Art. 18.
Sono abrogati l' art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800 , e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.
Sono abrogati l' art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800 , e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.