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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie n. 9, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Paride Sforza del Foro di Roma, il quale lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
(GIA' ! , in persona dei procuratori Controparte_1 CP_2 CP_1 legali e , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Febbi del CP_3 Controparte_4
Foro di Como, dall'avv. Osvaldo Lombardi del Foro di Roma e dall'avv. Filippo Casini del
Foro di Modena, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 95/2023 del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona pubblicata il 19.09.2023 – Mutuo.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta:
- In via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti in narrativa, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata anche inaudita altera parte o, eventualmente, fissando a tale scopo apposita udienza di discussione ex art. 351 II e III comma c.p.c. antecedente a quella sopra indicata per la prima comparizione;
- Nel merito e in via definitiva, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare
l'impugnata sentenza sulla scorta dei motivi esposti nel presente atto, con accoglimento delle seguenti conclusioni: accertata l'acclarata indeterminatezza del contratto di mutuo per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il tan dichiarato è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente, disporre l'applicazione dell'art 117 comma 7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.001,73 pari agli interessi ultralegali già corrisposti o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di disposta ctu, calcolando gli interessi ulteriormente versati indebitamente a partire dalla proposizione del giudizio di primo grado, oltre a dichiarare altresì la parte attrice tenuta a corrispondere per le rate future fino al termine del mutuo, interessi corrispettivi ricalcolati ai tassi BOT ex art 117 TUB comma 7. Ricalcolare pertanto il rapporto dare/avere tra le parti in relazione al mutuo suddetto.
- Con vittoria di spese (ivi comprese le spese di C.T.U.) e compensi dei due gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, all'atto della costituzione in giudizio, si depositeranno i seguenti documenti:
1) copia sentenza n. n. 95/2023, depositata in data 18.09.2023, pubblicata in data
18.09.2023, e non notificata del Tribunale Ordinario di Chieti - Sez. Distaccata di Ortona. 2) fascicolo di primo grado;
3) Si chiede, per le dedotte considerazioni in narrativa, l'ammissione della Ctu con i quesiti indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc depositata nel fascicolo di primo grado anche per ricalcolare l'effettivo rapporto dare / avere tra le parti ovvero: A) Accerti il CTU che nel rapporto di mutuo per cui è causa siano stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito nel contratto e, in ragione di ciò, ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art 117 c. 7 TUB. B) Accerti che le clausole contrattuali sul tasso di interesse (TAN) e gli altri tassi praticati (TEG) non siano adeguatamente determinate e ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 TUB.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, e previo rigetto di tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie formulate da parte attrice, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le eccezioni, domande conclusioni dell'appellante nuove e diverse rispetto a quelle formulate dal Sig. Pt_1 nell'atto introduttivo del primo grado;
- in via principale nel merito respingere integralmente l'appello del Sig. e, Pt_1 comunque, rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 517/2022 R.G.C. promosso dall'odierno appellante contro oggi Parte_1 CP_5 CP_1 [...]
(per far accertare l'indeterminatezza del contratto di mutuo, sottoscritto per surroga con la CP_1 convenuta, per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il TAN dichiarato è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente e, pertanto, per far disporre l'applicazione dell'art 117 comma 7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, far dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.001,73 pari agli interessi ultralegali già corrisposti oltre a far dichiarare altresì la parte attrice tenuta a corrispondere per le rate future fino al termine del mutuo, interessi corrispettivi ricalcolati ai tassi BOT ex art 117 TUB comma 7), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta invocando il rigetto delle domande attoree- il
Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, così statuiva: “
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, quantificate in € 4.237,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.”.
1.1 Parte attrice, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto che in data 14.6.2016 aveva stipulato per surroga con .p.A. un contratto di mutuo (rep. n. 7210 racc. CP_2
n. 4792) per l'importo di € 109.576,68 per il quale si dovevano rilevare diversi profili di indeterminatezza. In sintesi, l'attore deduceva: - l'omessa indicazione del regime finanziario adottato per il calcolo delle rate;
- l'essere stato utilizzato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c.; -
l'indeterminatezza del prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il TAN dichiarato pari all'1,74% era in regime composto e superiore al tasso equivalente calcolato in regime semplice del 2,42%.
Tali asserite criticità erano state esposte da parte dell'attore alla convenuta tramite una lettera di reclamo e formale messa in mora del 21.4.2022.
Nella lettera l'attore aveva chiesto alla convenuta la restituzione, ex art. 117 Tub comma 7, degli interessi ultralegali calcolati in € 11.001,73 oltre alla declaratoria di debenza, per le rate future, degli interessi sempre ai tassi Bot previsti ex art. 117 Tub.
A seguito del riscontro negativo della convenuta, avvenuto con PEC del 2.5.2022, l'attore aveva citato in giudizio la per ottenere quanto sopra già esposto. CP_2 CP_1
1.2 La convenuta si era costituita in giudizio ed aveva dedotto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di quanto sostenuto dall' sostenendo, al contrario, che tutte le condizioni di Pt_1 erogazione e rimborso del mutuo in discorso erano state espressamente indicate nel contratto.
Aveva spiegato che il contratto di mutuo (a tasso variabile) prevedeva espressamente il metodo ed il calcolo degli interessi come anche il regime finanziario per il calcolo delle rate, ossia un metodo progressivo alla francese per il quale, tra l'altro, non doveva ravvisarsi alcun costo aggiuntivo.
Aveva dedotto, inoltre, l'assenza di obblighi normativi in capo alla relativamente al CP_5 regime d'interesse applicato.
Aveva chiesto, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attrice e la condanna dell' Pt_1 ex art. 96 c.p.c.
1.3 Il Tribunale, rigettata l'istanza di ammissione di CTU spiegata dall'attore, riteneva che la domanda attorea non fosse accoglibile.
Rilevava, invero, che dall'esame del contratto di mutuo erano evincibili le condizioni applicate, come anche il metodo di calcolo degli interessi.
Aggiungeva che la non aveva alcun obbligo informativo specifico relativamente al CP_5 piano di ammortamento, essendo sufficiente che lo stesso fosse pubblicizzato e aggiornato, al variare delle condizioni, nel sito internet della stessa. CP_5
Tra l'altro, evidenziava che l'eventuale violazione degli obblighi di trasparenza non avrebbe comportato la nullità del contratto di mutuo. Par 1.4. Rilevava ancora che l'omessa indicazione dell' non comprometteva la validità del contratto, essendo tale indicatore concepito esclusivamente come uno strumento informativo volto a garantire la trasparenza bancaria;
quindi, non soggetto a quanto previsto dall'art. 117 comma 6 del T.U.B.
Inoltre, sottolineava che, diversamente da quanto previsto per il credito al consumo, dove all'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. viene comminata la nullità delle clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi nel caso in cui il TAEG non sia stato indicato correttamente, nell'ambito dei mutui l'ordinamento non prevede una norma analoga. Par Affermava pertanto che la violazione dell'obbligo informativo riguardante l , nel caso di specie, non determinava la nullità del contratto di mutuo, ma, al massimo, poteva costituire una fonte di responsabilità contrattuale ai fini risarcitori.
1.5. Infine, sulla scorta della maggioritaria giurisprudenza di merito, affermava la legittimità del sistema di ammortamento alla francese escludendo che lo stesso potesse essere fonte di anatocismo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della decisione per violazione del diritto di difesa connesso alla violazione dell'art. 2697 c.c. in merito al rigetto, senza motivazione e/o motivazione perplessa, di disporre consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice;
2) Erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il G.I. deduce, a pagina 2 e 3 della sentenza, che il contratto indica in modo chiaro le condizioni applicate ed il metodo di calcolo degli interessi;
3) Erronea valutazione delle risultanze documentali ed erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nonché mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui il Par G.I. deduce, a pagina 4, che la mancata indicazione dell' non inficia la validità del contratto;
4) Erronea valutazione delle risultanze documentali ed erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata oltre che mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché mancata valutazione delle domande attoree, nella parte in cui il G.I., a pagina 4 e 5 della sentenza, rinviene quale oggetto della controversia la Par difformità tra e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati;
5) Erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il G.I. deduce, a pagina 5 e 6 della sentenza, che: “Infine, va rilevato che, in ogni caso, il sistema di ammortamento alla francese, secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, pronunziatasi in materia, è del tutto legittimo, e non determina anatocismo”; 6) Sulla condanna al pagamento delle spese e sulla quantificazione delle stesse. Istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_1
già denunciando, in via preliminare, l'inammissibilità, ex art. 345
[...] CP_2 CP_1
c.p.c., di tutte le eccezioni, domande e conclusioni dell'appellante nuove rispetto a quelle formulate in primo grado e, in via principale e nel merito, il rigetto integrale dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto.
4. All'esito dell'udienza 15.10.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 18.10.2024, rigettata l'istanza dell'appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la mancata motivazione e/o la motivazione perplessa riguardo alla decisione di non ammettere la CTU per la quale era stata spiegata apposita istanza da parte di esso appellante.
L'appellante rinviene in tale fatto una lesione del diritto di difesa, in quanto non ha potuto essere edotto del ragionamento logico giuridico operato dal giudice di primo grado.
Sostiene, inoltre, che il Tribunale, pur avendo un potere discrezionale ex art. 61 c.p.c. nell'ammettere o meno la CTU, è comunque obbligato a motivare la sua decisone in caso di rigetto dell'istanza di ammissione della stessa.
5.2. Premette il Collegio che il Tribunale con l'ordinanza resa in data 6.06.2023 “Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di disporre mezzi istruttori” ha rinviato la causa alla udienza del 18.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.3. Sebbene il primo giudice non abbia motivato esplicitamente in ordine alle ragioni che lo hanno portato a ritenere superflua la CTU nell'ordinanza in discorso, tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudicante ha ritenuto che gli elementi essenziali del mutuo fossero stati espressamente indicati in contratto e che, pertanto, una CTU sarebbe stata inutile.
Pertanto, è possibile affermare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha implicitamente motivato il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU disposto con l'ordinanza del 6.06.2023.
Va peraltro rilevato che la valutazione compiuta dal primo giudice sul punto si rivela corretta e meritevole di essere in questa sede condivisa, atteso che, a fronte dell'esclusione di ogni profilo di indeterminatezza, non vi è alcuna necessità di procedere agli accertamenti tecnici invocati dall'appellante.
6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non ritenere indeterminato il contratto di mutuo.
In sintesi, l'appellante contesta la mancata indicazione nel contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo del piano di rimborso e del criterio utilizzato per il calcolo degli interessi.
L'appellante argomenta che, sebbene nel contratto vengano indicati la scadenza, l'importo del finanziamento iniziale e la rata costante del mutuo, il tasso realmente applicato ha generato un monte interessi superiore rispetto a quello pattuito.
Tale incremento ha penalizzato l'appellante il quale, per mancanza di competenze specifiche, non è stato in grado di desumere il reale onere finanziario posto a suo carico.
Sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità, che la determinazione del tasso di interesse deve necessariamente accompagnarsi all'esplicita indicazione del regime finanziario, oltre che al criterio del calcolo degli interessi.
Argomenta, inoltre, che l'approvazione del piano di ammortamento non può essere estesa anche al regime finanziario.
Lamenta il fatto che il giudice di prime cure ha minimizzato il valore informativo di tali elementi mancanti nel contratto, trattandoli come un'informazione accessoria piuttosto che come un requisito essenziale.
Tale interpretazione, secondo l'appellante, risulterebbe in contrasto sia con il tenore letterale dell'art. 117 T.U.B. sia con i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui il consumatore medio deve essere messo in condizione di poter comprendere in modo chiaro e preciso il meccanismo di calcolo del tasso d'interesse in modo da valutare le relative conseguenze economiche. Sostiene in definitiva che tali omissioni comportano una violazione dell'art. 117 T.U.B. con conseguente nullità, parziale, della relativa clausola prevista dallo stesso articolo.
6.2. Evidenzia il Collegio, come fatto anche dal Tribunale, che il contratto di mutuo prevede le specifiche condizioni relativamente al calcolo degli interessi.
L'art. 4 del contratto di mutuo ipotecario prevede, infatti, che: “
1. Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per la prima rata di ammortamento è fissato nella misura dell'1,74% (uno virgola settantaquattro per cento), annuo nominale.
2. A partire dalla seconda rata il mutuo sarà regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'EURIBOR
3 (tre) mesi 365 (trecentosessantacinque) rilevato il giorno 20 (venti) di calendario del mese precedente a quello di inizio competenza della rata di riferimento con arrotondamento per difetto al centesimo qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari
o superiore a 5 (cinque), maggiorata di 1,981 (uno virgola novantotto per cento), punti percentuali in ragione d'anno”…”3. Il piano di ammortamento disponibile sul sito internet della Banca terrà costantemente conto dell'andamento dell'Euribor, con conseguente ricalcolo delle rate per capitale ed interessi, fatta salva la durata ed il debito residuo”
Al precedente articolo 2 si specifica che l'importo mutuato è di € 109.576,68 ed all'art. 3 si indica la durata del mutuo in anni 25 con obbligo di rimborso in 300 rate mensili posticipate di ammortamento comprensive di capitale e di interessi.
Si indica poi il TAEG nella misura del 1,76%.
Nel documento di sintesi sottoscritto dal mutuatario ed allegato al contratto di mutuo si specifica altresì che il tipo di ammortamento è “PROGRESSIVO FRANCESE”.
Risulta infine allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dal mutuatario il piano di ammortamento, con indicazione del numero delle rate, delle rispettive date di scadenza, del tasso nominale annuale, dell'importo della rata, della quota di interessi, della quota di capitale, del capitale residuo.
6.3. Ciò premesso, va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. SS.UU. n. 15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione “capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo “tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820
c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”. Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
6.4 Applicando tali principi al caso in esame (ove l'appellante sostanzialmente si duole della mancata indicazione dell'adozione di un regime finanziario “composto”) deve escludersi ogni ipotesi di nullità per indeterminatezza del contratto.
Invero nel caso in esame tra le parti è stato pattuito un dettagliato piano di ammortamento, il quale prevede specificatamente l'importo delle rate, la loro scadenza, la ripartizione delle quote per capitale ed interessi, l'importo residuo ed il tasso.
L'obbligo informativo della è stato pienamente soddisfatto mediante il piano di CP_5 ammortamento, il quale permette al mutuatario di verificare se l'offerta corrisponde alle proprie esigenze e di confrontare la stessa con altre proposte presenti sul mercato.
Inoltre, sebbene la sentenza sopra richiamata riguardi i contratti di mutuo a tasso fisso, medio tempore è intervenuta l'ordinanza della Suprema Corte n. 7382/2025 con la quale la
Cassazione ha affermato, riferendosi alla sentenza n. 15130/24, che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
7. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, sono inammissibili.
7.1. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Par giudice di prime cure ha affermato che L' non inficia la validità del contratto di mutuo. L'appellante, al riguardo, riscontra una discrasia tra il chiesto e il pronunciato in quanto non Par è stato mai oggetto di contestazione la presunta omessa indicazione dell' nel contratto.
Anche con il quarto motivo l'appellante lamenta una non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto il giudice di prime cure, nella propria sentenza, ha posto delle argomentazioni che riguardano una questione mai sollevata dall' ssia la difformità Pt_1
Par Par tra e TAEG dichiarati e e TAEG applicati.
Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche relativamente alla parte di sentenza in cui si afferma che il sistema di ammortamento alla francese è del tutto legittimo e che esso non determina anatocismo.
Evidenzia che alcuna contestazione è stata mossa circa il presunto effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese o circa la sua legittimità.
Torna a sostenere che oggetto di doglianza in primo grado è stato unicamente l'indeterminatezza del contratto di mutuo.
7.2 Il Collegio -preliminarmente richiamato tutto quanto argomentato, anche alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella trattazione del secondo motivo di gravame in punto di esclusione di profili di indeterminatezza nel contratto di mutuo oggetto di causa- rileva per il resto come il terzo, il quarto e quinto motivo di gravame denuncino sostanzialmente la presenza nella sentenza di motivazione ultronea, avendo il giudicante affrontato profili non oggetto di censura da parte dell'appellante.
Si tratta all'evidenza di doglianze inammissibili in quanto, oltre a non spiegare critiche in ordine alla correttezza o meno delle argomentazioni svolte dal primo giudice sulle questioni in argomento, non potrebbero in alcun modo condurre all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Infondato si rivela, infine, il sesto motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite poste a suo carico.
Ritiene che, poiché le questioni sottese sono state oggetto di rinvio pregiudiziale alla
Suprema Corte, il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite.
Inoltre, lamenta che il Tribunale nella liquidazione delle spese ha incluso anche la fase istruttoria, seppur ai minimi tariffari, che, però, non è stata svolta alla luce del fatto che l'unica richiesta istruttoria, ossia l'istanza relativa all'espletamento della CTU, è stata rigettata.
Infine, lamenta l'applicazione dei valori medi per le altre fasi del giudizio che ha comportato una sproporzione dell'importo delle spese legali liquidate rispetto alla somma richiesta a titolo risarcitorio. 8.2. Rileva il giudicante che il primo giudice ha correttamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza.
Nessuna delle condizioni previste dall'art. 92, II comma, c.p.c., richiamato dall'appellante,
(“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”) ricorre nella specie atteso.
Con riferimento al rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte (che ha condotto alla pronuncia n. 15310/2024), va rilevato che, con provvedimento del 7.9.2023, la Prima
Presidente della Cassazione, verificata la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale richieste dall'art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto la questione rimessa alle Sezioni Unite “suscettibile di porsi in numerosi giudizi … non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità”.
Pertanto, la questione oggetto della presente controversia non comporta nessuna novità assoluta della questione trattata come, invece, richiede l'art. 92, II comma, c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite, né ha comportato un mutamento della giurisprudenza.
8.3. Quanto alla censura relativa alla liquidazione della voce relativa alla fase istruttoria in primo grado, va in primo luogo chiarito che, secondo quanto Suprema Corte n. 30219/23, il
D.M. n. 55 del 2014 “prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa”.
Nella specie oltretutto risulta spiegata anche attività istruttoria di tipo documentale.
8.4. Con riferimento infine alla doglianza riguardante l'applicazione dei valori medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, si rileva che la liquidazione operata dal primo giudice deve ritenersi corretta, atteso che il compenso del professionista va determinato con riferimento a vari parametri generali, tra i quali il valore, la natura,
l'importanza, la difficoltà, la complessità della pratica, parametri che nella specie comportano l'applicazione dei valori medi delle tariffe.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (avuto riguardo allo svolgimento di udienza dedicata all'esame dell'istanza di sospensiva ed al mancato svolgimento di attività istruttoria).
10. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.898,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie n. 9, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Paride Sforza del Foro di Roma, il quale lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
(GIA' ! , in persona dei procuratori Controparte_1 CP_2 CP_1 legali e , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Febbi del CP_3 Controparte_4
Foro di Como, dall'avv. Osvaldo Lombardi del Foro di Roma e dall'avv. Filippo Casini del
Foro di Modena, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 95/2023 del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona pubblicata il 19.09.2023 – Mutuo.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta:
- In via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti in narrativa, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata anche inaudita altera parte o, eventualmente, fissando a tale scopo apposita udienza di discussione ex art. 351 II e III comma c.p.c. antecedente a quella sopra indicata per la prima comparizione;
- Nel merito e in via definitiva, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare
l'impugnata sentenza sulla scorta dei motivi esposti nel presente atto, con accoglimento delle seguenti conclusioni: accertata l'acclarata indeterminatezza del contratto di mutuo per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il tan dichiarato è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente, disporre l'applicazione dell'art 117 comma 7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.001,73 pari agli interessi ultralegali già corrisposti o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di disposta ctu, calcolando gli interessi ulteriormente versati indebitamente a partire dalla proposizione del giudizio di primo grado, oltre a dichiarare altresì la parte attrice tenuta a corrispondere per le rate future fino al termine del mutuo, interessi corrispettivi ricalcolati ai tassi BOT ex art 117 TUB comma 7. Ricalcolare pertanto il rapporto dare/avere tra le parti in relazione al mutuo suddetto.
- Con vittoria di spese (ivi comprese le spese di C.T.U.) e compensi dei due gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, all'atto della costituzione in giudizio, si depositeranno i seguenti documenti:
1) copia sentenza n. n. 95/2023, depositata in data 18.09.2023, pubblicata in data
18.09.2023, e non notificata del Tribunale Ordinario di Chieti - Sez. Distaccata di Ortona. 2) fascicolo di primo grado;
3) Si chiede, per le dedotte considerazioni in narrativa, l'ammissione della Ctu con i quesiti indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc depositata nel fascicolo di primo grado anche per ricalcolare l'effettivo rapporto dare / avere tra le parti ovvero: A) Accerti il CTU che nel rapporto di mutuo per cui è causa siano stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito nel contratto e, in ragione di ciò, ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art 117 c. 7 TUB. B) Accerti che le clausole contrattuali sul tasso di interesse (TAN) e gli altri tassi praticati (TEG) non siano adeguatamente determinate e ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 TUB.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, e previo rigetto di tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie formulate da parte attrice, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le eccezioni, domande conclusioni dell'appellante nuove e diverse rispetto a quelle formulate dal Sig. Pt_1 nell'atto introduttivo del primo grado;
- in via principale nel merito respingere integralmente l'appello del Sig. e, Pt_1 comunque, rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 517/2022 R.G.C. promosso dall'odierno appellante contro oggi Parte_1 CP_5 CP_1 [...]
(per far accertare l'indeterminatezza del contratto di mutuo, sottoscritto per surroga con la CP_1 convenuta, per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il TAN dichiarato è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente e, pertanto, per far disporre l'applicazione dell'art 117 comma 7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, far dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 11.001,73 pari agli interessi ultralegali già corrisposti oltre a far dichiarare altresì la parte attrice tenuta a corrispondere per le rate future fino al termine del mutuo, interessi corrispettivi ricalcolati ai tassi BOT ex art 117 TUB comma 7), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta invocando il rigetto delle domande attoree- il
Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, così statuiva: “
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, quantificate in € 4.237,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.”.
1.1 Parte attrice, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto che in data 14.6.2016 aveva stipulato per surroga con .p.A. un contratto di mutuo (rep. n. 7210 racc. CP_2
n. 4792) per l'importo di € 109.576,68 per il quale si dovevano rilevare diversi profili di indeterminatezza. In sintesi, l'attore deduceva: - l'omessa indicazione del regime finanziario adottato per il calcolo delle rate;
- l'essere stato utilizzato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c.; -
l'indeterminatezza del prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il TAN dichiarato pari all'1,74% era in regime composto e superiore al tasso equivalente calcolato in regime semplice del 2,42%.
Tali asserite criticità erano state esposte da parte dell'attore alla convenuta tramite una lettera di reclamo e formale messa in mora del 21.4.2022.
Nella lettera l'attore aveva chiesto alla convenuta la restituzione, ex art. 117 Tub comma 7, degli interessi ultralegali calcolati in € 11.001,73 oltre alla declaratoria di debenza, per le rate future, degli interessi sempre ai tassi Bot previsti ex art. 117 Tub.
A seguito del riscontro negativo della convenuta, avvenuto con PEC del 2.5.2022, l'attore aveva citato in giudizio la per ottenere quanto sopra già esposto. CP_2 CP_1
1.2 La convenuta si era costituita in giudizio ed aveva dedotto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di quanto sostenuto dall' sostenendo, al contrario, che tutte le condizioni di Pt_1 erogazione e rimborso del mutuo in discorso erano state espressamente indicate nel contratto.
Aveva spiegato che il contratto di mutuo (a tasso variabile) prevedeva espressamente il metodo ed il calcolo degli interessi come anche il regime finanziario per il calcolo delle rate, ossia un metodo progressivo alla francese per il quale, tra l'altro, non doveva ravvisarsi alcun costo aggiuntivo.
Aveva dedotto, inoltre, l'assenza di obblighi normativi in capo alla relativamente al CP_5 regime d'interesse applicato.
Aveva chiesto, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attrice e la condanna dell' Pt_1 ex art. 96 c.p.c.
1.3 Il Tribunale, rigettata l'istanza di ammissione di CTU spiegata dall'attore, riteneva che la domanda attorea non fosse accoglibile.
Rilevava, invero, che dall'esame del contratto di mutuo erano evincibili le condizioni applicate, come anche il metodo di calcolo degli interessi.
Aggiungeva che la non aveva alcun obbligo informativo specifico relativamente al CP_5 piano di ammortamento, essendo sufficiente che lo stesso fosse pubblicizzato e aggiornato, al variare delle condizioni, nel sito internet della stessa. CP_5
Tra l'altro, evidenziava che l'eventuale violazione degli obblighi di trasparenza non avrebbe comportato la nullità del contratto di mutuo. Par 1.4. Rilevava ancora che l'omessa indicazione dell' non comprometteva la validità del contratto, essendo tale indicatore concepito esclusivamente come uno strumento informativo volto a garantire la trasparenza bancaria;
quindi, non soggetto a quanto previsto dall'art. 117 comma 6 del T.U.B.
Inoltre, sottolineava che, diversamente da quanto previsto per il credito al consumo, dove all'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. viene comminata la nullità delle clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi nel caso in cui il TAEG non sia stato indicato correttamente, nell'ambito dei mutui l'ordinamento non prevede una norma analoga. Par Affermava pertanto che la violazione dell'obbligo informativo riguardante l , nel caso di specie, non determinava la nullità del contratto di mutuo, ma, al massimo, poteva costituire una fonte di responsabilità contrattuale ai fini risarcitori.
1.5. Infine, sulla scorta della maggioritaria giurisprudenza di merito, affermava la legittimità del sistema di ammortamento alla francese escludendo che lo stesso potesse essere fonte di anatocismo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneità della decisione per violazione del diritto di difesa connesso alla violazione dell'art. 2697 c.c. in merito al rigetto, senza motivazione e/o motivazione perplessa, di disporre consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice;
2) Erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il G.I. deduce, a pagina 2 e 3 della sentenza, che il contratto indica in modo chiaro le condizioni applicate ed il metodo di calcolo degli interessi;
3) Erronea valutazione delle risultanze documentali ed erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nonché mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui il Par G.I. deduce, a pagina 4, che la mancata indicazione dell' non inficia la validità del contratto;
4) Erronea valutazione delle risultanze documentali ed erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata oltre che mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché mancata valutazione delle domande attoree, nella parte in cui il G.I., a pagina 4 e 5 della sentenza, rinviene quale oggetto della controversia la Par difformità tra e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati;
5) Erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il G.I. deduce, a pagina 5 e 6 della sentenza, che: “Infine, va rilevato che, in ogni caso, il sistema di ammortamento alla francese, secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, pronunziatasi in materia, è del tutto legittimo, e non determina anatocismo”; 6) Sulla condanna al pagamento delle spese e sulla quantificazione delle stesse. Istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_1
già denunciando, in via preliminare, l'inammissibilità, ex art. 345
[...] CP_2 CP_1
c.p.c., di tutte le eccezioni, domande e conclusioni dell'appellante nuove rispetto a quelle formulate in primo grado e, in via principale e nel merito, il rigetto integrale dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto.
4. All'esito dell'udienza 15.10.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 18.10.2024, rigettata l'istanza dell'appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la mancata motivazione e/o la motivazione perplessa riguardo alla decisione di non ammettere la CTU per la quale era stata spiegata apposita istanza da parte di esso appellante.
L'appellante rinviene in tale fatto una lesione del diritto di difesa, in quanto non ha potuto essere edotto del ragionamento logico giuridico operato dal giudice di primo grado.
Sostiene, inoltre, che il Tribunale, pur avendo un potere discrezionale ex art. 61 c.p.c. nell'ammettere o meno la CTU, è comunque obbligato a motivare la sua decisone in caso di rigetto dell'istanza di ammissione della stessa.
5.2. Premette il Collegio che il Tribunale con l'ordinanza resa in data 6.06.2023 “Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di disporre mezzi istruttori” ha rinviato la causa alla udienza del 18.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.3. Sebbene il primo giudice non abbia motivato esplicitamente in ordine alle ragioni che lo hanno portato a ritenere superflua la CTU nell'ordinanza in discorso, tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudicante ha ritenuto che gli elementi essenziali del mutuo fossero stati espressamente indicati in contratto e che, pertanto, una CTU sarebbe stata inutile.
Pertanto, è possibile affermare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha implicitamente motivato il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU disposto con l'ordinanza del 6.06.2023.
Va peraltro rilevato che la valutazione compiuta dal primo giudice sul punto si rivela corretta e meritevole di essere in questa sede condivisa, atteso che, a fronte dell'esclusione di ogni profilo di indeterminatezza, non vi è alcuna necessità di procedere agli accertamenti tecnici invocati dall'appellante.
6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non ritenere indeterminato il contratto di mutuo.
In sintesi, l'appellante contesta la mancata indicazione nel contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo del piano di rimborso e del criterio utilizzato per il calcolo degli interessi.
L'appellante argomenta che, sebbene nel contratto vengano indicati la scadenza, l'importo del finanziamento iniziale e la rata costante del mutuo, il tasso realmente applicato ha generato un monte interessi superiore rispetto a quello pattuito.
Tale incremento ha penalizzato l'appellante il quale, per mancanza di competenze specifiche, non è stato in grado di desumere il reale onere finanziario posto a suo carico.
Sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità, che la determinazione del tasso di interesse deve necessariamente accompagnarsi all'esplicita indicazione del regime finanziario, oltre che al criterio del calcolo degli interessi.
Argomenta, inoltre, che l'approvazione del piano di ammortamento non può essere estesa anche al regime finanziario.
Lamenta il fatto che il giudice di prime cure ha minimizzato il valore informativo di tali elementi mancanti nel contratto, trattandoli come un'informazione accessoria piuttosto che come un requisito essenziale.
Tale interpretazione, secondo l'appellante, risulterebbe in contrasto sia con il tenore letterale dell'art. 117 T.U.B. sia con i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui il consumatore medio deve essere messo in condizione di poter comprendere in modo chiaro e preciso il meccanismo di calcolo del tasso d'interesse in modo da valutare le relative conseguenze economiche. Sostiene in definitiva che tali omissioni comportano una violazione dell'art. 117 T.U.B. con conseguente nullità, parziale, della relativa clausola prevista dallo stesso articolo.
6.2. Evidenzia il Collegio, come fatto anche dal Tribunale, che il contratto di mutuo prevede le specifiche condizioni relativamente al calcolo degli interessi.
L'art. 4 del contratto di mutuo ipotecario prevede, infatti, che: “
1. Il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per la prima rata di ammortamento è fissato nella misura dell'1,74% (uno virgola settantaquattro per cento), annuo nominale.
2. A partire dalla seconda rata il mutuo sarà regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'EURIBOR
3 (tre) mesi 365 (trecentosessantacinque) rilevato il giorno 20 (venti) di calendario del mese precedente a quello di inizio competenza della rata di riferimento con arrotondamento per difetto al centesimo qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari
o superiore a 5 (cinque), maggiorata di 1,981 (uno virgola novantotto per cento), punti percentuali in ragione d'anno”…”3. Il piano di ammortamento disponibile sul sito internet della Banca terrà costantemente conto dell'andamento dell'Euribor, con conseguente ricalcolo delle rate per capitale ed interessi, fatta salva la durata ed il debito residuo”
Al precedente articolo 2 si specifica che l'importo mutuato è di € 109.576,68 ed all'art. 3 si indica la durata del mutuo in anni 25 con obbligo di rimborso in 300 rate mensili posticipate di ammortamento comprensive di capitale e di interessi.
Si indica poi il TAEG nella misura del 1,76%.
Nel documento di sintesi sottoscritto dal mutuatario ed allegato al contratto di mutuo si specifica altresì che il tipo di ammortamento è “PROGRESSIVO FRANCESE”.
Risulta infine allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dal mutuatario il piano di ammortamento, con indicazione del numero delle rate, delle rispettive date di scadenza, del tasso nominale annuale, dell'importo della rata, della quota di interessi, della quota di capitale, del capitale residuo.
6.3. Ciò premesso, va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. SS.UU. n. 15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione “capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo “tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820
c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”. Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
6.4 Applicando tali principi al caso in esame (ove l'appellante sostanzialmente si duole della mancata indicazione dell'adozione di un regime finanziario “composto”) deve escludersi ogni ipotesi di nullità per indeterminatezza del contratto.
Invero nel caso in esame tra le parti è stato pattuito un dettagliato piano di ammortamento, il quale prevede specificatamente l'importo delle rate, la loro scadenza, la ripartizione delle quote per capitale ed interessi, l'importo residuo ed il tasso.
L'obbligo informativo della è stato pienamente soddisfatto mediante il piano di CP_5 ammortamento, il quale permette al mutuatario di verificare se l'offerta corrisponde alle proprie esigenze e di confrontare la stessa con altre proposte presenti sul mercato.
Inoltre, sebbene la sentenza sopra richiamata riguardi i contratti di mutuo a tasso fisso, medio tempore è intervenuta l'ordinanza della Suprema Corte n. 7382/2025 con la quale la
Cassazione ha affermato, riferendosi alla sentenza n. 15130/24, che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
7. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, sono inammissibili.
7.1. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Par giudice di prime cure ha affermato che L' non inficia la validità del contratto di mutuo. L'appellante, al riguardo, riscontra una discrasia tra il chiesto e il pronunciato in quanto non Par è stato mai oggetto di contestazione la presunta omessa indicazione dell' nel contratto.
Anche con il quarto motivo l'appellante lamenta una non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto il giudice di prime cure, nella propria sentenza, ha posto delle argomentazioni che riguardano una questione mai sollevata dall' ssia la difformità Pt_1
Par Par tra e TAEG dichiarati e e TAEG applicati.
Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche relativamente alla parte di sentenza in cui si afferma che il sistema di ammortamento alla francese è del tutto legittimo e che esso non determina anatocismo.
Evidenzia che alcuna contestazione è stata mossa circa il presunto effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese o circa la sua legittimità.
Torna a sostenere che oggetto di doglianza in primo grado è stato unicamente l'indeterminatezza del contratto di mutuo.
7.2 Il Collegio -preliminarmente richiamato tutto quanto argomentato, anche alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella trattazione del secondo motivo di gravame in punto di esclusione di profili di indeterminatezza nel contratto di mutuo oggetto di causa- rileva per il resto come il terzo, il quarto e quinto motivo di gravame denuncino sostanzialmente la presenza nella sentenza di motivazione ultronea, avendo il giudicante affrontato profili non oggetto di censura da parte dell'appellante.
Si tratta all'evidenza di doglianze inammissibili in quanto, oltre a non spiegare critiche in ordine alla correttezza o meno delle argomentazioni svolte dal primo giudice sulle questioni in argomento, non potrebbero in alcun modo condurre all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Infondato si rivela, infine, il sesto motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite poste a suo carico.
Ritiene che, poiché le questioni sottese sono state oggetto di rinvio pregiudiziale alla
Suprema Corte, il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite.
Inoltre, lamenta che il Tribunale nella liquidazione delle spese ha incluso anche la fase istruttoria, seppur ai minimi tariffari, che, però, non è stata svolta alla luce del fatto che l'unica richiesta istruttoria, ossia l'istanza relativa all'espletamento della CTU, è stata rigettata.
Infine, lamenta l'applicazione dei valori medi per le altre fasi del giudizio che ha comportato una sproporzione dell'importo delle spese legali liquidate rispetto alla somma richiesta a titolo risarcitorio. 8.2. Rileva il giudicante che il primo giudice ha correttamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza.
Nessuna delle condizioni previste dall'art. 92, II comma, c.p.c., richiamato dall'appellante,
(“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”) ricorre nella specie atteso.
Con riferimento al rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte (che ha condotto alla pronuncia n. 15310/2024), va rilevato che, con provvedimento del 7.9.2023, la Prima
Presidente della Cassazione, verificata la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale richieste dall'art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto la questione rimessa alle Sezioni Unite “suscettibile di porsi in numerosi giudizi … non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità”.
Pertanto, la questione oggetto della presente controversia non comporta nessuna novità assoluta della questione trattata come, invece, richiede l'art. 92, II comma, c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite, né ha comportato un mutamento della giurisprudenza.
8.3. Quanto alla censura relativa alla liquidazione della voce relativa alla fase istruttoria in primo grado, va in primo luogo chiarito che, secondo quanto Suprema Corte n. 30219/23, il
D.M. n. 55 del 2014 “prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa”.
Nella specie oltretutto risulta spiegata anche attività istruttoria di tipo documentale.
8.4. Con riferimento infine alla doglianza riguardante l'applicazione dei valori medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, si rileva che la liquidazione operata dal primo giudice deve ritenersi corretta, atteso che il compenso del professionista va determinato con riferimento a vari parametri generali, tra i quali il valore, la natura,
l'importanza, la difficoltà, la complessità della pratica, parametri che nella specie comportano l'applicazione dei valori medi delle tariffe.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (avuto riguardo allo svolgimento di udienza dedicata all'esame dell'istanza di sospensiva ed al mancato svolgimento di attività istruttoria).
10. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.898,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)