CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 R.G. promossa da: con sede in ET TA (AT), (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, , elettivamente Parte_2
domiciliata in Alessandria, via XXIV Maggio n. 2/A, presso lo studio degli avv.ti Luca Canepa e
Marco Paneri, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
Contro
dott. , nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 CP_2 C.F._1
domiciliato in Asti, C.so Vittorio Alfieri n. 185, presso lo studio dell'avv. SE Vertucci, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
e con
Controparte_3
(P.I. ), in persona del suo procuratore p.t., dott. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2 CP_4
Torino, C.so Lecce n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria Olga Minelli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 483/2023 del 29/06/2023
- Risarcimento danno da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis
In via principale e nel merito: accogliere, in riforma della sentenza n. 483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Asti, in persona del giudice dott. Marco Bottallo, nel giudizio R.G. 3049/2021 pubblicata il 29 giugno 2023 e notificata in data 5 luglio 2023, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare l'inadempimento del dott. nato ad [...], il 23 Parte_3
Febbraio 1974 C.F. alle proprie obbligazioni professionali su di lui gravanti ed C.F._2
assunte nei confronti della società con sede in ET TA Parte_1
(AT), Via Morella n. 5, C.F./P. IVA e, per l'effetto, condannarlo a risarcire l'esponente P.IVA_1 di tutti i danni subiti e subendi nella misura dell'importo di Euro 100.375,54 oltre interessi maturati e maturandi o di quello maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale stabilirà anche, se del caso, in via equitativa” e conseguentemente disattendere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per EL IO:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale
a) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alle difese espletate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 483/2023 del Tribunale
Ordinario di Asti;
In via subordinata
b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. oppure contenerlo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., sempre tenuto conto del concorso di colpa del creditore;
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, anche nel caso di cui
pagina 2 di 18 alla soprastante lett. b), condannare la terza chiamata
[...]
, al pagamento del risarcimento del danno a titolo di Controparte_3 garanzia assicurativa e, per l'effetto, manlevare completamente il convenuto Dott. per Parte_3
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'appellante;
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari per le prestazioni professionali relative alla presente causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge.”
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita,
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'avverso gravame infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Asti, mandando assolta la parte appellata CP_5
da ogni pretesa, anche in manleva, nei suoi confronti per qualsiasi titolo da chiunque avanzata in
[...]
dipendenza del fatto dedotto.
Con vittoria delle spese.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e nel caso fosse ravvisata una responsabilità del Dott. previo accertamento della quota in concreto da porsi Pt_3
a carico del Dott. circoscrivere l'eventuale prestazione indennitaria nell'ambito delle condizioni Pt_3
contrattuali, limitazioni ed esclusioni nonché del massimale ed applicata la franchigia come contrattualmente prevista ed in ragione della stretta quota di responsabilità in concreto accertata.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Asti il dott. per sentirne accertare la responsabilità professionale Parte_3
per inadempimento del contratto intercorso fra le parti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dal non corretto inquadramento fiscale e previdenziale delle posizioni dei soci amministratori della neo costituita società danni quantificati in € Parte_1
100.375,54, e cioè in misura pari agli interessi e alle sanzioni dovuti per i contributi di cui era stato omesso il versamento all' per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2019. CP_6
Par Esponeva la società attrice che i signori che gestivano la storica società si erano Parte_4
rivolti al commercialista, dott. per individuare una struttura societaria più adatta alle loro crescenti Pt_3
esigenze commerciali, e il dott. aveva proposto la creazione di una nuova società, la Pt_3 [...]
che avrebbe avuto gli stessi soci amministratori e prestatori d'opera della Parte_1
precedente s.n.c. e che avrebbe preso in affitto l'azienda dalla che, pertanto, in data Parte_4
pagina 3 di 18 08/04/2014 veniva costituita la nuova società da , e Parte_2 CP_7 CP_8
che, su suggerimento del dott. tutti i soci venivano nominati componenti Parte_5 Pt_3
del C.d.A., con presidente;
che i soci venivano quindi iscritti alla ST Artigiani Parte_2 dell' , ma non anche alla ST AT , come sarebbe invece dovuto avvenire, e sui CP_6 CP_6
compensi mensili loro corrisposti, per l'incarico di componenti del C.d.A., veniva versata la sola ritenuta d'acconto; che nel mese di novembre 2019 l' contestava alla società l'omessa iscrizione CP_6
dei soci anche alla ST AT , accertando come dovuti dalla società contributi CP_6
previdenziali per un totale di € 196.001,05, oltre sanzioni e interessi per ulteriori € 100.375,54.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della domanda proposta nei suoi Parte_3
confronti, in quanto egli non avrebbe mai ricevuto l'incarico di provvedere all'iscrizione dei soci amministratori alla ST AT , essendosi occupato unicamente della tenuta della CP_6
contabilità della società attrice, nell'ambito della propria attività di consulente contabile e fiscale. In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
, per essere manlevato, in virtù del contratto di assicurazione con essa stipulato per la Controparte_3
responsabilità professionale.
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza delle Controparte_3
pretese della e precisando, in ogni caso, come la compagnia Parte_1
assicuratrice, nell'ipotesi in cui fosse stata ravvisata una responsabilità del dott. avrebbe potuto Pt_3
prestare la garanzia solo nell'ambito delle condizioni e limitazioni di polizza.
2. Il Tribunale di Asti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, pronunciava, all'udienza del 29/06/2023, sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, , nonché in favore della terza chiamata, Parte_3 Controparte_3
.
[...]
Ha ritenuto il Tribunale che il non abbia provato la fonte negoziale, di Parte_1
cui deduceva l'inadempimento, atteso che la lettera di incarico datata 08/04/2014 aveva ad oggetto solo l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità; il fatto che l'incarico fosse stato conferito per iscritto, senza alcun riferimento ad obblighi di consulenza e assistenza in materia previdenziale, costituiva un significativo elemento per escludere che l'oggetto del mandato professionale conferito al dott. si estendesse anche alla gestione delle questioni previdenziali attinenti all'attività dei soci Pt_3
amministratori; né elementi di prova di segno contrario potevano desumersi dalla comunicazione trasmessa via e-mail in data 12/09/2014 dallo studio poiché si trattava unicamente dell'invio di un Pt_3
modello di richiesta di compenso per gli amministratori, con indicazione della ritenuta d'acconto, e pagina 4 di 18 dunque riguardava la materia fiscale e non quella previdenziale, inoltre i contributi previdenziali sarebbero stati a carico dell'azienda, per cui non avrebbero comunque dovuto essere inseriti nella richiesta di compenso dell'amministratore.
Ha osservato inoltre il Tribunale come non risultasse neppure dimostrato che i modelli in questione fossero stati inviati dal dott. in adempimento del suo mandato professionale, essendo stata la e- Pt_3
mail inviata da un impiegato del convenuto ed apparendo "plausibile la versione dei fatti fornita da quest'ultimo secondo cui detta comunicazione sarebbe avvenuta come atto di mera cortesia su espressa richiesta dei soci dell'attrice, nell'ambito di un rapporto di confidenza con il personale dello studio
" (v. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Pt_3
Infine, la prova dell'affidamento dell'incarico non poteva ricavarsi neppure, in via presuntiva, dalla procura conferita al dott. per la sottoscrizione e presentazione telematica della “Comunicazione Pt_3
Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese”, trattandosi di adempimento collegato all'avvio, modificazione, cessazione dell'attività d'impresa.
Ha pertanto concluso il Tribunale che non sia stato provato che la società attrice abbia affidato, oltre all'incarico di tenuta della contabilità, anche quello di prestare assistenza e consulenza ai fini dell'inquadramento previdenziale dei propri soci amministratori.
3. Avverso tale pronuncia, notificata in data 05/07/2023, ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato in data 30/08/2023, con il quale, sulla base di un unico
[...]
articolato motivo di gravame, diretto a censurare la valutazione operata dal Tribunale dei fatti di causa e della documentazione prodotta, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Sostiene parte appellante che il Tribunale di Asti abbia limitato la propria indagine alla mera distribuzione dell'onere della prova tra il creditore e il debitore in tema di responsabilità per inadempimento, senza soffermarsi a considerare come, nel caso in esame, la fonte negoziale fosse rappresentata da un incarico conferito ad un prestatore d'opera professionale, suscettibile di essere provata con ogni mezzo istruttorio, anche mediante semplici presunzioni, posto che l'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Il primo giudice non avrebbe dunque adeguatamente valorizzato il fatto che nel caso di specie, oltre ad un incarico scritto, che disciplinava il rapporto continuativo tra società e professionista, relativo alla tenuta della contabilità, vi era anche una serie di attività professionali pacificamente rese dal dott. Pt_3
in favore sia della società, sia dei soci amministratori, pur in assenza di specifici incarichi scritti.
Proprio in tale ambito doveva essere ricondotta la consulenza oggetto di causa ed infatti, sia dagli elementi probatori a disposizione del Tribunale, sia dalle stesse ammissioni rese fatte dal dott. Pt_3
pagina 5 di 18 emergeva chiaramente la prova che l'attività di consulenza, in relazione alla quale veniva dedotto l'erroneo adempimento, fosse stata effettivamente prestata dal professionista.
L'errore di cui il professionista era incorso consisteva nell'aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2000, modificata dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000 n.
342, che ha variato il trattamento fiscale applicabile ai fini IRPEF ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione continuativa, nei quali sono ricompresi gli incarichi di amministratore di società. In particolare il comma 1, lettera b), del citato articolo - tramite l'inserimento nell'art. 47 TUIR della lettera c bis), che definisce le varie fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa - ha qualificato fiscalmente i redditi derivanti da tali rapporti quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mentre in precedenza quei redditi erano disciplinati dalla lettera a) dell'art. 49, comma 2, del TUIR ed erano pertanto inquadrati tra gli altri redditi da lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Tutto ciò ha comportato che i redditi corrisposti agli amministratori di società, a decorrere dal
31/12/2000, non sarebbero più stati assoggettati a ritenuta d'acconto, stabilita nella misura fissa del
20%, bensì, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sarebbero stati assoggettati alle ritenute fiscali e previdenziali proprie di quella tipologia di rapporti.
Nel caso di specie il regime suggerito dal dott. ed utilizzato dalla società per i compensi versati Pt_3
agli amministratori, prevedeva invece l'applicazione della vecchia disciplina, e cioè l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20%, senza versamento di alcun contributo previdenziale.
Più specificamente - con riferimento alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine all'assenza di elementi di prova a sostegno dell'affidamento di un incarico relativo alla cura degli aspetti previdenziali dei soci della neocostituita società - parte appellante osserva come rappresenti una circostanza provata e non contestata quella secondo cui il dott. prima di diventare commercialista Pt_3
di fiducia sia della neocostituita società, che dei soci, si era occupato, pur in assenza di un incarico scritto, dell'attività di consulenza relativa all'individuazione di una nuova struttura societaria, che fosse maggiormente confacente alle esigenze dell'attività commerciale sino ad allora svolta sotto le forme della s.n.c.
Proprio nell'espletamento di tale attività di consulenza, il dott. aveva erroneamente ritenuto che i Pt_3
compensi erogati mensilmente dalla neocostituita fossero da Parte_1
assoggettare alla sola ritenuta d'acconto e non all'imposizione fiscale diretta e contributiva in misura proporzionale al reddito percepito.
Rappresentava altresì una circostanza pacifica e non contestata che dott. avesse provveduto alla Pt_3
predisposizione e trasmissione, anche in questo caso in assenza di un incarico scritto, delle pagina 6 di 18 dichiarazioni dei redditi personali dei soci, confermando anche in quella sede l'errore sopra descritto, posto che i compensi percepiti dagli amministratori erano stati inseriti dal commercialista nel quadro
"RL", in quanto erroneamente ritenuti prestazioni occasionali, anziché nel quadro "RC", relativo ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
Da tali elementi era quindi dato evincere come il rapporto professionale, che legava il dott. alla Pt_3
società e ai soci amministratori, andasse ben al di là del limitato incarico professionale relativo alla mera tenuta della contabilità, come del resto espressamente riconosciuto dal dott. con la lettera da Pt_3
lui inviata in data 17/12/2019, in risposta alla comunicazione a mezzo pec del 13/12/2019, documento quello di fondamentale importanza, poiché comprova, da un lato, che della questione dedotta in causa il dott. si era effettivamente occupato e, dall'altro, che aveva fornito una consulenza errata. Pt_3
Ancora parte appellante, nel denunciare la non corretta valutazione delle prove documentali, rileva come l'invio dei modelli di ricevute dei compensi degli amministratori, avvenuta con e-mail del
12/09/2014, sia stata oggetto da parte del Tribunale di una valutazione non condivisibile, atteso che quella e-mail proviene pacificamente dal dominio dello risulta firmata digitalmente da tale Parte_6
che espressamente l'ha inviata per conto dello . La circostanza allegata dal dott. e Per_1 Pt_6 Pt_3 tempestivamente contestata, secondo cui quell'invio sarebbe avvenuto a titolo di mera cortesia, nell'ambito di un rapporto personale di confidenza, cui il titolare dello Studio sarebbe stato estraneo, è stata dunque del tutto acriticamente fatta propria dal Tribunale in assenza di qualsivoglia prova.
Infine, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il significato della procura conferita al dott. per la sottoscrizione e presentazione della "Comunicazione Unica all'Ufficio del Pt_3
Registro delle Imprese", atteso che, secondo quanto risulta dal sito dell' , tale comunicazione ha CP_6
efficacia, oltre che per il Registro delle Imprese, anche per l'Albo delle Imprese Artigiane e per l'iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali.
Pertanto, la legge attribuisce all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane valore costitutivo e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Parte appellata, dal canto suo, nel contestare la fondatezza delle censure, ribadisce l'impostazione difensiva proposta nel giudizio di primo grado, sostenendo che il tema relativo al compenso erogato dalla società ai soci amministratori concerna il rapporto giuslavoristico, dovendosi stabilire se sia da iscrivere nell'alveo della subordinazione o della parasubordinazione, per cui esulava dal suo incarico ed era di competenza dell'associazione di categoria, che curava gli adempimenti relativi alle buste paga dei dipendenti.
Quanto al modello di richiesta di compenso inviato dal suo Studio, si trattava di una bozza non compilata, non riconducibile alla sua attività, tanto che aveva disconosciuto si trattasse di sua pagina 7 di 18 modulistica, ed era stata evidentemente inviata da una collaboratrice dello studio nell'ambito di un Pt_3
rapporto di conoscenza e confidenza con i soci della s.r.l.
Pertanto il dott. non avendo mai ricevuto l'incarico d'iscrivere i soci amministratori alla ST Pt_3
AT , con la e-mail del 23/04/2014 aveva comunicato all'associazione di categoria, la CP_6
Confartigianato di Asti, che assisteva la società per la gestione dei rapporti di lavoro, che tutti i rapporti di lavoro sarebbero stati trasferiti in capo alla costituenda s.r.l.; quindi, in data 29/04/2019, faceva seguito la richiesta della predetta associazione di categoria, per la conferma della decorrenza del contratto di affitto di azienda, ai fini della gestione della posizione assicurativa dei soci, tutto ciò a conferma del fatto che alcun incarico di tipo consulenziale gli era stato affidato al riguardo, né gli era stato affidato alcun compito di carattere esecutivo, concernente l'adempimento delle pratiche necessarie all'iscrizione all' . CP_6
Con riferimento agli elementi documentali richiamati da parte appellante, osserva l'appellato come la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei soci, fosse un'attività svolta sulla base di un incarico risalente nel tempo e fosse limitata “al piano fiscale contabile", per cui nel compilare le dichiarazioni si sarebbe limitato ad inserire i compensi ricevuti dagli amministratori nel quadro “RL”, anziché nel quadro “RC”, in coerenza con quanto risultante dai documenti forniti dai soci stessi, che avevano emesso delle ricevute di quel genere quanto ai compensi loro corrisposti dalla società.
Osserva inoltre il quanto alla comunicazione a sua firma del 17/12/2019, inviata in risposta alla Pt_3
pec di controparte del 13/12/2019, come si tratti di documento richiamato in primo grado a tutt'altri fini
(v. pag. 4 atto di citazione), e non per fondare un'ammissione o confessione stragiudiziale da parte del per cui la diversa qualificazione ora attribuitagli in grado d'appello, incontra il divieto di ius Pt_3
novorum, dato che nel primo grado di giudizio quella circostanza, di asserito valore confessorio, non è mai stata allegata, e per stabilire se si tratti di nuova prova occorre fare riferimento non solo alla novità del mezzo dedotto, ma anche alla novità del fatto che ne è oggetto.
4. L'esame del motivo impone una rinnovata valutazione di tutti gli elementi di prova offerti dalle parti,
a sostegno della loro diversa prospettazione, quanto all'ambito e contenuto dell'incarico professionale affidato al dott. prendendo anzitutto le mosse dalle circostanze di fatto pacifiche tra le parti. Pt_3
In data 08/04/2014 è stata costituita la società iscritta nel Registro delle Parte_1
Imprese il 22/04/2014, nella sezione speciale delle Imprese Artigiane (v. doc. 1 appellante), il cui
Consiglio di Amministrazione era composto dai quattro soci e assumeva la carica di Parte_2
presidente del C.d.A.
pagina 8 di 18 La neocostituita s.r.l. stipulava in data 30/04/2014 un contratto d'affitto d'azienda con la
[...]
(v. doc. 1 appellante), proseguendo quindi sotto questa forma la precedente Parte_7 attività d'impresa.
È incontestato che l'operazione relativa alla costituzione di una nuova società, che attraverso l'affitto dell'azienda avrebbe esercitato l'attività d'impresa prima svolta dalla avente identica compagine Pt_4
societaria, sia stata seguita e curata dal commercialista dott. , al quale veniva conferita la Parte_3
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica al
Registro delle Imprese dell'iscrizione della nuova società (v. doc. 13 appellante).
In tale veste di consulente, che aveva seguito la costituzione della nuova società e l'avvio dell'attività
d'impresa attraverso l'affitto dell'azienda, il dott. ha interloquito con la Confartigianato di Asti, Pt_3
inviando in data 23/4/2014 la bozza del contratto di affitto d'azienda, accompagnata da e-mail di trasmissione, in cui precisava: "…come da accordi telefonici intercorsi, allego la bozza di atto
Pa relativamente all'affitto d'azienda della famiglia
Per_ L'appuntamento dal Notaio è fissato per il 30 aprile e l'atto avrà effetto e decorrenza 1° maggio.
I rapporti di lavoro passeranno interamente alla nuova società, TFR compreso (punto 16).
Per ogni occorrenza o verifica contattatemi pure…” (v. doc. 2 appellato).
La in data 29/04/2014 gli chiedeva ulteriore conferma della decorrenza dell'atto di affitto Parte_8
d'azienda, e quindi della data di cessazione dell'attività operativa della ed iscrizione all'albo Pt_4
artigiani della neocostituita s.r.l., aggiungendo come fosse stato convenuto con il legale rappresentante
"…di confermare l'impostazione ai fini assicurativi già in essere per la s.n.c. anche per il nuovo soggetto (la s.r.l. affittuaria): i tre soci , SE e verranno assicurati nella Parte_2 CP_8
parte operativa, per la socia verrà confermata, accanto al rischio (prevalente), Parte_5
per la parte amministrativa, anche una percentuale di rischio nella parte operativa.
Dovendo procedere nella giornata di domani con l'invio della pratica di denuncia di esercizio Inail e delle preventive denunce nominative per i soci, le domando se sia già possibile darmi cortese conferma di quanto sopra." (v. doc. 2 appellato).
È pacifico, oltre ad emergere dal verbale di accertamento dell' del 12/11/2019 e dalla sopra citata CP_6
e-mail della Confartigianato, che i quattro soci della svolgessero attività Parte_1 operativa all'interno della società e fossero quindi titolari di una posizione assicurativa INAIL e di una posizione previdenziale nella ST Artigiani , nella quale sono stati iscritti dal mese di maggio CP_6
2014.
pagina 9 di 18 Tuttavia, a decorrere dal mese di ottobre 2014 - significativamente in epoca successiva e prossima alla e-mail del 12/09/2014 proveniente dallo Studio - i quattro soci, componenti del C.d.A., hanno Pt_3
anche iniziato a percepire compensi nella loro qualità di amministratori.
Con la e-mail del 12/09/2014, proveniente dal dominio “studioviel.eu” e dall'indirizzo di tale Per_3
inviata al sono stati trasmessi vari allegati relativi a “Compenso
[...] Email_1 amministratore”, per i quattro soci, oltre ad un allegato “Esempio”.
Il messaggio, che ha accompagnato la trasmissione, è del seguente tenore:
“Buon giorno,
Come da accordi, invio in allegato bozza dei compensi amministratore con i dati compilati per:
CP_8
CP_7
Pa
[...]
Parte_9
Ho allegato anche un esempio dove troverà il calcolo degli importi da compilare.
Per qualsiasi altra richiesta resto a disposizione.
. Per_3
(v. doc. 3 appellante). Parte_6
I modelli trasmessi erano delle “Richiesta compenso amministratore” e “Nota compenso amministratore” “per il mese di”, nelle quali era in bianco lo spazio per l'indicazione del “compenso” ed un altro per la “ritenuta d'acconto”. I vari modelli riportavano quindi i dati anagrafici e fiscali dei singoli soci, nonché i dati della società.
L'allegato “Esempio” consisteva in una “Richiesta compenso amministratore” relativa a
[...]
, con indicato un compenso per il mese di agosto di € 1.320,00 “al lordo di eventuali CP_8 ritenute d'acconto ai sensi di legge”, seguita da “Nota compenso amministratore” per il mese di agosto per l'importo di “€ 1320,00”, da cui era dedotta la ritenuta d'acconto di “€ 220,00”, pari quindi al 20%,
e l'indicazione di un totale finale di “€ 1.100,00”.
Il documento sopra richiamato, completo dei suoi allegati risulta essere di fondamentale importanza per comprendere, nell'ambito dell'operazione seguita dal dott. e cioè la costituzione della nuova Pt_3
società e gli adempimenti immediatamente conseguenti (iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale delle imprese artigiane, contatti con l'associazione di categoria per gli adempimenti, che quella avrebbe dovuto curare, ecc.), l'estensione della sua attività consulenziale anche ad aspetti che si sono delineati in un momento successivo, ma che erano strettamente collegati all'operatività della nuova società.
pagina 10 di 18 A tale riguardo risultano fondate le critiche mosse dalla società appellante all'interpretazione e valutazione che di tale documento - la e-mail del 12/09/2014 ed i suoi allegati - è stata data dalla sentenza impugnata, atteso che quanto asserito dalla difesa del dott. in ordine al fatto che l'invio Pt_3
Pa sarebbe “…avvenuto a sua insaputa e su richiesta espressa dei soci fatta direttamente al personale collaborante dello nell'ambito di un rapporto di conoscenza e di confidenza esistente tra i Parte_6
Pa soci e tale personale” (v. pag.. 4 comparsa di costituzione in primo grado), rappresenta non solo un'affermazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo mai state dedotte prove sul punto, ma soprattutto risulta ictu oculi in contrasto con il tenore stesso del messaggio, che non lascia trasparire alcun tono confidenziale o amicale, essendo, per contro, i toni perfettamente consoni ad un'interlocuzione tra cliente e professionista, che dà indicazioni e suggerimenti su come redigere la documentazione necessaria a formalizzare l'erogazione di compensi in favore degli amministratori.
Il collaboratore dello Studio si rivolge all'interlocutore dandogli del “lei” e fornendogli delle stringate informazioni;
fa riferimento a pregressi “accordi”, riguardo all'invio delle bozze relativi ai compensi degli amministratori, e resta a disposizione “per qualsiasi ulteriore richiesta”.
Deve pertanto ritenersi che in quel frangente lo nell'inviare, a mezzo di uno dei suoi Parte_6
collaboratori, le bozze in allegato ed un esempio di “Nota compenso”, già compilata, abbia indicato quale dovesse essere il regime fiscale da applicare ai compensi che i soci ricevevano dalla società nella loro qualità di amministratori, prestando quindi una consulenza sul piano fiscale, che pienamente rientrava nella materia di sua specifica competenza.
Nulla questio circa il fatto che il professionista possa avvalersi, nei limiti previsti dall'art. 2232 c.c., dell'opera di collaboratori, in tal caso ovviamente assumendosi la responsabilità dell'attività da quelli prestata.
Risulta pertanto non condivisibile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l'incarico conferito dalla società odierna appellante dovesse ritenersi limitato alla tenuta della contabilità, come da lettera d'incarico del 08/04/2014 (v. doc. 1 appellato), poiché in tal modo, non solo non ha correttamente valutato gli elementi di prova sopra esaminati, ma ancor prima ha totalmente pretermesso la considerazione del ruolo e delle attività pacificamente prestate dal dott. in Pt_3
occasione della costituzione della s.r.l.
Parimenti la sentenza impugnata non ha considerato, circostanza anche questa pacifica e documentata, che il dott. svolgeva la sua attività professionale anche in favore dei soci della Pt_3 [...]
predisponendo le loro dichiarazioni dei redditi, e ciò sulla scorta di un'attività Parte_10
che egli stesso sostiene svolta da molti anni, sulla base di un incarico risalente nel tempo (v. pag. 7 comparsa di costituzione in appello).
pagina 11 di 18 Quindi quei dati relativi ai redditi percepiti dai soci venivano dal dott. “lavorati” nel momento in Pt_3
cui provvedeva alla compilazione della loro dichiarazione personale dei redditi, sicché eventuali anomalie nelle modalità di erogazione/incasso di quei redditi avrebbero dovuto essere rilevate e segnalate dal professionista in quella sede, e dunque, al più, al momento della predisposizione della prima dichiarazione in cui comparivano redditi di quella natura. Trattandosi peraltro di errore che aveva ricadute anche nella registrazione di quegli emolumenti nella contabilità della
[...]
della cui tenuta il dott. proprio in base all'invocato incarico scritto, si Parte_1 Pt_3
occupava.
È del resto francamente inaccoglibile la tesi sostenuta dal dott. secondo cui egli si sarebbe limitato Pt_3
ad inserire nella dichiarazione dei redditi, e dunque nel quadro “RL”, relativo a compensi per prestazioni occasionali, i compensi degli amministratori, essendo il suo compito semplicemente quello di recepire quanto risultante dalla documentazione che gli veniva fornita, non spettando a lui rilevare se ciò fosse corretto, o meno, dal punto di vista previdenziale.
Tale ragionamento - peraltro fatto proprio dalla sentenza impugnata - sconta un evidente errore di fondo, il regime fiscale e quello previdenziale vanno infatti di pari passo, e quindi, a seconda che un reddito venga considerato come assimilabile ai redditi da lavoro dipendente, ovvero sia considerato come reddito derivante da prestazione occasionale, varia il regime di imposizione fiscale e con esso quello contributivo.
Del resto, il dottore commercialista è un professionista cui l'ordinamento attribuisce specifica competenza in materia tributaria, per cui avrebbe dovuto fornire, con tempestività, tutte le informazioni utili in materia, in ossequio ai doveri di diligenza professionale derivanti dall'incarico conferito, ai sensi dell'art. 2230 e ss. c.c., e dalla clausola generale dell'art. 1176 c.c.
Da ciò consegue che l'errore in cui è incorsa la e conseguentemente Parte_1
anche i suoi soci, riguardo all'omessa iscrizione nella ST AT , è stata diretta CP_6
conseguenza del regime fiscale cui sono stati assoggettati i compensi degli amministratori, e dunque della mancata applicazione del regime stabilito dall'art. 47, comma 1, lettera c bis), TUIR, entrato in vigore dal 1° gennaio 2001 (per effetto del differimento della modifica disposto dall'art. 13 D.Lgs. n.
168/2001), il quale prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente le somme e i valori in genere percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito ….
pagina 12 di 18 Qualora si tratti di attività di consulenza richiesta ad un dottore commercialista, il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista (cfr. Cass. n. 14599/04 e n. 24544/09, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all'avvocato, nonché Cass. 14639/15, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul dottore commercialista), ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito. Il professionista incaricato dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati, comunque, nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.” (v. Cass. 23/06/2016 n. 13007).
Pertanto, ad ammettere che il dott. non avesse una specifica competenza nelle questioni Pt_3
previdenziali, una volta correttamente inquadrato dal punto di vista fiscale il regime da applicare agli importi corrisposti agli amministratori, non v'è dubbio che quelle somme non potessero andassero esenti da contribuzione previdenziale. La forma in cui la contribuzione avrebbe dovuto essere versata avrebbe potuto essere oggetto di approfondimento con altro soggetto competente in materia, mentre una siffatta indicazione non è mai stata data, né vi è stata comunicazione alla Confartigianato, con la quale pure il dott. aveva intrattenuto rapporti per questioni analoghe, del fatto che, in epoca Pt_3
successiva all'originario inquadramento dei soci nella ST Artigiani dell' , quelli avessero CP_6
iniziato a percepire anche altri emolumenti nella qualità di amministratori.
Peraltro, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, deve ritenersi risolta la questione, in precedenza controversa, relativa all'ammissibilità della doppia iscrizione (nella ST Commercianti/Artigiani e nella ST AT) del socio, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e sia nel contempo amministratore della medesima, come riconosciuto pure dalle Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. Cass. 108/2023 n. 24439).
Ulteriore conferma di come il tema del regime fiscale applicabile agli emolumenti corrisposti ai soci per la loro attività di amministratori fosse stato oggetto di un confronto, in quanto inerente all'attività consulenziale prestata dal dott. si ricava altresì dalla lettera a sua firma del 17/12/2019, inviata in Pt_3
risposta a quella ricevuta il 13/12/2019 dalla Parte_1
Con lettera datata 12/12/2019 la società odierna appellante portava infatti a conoscenza del dott. Pt_3
gli esiti del verbale di accertamento dell' del 12/11/2019, indicando gli importi di cui era stato CP_6
contestato l'omesso versamento e le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, precisando come l'obbligatorietà della doppia iscrizione e doppia contribuzione risultasse definitivamente consacrata e pagina 13 di 18 chiarita con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 ed aggiungendo come: "Posto che Lei è stato ed è tuttora nostro commercialista di fiducia, pur a conoscenza del fatto che gli amministratori percepissero mensilmente un compenso soggetto esclusivamente a ritenuta (che il Suo studio di volta in volta ci indicava di versare), ha mancato di ottemperare in modo negligente e colposo alle disposizioni di cui sopra cagionandoci, conseguentemente, un danno pari all'importo delle sanzioni, interessi e spese che saremo chiamati a sostenere." (v. doc. 5 appellante).
La lettera di risposta, al di là di contenere nell'incipit una generica integrale contestazione dell'inadempimento contestato, entrava nel merito della questione precisando quanto segue: “Come a
Voi ben noto in occasione della stipulazione dell'atto di affitto di azienda Vi resi edotti circa il fatto che, laddove il compenso amministratori avesse superato la soglia di € 5.000,00, sarebbe stata
CP_ necessaria l'apertura di posizioni previdenziali e assicurative Inail.
Vi fu, altresì, chiarito che di tale incombente non me ne sarei occupato, considerato che esulano dalla mia normale attività professionale. Invero non esiste alcun Vostro mandato espresso col quale mi abbiate conferito l'incarico di aprire nel Vostro interesse le suddette posizioni." (v. doc. 6 appellante).
Il tema, come già osservato in precedenza, non afferisce all'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto curare materialmente l'iscrizione nella ST AT e provvedere ai periodici CP_6
versamenti della contribuzione, bensì attiene alla comunicazione dell'esistenza di un siffatto obbligo, comunicazione che propriamente rientrava nell'ambito delle indicazioni ed informazioni che il dott.
nell'espletamento del suo incarico a favore della società, avrebbe dovuto fornire. Pt_3
Riguardo all'utilizzabilità del contenuto della lettera del 17/12/2019, quale prova del negligente adempimento dell'incarico professionale, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dall'appellato, il quale sostiene che il richiamo del suo contenuto fatto nell'atto d'appello, per fini diversi da quelli per cui il documento è stato richiamato nell'atto di citazione, integrerebbe violazione del divieto di ius novorum.
Nel caso di specie non vi è alcuna novità del “mezzo” di prova, in quanto si tratta di documento prodotto con l'atto di citazione di primo grado e che, al di là delle modalità del suo richiamo operato nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, è entrato a far parte del compendio probatorio pienamente apprezzabile da parte del giudice;
né è nuovo il “fatto”, che il documento mira a dimostrare, poiché si tratta del fatto principale oggetto di causa, e cioè che il commercialista abbia indicato un errato regime fiscale, da applicare agli emolumenti corrisposti agli amministratori, che è il medesimo fatto alla cui prova è volta anche la e-mail del 12/09/2014, sicché la lettera del 17/12/2019, proveniente dal dott. è semplicemente confermativa della posizione da lui espressa e delle Pt_3
pagina 14 di 18 indicazioni da lui fornite alla società per formalizzare e registrare il versamento dei compensi agli amministratori.
Da quella risposta emerge la conferma dell'erronea indicazione che esistesse un “tetto” (€ 5.000,00), al di sotto del quale non fosse necessaria l'apertura di una posizione previdenziale, al di là del fatto che gli importi versati, secondo quanto desumibile dal quadro RL delle prodotte dichiarazioni dei redditi dei soci, erano ampiamente superiori a quella soglia, e quindi, anche in base al convincimento espresso dal dott. quel regime fiscale e contributivo avrebbe dovuto essere modificato. Pt_3
Deve pertanto essere affermata la responsabilità del dott. per i danni che sono derivati alla Parte_3
da quantificarsi in misura pari alle sanzioni aggiuntive e agli interessi Parte_1 dovuti a causa dell'omissione contributiva nel periodo da ottobre 2014 a settembre 2019, quantificati nel verbale di accertamento dell' in € 95.743,43 per somme aggiuntive e € 4.632,11 per interessi, CP_6
e così complessivi € 100.375,54.
Infondata risulta l'eccezione ex art. 1227, co. 2, c.c., riproposta, in via subordinata, dall'appellato, asserendo che il concorso di colpa della debba ravvisarsi nel fatto di non Parte_1
avere proposto ricorso avverso il verbale di accertamento dell' , circostanza che avrebbe inciso CP_6
“sensibilmente sia sull'an che sul quantum debeatur dell'eventuale risarcimento”.
Parte appellata infatti non specifica sulla base di quali elementi ed argomenti in diritto la società odierna appellante avrebbe potuto contestare quell'accertamento e quali fossero le probabilità di un esisto favorevole del ricorso, limitandosi, per contro, del tutto genericamente ad asserire che il tema della doppia iscrizione a fini contributivi “sia al centro di un vivace dibattito” e che l'obbligo sorga solo quando il socio amministratore svolga in concreto attività materiale ed esecutiva d'impresa.
La prospettazione, oltre ad essere generica, è anche piuttosto equivoca.
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, che ha condotto a ritenere compatibile e dovuta la doppia iscrizione, è già stata in precedenza oggetto di ricostruzione, per cui è sufficiente richiamare quanto esposto, per il resto, non è mai stato posto in discussione che, sin dal momento della costituzione della s.r.l. ed in continuità con quanto già in precedenza era per l'attività svolta nella s.n.c., i soci dovessero essere iscritti nella ST Artigiana, sussistendo il presupposto della loro diretta partecipazione all'attività produttiva, ciò di cui si controverte, e che ha formato oggetto dell'accertamento ispettivo, è la mancata iscrizione nell'altra ST, quella AT, per l'attività svolta come amministratori.
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno debbono essere computati, in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto da parte dell'appellante, gli interessi dalla data della presente liquidazione al saldo.
pagina 15 di 18 Non può infatti trascurarsi di considerare la peculiarità del caso di specie, rappresentata dal fatto che, per effetto della richiesta e dell'autorizzazione alla rateazione del debito, la società appellante sta versando ratealmente, con termine finale previsto a dicembre 2027, quanto dovuto, non solo a titolo di contributi omessi, ma anche a titolo di sanzioni ed interessi calcolati al novembre 2019 (v. docc. 10, 11
e 12 appellante), sicché il danno in parte si è già prodotto, man mano che sono state versate le rate (di cui è stato documentata la regolarità dei pagamenti sono a giugno 2022), e per altra parte produrrà i suoi effetti con i versamenti successivi, sicché in assenza di una puntuale allegazione al riguardo da parte della società creditrice circa il danno derivante dal ritardo nella liquidazione del risarcimento, la liquidazione deve avvenire ai valori attuali con riconoscimento degli interessi moratori dalla data della presente sentenza.
5. ha nel presente giudizio riproposto, per il caso di accoglimento dell'appello, la Parte_3
domanda di manleva svolta nei confronti della , mentre non ha più riproposto la Controparte_3
domanda formulata a titolo di responsabilità precontrattuale, avanzata in primo grado nei confronti dell'assicurazione.
La , ha svolto nel Controparte_3
presente giudizio difese analoghe a quelle del dott. dirette a contrastare la fondatezza dell'appello, Pt_3
quindi con specifico riferimento alla propria posizione, e nei rapporti con l'assicurato, ha, sia pure in termini piuttosto generici, contestato l'operatività della polizza, richiamando le pattuizioni e condizioni di contratto, che hanno ad oggetto la responsabilità del commercialista e per effetto delle quali risulterebbero estranee le voci di danno derivanti dall'attività di consulente del lavoro.
Il rischio assicurato dal contratto (v. doc. 3 appellato) è la responsabilità civile per danni cagionati nello svolgimento dell'attività professionale di “commercialista”, e, per quanto in precedenza chiarito, il non corretto adempimento dell'incarico, che ha originato il danno, è sicuramente riconducibile all'attività professionale di cui era incaricato il dott. e rientra nelle competenze e attribuzioni per le quali è Pt_3
iscritto all'ordine professionale dei dottori commercialisti.
Per il resto, la compagnia assicuratrice richiama l'esclusione della garanzia per la responsabilità solidale, che è tema estraneo alla presente causa, e la franchigia del 10% da applicare ad ogni sinistro, con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00, franchigia che deve quindi essere applicata nella misura di € 10.037,55, sicché la deve essere condannata a tenere indenne Controparte_3 [...]
da quanto questi è tenuto a versare alla società appellante nel limite, per l'importo capitale, di € Pt_3
90.337,99.
6. In considerazione della riforma dell'impugnata sentenza, deve provvedersi ad una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolamentazione delle spese di lite.
pagina 16 di 18 Tenuto conto dell'integrale soccombenza di , le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_3
debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore del Parte_11
da operare in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di
[...]
valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), facendo applicazione, per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e così in complessivi € 11.268,00, e, per il grado d'appello, parimenti facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e quindi in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori, ed esposti documentati.
Il dott. ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna della terza chiamata a Pt_3
manlevarlo completamente da quanto è tenuto a pagare in favore dell'appellante.
Tra le ragioni di credito che l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, vanta nei confronti del proprio assicuratore rientra certamente il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, scaturendo questo credito dal contratto di assicurazione ed incontrando il limite del massimale, ex art. 1917, comma 1, c.c. (v. Cass.
16/02/2024 n. 4275), sicché deve essere condannata a tenere indenne il dott. Controparte_3 [...]
dalle somme sopra liquidate, che egli è tenuto a rifondere quali spese di soccombenza in favore Pt_3
del Né tali importi risultano eccedere il massimale, che è fissato dalla Parte_1
polizza in € 1.000.000,00, e ciò anche a ritenerlo riferito al periodo assicurativo, non essendo stato dedotto che siano state presentate altre richieste di risarcimento.
ha infine diritto al rimborso delle spese di lite per la chiamata in causa, credito questo che Parte_3
ha per presupposto la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.
A tale riguardo la compagnia assicuratrice ha affermato di non riconoscere le spese legali incontrate dall'assicurato, poiché la compagnia assume la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale, a nome dell'assicurato, designando propri legali.
Tenuto conto, tuttavia, che la - contestando l'operatività della copertura assicurativa, Controparte_3 sull'assunto che il danno lamentato avrebbe esulato dall'attività professionale dell'assicurato - non avrebbe potuto assumere la gestione della lite, stante la contrastante posizione sul punto, essa è tenuta, in quanto soccombente nei confronti di , a rimborsargli le spese sostenute per la chiamata, Parte_3
le quali, in considerazione delle limitate questioni, che hanno formato oggetto di contraddittorio tra assicurato ed assicuratore, debbono essere contenute nei minimi previsti dalla tabella, con liquidazione quindi, per il primo grado, dell'importo di € 5.387,00 a titolo di compensi, e per il secondo grado di €
4.997,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
pagina 17 di 18 Risulta infine inconferente l'affermazione della compagnia assicuratrice, riguardo al fatto che non sia accoglibile un'eventuale richiesta del dott. di essere tenuto indenne dalle spese della propria Pt_3
difesa, per non essere stata stipulata l'assicurazione per la tutela legale, atteso che nel caso di specie l'appellato non ha formulato una specifica domanda di rifusione delle spese di resistenza, cioè di quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, credito questo che scaturirebbe dal contratto di assicurazione ed incontrerebbe il limite di cui al comma 3 dell'art. 1917 c.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 483/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 29/06/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a Parte_3
corrispondere alla la somma di € 100.375,54, oltre interessi legali dalla Parte_1
data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere alla le spese del doppio grado di Parte_3 Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 11.268,00 per compensi, e, per il grado d'appello, in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esposti documentati;
condanna , a tenere Controparte_3
indenne da quanto questi è tenuto a pagare alla a titolo di Parte_3 Parte_1
capitale nei limiti dell'importo di € 90.375,54, oltre agli interessi e alle spese di giudizio liquidate in favore della per i due gradi di giudizio;
Parte_1
condanna , a rifondere Controparte_3
a le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 5.387,00 per compensi e, per il Parte_3 grado d'appello, in € 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 R.G. promossa da: con sede in ET TA (AT), (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, , elettivamente Parte_2
domiciliata in Alessandria, via XXIV Maggio n. 2/A, presso lo studio degli avv.ti Luca Canepa e
Marco Paneri, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
Contro
dott. , nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 CP_2 C.F._1
domiciliato in Asti, C.so Vittorio Alfieri n. 185, presso lo studio dell'avv. SE Vertucci, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
e con
Controparte_3
(P.I. ), in persona del suo procuratore p.t., dott. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2 CP_4
Torino, C.so Lecce n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria Olga Minelli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 483/2023 del 29/06/2023
- Risarcimento danno da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis
In via principale e nel merito: accogliere, in riforma della sentenza n. 483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Asti, in persona del giudice dott. Marco Bottallo, nel giudizio R.G. 3049/2021 pubblicata il 29 giugno 2023 e notificata in data 5 luglio 2023, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare l'inadempimento del dott. nato ad [...], il 23 Parte_3
Febbraio 1974 C.F. alle proprie obbligazioni professionali su di lui gravanti ed C.F._2
assunte nei confronti della società con sede in ET TA Parte_1
(AT), Via Morella n. 5, C.F./P. IVA e, per l'effetto, condannarlo a risarcire l'esponente P.IVA_1 di tutti i danni subiti e subendi nella misura dell'importo di Euro 100.375,54 oltre interessi maturati e maturandi o di quello maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale stabilirà anche, se del caso, in via equitativa” e conseguentemente disattendere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per EL IO:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale
a) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alle difese espletate e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 483/2023 del Tribunale
Ordinario di Asti;
In via subordinata
b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. oppure contenerlo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., sempre tenuto conto del concorso di colpa del creditore;
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, anche nel caso di cui
pagina 2 di 18 alla soprastante lett. b), condannare la terza chiamata
[...]
, al pagamento del risarcimento del danno a titolo di Controparte_3 garanzia assicurativa e, per l'effetto, manlevare completamente il convenuto Dott. per Parte_3
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'appellante;
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari per le prestazioni professionali relative alla presente causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge.”
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello adita,
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'avverso gravame infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Asti, mandando assolta la parte appellata CP_5
da ogni pretesa, anche in manleva, nei suoi confronti per qualsiasi titolo da chiunque avanzata in
[...]
dipendenza del fatto dedotto.
Con vittoria delle spese.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e nel caso fosse ravvisata una responsabilità del Dott. previo accertamento della quota in concreto da porsi Pt_3
a carico del Dott. circoscrivere l'eventuale prestazione indennitaria nell'ambito delle condizioni Pt_3
contrattuali, limitazioni ed esclusioni nonché del massimale ed applicata la franchigia come contrattualmente prevista ed in ragione della stretta quota di responsabilità in concreto accertata.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Asti il dott. per sentirne accertare la responsabilità professionale Parte_3
per inadempimento del contratto intercorso fra le parti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dal non corretto inquadramento fiscale e previdenziale delle posizioni dei soci amministratori della neo costituita società danni quantificati in € Parte_1
100.375,54, e cioè in misura pari agli interessi e alle sanzioni dovuti per i contributi di cui era stato omesso il versamento all' per il periodo da ottobre 2014 a settembre 2019. CP_6
Par Esponeva la società attrice che i signori che gestivano la storica società si erano Parte_4
rivolti al commercialista, dott. per individuare una struttura societaria più adatta alle loro crescenti Pt_3
esigenze commerciali, e il dott. aveva proposto la creazione di una nuova società, la Pt_3 [...]
che avrebbe avuto gli stessi soci amministratori e prestatori d'opera della Parte_1
precedente s.n.c. e che avrebbe preso in affitto l'azienda dalla che, pertanto, in data Parte_4
pagina 3 di 18 08/04/2014 veniva costituita la nuova società da , e Parte_2 CP_7 CP_8
che, su suggerimento del dott. tutti i soci venivano nominati componenti Parte_5 Pt_3
del C.d.A., con presidente;
che i soci venivano quindi iscritti alla ST Artigiani Parte_2 dell' , ma non anche alla ST AT , come sarebbe invece dovuto avvenire, e sui CP_6 CP_6
compensi mensili loro corrisposti, per l'incarico di componenti del C.d.A., veniva versata la sola ritenuta d'acconto; che nel mese di novembre 2019 l' contestava alla società l'omessa iscrizione CP_6
dei soci anche alla ST AT , accertando come dovuti dalla società contributi CP_6
previdenziali per un totale di € 196.001,05, oltre sanzioni e interessi per ulteriori € 100.375,54.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della domanda proposta nei suoi Parte_3
confronti, in quanto egli non avrebbe mai ricevuto l'incarico di provvedere all'iscrizione dei soci amministratori alla ST AT , essendosi occupato unicamente della tenuta della CP_6
contabilità della società attrice, nell'ambito della propria attività di consulente contabile e fiscale. In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice,
, per essere manlevato, in virtù del contratto di assicurazione con essa stipulato per la Controparte_3
responsabilità professionale.
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza delle Controparte_3
pretese della e precisando, in ogni caso, come la compagnia Parte_1
assicuratrice, nell'ipotesi in cui fosse stata ravvisata una responsabilità del dott. avrebbe potuto Pt_3
prestare la garanzia solo nell'ambito delle condizioni e limitazioni di polizza.
2. Il Tribunale di Asti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, pronunciava, all'udienza del 29/06/2023, sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale rigettava la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, , nonché in favore della terza chiamata, Parte_3 Controparte_3
.
[...]
Ha ritenuto il Tribunale che il non abbia provato la fonte negoziale, di Parte_1
cui deduceva l'inadempimento, atteso che la lettera di incarico datata 08/04/2014 aveva ad oggetto solo l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità; il fatto che l'incarico fosse stato conferito per iscritto, senza alcun riferimento ad obblighi di consulenza e assistenza in materia previdenziale, costituiva un significativo elemento per escludere che l'oggetto del mandato professionale conferito al dott. si estendesse anche alla gestione delle questioni previdenziali attinenti all'attività dei soci Pt_3
amministratori; né elementi di prova di segno contrario potevano desumersi dalla comunicazione trasmessa via e-mail in data 12/09/2014 dallo studio poiché si trattava unicamente dell'invio di un Pt_3
modello di richiesta di compenso per gli amministratori, con indicazione della ritenuta d'acconto, e pagina 4 di 18 dunque riguardava la materia fiscale e non quella previdenziale, inoltre i contributi previdenziali sarebbero stati a carico dell'azienda, per cui non avrebbero comunque dovuto essere inseriti nella richiesta di compenso dell'amministratore.
Ha osservato inoltre il Tribunale come non risultasse neppure dimostrato che i modelli in questione fossero stati inviati dal dott. in adempimento del suo mandato professionale, essendo stata la e- Pt_3
mail inviata da un impiegato del convenuto ed apparendo "plausibile la versione dei fatti fornita da quest'ultimo secondo cui detta comunicazione sarebbe avvenuta come atto di mera cortesia su espressa richiesta dei soci dell'attrice, nell'ambito di un rapporto di confidenza con il personale dello studio
" (v. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Pt_3
Infine, la prova dell'affidamento dell'incarico non poteva ricavarsi neppure, in via presuntiva, dalla procura conferita al dott. per la sottoscrizione e presentazione telematica della “Comunicazione Pt_3
Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese”, trattandosi di adempimento collegato all'avvio, modificazione, cessazione dell'attività d'impresa.
Ha pertanto concluso il Tribunale che non sia stato provato che la società attrice abbia affidato, oltre all'incarico di tenuta della contabilità, anche quello di prestare assistenza e consulenza ai fini dell'inquadramento previdenziale dei propri soci amministratori.
3. Avverso tale pronuncia, notificata in data 05/07/2023, ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato in data 30/08/2023, con il quale, sulla base di un unico
[...]
articolato motivo di gravame, diretto a censurare la valutazione operata dal Tribunale dei fatti di causa e della documentazione prodotta, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Sostiene parte appellante che il Tribunale di Asti abbia limitato la propria indagine alla mera distribuzione dell'onere della prova tra il creditore e il debitore in tema di responsabilità per inadempimento, senza soffermarsi a considerare come, nel caso in esame, la fonte negoziale fosse rappresentata da un incarico conferito ad un prestatore d'opera professionale, suscettibile di essere provata con ogni mezzo istruttorio, anche mediante semplici presunzioni, posto che l'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Il primo giudice non avrebbe dunque adeguatamente valorizzato il fatto che nel caso di specie, oltre ad un incarico scritto, che disciplinava il rapporto continuativo tra società e professionista, relativo alla tenuta della contabilità, vi era anche una serie di attività professionali pacificamente rese dal dott. Pt_3
in favore sia della società, sia dei soci amministratori, pur in assenza di specifici incarichi scritti.
Proprio in tale ambito doveva essere ricondotta la consulenza oggetto di causa ed infatti, sia dagli elementi probatori a disposizione del Tribunale, sia dalle stesse ammissioni rese fatte dal dott. Pt_3
pagina 5 di 18 emergeva chiaramente la prova che l'attività di consulenza, in relazione alla quale veniva dedotto l'erroneo adempimento, fosse stata effettivamente prestata dal professionista.
L'errore di cui il professionista era incorso consisteva nell'aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2000, modificata dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000 n.
342, che ha variato il trattamento fiscale applicabile ai fini IRPEF ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione continuativa, nei quali sono ricompresi gli incarichi di amministratore di società. In particolare il comma 1, lettera b), del citato articolo - tramite l'inserimento nell'art. 47 TUIR della lettera c bis), che definisce le varie fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa - ha qualificato fiscalmente i redditi derivanti da tali rapporti quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mentre in precedenza quei redditi erano disciplinati dalla lettera a) dell'art. 49, comma 2, del TUIR ed erano pertanto inquadrati tra gli altri redditi da lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Tutto ciò ha comportato che i redditi corrisposti agli amministratori di società, a decorrere dal
31/12/2000, non sarebbero più stati assoggettati a ritenuta d'acconto, stabilita nella misura fissa del
20%, bensì, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sarebbero stati assoggettati alle ritenute fiscali e previdenziali proprie di quella tipologia di rapporti.
Nel caso di specie il regime suggerito dal dott. ed utilizzato dalla società per i compensi versati Pt_3
agli amministratori, prevedeva invece l'applicazione della vecchia disciplina, e cioè l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20%, senza versamento di alcun contributo previdenziale.
Più specificamente - con riferimento alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine all'assenza di elementi di prova a sostegno dell'affidamento di un incarico relativo alla cura degli aspetti previdenziali dei soci della neocostituita società - parte appellante osserva come rappresenti una circostanza provata e non contestata quella secondo cui il dott. prima di diventare commercialista Pt_3
di fiducia sia della neocostituita società, che dei soci, si era occupato, pur in assenza di un incarico scritto, dell'attività di consulenza relativa all'individuazione di una nuova struttura societaria, che fosse maggiormente confacente alle esigenze dell'attività commerciale sino ad allora svolta sotto le forme della s.n.c.
Proprio nell'espletamento di tale attività di consulenza, il dott. aveva erroneamente ritenuto che i Pt_3
compensi erogati mensilmente dalla neocostituita fossero da Parte_1
assoggettare alla sola ritenuta d'acconto e non all'imposizione fiscale diretta e contributiva in misura proporzionale al reddito percepito.
Rappresentava altresì una circostanza pacifica e non contestata che dott. avesse provveduto alla Pt_3
predisposizione e trasmissione, anche in questo caso in assenza di un incarico scritto, delle pagina 6 di 18 dichiarazioni dei redditi personali dei soci, confermando anche in quella sede l'errore sopra descritto, posto che i compensi percepiti dagli amministratori erano stati inseriti dal commercialista nel quadro
"RL", in quanto erroneamente ritenuti prestazioni occasionali, anziché nel quadro "RC", relativo ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
Da tali elementi era quindi dato evincere come il rapporto professionale, che legava il dott. alla Pt_3
società e ai soci amministratori, andasse ben al di là del limitato incarico professionale relativo alla mera tenuta della contabilità, come del resto espressamente riconosciuto dal dott. con la lettera da Pt_3
lui inviata in data 17/12/2019, in risposta alla comunicazione a mezzo pec del 13/12/2019, documento quello di fondamentale importanza, poiché comprova, da un lato, che della questione dedotta in causa il dott. si era effettivamente occupato e, dall'altro, che aveva fornito una consulenza errata. Pt_3
Ancora parte appellante, nel denunciare la non corretta valutazione delle prove documentali, rileva come l'invio dei modelli di ricevute dei compensi degli amministratori, avvenuta con e-mail del
12/09/2014, sia stata oggetto da parte del Tribunale di una valutazione non condivisibile, atteso che quella e-mail proviene pacificamente dal dominio dello risulta firmata digitalmente da tale Parte_6
che espressamente l'ha inviata per conto dello . La circostanza allegata dal dott. e Per_1 Pt_6 Pt_3 tempestivamente contestata, secondo cui quell'invio sarebbe avvenuto a titolo di mera cortesia, nell'ambito di un rapporto personale di confidenza, cui il titolare dello Studio sarebbe stato estraneo, è stata dunque del tutto acriticamente fatta propria dal Tribunale in assenza di qualsivoglia prova.
Infine, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il significato della procura conferita al dott. per la sottoscrizione e presentazione della "Comunicazione Unica all'Ufficio del Pt_3
Registro delle Imprese", atteso che, secondo quanto risulta dal sito dell' , tale comunicazione ha CP_6
efficacia, oltre che per il Registro delle Imprese, anche per l'Albo delle Imprese Artigiane e per l'iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali.
Pertanto, la legge attribuisce all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane valore costitutivo e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Parte appellata, dal canto suo, nel contestare la fondatezza delle censure, ribadisce l'impostazione difensiva proposta nel giudizio di primo grado, sostenendo che il tema relativo al compenso erogato dalla società ai soci amministratori concerna il rapporto giuslavoristico, dovendosi stabilire se sia da iscrivere nell'alveo della subordinazione o della parasubordinazione, per cui esulava dal suo incarico ed era di competenza dell'associazione di categoria, che curava gli adempimenti relativi alle buste paga dei dipendenti.
Quanto al modello di richiesta di compenso inviato dal suo Studio, si trattava di una bozza non compilata, non riconducibile alla sua attività, tanto che aveva disconosciuto si trattasse di sua pagina 7 di 18 modulistica, ed era stata evidentemente inviata da una collaboratrice dello studio nell'ambito di un Pt_3
rapporto di conoscenza e confidenza con i soci della s.r.l.
Pertanto il dott. non avendo mai ricevuto l'incarico d'iscrivere i soci amministratori alla ST Pt_3
AT , con la e-mail del 23/04/2014 aveva comunicato all'associazione di categoria, la CP_6
Confartigianato di Asti, che assisteva la società per la gestione dei rapporti di lavoro, che tutti i rapporti di lavoro sarebbero stati trasferiti in capo alla costituenda s.r.l.; quindi, in data 29/04/2019, faceva seguito la richiesta della predetta associazione di categoria, per la conferma della decorrenza del contratto di affitto di azienda, ai fini della gestione della posizione assicurativa dei soci, tutto ciò a conferma del fatto che alcun incarico di tipo consulenziale gli era stato affidato al riguardo, né gli era stato affidato alcun compito di carattere esecutivo, concernente l'adempimento delle pratiche necessarie all'iscrizione all' . CP_6
Con riferimento agli elementi documentali richiamati da parte appellante, osserva l'appellato come la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei soci, fosse un'attività svolta sulla base di un incarico risalente nel tempo e fosse limitata “al piano fiscale contabile", per cui nel compilare le dichiarazioni si sarebbe limitato ad inserire i compensi ricevuti dagli amministratori nel quadro “RL”, anziché nel quadro “RC”, in coerenza con quanto risultante dai documenti forniti dai soci stessi, che avevano emesso delle ricevute di quel genere quanto ai compensi loro corrisposti dalla società.
Osserva inoltre il quanto alla comunicazione a sua firma del 17/12/2019, inviata in risposta alla Pt_3
pec di controparte del 13/12/2019, come si tratti di documento richiamato in primo grado a tutt'altri fini
(v. pag. 4 atto di citazione), e non per fondare un'ammissione o confessione stragiudiziale da parte del per cui la diversa qualificazione ora attribuitagli in grado d'appello, incontra il divieto di ius Pt_3
novorum, dato che nel primo grado di giudizio quella circostanza, di asserito valore confessorio, non è mai stata allegata, e per stabilire se si tratti di nuova prova occorre fare riferimento non solo alla novità del mezzo dedotto, ma anche alla novità del fatto che ne è oggetto.
4. L'esame del motivo impone una rinnovata valutazione di tutti gli elementi di prova offerti dalle parti,
a sostegno della loro diversa prospettazione, quanto all'ambito e contenuto dell'incarico professionale affidato al dott. prendendo anzitutto le mosse dalle circostanze di fatto pacifiche tra le parti. Pt_3
In data 08/04/2014 è stata costituita la società iscritta nel Registro delle Parte_1
Imprese il 22/04/2014, nella sezione speciale delle Imprese Artigiane (v. doc. 1 appellante), il cui
Consiglio di Amministrazione era composto dai quattro soci e assumeva la carica di Parte_2
presidente del C.d.A.
pagina 8 di 18 La neocostituita s.r.l. stipulava in data 30/04/2014 un contratto d'affitto d'azienda con la
[...]
(v. doc. 1 appellante), proseguendo quindi sotto questa forma la precedente Parte_7 attività d'impresa.
È incontestato che l'operazione relativa alla costituzione di una nuova società, che attraverso l'affitto dell'azienda avrebbe esercitato l'attività d'impresa prima svolta dalla avente identica compagine Pt_4
societaria, sia stata seguita e curata dal commercialista dott. , al quale veniva conferita la Parte_3
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica al
Registro delle Imprese dell'iscrizione della nuova società (v. doc. 13 appellante).
In tale veste di consulente, che aveva seguito la costituzione della nuova società e l'avvio dell'attività
d'impresa attraverso l'affitto dell'azienda, il dott. ha interloquito con la Confartigianato di Asti, Pt_3
inviando in data 23/4/2014 la bozza del contratto di affitto d'azienda, accompagnata da e-mail di trasmissione, in cui precisava: "…come da accordi telefonici intercorsi, allego la bozza di atto
Pa relativamente all'affitto d'azienda della famiglia
Per_ L'appuntamento dal Notaio è fissato per il 30 aprile e l'atto avrà effetto e decorrenza 1° maggio.
I rapporti di lavoro passeranno interamente alla nuova società, TFR compreso (punto 16).
Per ogni occorrenza o verifica contattatemi pure…” (v. doc. 2 appellato).
La in data 29/04/2014 gli chiedeva ulteriore conferma della decorrenza dell'atto di affitto Parte_8
d'azienda, e quindi della data di cessazione dell'attività operativa della ed iscrizione all'albo Pt_4
artigiani della neocostituita s.r.l., aggiungendo come fosse stato convenuto con il legale rappresentante
"…di confermare l'impostazione ai fini assicurativi già in essere per la s.n.c. anche per il nuovo soggetto (la s.r.l. affittuaria): i tre soci , SE e verranno assicurati nella Parte_2 CP_8
parte operativa, per la socia verrà confermata, accanto al rischio (prevalente), Parte_5
per la parte amministrativa, anche una percentuale di rischio nella parte operativa.
Dovendo procedere nella giornata di domani con l'invio della pratica di denuncia di esercizio Inail e delle preventive denunce nominative per i soci, le domando se sia già possibile darmi cortese conferma di quanto sopra." (v. doc. 2 appellato).
È pacifico, oltre ad emergere dal verbale di accertamento dell' del 12/11/2019 e dalla sopra citata CP_6
e-mail della Confartigianato, che i quattro soci della svolgessero attività Parte_1 operativa all'interno della società e fossero quindi titolari di una posizione assicurativa INAIL e di una posizione previdenziale nella ST Artigiani , nella quale sono stati iscritti dal mese di maggio CP_6
2014.
pagina 9 di 18 Tuttavia, a decorrere dal mese di ottobre 2014 - significativamente in epoca successiva e prossima alla e-mail del 12/09/2014 proveniente dallo Studio - i quattro soci, componenti del C.d.A., hanno Pt_3
anche iniziato a percepire compensi nella loro qualità di amministratori.
Con la e-mail del 12/09/2014, proveniente dal dominio “studioviel.eu” e dall'indirizzo di tale Per_3
inviata al sono stati trasmessi vari allegati relativi a “Compenso
[...] Email_1 amministratore”, per i quattro soci, oltre ad un allegato “Esempio”.
Il messaggio, che ha accompagnato la trasmissione, è del seguente tenore:
“Buon giorno,
Come da accordi, invio in allegato bozza dei compensi amministratore con i dati compilati per:
CP_8
CP_7
Pa
[...]
Parte_9
Ho allegato anche un esempio dove troverà il calcolo degli importi da compilare.
Per qualsiasi altra richiesta resto a disposizione.
. Per_3
(v. doc. 3 appellante). Parte_6
I modelli trasmessi erano delle “Richiesta compenso amministratore” e “Nota compenso amministratore” “per il mese di”, nelle quali era in bianco lo spazio per l'indicazione del “compenso” ed un altro per la “ritenuta d'acconto”. I vari modelli riportavano quindi i dati anagrafici e fiscali dei singoli soci, nonché i dati della società.
L'allegato “Esempio” consisteva in una “Richiesta compenso amministratore” relativa a
[...]
, con indicato un compenso per il mese di agosto di € 1.320,00 “al lordo di eventuali CP_8 ritenute d'acconto ai sensi di legge”, seguita da “Nota compenso amministratore” per il mese di agosto per l'importo di “€ 1320,00”, da cui era dedotta la ritenuta d'acconto di “€ 220,00”, pari quindi al 20%,
e l'indicazione di un totale finale di “€ 1.100,00”.
Il documento sopra richiamato, completo dei suoi allegati risulta essere di fondamentale importanza per comprendere, nell'ambito dell'operazione seguita dal dott. e cioè la costituzione della nuova Pt_3
società e gli adempimenti immediatamente conseguenti (iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale delle imprese artigiane, contatti con l'associazione di categoria per gli adempimenti, che quella avrebbe dovuto curare, ecc.), l'estensione della sua attività consulenziale anche ad aspetti che si sono delineati in un momento successivo, ma che erano strettamente collegati all'operatività della nuova società.
pagina 10 di 18 A tale riguardo risultano fondate le critiche mosse dalla società appellante all'interpretazione e valutazione che di tale documento - la e-mail del 12/09/2014 ed i suoi allegati - è stata data dalla sentenza impugnata, atteso che quanto asserito dalla difesa del dott. in ordine al fatto che l'invio Pt_3
Pa sarebbe “…avvenuto a sua insaputa e su richiesta espressa dei soci fatta direttamente al personale collaborante dello nell'ambito di un rapporto di conoscenza e di confidenza esistente tra i Parte_6
Pa soci e tale personale” (v. pag.. 4 comparsa di costituzione in primo grado), rappresenta non solo un'affermazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo mai state dedotte prove sul punto, ma soprattutto risulta ictu oculi in contrasto con il tenore stesso del messaggio, che non lascia trasparire alcun tono confidenziale o amicale, essendo, per contro, i toni perfettamente consoni ad un'interlocuzione tra cliente e professionista, che dà indicazioni e suggerimenti su come redigere la documentazione necessaria a formalizzare l'erogazione di compensi in favore degli amministratori.
Il collaboratore dello Studio si rivolge all'interlocutore dandogli del “lei” e fornendogli delle stringate informazioni;
fa riferimento a pregressi “accordi”, riguardo all'invio delle bozze relativi ai compensi degli amministratori, e resta a disposizione “per qualsiasi ulteriore richiesta”.
Deve pertanto ritenersi che in quel frangente lo nell'inviare, a mezzo di uno dei suoi Parte_6
collaboratori, le bozze in allegato ed un esempio di “Nota compenso”, già compilata, abbia indicato quale dovesse essere il regime fiscale da applicare ai compensi che i soci ricevevano dalla società nella loro qualità di amministratori, prestando quindi una consulenza sul piano fiscale, che pienamente rientrava nella materia di sua specifica competenza.
Nulla questio circa il fatto che il professionista possa avvalersi, nei limiti previsti dall'art. 2232 c.c., dell'opera di collaboratori, in tal caso ovviamente assumendosi la responsabilità dell'attività da quelli prestata.
Risulta pertanto non condivisibile la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l'incarico conferito dalla società odierna appellante dovesse ritenersi limitato alla tenuta della contabilità, come da lettera d'incarico del 08/04/2014 (v. doc. 1 appellato), poiché in tal modo, non solo non ha correttamente valutato gli elementi di prova sopra esaminati, ma ancor prima ha totalmente pretermesso la considerazione del ruolo e delle attività pacificamente prestate dal dott. in Pt_3
occasione della costituzione della s.r.l.
Parimenti la sentenza impugnata non ha considerato, circostanza anche questa pacifica e documentata, che il dott. svolgeva la sua attività professionale anche in favore dei soci della Pt_3 [...]
predisponendo le loro dichiarazioni dei redditi, e ciò sulla scorta di un'attività Parte_10
che egli stesso sostiene svolta da molti anni, sulla base di un incarico risalente nel tempo (v. pag. 7 comparsa di costituzione in appello).
pagina 11 di 18 Quindi quei dati relativi ai redditi percepiti dai soci venivano dal dott. “lavorati” nel momento in Pt_3
cui provvedeva alla compilazione della loro dichiarazione personale dei redditi, sicché eventuali anomalie nelle modalità di erogazione/incasso di quei redditi avrebbero dovuto essere rilevate e segnalate dal professionista in quella sede, e dunque, al più, al momento della predisposizione della prima dichiarazione in cui comparivano redditi di quella natura. Trattandosi peraltro di errore che aveva ricadute anche nella registrazione di quegli emolumenti nella contabilità della
[...]
della cui tenuta il dott. proprio in base all'invocato incarico scritto, si Parte_1 Pt_3
occupava.
È del resto francamente inaccoglibile la tesi sostenuta dal dott. secondo cui egli si sarebbe limitato Pt_3
ad inserire nella dichiarazione dei redditi, e dunque nel quadro “RL”, relativo a compensi per prestazioni occasionali, i compensi degli amministratori, essendo il suo compito semplicemente quello di recepire quanto risultante dalla documentazione che gli veniva fornita, non spettando a lui rilevare se ciò fosse corretto, o meno, dal punto di vista previdenziale.
Tale ragionamento - peraltro fatto proprio dalla sentenza impugnata - sconta un evidente errore di fondo, il regime fiscale e quello previdenziale vanno infatti di pari passo, e quindi, a seconda che un reddito venga considerato come assimilabile ai redditi da lavoro dipendente, ovvero sia considerato come reddito derivante da prestazione occasionale, varia il regime di imposizione fiscale e con esso quello contributivo.
Del resto, il dottore commercialista è un professionista cui l'ordinamento attribuisce specifica competenza in materia tributaria, per cui avrebbe dovuto fornire, con tempestività, tutte le informazioni utili in materia, in ossequio ai doveri di diligenza professionale derivanti dall'incarico conferito, ai sensi dell'art. 2230 e ss. c.c., e dalla clausola generale dell'art. 1176 c.c.
Da ciò consegue che l'errore in cui è incorsa la e conseguentemente Parte_1
anche i suoi soci, riguardo all'omessa iscrizione nella ST AT , è stata diretta CP_6
conseguenza del regime fiscale cui sono stati assoggettati i compensi degli amministratori, e dunque della mancata applicazione del regime stabilito dall'art. 47, comma 1, lettera c bis), TUIR, entrato in vigore dal 1° gennaio 2001 (per effetto del differimento della modifica disposto dall'art. 13 D.Lgs. n.
168/2001), il quale prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente le somme e i valori in genere percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito ….
pagina 12 di 18 Qualora si tratti di attività di consulenza richiesta ad un dottore commercialista, il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista (cfr. Cass. n. 14599/04 e n. 24544/09, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all'avvocato, nonché Cass. 14639/15, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul dottore commercialista), ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito. Il professionista incaricato dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati, comunque, nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.” (v. Cass. 23/06/2016 n. 13007).
Pertanto, ad ammettere che il dott. non avesse una specifica competenza nelle questioni Pt_3
previdenziali, una volta correttamente inquadrato dal punto di vista fiscale il regime da applicare agli importi corrisposti agli amministratori, non v'è dubbio che quelle somme non potessero andassero esenti da contribuzione previdenziale. La forma in cui la contribuzione avrebbe dovuto essere versata avrebbe potuto essere oggetto di approfondimento con altro soggetto competente in materia, mentre una siffatta indicazione non è mai stata data, né vi è stata comunicazione alla Confartigianato, con la quale pure il dott. aveva intrattenuto rapporti per questioni analoghe, del fatto che, in epoca Pt_3
successiva all'originario inquadramento dei soci nella ST Artigiani dell' , quelli avessero CP_6
iniziato a percepire anche altri emolumenti nella qualità di amministratori.
Peraltro, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, deve ritenersi risolta la questione, in precedenza controversa, relativa all'ammissibilità della doppia iscrizione (nella ST Commercianti/Artigiani e nella ST AT) del socio, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e sia nel contempo amministratore della medesima, come riconosciuto pure dalle Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. Cass. 108/2023 n. 24439).
Ulteriore conferma di come il tema del regime fiscale applicabile agli emolumenti corrisposti ai soci per la loro attività di amministratori fosse stato oggetto di un confronto, in quanto inerente all'attività consulenziale prestata dal dott. si ricava altresì dalla lettera a sua firma del 17/12/2019, inviata in Pt_3
risposta a quella ricevuta il 13/12/2019 dalla Parte_1
Con lettera datata 12/12/2019 la società odierna appellante portava infatti a conoscenza del dott. Pt_3
gli esiti del verbale di accertamento dell' del 12/11/2019, indicando gli importi di cui era stato CP_6
contestato l'omesso versamento e le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, precisando come l'obbligatorietà della doppia iscrizione e doppia contribuzione risultasse definitivamente consacrata e pagina 13 di 18 chiarita con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 ed aggiungendo come: "Posto che Lei è stato ed è tuttora nostro commercialista di fiducia, pur a conoscenza del fatto che gli amministratori percepissero mensilmente un compenso soggetto esclusivamente a ritenuta (che il Suo studio di volta in volta ci indicava di versare), ha mancato di ottemperare in modo negligente e colposo alle disposizioni di cui sopra cagionandoci, conseguentemente, un danno pari all'importo delle sanzioni, interessi e spese che saremo chiamati a sostenere." (v. doc. 5 appellante).
La lettera di risposta, al di là di contenere nell'incipit una generica integrale contestazione dell'inadempimento contestato, entrava nel merito della questione precisando quanto segue: “Come a
Voi ben noto in occasione della stipulazione dell'atto di affitto di azienda Vi resi edotti circa il fatto che, laddove il compenso amministratori avesse superato la soglia di € 5.000,00, sarebbe stata
CP_ necessaria l'apertura di posizioni previdenziali e assicurative Inail.
Vi fu, altresì, chiarito che di tale incombente non me ne sarei occupato, considerato che esulano dalla mia normale attività professionale. Invero non esiste alcun Vostro mandato espresso col quale mi abbiate conferito l'incarico di aprire nel Vostro interesse le suddette posizioni." (v. doc. 6 appellante).
Il tema, come già osservato in precedenza, non afferisce all'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto curare materialmente l'iscrizione nella ST AT e provvedere ai periodici CP_6
versamenti della contribuzione, bensì attiene alla comunicazione dell'esistenza di un siffatto obbligo, comunicazione che propriamente rientrava nell'ambito delle indicazioni ed informazioni che il dott.
nell'espletamento del suo incarico a favore della società, avrebbe dovuto fornire. Pt_3
Riguardo all'utilizzabilità del contenuto della lettera del 17/12/2019, quale prova del negligente adempimento dell'incarico professionale, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dall'appellato, il quale sostiene che il richiamo del suo contenuto fatto nell'atto d'appello, per fini diversi da quelli per cui il documento è stato richiamato nell'atto di citazione, integrerebbe violazione del divieto di ius novorum.
Nel caso di specie non vi è alcuna novità del “mezzo” di prova, in quanto si tratta di documento prodotto con l'atto di citazione di primo grado e che, al di là delle modalità del suo richiamo operato nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, è entrato a far parte del compendio probatorio pienamente apprezzabile da parte del giudice;
né è nuovo il “fatto”, che il documento mira a dimostrare, poiché si tratta del fatto principale oggetto di causa, e cioè che il commercialista abbia indicato un errato regime fiscale, da applicare agli emolumenti corrisposti agli amministratori, che è il medesimo fatto alla cui prova è volta anche la e-mail del 12/09/2014, sicché la lettera del 17/12/2019, proveniente dal dott. è semplicemente confermativa della posizione da lui espressa e delle Pt_3
pagina 14 di 18 indicazioni da lui fornite alla società per formalizzare e registrare il versamento dei compensi agli amministratori.
Da quella risposta emerge la conferma dell'erronea indicazione che esistesse un “tetto” (€ 5.000,00), al di sotto del quale non fosse necessaria l'apertura di una posizione previdenziale, al di là del fatto che gli importi versati, secondo quanto desumibile dal quadro RL delle prodotte dichiarazioni dei redditi dei soci, erano ampiamente superiori a quella soglia, e quindi, anche in base al convincimento espresso dal dott. quel regime fiscale e contributivo avrebbe dovuto essere modificato. Pt_3
Deve pertanto essere affermata la responsabilità del dott. per i danni che sono derivati alla Parte_3
da quantificarsi in misura pari alle sanzioni aggiuntive e agli interessi Parte_1 dovuti a causa dell'omissione contributiva nel periodo da ottobre 2014 a settembre 2019, quantificati nel verbale di accertamento dell' in € 95.743,43 per somme aggiuntive e € 4.632,11 per interessi, CP_6
e così complessivi € 100.375,54.
Infondata risulta l'eccezione ex art. 1227, co. 2, c.c., riproposta, in via subordinata, dall'appellato, asserendo che il concorso di colpa della debba ravvisarsi nel fatto di non Parte_1
avere proposto ricorso avverso il verbale di accertamento dell' , circostanza che avrebbe inciso CP_6
“sensibilmente sia sull'an che sul quantum debeatur dell'eventuale risarcimento”.
Parte appellata infatti non specifica sulla base di quali elementi ed argomenti in diritto la società odierna appellante avrebbe potuto contestare quell'accertamento e quali fossero le probabilità di un esisto favorevole del ricorso, limitandosi, per contro, del tutto genericamente ad asserire che il tema della doppia iscrizione a fini contributivi “sia al centro di un vivace dibattito” e che l'obbligo sorga solo quando il socio amministratore svolga in concreto attività materiale ed esecutiva d'impresa.
La prospettazione, oltre ad essere generica, è anche piuttosto equivoca.
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, che ha condotto a ritenere compatibile e dovuta la doppia iscrizione, è già stata in precedenza oggetto di ricostruzione, per cui è sufficiente richiamare quanto esposto, per il resto, non è mai stato posto in discussione che, sin dal momento della costituzione della s.r.l. ed in continuità con quanto già in precedenza era per l'attività svolta nella s.n.c., i soci dovessero essere iscritti nella ST Artigiana, sussistendo il presupposto della loro diretta partecipazione all'attività produttiva, ciò di cui si controverte, e che ha formato oggetto dell'accertamento ispettivo, è la mancata iscrizione nell'altra ST, quella AT, per l'attività svolta come amministratori.
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno debbono essere computati, in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto da parte dell'appellante, gli interessi dalla data della presente liquidazione al saldo.
pagina 15 di 18 Non può infatti trascurarsi di considerare la peculiarità del caso di specie, rappresentata dal fatto che, per effetto della richiesta e dell'autorizzazione alla rateazione del debito, la società appellante sta versando ratealmente, con termine finale previsto a dicembre 2027, quanto dovuto, non solo a titolo di contributi omessi, ma anche a titolo di sanzioni ed interessi calcolati al novembre 2019 (v. docc. 10, 11
e 12 appellante), sicché il danno in parte si è già prodotto, man mano che sono state versate le rate (di cui è stato documentata la regolarità dei pagamenti sono a giugno 2022), e per altra parte produrrà i suoi effetti con i versamenti successivi, sicché in assenza di una puntuale allegazione al riguardo da parte della società creditrice circa il danno derivante dal ritardo nella liquidazione del risarcimento, la liquidazione deve avvenire ai valori attuali con riconoscimento degli interessi moratori dalla data della presente sentenza.
5. ha nel presente giudizio riproposto, per il caso di accoglimento dell'appello, la Parte_3
domanda di manleva svolta nei confronti della , mentre non ha più riproposto la Controparte_3
domanda formulata a titolo di responsabilità precontrattuale, avanzata in primo grado nei confronti dell'assicurazione.
La , ha svolto nel Controparte_3
presente giudizio difese analoghe a quelle del dott. dirette a contrastare la fondatezza dell'appello, Pt_3
quindi con specifico riferimento alla propria posizione, e nei rapporti con l'assicurato, ha, sia pure in termini piuttosto generici, contestato l'operatività della polizza, richiamando le pattuizioni e condizioni di contratto, che hanno ad oggetto la responsabilità del commercialista e per effetto delle quali risulterebbero estranee le voci di danno derivanti dall'attività di consulente del lavoro.
Il rischio assicurato dal contratto (v. doc. 3 appellato) è la responsabilità civile per danni cagionati nello svolgimento dell'attività professionale di “commercialista”, e, per quanto in precedenza chiarito, il non corretto adempimento dell'incarico, che ha originato il danno, è sicuramente riconducibile all'attività professionale di cui era incaricato il dott. e rientra nelle competenze e attribuzioni per le quali è Pt_3
iscritto all'ordine professionale dei dottori commercialisti.
Per il resto, la compagnia assicuratrice richiama l'esclusione della garanzia per la responsabilità solidale, che è tema estraneo alla presente causa, e la franchigia del 10% da applicare ad ogni sinistro, con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00, franchigia che deve quindi essere applicata nella misura di € 10.037,55, sicché la deve essere condannata a tenere indenne Controparte_3 [...]
da quanto questi è tenuto a versare alla società appellante nel limite, per l'importo capitale, di € Pt_3
90.337,99.
6. In considerazione della riforma dell'impugnata sentenza, deve provvedersi ad una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolamentazione delle spese di lite.
pagina 16 di 18 Tenuto conto dell'integrale soccombenza di , le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_3
debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore del Parte_11
da operare in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di
[...]
valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), facendo applicazione, per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e così in complessivi € 11.268,00, e, per il grado d'appello, parimenti facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e quindi in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario, accessori, ed esposti documentati.
Il dott. ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna della terza chiamata a Pt_3
manlevarlo completamente da quanto è tenuto a pagare in favore dell'appellante.
Tra le ragioni di credito che l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, vanta nei confronti del proprio assicuratore rientra certamente il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, scaturendo questo credito dal contratto di assicurazione ed incontrando il limite del massimale, ex art. 1917, comma 1, c.c. (v. Cass.
16/02/2024 n. 4275), sicché deve essere condannata a tenere indenne il dott. Controparte_3 [...]
dalle somme sopra liquidate, che egli è tenuto a rifondere quali spese di soccombenza in favore Pt_3
del Né tali importi risultano eccedere il massimale, che è fissato dalla Parte_1
polizza in € 1.000.000,00, e ciò anche a ritenerlo riferito al periodo assicurativo, non essendo stato dedotto che siano state presentate altre richieste di risarcimento.
ha infine diritto al rimborso delle spese di lite per la chiamata in causa, credito questo che Parte_3
ha per presupposto la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.
A tale riguardo la compagnia assicuratrice ha affermato di non riconoscere le spese legali incontrate dall'assicurato, poiché la compagnia assume la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale, a nome dell'assicurato, designando propri legali.
Tenuto conto, tuttavia, che la - contestando l'operatività della copertura assicurativa, Controparte_3 sull'assunto che il danno lamentato avrebbe esulato dall'attività professionale dell'assicurato - non avrebbe potuto assumere la gestione della lite, stante la contrastante posizione sul punto, essa è tenuta, in quanto soccombente nei confronti di , a rimborsargli le spese sostenute per la chiamata, Parte_3
le quali, in considerazione delle limitate questioni, che hanno formato oggetto di contraddittorio tra assicurato ed assicuratore, debbono essere contenute nei minimi previsti dalla tabella, con liquidazione quindi, per il primo grado, dell'importo di € 5.387,00 a titolo di compensi, e per il secondo grado di €
4.997,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
pagina 17 di 18 Risulta infine inconferente l'affermazione della compagnia assicuratrice, riguardo al fatto che non sia accoglibile un'eventuale richiesta del dott. di essere tenuto indenne dalle spese della propria Pt_3
difesa, per non essere stata stipulata l'assicurazione per la tutela legale, atteso che nel caso di specie l'appellato non ha formulato una specifica domanda di rifusione delle spese di resistenza, cioè di quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, credito questo che scaturirebbe dal contratto di assicurazione ed incontrerebbe il limite di cui al comma 3 dell'art. 1917 c.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 483/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 29/06/2023, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a Parte_3
corrispondere alla la somma di € 100.375,54, oltre interessi legali dalla Parte_1
data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere alla le spese del doppio grado di Parte_3 Parte_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 11.268,00 per compensi, e, per il grado d'appello, in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esposti documentati;
condanna , a tenere Controparte_3
indenne da quanto questi è tenuto a pagare alla a titolo di Parte_3 Parte_1
capitale nei limiti dell'importo di € 90.375,54, oltre agli interessi e alle spese di giudizio liquidate in favore della per i due gradi di giudizio;
Parte_1
condanna , a rifondere Controparte_3
a le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 5.387,00 per compensi e, per il Parte_3 grado d'appello, in € 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 18 di 18