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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2750/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Ferraro Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
La parte ricorrente ha sottolineato la presunta maggiore gravità della patologie di cui risulta essere affetta, in contrasto con le motivazioni espresse dal CTU, dott. Per_1
.
[...]
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di ATP.
Più precisamente, la parte opponente ha censurato la valutazione della patologia cardiaca, sostenendo che essa vada inquadrata nella II-III classe NYHA come indicato nella documentazione medica in atti, e con conseguente applicazione del codice n.
6444 e con attribuzione di una percentuale di invalidità pari all'80% Orbene, il Ctu ha correttamente evidenziato che valutazione è effettuata per analogia in quanto, in presenza di evidenza ecocardiografica agli atti di ipertrofia del setto interventricolare basale e di una lieve riduzione della cinesi ventricolare e tenuto nel contempo conto del pressoché ottimale equilibrio emodinamico e pressorio clinicamente rilevato nel corso della visita medica peritale, con completa assenza di edemi declivi, cianosi, angor e dispnea, tale patologia risulta responsabile semplicemente di una riduzione della capacità lavorativa sovrapponibile a quella prevista per l'infermità
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I cl. NYHA) (codice 6441, valutazione indicata in misura compresa tra 21% e 30%)”, e valutata nella misura massima solo in considerazione del pregresso riscontro di pervietà del forame ovale, poi efficacemente trattata con chiusura percutanea.
Quanto alla patologia dell'asma bronchiale allergico il Ctu ha ampiamente e convincentemente motivato circa il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 21% in virtù del fatto che in occasione dell'esame obiettivo non è stato rilevato alcun segno di cianosi, né la benché minima sintomatologia dispnoica, e tenuto altresì conto che all'esame obiettivo toracico non sono stati in alcun modo evidenziati segni auscultatori di broncostenosi o di catarro bronchiale, tale da fra ritenere che la patologia
(considerato anche il contestuale riscontro alla pulsossimetria digitale di una fisiologica saturazione arteriosa di ossigeno [98%]) sia ben controllata dalla terapia in atto, così da determinare una riduzione della capacità lavorativa equivalente semplicemente a quella minima prevista per l'infermità “asma allergico estrinseco (codice 6003, valutazione indicata in misura compresa tra 21% e 30%)”.
Infine, con riguardo all'apparato psichico, il Dott. ha espressamente chiarito che Per_1 in sede di esame clinico/obiettivo egli non ha riscontrato i segni di una depressione endogena grave, bensì solo una depressione di grado lieve- medio discretamente controllata dalla terapia farmacologica in atto, in qunato al colloquio psichico espletato all'atto della visita peritale, pur in presenza di una certa labilità psicoemotiva da riferire a preoccupazione per le sue contestuali problematiche di salute, la ricorrente non ha evidenziato alcuna alterazione delle capacità relazionali e del funzionamento sociale, né ha manifestato affatto deviazioni dal piano di realtà, disturbi fobico-ossessivi, deliri o dispercezioni.
Si reputa, pertanto, corretta la valutazione anche di tale patologia operata dal CTU. Né nel corso del presente giudizio è stata depositata ulteriore documentazione medica attestante un aggravamento delle suddette patologie.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2750/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Ferraro Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
La parte ricorrente ha sottolineato la presunta maggiore gravità della patologie di cui risulta essere affetta, in contrasto con le motivazioni espresse dal CTU, dott. Per_1
.
[...]
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di ATP.
Più precisamente, la parte opponente ha censurato la valutazione della patologia cardiaca, sostenendo che essa vada inquadrata nella II-III classe NYHA come indicato nella documentazione medica in atti, e con conseguente applicazione del codice n.
6444 e con attribuzione di una percentuale di invalidità pari all'80% Orbene, il Ctu ha correttamente evidenziato che valutazione è effettuata per analogia in quanto, in presenza di evidenza ecocardiografica agli atti di ipertrofia del setto interventricolare basale e di una lieve riduzione della cinesi ventricolare e tenuto nel contempo conto del pressoché ottimale equilibrio emodinamico e pressorio clinicamente rilevato nel corso della visita medica peritale, con completa assenza di edemi declivi, cianosi, angor e dispnea, tale patologia risulta responsabile semplicemente di una riduzione della capacità lavorativa sovrapponibile a quella prevista per l'infermità
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I cl. NYHA) (codice 6441, valutazione indicata in misura compresa tra 21% e 30%)”, e valutata nella misura massima solo in considerazione del pregresso riscontro di pervietà del forame ovale, poi efficacemente trattata con chiusura percutanea.
Quanto alla patologia dell'asma bronchiale allergico il Ctu ha ampiamente e convincentemente motivato circa il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 21% in virtù del fatto che in occasione dell'esame obiettivo non è stato rilevato alcun segno di cianosi, né la benché minima sintomatologia dispnoica, e tenuto altresì conto che all'esame obiettivo toracico non sono stati in alcun modo evidenziati segni auscultatori di broncostenosi o di catarro bronchiale, tale da fra ritenere che la patologia
(considerato anche il contestuale riscontro alla pulsossimetria digitale di una fisiologica saturazione arteriosa di ossigeno [98%]) sia ben controllata dalla terapia in atto, così da determinare una riduzione della capacità lavorativa equivalente semplicemente a quella minima prevista per l'infermità “asma allergico estrinseco (codice 6003, valutazione indicata in misura compresa tra 21% e 30%)”.
Infine, con riguardo all'apparato psichico, il Dott. ha espressamente chiarito che Per_1 in sede di esame clinico/obiettivo egli non ha riscontrato i segni di una depressione endogena grave, bensì solo una depressione di grado lieve- medio discretamente controllata dalla terapia farmacologica in atto, in qunato al colloquio psichico espletato all'atto della visita peritale, pur in presenza di una certa labilità psicoemotiva da riferire a preoccupazione per le sue contestuali problematiche di salute, la ricorrente non ha evidenziato alcuna alterazione delle capacità relazionali e del funzionamento sociale, né ha manifestato affatto deviazioni dal piano di realtà, disturbi fobico-ossessivi, deliri o dispercezioni.
Si reputa, pertanto, corretta la valutazione anche di tale patologia operata dal CTU. Né nel corso del presente giudizio è stata depositata ulteriore documentazione medica attestante un aggravamento delle suddette patologie.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola