata in atti
OPPONENTI
contro
(P.Iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Angelo Seccia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come d note di trattazione depositate per l'udienza del
23/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , nonchè hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n°5827\2020 emesso in data 05\10\2020, dal
Tribunale di Napoli XII^ Sezione, in favore della S.r.l., con cui veniva CP_1
ingiunto agli opponenti di pagare la somma di € 8.856,51, oltre interessi e spese del procedimento, in relazione a lavori di ristrutturazione svolti dall'appaltatrice, presso il Condominio sito in Napoli alla via Melisurgo 15, lavori approvati con delibera dell'assemblea condominiale del 31/1/13 e commissionati con il contratto di appalto prodotto in atti, regolarmente sottoscritto. In particolare, come dedotto nel ricorso monitorio, l'importo ingiunto equivaleva alla quota non versata dai condòmini
opponenti, importo risultante dalla comunicazione dell'amministratore del condominio all'appaltatore, stante la previsione contrattuale di esclusione del vincolo di solidarietà (con impegno dell'appaltatore a provvedere, a sua cura e spesa,
al recupero in via giudiziaria delle quote dovute dai singoli condomini morosi e con obbligo dell'Amministratore a fornire, a richiesta, gli estremi fiscali ed i relativi recapiti dei condomini insolventi, nonché le specifiche degli importi dovuti).
L'opposizione è stata proposta eccependo la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto) in capo alla la quale, secondo gli CP_1
opponenti, aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo superiore al proprio credito, in quanto comprensivo di partite creditorie di soggetti pagina 2 di 9 diversi, ovvero del Condominio e della Direzione Lavori (per spese relative ad oneri condominiali, quali tasse di occupazione suolo, sorveglianza ponteggi, conto corrente, varie direzione lavori, spese amministrative, TFR portiere ed altri interventi tecnici), come evincibile dalla dichiarazione dell'amministratore del a Parte_4
dire degli opponenti, dal conteggio trasmesso dallo stesso amministratore all'impresa emergeva che il credito della doveva ritenersi limitato all'importo di € CP_1
5579,20, cui doveva defalcarsi la somma di € 100,00, già pagata, per un totale a dare di € 5.479,20.
Hanno pertanto concluso, gli opponenti, chiedendo: “1) Dichiarare in ogni caso
illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°5827\2020 emesso in
data 05\10\2020 dal Tribunale di Napoli XII^ Sezione Civile Giudice Unico dott.
Giovanni Scotto Di Carlo, R.G. 18104\2020 e, conseguentemente, revocarlo per le
causali innanzi indicate;
2) Condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore ET , al pagamento delle spese, Controparte_2
diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la società opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, avendo imputato erroneamente, gli opponenti, all'attività della Direzione Lavori, voci di spesa riconducibili all'impresa (ciò doveva dirsi per i “Lavori eseguiti 5% DL come aut
ass 21 05 2018”, che erano stati deliberati dall'assemblea, in aggiunta ai lavori appaltati, in quanto ritenuti necessari dalla D.L., e correttamente eseguiti dalla opposta). Ha poi eccepito l'erroneità del calcolo degli opponenti, laddove sostenevano che sugli importi dovuti, il 40% spettava al Condominio e al D.L. e laddove decurtavano l'intero importo già corrisposto, di € 100,00, dal solo debito nei pagina 3 di 9 confronti della opposta.
L'opposta ha, perciò, concluso chiedendo: “In via preliminare, concedere concessione
la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non
contestate pari ad euro 5.479,20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
2. Nel merito rigettare
l'opposizione così come formulata e dichiarare che il credito della è pari ad CP_1
euro 7.642,91; 3. Conseguenze di legge in ordine alle spese”.
Concessa l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata, di € 5.479,20, la causa, in assenza di istruttoria, in quanto di natura documentale, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 23/6/25, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia in parte fondata, per i motivi che di seguito si diranno.
Occorre, preliminarmente, rilevare che gli opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della società appaltatrice, per aver azionato un credito in parte di altri soggetti;
l'eccezione, in realtà, deve qualificarsi di difetto di titolarità attiva e riguarda, come tale, il merito della domanda.
Al riguardo va premesso che “La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto,
«assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è
proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». pagina 4 di 9 La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al
«merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa
«prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda” (cfr. Cass. 27766/24).
Nella fattispecie, sussiste certamente la legittimazione ad agire della società CP_1
dichiarandosi, questa, creditrice dell'importo richiesto nel ricorso monitorio, ma ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione – che riguarda, invece, il merito della controversia - di difetto di titolarità attiva di parte del credito azionato, non avendo provato, la società, come vedremo di seguito, la propria qualità di creditrice dell'intera somma ingiunta con il decreto opposto.
Ciò premesso, va detto che la società opposta vanta un credito per lavori regolarmente commissionati dal e regolarmente Parte_5
eseguiti dall'impresa; tali circostanze non sono state contestate dalle parti e,
pertanto, oltre che essere documentate, devono darsi per pacifiche.
Risulta altresì che, come da contratto, la società appaltatrice rinunciava al vincolo di solidarietà, impegnandosi, in caso di mancato pagamento delle quote dei lavori, da parte dei singoli condòmini, ad agire per far valere il proprio credito, direttamente nei confronti dei condòmini morosi, previa richiesta di informazioni all'amministratore del condominio, dei nominativi, degli importi a debito e dei dati identificativi dei singoli condòmini inadempienti.
Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, essendo, gli opponenti, morosi ed avendo comunicato, l'amministratore del condominio di via Melisurgo 15, in risposta pagina 5 di 9 alle richieste dell'impresa creditrice, i nominativi degli opponenti rimasti inadempienti.
La comunicazione dell'amministratore, però, come emerge dalla documentazione alla stessa allegata, indicava l'importo a debito dei sigg. e , come Pt_1 Pt_2
comprensivo sia delle somme dovute per i lavori eseguiti dall'impresa, sia delle somme dovute al Condominio (es. spese generali, occupazione suolo e cauzione,
spese postali, sorveglianza ponteggi, differenze TFR portiere) sia, infine, delle somme dovute alla Direzione Lavori (spese tecniche, perizie ed assistenza, rilievi,
progettazione, ecc.); tanto risulta dal Bilancio consuntivo individuale contenente l'elenco delle spese del condominio e l'importo delle quote spettanti agli opponenti
(pari a complessivi € 8.856,51).
L'amministratore, unitamente al bilancio consuntivo, poi, inviava all'impresa richiedente, anche uno specchietto con l'indicazione specifica dell'incidenza, in percentuale, delle diverse causali di debito;
da tale specchietto emerge l'incidenza del debito dei condòmini, nei confronti dell'impresa per i lavori eseguiti, CP_1
nella misura percentuale dell'86,2970%, mentre la percentuale di incidenza del debito per Direzione Lavori e per competenze condominiali, risulta, rispettivamente,
in misura del 5,2505% e dell'8,4527%. Dunque, dalla detta documentazione emerge che il credito della società opposta nei confronti degli odierni opponenti non è pari ad € 8.856,51, come richiesto con il ricorso monitorio accolto, bensì pari ad €
7642,90 (corrispondente alla percentuale dell'86,2970% sul totale debito di €
8856,51, già detratta la somma pagata di € 100,00).
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione, essendo, la società opposta, creditrice pagina 6 di 9 del limitato importo di € 7642,90, stante la titolarità, in capo ad altri soggetti
(condominio e D.L.), del residuo credito.
Né può dirsi corretta la decurtazione, operata dagli opponenti, dal totale del credito dell'impresa opposta, delle spese per i “Lavori eseguiti 5% DL come aut ass 21 05
2018”, trattandosi di lavori extra-contratto affidati all'impresa, ritenuti necessari dalla Direzione Lavori ed approvati con delibera dell'assemblea condominiale del
21/5/18 (prodotta in atti dall'opposta), lavori regolarmente eseguiti dalla società
(circostanza, questa, non specificamente contestata), che, perciò, ha CP_1
maturato il diritto al relativo compenso.
Infine, va escluso il credito della società opposta per l'ulteriore somma di € 470,23,
corrispondente al credito vantato dal condominio di via Melisurgo 15, nei confronti degli odierni opponenti, credito che, secondo quanto dedotto dalla società opposta,
sarebbe stato ceduto, in corso di giudizio, alla stessa, come da comunicazione inviata dall'amministratore del condominio agli opponenti, in data 13/4/21,
prodotta in atti. La circostanza non può dirsi sufficientemente provata, non avendo prodotto, la società, l'atto di cessione del credito, né l'eventuale delibera assembleare autorizzativa;
a fronte della suddetta carente documentazione, infatti, non è
possibile, per questo Giudice, verificare la regolarità e validità della cessione del credito e la conseguente opponibilità della stessa agli opponenti. Ed invero, sia nel caso di cessione a titolo gratuito, sia nel caso di cessione a titolo oneroso
(soprattutto qualora essa prevedesse un corrispettivo inferiore al valore del credito ceduto), certamente richiederebbe, ai fini della validità dell'atto, l'autorizzazione del condominio con delibera assembleare, venendo in rilievo una rinuncia – anche solo pagina 7 di 9 parziale – al credito;
autorizzazione che, nella specie, non è stata prodotta.
Per i motivi sopra detti, va accolta in parte l'opposizione e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato il credito della società opposta di € 7.642,90, gli opponenti vanno condannati al pagamento della detta somma, oltre interessi legali dalla messa in mora (6/7/20) fino al soddisfo, detratto l'eventuale importo pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato parzialmente esecutivo, in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, considerato, da un lato, l'accoglimento parziale dell'opposizione (stante la mancata titolarità di una parte limitata del credito azionato), e tenuto conto, dall'altro lato, dell'accertato credito della società opposta,
sussistono giusti motivi per la compensazione parziale, in misura di 1/3, delle spese sia del giudizio monitorio che del giudizio di opposizione al decreto, con la condanna degli opponenti alle restanti spese di lite;
esse vanno liquidate come in dispositivo,
secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta e applicati i valori minimi in considerazione della non elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5827/20 proposta da , e Parte_1 Parte_3
nei confronti di disattesa ogni altra domanda Parte_2 CP_1
ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della società
opposta, della somma di € 7.642,90, oltre interessi legali dalla messa in mora
(6/7/20) fino al soddisfo, detratto l'eventuale importo pagato, in corso di causa, in virtù della dichiarata provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta società delle restanti spese che si liquidano, per il giudizio monitorio, in € 97,00 per spese ed € 360,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e,
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 1693,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Napoli,
28/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24833/2020 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. MASCOLO ETTORE giusta procura alle liti allegata in atti
OPPONENTI
contro
(P.Iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Angelo Seccia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come d note di trattazione depositate per l'udienza del
23/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , nonchè hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n°5827\2020 emesso in data 05\10\2020, dal
Tribunale di Napoli XII^ Sezione, in favore della S.r.l., con cui veniva CP_1
ingiunto agli opponenti di pagare la somma di € 8.856,51, oltre interessi e spese del procedimento, in relazione a lavori di ristrutturazione svolti dall'appaltatrice, presso il Condominio sito in Napoli alla via Melisurgo 15, lavori approvati con delibera dell'assemblea condominiale del 31/1/13 e commissionati con il contratto di appalto prodotto in atti, regolarmente sottoscritto. In particolare, come dedotto nel ricorso monitorio, l'importo ingiunto equivaleva alla quota non versata dai condòmini
opponenti, importo risultante dalla comunicazione dell'amministratore del condominio all'appaltatore, stante la previsione contrattuale di esclusione del vincolo di solidarietà (con impegno dell'appaltatore a provvedere, a sua cura e spesa,
al recupero in via giudiziaria delle quote dovute dai singoli condomini morosi e con obbligo dell'Amministratore a fornire, a richiesta, gli estremi fiscali ed i relativi recapiti dei condomini insolventi, nonché le specifiche degli importi dovuti).
L'opposizione è stata proposta eccependo la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto) in capo alla la quale, secondo gli CP_1
opponenti, aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo superiore al proprio credito, in quanto comprensivo di partite creditorie di soggetti pagina 2 di 9 diversi, ovvero del Condominio e della Direzione Lavori (per spese relative ad oneri condominiali, quali tasse di occupazione suolo, sorveglianza ponteggi, conto corrente, varie direzione lavori, spese amministrative, TFR portiere ed altri interventi tecnici), come evincibile dalla dichiarazione dell'amministratore del a Parte_4
dire degli opponenti, dal conteggio trasmesso dallo stesso amministratore all'impresa emergeva che il credito della doveva ritenersi limitato all'importo di € CP_1
5579,20, cui doveva defalcarsi la somma di € 100,00, già pagata, per un totale a dare di € 5.479,20.
Hanno pertanto concluso, gli opponenti, chiedendo: “1) Dichiarare in ogni caso
illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°5827\2020 emesso in
data 05\10\2020 dal Tribunale di Napoli XII^ Sezione Civile Giudice Unico dott.
Giovanni Scotto Di Carlo, R.G. 18104\2020 e, conseguentemente, revocarlo per le
causali innanzi indicate;
2) Condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore ET , al pagamento delle spese, Controparte_2
diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la società opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, avendo imputato erroneamente, gli opponenti, all'attività della Direzione Lavori, voci di spesa riconducibili all'impresa (ciò doveva dirsi per i “Lavori eseguiti 5% DL come aut
ass 21 05 2018”, che erano stati deliberati dall'assemblea, in aggiunta ai lavori appaltati, in quanto ritenuti necessari dalla D.L., e correttamente eseguiti dalla opposta). Ha poi eccepito l'erroneità del calcolo degli opponenti, laddove sostenevano che sugli importi dovuti, il 40% spettava al Condominio e al D.L. e laddove decurtavano l'intero importo già corrisposto, di € 100,00, dal solo debito nei pagina 3 di 9 confronti della opposta.
L'opposta ha, perciò, concluso chiedendo: “In via preliminare, concedere concessione
la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non
contestate pari ad euro 5.479,20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
2. Nel merito rigettare
l'opposizione così come formulata e dichiarare che il credito della è pari ad CP_1
euro 7.642,91; 3. Conseguenze di legge in ordine alle spese”.
Concessa l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma non contestata, di € 5.479,20, la causa, in assenza di istruttoria, in quanto di natura documentale, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 23/6/25, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia in parte fondata, per i motivi che di seguito si diranno.
Occorre, preliminarmente, rilevare che gli opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della società appaltatrice, per aver azionato un credito in parte di altri soggetti;
l'eccezione, in realtà, deve qualificarsi di difetto di titolarità attiva e riguarda, come tale, il merito della domanda.
Al riguardo va premesso che “La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto,
«assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è
proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». pagina 4 di 9 La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al
«merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa
«prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda” (cfr. Cass. 27766/24).
Nella fattispecie, sussiste certamente la legittimazione ad agire della società CP_1
dichiarandosi, questa, creditrice dell'importo richiesto nel ricorso monitorio, ma ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione – che riguarda, invece, il merito della controversia - di difetto di titolarità attiva di parte del credito azionato, non avendo provato, la società, come vedremo di seguito, la propria qualità di creditrice dell'intera somma ingiunta con il decreto opposto.
Ciò premesso, va detto che la società opposta vanta un credito per lavori regolarmente commissionati dal e regolarmente Parte_5
eseguiti dall'impresa; tali circostanze non sono state contestate dalle parti e,
pertanto, oltre che essere documentate, devono darsi per pacifiche.
Risulta altresì che, come da contratto, la società appaltatrice rinunciava al vincolo di solidarietà, impegnandosi, in caso di mancato pagamento delle quote dei lavori, da parte dei singoli condòmini, ad agire per far valere il proprio credito, direttamente nei confronti dei condòmini morosi, previa richiesta di informazioni all'amministratore del condominio, dei nominativi, degli importi a debito e dei dati identificativi dei singoli condòmini inadempienti.
Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, essendo, gli opponenti, morosi ed avendo comunicato, l'amministratore del condominio di via Melisurgo 15, in risposta pagina 5 di 9 alle richieste dell'impresa creditrice, i nominativi degli opponenti rimasti inadempienti.
La comunicazione dell'amministratore, però, come emerge dalla documentazione alla stessa allegata, indicava l'importo a debito dei sigg. e , come Pt_1 Pt_2
comprensivo sia delle somme dovute per i lavori eseguiti dall'impresa, sia delle somme dovute al Condominio (es. spese generali, occupazione suolo e cauzione,
spese postali, sorveglianza ponteggi, differenze TFR portiere) sia, infine, delle somme dovute alla Direzione Lavori (spese tecniche, perizie ed assistenza, rilievi,
progettazione, ecc.); tanto risulta dal Bilancio consuntivo individuale contenente l'elenco delle spese del condominio e l'importo delle quote spettanti agli opponenti
(pari a complessivi € 8.856,51).
L'amministratore, unitamente al bilancio consuntivo, poi, inviava all'impresa richiedente, anche uno specchietto con l'indicazione specifica dell'incidenza, in percentuale, delle diverse causali di debito;
da tale specchietto emerge l'incidenza del debito dei condòmini, nei confronti dell'impresa per i lavori eseguiti, CP_1
nella misura percentuale dell'86,2970%, mentre la percentuale di incidenza del debito per Direzione Lavori e per competenze condominiali, risulta, rispettivamente,
in misura del 5,2505% e dell'8,4527%. Dunque, dalla detta documentazione emerge che il credito della società opposta nei confronti degli odierni opponenti non è pari ad € 8.856,51, come richiesto con il ricorso monitorio accolto, bensì pari ad €
7642,90 (corrispondente alla percentuale dell'86,2970% sul totale debito di €
8856,51, già detratta la somma pagata di € 100,00).
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione, essendo, la società opposta, creditrice pagina 6 di 9 del limitato importo di € 7642,90, stante la titolarità, in capo ad altri soggetti
(condominio e D.L.), del residuo credito.
Né può dirsi corretta la decurtazione, operata dagli opponenti, dal totale del credito dell'impresa opposta, delle spese per i “Lavori eseguiti 5% DL come aut ass 21 05
2018”, trattandosi di lavori extra-contratto affidati all'impresa, ritenuti necessari dalla Direzione Lavori ed approvati con delibera dell'assemblea condominiale del
21/5/18 (prodotta in atti dall'opposta), lavori regolarmente eseguiti dalla società
(circostanza, questa, non specificamente contestata), che, perciò, ha CP_1
maturato il diritto al relativo compenso.
Infine, va escluso il credito della società opposta per l'ulteriore somma di € 470,23,
corrispondente al credito vantato dal condominio di via Melisurgo 15, nei confronti degli odierni opponenti, credito che, secondo quanto dedotto dalla società opposta,
sarebbe stato ceduto, in corso di giudizio, alla stessa, come da comunicazione inviata dall'amministratore del condominio agli opponenti, in data 13/4/21,
prodotta in atti. La circostanza non può dirsi sufficientemente provata, non avendo prodotto, la società, l'atto di cessione del credito, né l'eventuale delibera assembleare autorizzativa;
a fronte della suddetta carente documentazione, infatti, non è
possibile, per questo Giudice, verificare la regolarità e validità della cessione del credito e la conseguente opponibilità della stessa agli opponenti. Ed invero, sia nel caso di cessione a titolo gratuito, sia nel caso di cessione a titolo oneroso
(soprattutto qualora essa prevedesse un corrispettivo inferiore al valore del credito ceduto), certamente richiederebbe, ai fini della validità dell'atto, l'autorizzazione del condominio con delibera assembleare, venendo in rilievo una rinuncia – anche solo pagina 7 di 9 parziale – al credito;
autorizzazione che, nella specie, non è stata prodotta.
Per i motivi sopra detti, va accolta in parte l'opposizione e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato il credito della società opposta di € 7.642,90, gli opponenti vanno condannati al pagamento della detta somma, oltre interessi legali dalla messa in mora (6/7/20) fino al soddisfo, detratto l'eventuale importo pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato parzialmente esecutivo, in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, considerato, da un lato, l'accoglimento parziale dell'opposizione (stante la mancata titolarità di una parte limitata del credito azionato), e tenuto conto, dall'altro lato, dell'accertato credito della società opposta,
sussistono giusti motivi per la compensazione parziale, in misura di 1/3, delle spese sia del giudizio monitorio che del giudizio di opposizione al decreto, con la condanna degli opponenti alle restanti spese di lite;
esse vanno liquidate come in dispositivo,
secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta e applicati i valori minimi in considerazione della non elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5827/20 proposta da , e Parte_1 Parte_3
nei confronti di disattesa ogni altra domanda Parte_2 CP_1
ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della società
opposta, della somma di € 7.642,90, oltre interessi legali dalla messa in mora
(6/7/20) fino al soddisfo, detratto l'eventuale importo pagato, in corso di causa, in virtù della dichiarata provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta società delle restanti spese che si liquidano, per il giudizio monitorio, in € 97,00 per spese ed € 360,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e,
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 1693,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Napoli,
28/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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