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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9141/2024, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nata in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...] in proprio e in qualità di Persona_1 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sul minore:
6. nato in [...] il [...]; Controparte_5
7. nata in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in Brasile il [...] in [...] e in Controparte_7 qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] l'[...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...] nella sola qualità di genitore Persona_2 esercente la responsabilità sul minore:
13. nato in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_3 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
15. nata in [...] il [...]; Parte_1
16. nato in [...] il [...]; Controparte_12
17. nata in Brasile il [...] in [...] e in qualità Persona_4 di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
18. nata in [...] il [...]; Controparte_13
19. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Per_5 Controparte_14 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
20. nata in [...] il [...]; Controparte_15
21. nato in [...] il [...]; Controparte_16
22. nato in [...] il [...]; Controparte_17
23. nato in [...] il [...]; Controparte_18
1 in proprio e in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori: 24. nato in [...] il [...]; Controparte_19
25. nato in [...] il [...]; Controparte_20
26. nata in [...] il Persona_6
1/03/1986 in proprio e in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore: 27. nata in [...] il [...]; Controparte_21
28. nato in [...] il [...]; Controparte_22
29. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_7 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
30. nato in [...] il [...]; Controparte_23
31. nata in [...] il [...]; Controparte_24
32. nata in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_8 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
33. nata in [...] il [...]; Controparte_25
34. nato in [...] il [...]; Controparte_26
35. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_9 ente la responsabilità sulla minore:
36. nata in [...] il [...]; Controparte_27
37. nata in [...] il [...]; Controparte_28
38. nato in Brasile il [...], in [...] e in Controparte_29 sercente la responsabilità sulla minore:
39. nata in [...] il [...]; Controparte_30
40. nata in [...] il [...]; Parte_2
con il patrocinio dell'avv. NARDOCCI FRANCESCO e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO RICORRENTI contro
Controparte_31 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
2 1. Con atto depositato il 22/07/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...], ed Persona_10 espongono che:
- aveva sposato ed era Persona_10 Persona_10 Persona_11 emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove decedeva nel 1894;
- dall'unione predetta nasceva il 13/05/1843 in Brasile;
Persona_12
- dall'unione tra e nasceva in Brasile Persona_12 Persona_13 Persona_14 il 15/08/1875;
[...]
- nel 1900 sposava e dalla loro unione Persona_14 Persona_15 nasceva in Brasile il 7/11/1917 Persona_16
- si univa in matrimonio nel 1941 con Persona_16 Persona_17
e dalla loro unione nascevano:
- in Brasile l'1/04/1942; Persona_18
- in Brasile il 13/06/1943; Persona_19
- la ricorrente in Brasile il 19/08/1944; Controparte_1
- la ricorrente in Brasile il 15/10/1948; Per_14 Controparte_2
- in Brasile il 23/01/1950; Controparte_18
- il ricorrente in Brasile il 14/03/1951; Controparte_3
- la ricorrente in Brasile il 2/08/1953; Controparte_4
- il ricorrente in Brasile il 7/04/1956; Persona_1
- la ricorrente in Brasile il 15/11/1957; Controparte_6
- si sposava nel 1968 con e dalla loro unione Persona_18 Persona_20 nascevano:
- la ricorrente in Brasile il 14/05/1972, la quale Controparte_7 nel 2009 sposava e dalla loro unione nasceva la ricorrente Persona_21
il 29/12/2011 in Brasile;
Controparte_8
- il ricorrente in Brasile l'1/02/1985; Controparte_9
- si sposava nel 1966 con e Persona_19 Persona_22 procreavano nato in [...] il [...]; Persona_23
- dall'unione tra e nascevano: Persona_23 Controparte_32
- in Brasile il 15/02/1991; Controparte_10
- in Brasile il 28/05/1994; Parte_3
- dall'unione tra e nasceva in Brasile Parte_3 Persona_2 il 19/07/2018 . decedeva Controparte_11 Parte_3 nel dicembre del 2017;
3 - dal matrimonio nel 1967 tra e Controparte_1 CP_1 Parte_4 nascevano:
[...]
- in Brasile il 17/10/1975. Egli si sposava nel 2014 con Persona_3
e procreavano: Persona_24
- nato in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- in Brasile il 9/10/1979. Ella sposava Persona_4 [...]
e da tale unione nasceva in Brasile il Persona_25 Controparte_13
14/01/2011;
- si sposava nel 1977 con . Dalla Controparte_2 Persona_26 loro unione nascevano:
- in Brasile il 24/04/1978; Parte_5
- in Brasile il 29/04/1979; Controparte_16 CP_2
- in Brasile il 5/08/1980; CP_17 Controparte_2
- Dal matrimonio nel 2023 tra e nasceva in Parte_5 Controparte_33
Brasile il 12/11/2012 ; Controparte_15
- si sposava nel 1979 con . Controparte_18 Persona_27
Procreavano:
- nato in [...] il [...]; Controparte_18
- nata in [...] l'[...]; Persona_6
- si univa in matrimonio nel 2012 con Controparte_18 [...]
e dalla loro unione nascevano: CP_34
- nato in [...] il [...]; Controparte_20
- nato in [...] il [...]; Controparte_19
- si sposava nel 2015 con Persona_6 Persona_28
e dalla loro unione nasceva in Brasile il 19/04/2017 ;
[...] Controparte_21
- Dal matrimonio nel 1981 tra e Controparte_3 Persona_29 nasceva in Brasile il 15/05/1984 ; Controparte_22
- si sposava nel 1978 con e Controparte_4 Controparte_35 procreavano:
- nato in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
- si univa in matrimonio nel 2009 con Persona_7 Persona_30
e dalla loro unione nascevano in Brasile:
[...]
- il 4/01/2013; Controparte_24
- il 2/08/2015; Controparte_23
- si sposava nel 2006 con e dalla loro unione Persona_8 Controparte_36 nascevano in Brasile:
- il 13/10/2008; Controparte_26
- il 18/07/2012; Controparte_25
- Dal matrimonio tra e nascevano in Brasile: Persona_1 Persona_31
- il 19/03/1979; Persona_9
- il 22/12/1982; Controparte_28
- e procreavano Persona_1 Persona_32 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_5
- si univa in matrimonio nel 2010 con Persona_9 Persona_33
4 e dalla loro unione nasceva in Brasile il 3/02/2017 ; Per_1 Controparte_27
- si sposava nel 1979 con e Controparte_6 Persona_34 dalla loro unione nascevano in Brasile:
- l'8/05/1981; Controparte_29
- il 30/05/1982; Parte_2
- Dal matrimonio nel 2012 tra e Controparte_29 Persona_35 nasceva in Brasile il 25/06/2020 .
[...] Controparte_30
3. Il si è costituito in giudizio il 13/02/2025, opponendosi all'accoglimento Controparte_31 della domanda avversaria. La parte pubblica ha evidenziato come l'avo di riferimento risultasse nato in [...]epoca in cui il Regno d'Italia non era ancora venuto ad esistenza. Nello specifico, Persona_10 Per_10
nato nel 1803, era emigrato dall'Impero Austro Ungarico in Brasile, ove nel 1838 si era
[...] coniugato e nel 1843, ancor prima dell'unità d'Italia, aveva generato un figlio. La difesa erariale ha continuato, esponendo che l'annessione al Regno d'Italia della città di Mantova, luogo di provenienza dell'avo, era avvenuta soltanto nell'anno 1866. Pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis non era mai stata avviata nel caso di specie, non essendo l'antenato comune mai stato cittadino italiano. Ha invocato l'applicabilità del Codice civile austriaco (ABGB), esteso a tutto l'Impero austroungarico, anziché del Codice civile italiano del 1865, entrato in vigore il primo gennaio 1866. Dal punto di vista normativo ha richiamato una disposizione dell'ABGB riferita alla perdita della cittadinanza austriaca per causa d'emigrazione, nonché l'articolo 13 della Legge sulla cittadinanza dell'Impero Asburgico (“Staatsangehörigkeitsgesetz”) del 1867, secondo cui “chi lascia l'Impero Asburgico senza un'intenzione di ritorno o senza darne notizia alle autorità, perde la cittadinanza dell'Impero”, nonché il successivo articolo 14 che aggiungeva che “La cittadinanza può essere perduta qualora un suddito dell'Impero, durante la sua permanenza all'estero, contravvenga agli obblighi civili e legali verso lo Stato”. Ha altresì richiamato un'analoga disposizione del Codice Albertino del Regno di Sardegna, l'articolo 34, in base al quale “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. Da un simile compendio normativo ha concluso per l'impossibilità di trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte di un soggetto che non poteva essere cittadino italiano, sia nel caso di perdita della cittadinanza austriaca, sia nell'ipotesi di perdita della cittadinanza sabauda. Ha poi richiamato il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del R.D. n. 2606/1865 e dell'articolo 13 del Codice civile unitario del 1865, da cui si evince che per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario la condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana era rappresentata dal rientro nel regno con “permissione” speciale del governo, dalla rinuncia alla cittadinanza straniera, all'impiego o al servizio militare accettati in paese estero, dalla dichiarazione avanti all'ufficiale dello stato civile di fissare realmente entro l'anno il domicilio nel regno. In ogni caso, la difesa erariale ha evidenziato, producendo documentazione, che l'avo comune agli odierni ricorrenti era un militare dell'esercito brasiliano e, pertanto, la perdita della cittadinanza italiana può altresì risalire alla causa di cui all'articolo 11, n. 3, del Codice civile del 1865.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 25 luglio 2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 27 febbraio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. L'udienza ha
5 subito poi rinvio al 18 settembre 2025 per esigenze di riprogrammazione del ruolo. 6. Il fascicolo è stato successivamente assegnato a nuovo Giudice. In seguito all'istanza avanzata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia l'udienza è stata anticipata al 10 aprile 2025 con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. In tale udienza il giudice, nonostante l'irrituale deposito di “note di udienza”, attesa la particolarità della vicenda e la corposa difesa del , ha autorizzato CP_31
l'acquisizione di tali note e della relativa documentazione, già potuta visionare dalla parte convenuta, essendo nel fascicolo telematico. Parte resistente non ha chiesto infatti termine per ulteriori repliche.
7. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
8. Ciò nonostante, in data 26 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato un'istanza istruttoria, invocando l'articolo 281 duodecies comma 4 c.p.c. e chiedendo l'ammissione di mezzi di prova documentali, volti a dimostrare la mancata decadenza dalla cittadinanza italiana da parte dell'avo. A tale richiesta si è opposta la difesa erariale con atto depositato il 24 giugno 2025.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. È oggetto di contestazione lo status dell'avo Persona_10
La parte pubblica ha eccepito il mancato avvio della linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, rilevando che l'antenato comune non era mai stato cittadino italiano, in quanto emigrato in Brasile quando ancora non esisteva il Regno d'Italia. Ha invocato, pertanto, l'applicazione al caso di specie del Codice civile austriaco, rappresentando la presenza della causa d'emigrazione quale motivo di perdita della cittadinanza austriaca. Ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile il Codice Albertino del Regno di Sardegna, la prospettiva non muta, attesa la presenza di una norma analoga in punto di perdita della cittadinanza sabauda. Ha, infine richiamato le condizioni necessarie per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana, contemplate nel Codice civile unitario del 1865, per poi aggiungere che in ogni caso l'antenato comune avrebbe perduto la cittadinanza italiana per avere ricoperto la carica di tenente nell'esercito brasiliano. La difesa delle parti private, dall'altro lato, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni avversarie, invocando l'orientamento generale delle Sezioni Unite sull'onere probatorio in materia di cittadinanza iure sanguinis, incombente sul Ministero per eventuali fattispecie interruttive. Ha, poi, richiamato alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito sull'onere della prova dell'intenzione di abbandonare la patria con animo di non farvi più ritorno, incombente sempre sulla difesa erariale, e la ricostruzione storica e giuridica inerente alla trasmissione della cittadinanza ai nati nel Lombardo – Veneto. Dalla documentazione in atti è provato che l'avo dei ricorrenti nacque nell'anno 1803 ed emigrò in Brasile molti anni prima rispetto alla proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta il 17 marzo 1861. Il Comune di Mantova, luogo di nascita di a quell'epoca Persona_10 faceva ancora parte dell'Impero asburgico, essendo stato annesso al Regno d'Italia soltanto nell'anno 1866. Ne consegue che, essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1866, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione dell'avo era avvenuta successivamente a tale anno. La questione centrale deve dunque individuarsi nella circostanza che gli ascendenti dei ricorrenti, al tempo in cui lasciarono il luogo di nascita per trasferirsi in Brasile non erano cittadini italiani. Come prospettato dalla difesa della parte pubblica la normativa applicabile all'antenato comune ai
6 ricorrenti è costituita dal Codice civile austriaco (ABGB), che contemplava la perdita della cittadinanza italiana per causa d'emigrazione “determinata dalle leggi d'emigrazione”. A tale riguardo vi è da rilevare che la normativa austriaca, tra le più restrittive rispetto al fenomeno dell'emigrazione, non è mai approdata ad una legge organica sul tema. Una patente imperiale, risalente a CO I, del 24 marzo 1832 relativa all'emigrazione e all'assenza illegittima dallo Stato dei sudditi austriaci distingueva tra l'emigrante, definito come il soggetto che si recava in uno Stato estero con il proposito di non fare più ritorno e l'assente, identificato in colui che mancava dallo Stato per qualche tempo, solitamente per motivi lavorativi. Sulla scorta della normativa citata l'emigrazione si acquisiva accettando una cittadinanza estera o un impiego militare o civile all'estero senza previa autorizzazione, soggiornando all'estero per cinque anni senza interruzione quando non si posseggano beni o stabilimenti commerciali o industriali, assentandosi per dieci anni consecutivamente. Tale concetto contenuto nella Patente Imperiale del 1832 non ha subito modificazioni, rimanendo la sola definizione giuridica di emigrante riscontrabile nella legislazione austriaca. Ebbene, le emergenze istruttorie depongono in senso favorevole alla perdita della cittadinanza austriaca in capo al ricorrente. Dall'atto di matrimonio di cui al documento n. 2 del fascicolo di parte ricorrente si evince che il 21 aprile 1838 sposò la cittadina brasiliana Persona_10 Persona_11
presso l'oratorio del palazzo episcopale di Goiás – GO, in Brasile.
[...]
Ancora, nell'atto di nascita del figlio di e della moglie, si Persona_10 legge che nacque il 13 maggio 1843, momento di gran lunga antecedente alla Parte_6 nascita dello Stato italiano unitario. L'ascendente comune degli odierni ricorrenti, pertanto, non ha mai acquisito la cittadinanza italiana e non ha potuto trasmetterla al figlio, nato in [...] circostanza è ulteriormente confortata anche dai certificati di matrimonio di nonché di battesimo del Persona_10 figlio prodotti dall'Avvocatura dello Stato, da cui si evince che l'antenato aveva assunto la carica di Pt_6 tenente dell'esercito brasiliano ed era sposato con la figlia del capitano Persona_36
.
[...]
Non deporrebbero in senso contrario i documenti depositati in data 26 maggio 2025 dalla difesa dei ricorrenti unitamente all'istanza depositata asseritamente ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. quando la decisione era già riservata. Tale istanza risulta del tutto irrituale e, dunque, inammissibile. Una simile richiesta avrebbe dovuto essere formulata in presenza di un giustificato motivo (neppure dedotto) nel contesto della fase di trattazione della causa. Premesso che è onere della parte ricorrente dimostrare che l'avo era cittadino italiano e che, quindi, ogni documentazione al riguardo necessaria avrebbe dovuto essere prodotta con il ricorso, va subito sottolineato che si deve escludere che l'esigenza di integrazione sia dipesa dalle difese del CP_31 resistente (requisito previsto dal quarto comma della disposizione invocata). A ciò deve aggiungersi che l'avv. De Simone ha depositato sempre in maniera del tutto irrituale delle note “da considerarsi parte integrante del verbale di udienza” successivamente alla costituzione del e il giudice ne aveva autorizzato l'acquisizione all'udienza del 10 aprile 2025. CP_31
Nemmeno in tale occasione era stata allegata ulteriore documentazione, bensì giurisprudenza del tutto inconferente rispetto alla specificità del caso in esame, benché nelle suddette note la difesa dei ricorrenti avesse anticipato il contenuto dei documenti che si era offerto di produrre, affermando “che l'avo, anche dopo il 1865, era in contatto con il Consolato italiano di Rio de Janeiro, che nel 1874 ha sollecitato la documentazione di matrimonio e nascimento dei figli per registrarla. È ben evidente che, se il Consolato italiano all'epoca chiedeva al Sig.
7 di presentare la propria documentazione di matrimonio e di nascita dei suoi numerosi figli, era perché lo Persona_10 stesso era cittadino italiano”. Anche a voler ritenere rituale la documentazione di cui il procuratore dei ricorrenti ha domandato l'acquisizione, la stessa risulta del tutto irrilevante. Non rileva l'annotazione del nominativo dell'antenato alla pagina 528 del Bollettino del Ministero degli Esteri del 1900 ove lo stesso viene qualificato, sulla base di informazioni generiche, raccolte in epoca posteriore alla sua morte, come medico italiano che utilizzava le acque minerali/termali per le cure nell'ambito di un rapporto dell'incaricato del sulle possibilità di futuro sviluppo dei commerci CP_31 nello Stato brasiliano di Goyaz. La corrispondenza con il Consolato italiano, avente ad oggetto la richiesta da parte dell'avo di registrare il proprio matrimonio e la nascita dei figli, attiene alla mera soggettiva convinzione dell'avo di essere cittadino italiano. Al medesimo giudizio di irrilevanza si deve pervenire con riferimento alle preghiere di aiuto economico da parte di figlia dell'antenato, residente in Italia. Trattasi di richieste avanzate dalla stessa per Per_37 il tramite del Consolato italiano di Rio de Janeiro, al fine di rintracciare il padre, ormai radicato in uno Stato estero. La circostanza che nella documentazione appena menzionata si faccia riferimento all'avo, accostando alle sue qualifiche l'aggettivo “italiano” non è dirimente rispetto alla questione relativa allo status di cittadino. A riprova di ciò, nel certificato dell'atto di matrimonio tra e Controparte_37 Persona_11
(documento 2 del fascicolo di parte ricorrente), evento avvenuto nell'anno 1838, epoca di gran
[...] lunga antecedente all'unità d'Italia e all'annessione di Mantova al regno, vi è il riferimento all'antenato quale “natural de Mantua Reino d'Italia” (“originario di Mantova, Regno dell'Italia”). È chiaro che la locuzione “Regno dell'Italia” non può che attenere ad un concetto meramente geografico di Italia, atteso che a livello giuridico e territoriale la Repubblica italiana non era ancora venuta ad esistenza. A ciò si aggiunga che al momento dell'annessione di Mantova all'Italia, l'avo
[...] non avrebbe potuto avvalersi della possibilità concessa nel Trattato di Persona_10
Vienna del 1866 di optare per il mantenimento o meno della cittadinanza austriaca entro due anni dalla ratifica, in quanto aveva perduto tale cittadinanza in forza della normativa austriaca1. Né tantomeno avrebbe potuto avvalersi di detta facoltà, concessa dall'art. 14 del Trattato di Vienna agli abitanti o ai soggetti originari del territorio ceduto, il primo discendente in linea retta di Per_10
in quanto nato in [...] Persona_10 Persona_10
In definitiva il ricorso va rigettato.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
spese compensate.
8 Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 30/09/2025
Il Giudice Mariarosa Pipponzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Archivio storico della camera dei deputati, Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria concluso a Vienna il 3 ottobre 1866, Article XIV v. "Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria concluso a Vienna il 3 ottobre 1866" - 29.01.1867 - 13.02.1867
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9141/2024, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nata in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...] in proprio e in qualità di Persona_1 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sul minore:
6. nato in [...] il [...]; Controparte_5
7. nata in [...] il [...]; Controparte_6
8. nata in Brasile il [...] in [...] e in Controparte_7 qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
9. nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] l'[...]; Controparte_9
11. nato in [...] il [...]; Controparte_10
12. nata in [...] il [...] nella sola qualità di genitore Persona_2 esercente la responsabilità sul minore:
13. nato in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_3 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
15. nata in [...] il [...]; Parte_1
16. nato in [...] il [...]; Controparte_12
17. nata in Brasile il [...] in [...] e in qualità Persona_4 di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
18. nata in [...] il [...]; Controparte_13
19. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Per_5 Controparte_14 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore:
20. nata in [...] il [...]; Controparte_15
21. nato in [...] il [...]; Controparte_16
22. nato in [...] il [...]; Controparte_17
23. nato in [...] il [...]; Controparte_18
1 in proprio e in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori: 24. nato in [...] il [...]; Controparte_19
25. nato in [...] il [...]; Controparte_20
26. nata in [...] il Persona_6
1/03/1986 in proprio e in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sulla minore: 27. nata in [...] il [...]; Controparte_21
28. nato in [...] il [...]; Controparte_22
29. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_7 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
30. nato in [...] il [...]; Controparte_23
31. nata in [...] il [...]; Controparte_24
32. nata in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_8 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità sui minori:
33. nata in [...] il [...]; Controparte_25
34. nato in [...] il [...]; Controparte_26
35. nato in Brasile il [...] in [...] e in qualità di Persona_9 ente la responsabilità sulla minore:
36. nata in [...] il [...]; Controparte_27
37. nata in [...] il [...]; Controparte_28
38. nato in Brasile il [...], in [...] e in Controparte_29 sercente la responsabilità sulla minore:
39. nata in [...] il [...]; Controparte_30
40. nata in [...] il [...]; Parte_2
con il patrocinio dell'avv. NARDOCCI FRANCESCO e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO RICORRENTI contro
Controparte_31 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
2 1. Con atto depositato il 22/07/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...], ed Persona_10 espongono che:
- aveva sposato ed era Persona_10 Persona_10 Persona_11 emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove decedeva nel 1894;
- dall'unione predetta nasceva il 13/05/1843 in Brasile;
Persona_12
- dall'unione tra e nasceva in Brasile Persona_12 Persona_13 Persona_14 il 15/08/1875;
[...]
- nel 1900 sposava e dalla loro unione Persona_14 Persona_15 nasceva in Brasile il 7/11/1917 Persona_16
- si univa in matrimonio nel 1941 con Persona_16 Persona_17
e dalla loro unione nascevano:
- in Brasile l'1/04/1942; Persona_18
- in Brasile il 13/06/1943; Persona_19
- la ricorrente in Brasile il 19/08/1944; Controparte_1
- la ricorrente in Brasile il 15/10/1948; Per_14 Controparte_2
- in Brasile il 23/01/1950; Controparte_18
- il ricorrente in Brasile il 14/03/1951; Controparte_3
- la ricorrente in Brasile il 2/08/1953; Controparte_4
- il ricorrente in Brasile il 7/04/1956; Persona_1
- la ricorrente in Brasile il 15/11/1957; Controparte_6
- si sposava nel 1968 con e dalla loro unione Persona_18 Persona_20 nascevano:
- la ricorrente in Brasile il 14/05/1972, la quale Controparte_7 nel 2009 sposava e dalla loro unione nasceva la ricorrente Persona_21
il 29/12/2011 in Brasile;
Controparte_8
- il ricorrente in Brasile l'1/02/1985; Controparte_9
- si sposava nel 1966 con e Persona_19 Persona_22 procreavano nato in [...] il [...]; Persona_23
- dall'unione tra e nascevano: Persona_23 Controparte_32
- in Brasile il 15/02/1991; Controparte_10
- in Brasile il 28/05/1994; Parte_3
- dall'unione tra e nasceva in Brasile Parte_3 Persona_2 il 19/07/2018 . decedeva Controparte_11 Parte_3 nel dicembre del 2017;
3 - dal matrimonio nel 1967 tra e Controparte_1 CP_1 Parte_4 nascevano:
[...]
- in Brasile il 17/10/1975. Egli si sposava nel 2014 con Persona_3
e procreavano: Persona_24
- nato in [...] il [...]; Controparte_12
- nata in [...] il [...]; Parte_1
- in Brasile il 9/10/1979. Ella sposava Persona_4 [...]
e da tale unione nasceva in Brasile il Persona_25 Controparte_13
14/01/2011;
- si sposava nel 1977 con . Dalla Controparte_2 Persona_26 loro unione nascevano:
- in Brasile il 24/04/1978; Parte_5
- in Brasile il 29/04/1979; Controparte_16 CP_2
- in Brasile il 5/08/1980; CP_17 Controparte_2
- Dal matrimonio nel 2023 tra e nasceva in Parte_5 Controparte_33
Brasile il 12/11/2012 ; Controparte_15
- si sposava nel 1979 con . Controparte_18 Persona_27
Procreavano:
- nato in [...] il [...]; Controparte_18
- nata in [...] l'[...]; Persona_6
- si univa in matrimonio nel 2012 con Controparte_18 [...]
e dalla loro unione nascevano: CP_34
- nato in [...] il [...]; Controparte_20
- nato in [...] il [...]; Controparte_19
- si sposava nel 2015 con Persona_6 Persona_28
e dalla loro unione nasceva in Brasile il 19/04/2017 ;
[...] Controparte_21
- Dal matrimonio nel 1981 tra e Controparte_3 Persona_29 nasceva in Brasile il 15/05/1984 ; Controparte_22
- si sposava nel 1978 con e Controparte_4 Controparte_35 procreavano:
- nato in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
- si univa in matrimonio nel 2009 con Persona_7 Persona_30
e dalla loro unione nascevano in Brasile:
[...]
- il 4/01/2013; Controparte_24
- il 2/08/2015; Controparte_23
- si sposava nel 2006 con e dalla loro unione Persona_8 Controparte_36 nascevano in Brasile:
- il 13/10/2008; Controparte_26
- il 18/07/2012; Controparte_25
- Dal matrimonio tra e nascevano in Brasile: Persona_1 Persona_31
- il 19/03/1979; Persona_9
- il 22/12/1982; Controparte_28
- e procreavano Persona_1 Persona_32 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_5
- si univa in matrimonio nel 2010 con Persona_9 Persona_33
4 e dalla loro unione nasceva in Brasile il 3/02/2017 ; Per_1 Controparte_27
- si sposava nel 1979 con e Controparte_6 Persona_34 dalla loro unione nascevano in Brasile:
- l'8/05/1981; Controparte_29
- il 30/05/1982; Parte_2
- Dal matrimonio nel 2012 tra e Controparte_29 Persona_35 nasceva in Brasile il 25/06/2020 .
[...] Controparte_30
3. Il si è costituito in giudizio il 13/02/2025, opponendosi all'accoglimento Controparte_31 della domanda avversaria. La parte pubblica ha evidenziato come l'avo di riferimento risultasse nato in [...]epoca in cui il Regno d'Italia non era ancora venuto ad esistenza. Nello specifico, Persona_10 Per_10
nato nel 1803, era emigrato dall'Impero Austro Ungarico in Brasile, ove nel 1838 si era
[...] coniugato e nel 1843, ancor prima dell'unità d'Italia, aveva generato un figlio. La difesa erariale ha continuato, esponendo che l'annessione al Regno d'Italia della città di Mantova, luogo di provenienza dell'avo, era avvenuta soltanto nell'anno 1866. Pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis non era mai stata avviata nel caso di specie, non essendo l'antenato comune mai stato cittadino italiano. Ha invocato l'applicabilità del Codice civile austriaco (ABGB), esteso a tutto l'Impero austroungarico, anziché del Codice civile italiano del 1865, entrato in vigore il primo gennaio 1866. Dal punto di vista normativo ha richiamato una disposizione dell'ABGB riferita alla perdita della cittadinanza austriaca per causa d'emigrazione, nonché l'articolo 13 della Legge sulla cittadinanza dell'Impero Asburgico (“Staatsangehörigkeitsgesetz”) del 1867, secondo cui “chi lascia l'Impero Asburgico senza un'intenzione di ritorno o senza darne notizia alle autorità, perde la cittadinanza dell'Impero”, nonché il successivo articolo 14 che aggiungeva che “La cittadinanza può essere perduta qualora un suddito dell'Impero, durante la sua permanenza all'estero, contravvenga agli obblighi civili e legali verso lo Stato”. Ha altresì richiamato un'analoga disposizione del Codice Albertino del Regno di Sardegna, l'articolo 34, in base al quale “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. Da un simile compendio normativo ha concluso per l'impossibilità di trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte di un soggetto che non poteva essere cittadino italiano, sia nel caso di perdita della cittadinanza austriaca, sia nell'ipotesi di perdita della cittadinanza sabauda. Ha poi richiamato il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del R.D. n. 2606/1865 e dell'articolo 13 del Codice civile unitario del 1865, da cui si evince che per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario la condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana era rappresentata dal rientro nel regno con “permissione” speciale del governo, dalla rinuncia alla cittadinanza straniera, all'impiego o al servizio militare accettati in paese estero, dalla dichiarazione avanti all'ufficiale dello stato civile di fissare realmente entro l'anno il domicilio nel regno. In ogni caso, la difesa erariale ha evidenziato, producendo documentazione, che l'avo comune agli odierni ricorrenti era un militare dell'esercito brasiliano e, pertanto, la perdita della cittadinanza italiana può altresì risalire alla causa di cui all'articolo 11, n. 3, del Codice civile del 1865.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 25 luglio 2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 27 febbraio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. L'udienza ha
5 subito poi rinvio al 18 settembre 2025 per esigenze di riprogrammazione del ruolo. 6. Il fascicolo è stato successivamente assegnato a nuovo Giudice. In seguito all'istanza avanzata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia l'udienza è stata anticipata al 10 aprile 2025 con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. In tale udienza il giudice, nonostante l'irrituale deposito di “note di udienza”, attesa la particolarità della vicenda e la corposa difesa del , ha autorizzato CP_31
l'acquisizione di tali note e della relativa documentazione, già potuta visionare dalla parte convenuta, essendo nel fascicolo telematico. Parte resistente non ha chiesto infatti termine per ulteriori repliche.
7. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
8. Ciò nonostante, in data 26 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato un'istanza istruttoria, invocando l'articolo 281 duodecies comma 4 c.p.c. e chiedendo l'ammissione di mezzi di prova documentali, volti a dimostrare la mancata decadenza dalla cittadinanza italiana da parte dell'avo. A tale richiesta si è opposta la difesa erariale con atto depositato il 24 giugno 2025.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. È oggetto di contestazione lo status dell'avo Persona_10
La parte pubblica ha eccepito il mancato avvio della linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, rilevando che l'antenato comune non era mai stato cittadino italiano, in quanto emigrato in Brasile quando ancora non esisteva il Regno d'Italia. Ha invocato, pertanto, l'applicazione al caso di specie del Codice civile austriaco, rappresentando la presenza della causa d'emigrazione quale motivo di perdita della cittadinanza austriaca. Ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile il Codice Albertino del Regno di Sardegna, la prospettiva non muta, attesa la presenza di una norma analoga in punto di perdita della cittadinanza sabauda. Ha, infine richiamato le condizioni necessarie per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana, contemplate nel Codice civile unitario del 1865, per poi aggiungere che in ogni caso l'antenato comune avrebbe perduto la cittadinanza italiana per avere ricoperto la carica di tenente nell'esercito brasiliano. La difesa delle parti private, dall'altro lato, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni avversarie, invocando l'orientamento generale delle Sezioni Unite sull'onere probatorio in materia di cittadinanza iure sanguinis, incombente sul Ministero per eventuali fattispecie interruttive. Ha, poi, richiamato alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito sull'onere della prova dell'intenzione di abbandonare la patria con animo di non farvi più ritorno, incombente sempre sulla difesa erariale, e la ricostruzione storica e giuridica inerente alla trasmissione della cittadinanza ai nati nel Lombardo – Veneto. Dalla documentazione in atti è provato che l'avo dei ricorrenti nacque nell'anno 1803 ed emigrò in Brasile molti anni prima rispetto alla proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta il 17 marzo 1861. Il Comune di Mantova, luogo di nascita di a quell'epoca Persona_10 faceva ancora parte dell'Impero asburgico, essendo stato annesso al Regno d'Italia soltanto nell'anno 1866. Ne consegue che, essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1866, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione dell'avo era avvenuta successivamente a tale anno. La questione centrale deve dunque individuarsi nella circostanza che gli ascendenti dei ricorrenti, al tempo in cui lasciarono il luogo di nascita per trasferirsi in Brasile non erano cittadini italiani. Come prospettato dalla difesa della parte pubblica la normativa applicabile all'antenato comune ai
6 ricorrenti è costituita dal Codice civile austriaco (ABGB), che contemplava la perdita della cittadinanza italiana per causa d'emigrazione “determinata dalle leggi d'emigrazione”. A tale riguardo vi è da rilevare che la normativa austriaca, tra le più restrittive rispetto al fenomeno dell'emigrazione, non è mai approdata ad una legge organica sul tema. Una patente imperiale, risalente a CO I, del 24 marzo 1832 relativa all'emigrazione e all'assenza illegittima dallo Stato dei sudditi austriaci distingueva tra l'emigrante, definito come il soggetto che si recava in uno Stato estero con il proposito di non fare più ritorno e l'assente, identificato in colui che mancava dallo Stato per qualche tempo, solitamente per motivi lavorativi. Sulla scorta della normativa citata l'emigrazione si acquisiva accettando una cittadinanza estera o un impiego militare o civile all'estero senza previa autorizzazione, soggiornando all'estero per cinque anni senza interruzione quando non si posseggano beni o stabilimenti commerciali o industriali, assentandosi per dieci anni consecutivamente. Tale concetto contenuto nella Patente Imperiale del 1832 non ha subito modificazioni, rimanendo la sola definizione giuridica di emigrante riscontrabile nella legislazione austriaca. Ebbene, le emergenze istruttorie depongono in senso favorevole alla perdita della cittadinanza austriaca in capo al ricorrente. Dall'atto di matrimonio di cui al documento n. 2 del fascicolo di parte ricorrente si evince che il 21 aprile 1838 sposò la cittadina brasiliana Persona_10 Persona_11
presso l'oratorio del palazzo episcopale di Goiás – GO, in Brasile.
[...]
Ancora, nell'atto di nascita del figlio di e della moglie, si Persona_10 legge che nacque il 13 maggio 1843, momento di gran lunga antecedente alla Parte_6 nascita dello Stato italiano unitario. L'ascendente comune degli odierni ricorrenti, pertanto, non ha mai acquisito la cittadinanza italiana e non ha potuto trasmetterla al figlio, nato in [...] circostanza è ulteriormente confortata anche dai certificati di matrimonio di nonché di battesimo del Persona_10 figlio prodotti dall'Avvocatura dello Stato, da cui si evince che l'antenato aveva assunto la carica di Pt_6 tenente dell'esercito brasiliano ed era sposato con la figlia del capitano Persona_36
.
[...]
Non deporrebbero in senso contrario i documenti depositati in data 26 maggio 2025 dalla difesa dei ricorrenti unitamente all'istanza depositata asseritamente ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. quando la decisione era già riservata. Tale istanza risulta del tutto irrituale e, dunque, inammissibile. Una simile richiesta avrebbe dovuto essere formulata in presenza di un giustificato motivo (neppure dedotto) nel contesto della fase di trattazione della causa. Premesso che è onere della parte ricorrente dimostrare che l'avo era cittadino italiano e che, quindi, ogni documentazione al riguardo necessaria avrebbe dovuto essere prodotta con il ricorso, va subito sottolineato che si deve escludere che l'esigenza di integrazione sia dipesa dalle difese del CP_31 resistente (requisito previsto dal quarto comma della disposizione invocata). A ciò deve aggiungersi che l'avv. De Simone ha depositato sempre in maniera del tutto irrituale delle note “da considerarsi parte integrante del verbale di udienza” successivamente alla costituzione del e il giudice ne aveva autorizzato l'acquisizione all'udienza del 10 aprile 2025. CP_31
Nemmeno in tale occasione era stata allegata ulteriore documentazione, bensì giurisprudenza del tutto inconferente rispetto alla specificità del caso in esame, benché nelle suddette note la difesa dei ricorrenti avesse anticipato il contenuto dei documenti che si era offerto di produrre, affermando “che l'avo, anche dopo il 1865, era in contatto con il Consolato italiano di Rio de Janeiro, che nel 1874 ha sollecitato la documentazione di matrimonio e nascimento dei figli per registrarla. È ben evidente che, se il Consolato italiano all'epoca chiedeva al Sig.
7 di presentare la propria documentazione di matrimonio e di nascita dei suoi numerosi figli, era perché lo Persona_10 stesso era cittadino italiano”. Anche a voler ritenere rituale la documentazione di cui il procuratore dei ricorrenti ha domandato l'acquisizione, la stessa risulta del tutto irrilevante. Non rileva l'annotazione del nominativo dell'antenato alla pagina 528 del Bollettino del Ministero degli Esteri del 1900 ove lo stesso viene qualificato, sulla base di informazioni generiche, raccolte in epoca posteriore alla sua morte, come medico italiano che utilizzava le acque minerali/termali per le cure nell'ambito di un rapporto dell'incaricato del sulle possibilità di futuro sviluppo dei commerci CP_31 nello Stato brasiliano di Goyaz. La corrispondenza con il Consolato italiano, avente ad oggetto la richiesta da parte dell'avo di registrare il proprio matrimonio e la nascita dei figli, attiene alla mera soggettiva convinzione dell'avo di essere cittadino italiano. Al medesimo giudizio di irrilevanza si deve pervenire con riferimento alle preghiere di aiuto economico da parte di figlia dell'antenato, residente in Italia. Trattasi di richieste avanzate dalla stessa per Per_37 il tramite del Consolato italiano di Rio de Janeiro, al fine di rintracciare il padre, ormai radicato in uno Stato estero. La circostanza che nella documentazione appena menzionata si faccia riferimento all'avo, accostando alle sue qualifiche l'aggettivo “italiano” non è dirimente rispetto alla questione relativa allo status di cittadino. A riprova di ciò, nel certificato dell'atto di matrimonio tra e Controparte_37 Persona_11
(documento 2 del fascicolo di parte ricorrente), evento avvenuto nell'anno 1838, epoca di gran
[...] lunga antecedente all'unità d'Italia e all'annessione di Mantova al regno, vi è il riferimento all'antenato quale “natural de Mantua Reino d'Italia” (“originario di Mantova, Regno dell'Italia”). È chiaro che la locuzione “Regno dell'Italia” non può che attenere ad un concetto meramente geografico di Italia, atteso che a livello giuridico e territoriale la Repubblica italiana non era ancora venuta ad esistenza. A ciò si aggiunga che al momento dell'annessione di Mantova all'Italia, l'avo
[...] non avrebbe potuto avvalersi della possibilità concessa nel Trattato di Persona_10
Vienna del 1866 di optare per il mantenimento o meno della cittadinanza austriaca entro due anni dalla ratifica, in quanto aveva perduto tale cittadinanza in forza della normativa austriaca1. Né tantomeno avrebbe potuto avvalersi di detta facoltà, concessa dall'art. 14 del Trattato di Vienna agli abitanti o ai soggetti originari del territorio ceduto, il primo discendente in linea retta di Per_10
in quanto nato in [...] Persona_10 Persona_10
In definitiva il ricorso va rigettato.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
spese compensate.
8 Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 30/09/2025
Il Giudice Mariarosa Pipponzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Archivio storico della camera dei deputati, Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria concluso a Vienna il 3 ottobre 1866, Article XIV v. "Trattato di pace tra il regno d'Italia e l'impero d'Austria concluso a Vienna il 3 ottobre 1866" - 29.01.1867 - 13.02.1867