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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA HE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sanluri, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ANTONELLA MARRAS che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Nuragus, presso lo studio dell'avv. ALBERTO DESSI' che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra e Parte_1
, con ricorso depositato dalla ER in data 25/10/2024, e costituzione in Controparte_1
giudizio del in data 5/05/2025, personalmente comparsi davanti al Giudice Delegato, i CP_1
coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia del divorzio senza condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione si presume ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARUMINI il 25/09/1982
tra nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Controparte_1
BARUMINI il 2/07/1961, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di BARUMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982,
atto n. 5, parte II, serie A);
2. compensa le spese del giudizio. Cagliari, il 2/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
RA HE IO TI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA HE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sanluri, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ANTONELLA MARRAS che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Nuragus, presso lo studio dell'avv. ALBERTO DESSI' che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra e Parte_1
, con ricorso depositato dalla ER in data 25/10/2024, e costituzione in Controparte_1
giudizio del in data 5/05/2025, personalmente comparsi davanti al Giudice Delegato, i CP_1
coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia del divorzio senza condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione si presume ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BARUMINI il 25/09/1982
tra nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Controparte_1
BARUMINI il 2/07/1961, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di BARUMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982,
atto n. 5, parte II, serie A);
2. compensa le spese del giudizio. Cagliari, il 2/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
RA HE IO TI