Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
$ 11.2 1/0 1 REPUBBLI LIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- SEZIONE SECONDA CIVILE Distance tra edifici... Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Balconi. Rilvenue - Presidente R.G. N. 18850/98 Dott. Franco PONTORIERI Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 22170/98 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. 2356 Consigliere Rep. 377 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 19/10/00 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N T ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 . "26 GEN 2001= ALFIERI TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA YL CAN TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato BARONE му CARLO MARIA, che la difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente - CANCELLERIA
contro
IL FR;
CB220950 intimato e sul 2° ricorso n° 22170/98 proposto da: IL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato .... 2000 CICCOTTI E. 1 difeso dall'avvocato SPINELLI MICHELE FU 1 * 1691 MARIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente e ricorrente incidentale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPS Rilasciata cop al Sig. Spinelli ALFIERI TERESA;
per digitty 24.00.2+4 Blh - intimata 02/MAG 2001 avverso la sentenza n. 573/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE BARI, depositata il 01/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato BARONE Carlo Maria, difensore del ہو LIRE 2000 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso CANCELLE principale;
del udito l'Avvocato PINELLI Michele, difensore BB484275 controricorrente e ricorrente incidentale che ha 3 chiesto il rigetto del ricorso principale e BB464270 l'accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1000D Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del 1° morico, accoglimento del 2° motivo principale;
rigetto del ricorsodel ricorso +42 incidentale. LIRE 10000 CANCELLER AT979141 -2- Svolgimento del processo Con citazione del 5.4.1987, AN SI assumeva che TE FI aveva collocato un suo nuovo fabbricato ad una distanza inferiore a quella legale dal confine del suo suolo (m.5) e dal suo fabbricato (m.10), previste dalle NTA del programma di fabbricazione di Bitritto;
l'adito Tribunale di Bari, nonostante la contestazione della convenuta e sulla base della CTU fatta espletare, aveva preso atto che la nuova opera dell'FI si trovava a m.4,70 dal confine con la proprietà SI e che i balconi di essa, profondi m. 1,70 di tale misura sporgevano dal filo dell'edificio, con la conseguenza che la costruzione era a distanza di soli 3 metri dal confine con la proprietà SI. Con sentenza del 5.3/17.6.1996, si era pertanto pronunziato l'arretramento del nuovo fabbricato ed era stata respinta la domanda attrice di danni perché non quantificata e non provata. Avverso la sentenza ha interposto appello la FI;
si costituiva il SI chiedendo il rigetto del gravame e proponendo impugnazione incidentale. Con sentenza in data 13.5/1.6.1998, la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava la FI a demolire il proprio fabbricato per una fascia della profondità di m. 1,70 dal confine con l'immobile SI;
e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava la stessa FI al risarcimento dei danni a favore del SI, da liquidarsi in separata sede. Osservava la Corte territoriale che il confine tra le contigue proprietà andava collocato laddove corre la faccia del muro di confine rivolta presso la proprietà SI. Infatti la scrittura privata del 1949 era carente della sottoscrizione di ST FI ed era pertanto nulla mentre non era stato provato l'acquisto del suolo a titolo originario. Da tutto ciò, risultava che la linea di confine doveva essere collocata come ricordato. I balconi costituivano parte integrante dell'edificio e pertanto dovevano essere calcolati ai fini delle distanze;
peraltro, le NTA di Bitritto, allorchè menzionano i fabbricati, certamente ricomprendono i balconi quali quelli in esame. La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni (proposta in via alternativa con quella di condanna ai danni da determinarsi in corso di causa e rinunciata) andava accolta in considerazione della potenzialità dannosa del fatto illecito accertato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, la FI;
resiste con controricorso AN SI, che ha a sua volta proposto ricorso incidentale. ry Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 cpc. Con il ricorso incidentale, che per ragioni di priorità logica va esaminato per primo, (violazione degli artt. 1158, 2697, 880, 2° comma c.c., 112 cpc, in relazione all'rt.360, nn.3 e 5 cpc) si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In primo luogo ci si duole che la domanda di usucapione dal SI proposta sia stata respinta senza considerare che vi erano sufficienti elementi per ritenere che la stessa fosse provata. La doglianza non ha pregio;
per vero, non è stata data alcuna prova al riguardo, mentre le circostanze dedotte risultano contestate dalla controparte, che si è basata anche sulle conclusioni peritali sul punto. Ora, 2 se è vero che la Corte ha ritenuto poco comprensibili le argomentazioni del CTU, pure è evidente che vi erano acquisiti elementi processuali che contrastavano con le risultanze, meramente presuntive, addotte. Ne consegue che le conclusioni raggiunte dalla Corte circa la carenza di elementi “di assoluta certezza" che, “con la necessaria previsione" dimostrino l'acquisto del terreno a titolo originario sono fondate su evidenti ragioni probatorie, che non possono essere censurati in questa sede. Quanto poi al secondo profilo, afferente alla presunzione di comunione del muro di confine, essa si basa sul fatto che non vi sia proprietà esclusiva del muro in questione da parte dei confinanti. Ma nella specie, la Corte territoriale ha affermato il contrario, asserendo che il muro apparteneva all'FI. Tanto ha fatto in base alla ritenuta nullità della vendita della striscia di terreno dai danti causa della FI al defunto nonno del SI, cosa questa che ne riconduceva la proprietà ai danti causa della stessa FI, donde la proprietà del muro in capo a costei. Ne consegue che, non essendo stato tale argomento, chiaramente desumibile dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, neppure sottoposto a specifica censura, anche tale profilo deve essere disatteso. Venendo al primo motivo del ricorso principale (violazione dell'art. 12 preleggi, 872, 873, 905, 1362 - 1371 c.c., 112, 113, 116 342 cpc in relazione all'art. 360, n.3 stesso codice. Omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia), ci si duole del fatto che, in violazione del disposto dell'art. 5,n. 15 delle NTA del Comune di Bitritto, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare i balconi come elementi atti a determinare i confini di un fabbricato, atteso che la norma in parola parla di “fronti dei fabbricati" in cui i balconi non sono ricompresi. 3 Non è fondato;
a prescindere infatti dal se nel giudizio di merito si fosse controvertito o meno (come sostiene il controricorrente) sulla valenza dell'espressione "fronti del fabbricato”, è da ritenersi, conformemente ad un avviso giurisprudenziale già affermato, che per fronte deve intendersi la parte anteriore dell'edificio, comprendente i corpi sporgenti aggettanti quando questi siano di natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l'edificio stesso. Poiché tale lettura appare congrua e rispettosa della ratio normativa sottesa, devesi concludere che le considerazioni svolte in ricorso appaiono prive di pregio, atteso che la valutazione circa la natura e la consistenza dei balconi in esame è valutazione di merito (peraltro neppure contestata se non genericamente) che non può essere censurata in questa sede ove, come nel caso che ne occupa, adeguatamente motivata. سر Con il secondo motivo, la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 112, 278, 343, 345 cpc in relazione all'art.360, n.3 e 4 stesso codice, lamenta omessa o quanto meno contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Ci si duole, in buona sostanza, del fatto che pur avendo proposto domanda alternativa tra risarcimento del danno e richiesta di condanna generica con determinazione dello stesso in separata sede, il SI abbia, in appello, limitato la sua richiesta alla condanna generica e che il suo gravame in tal senso sia stato accolto. Il motivo non può essere accolto;
per vero, la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento sulla constatazione secondo cui, in prime cure, la domanda di risarcimento del danno era stata abbandonata, perché non coltivata, implicitamente. Ora, tale pronuncia si basa su due specifiche considerazioni, entrambe rilevanti in primo luogo si prende atto che nelle conclusioni definitive, la 4 parte allora attrice ed oggi ricorrente ha lasciata immutata la propria domanda in alternatività. Tanto emerge palesemente dall'avverbio “implicitamente” che, in caso contrario non avrebbe senso alcuno;
ciò posto, si afferma che la domanda di risarcimento specifico risultava non coltivata e, pertanto, abbandonata. Orbene, su tale statuizione il motivo di ricorso non contiene critiche 116000 specifiche, limitandosi a ribadire che la domanda in esame era stata 290000 riproposta nelle conclusioni definitive. Ma, come si è visto, tale dato era ben presente alla Corte distrettuale, che ha preso le mosse da esso per affermare che la domanda stessa era stata implicitamente abbandonata, siccome non coltivata. In carenza di qualsiasi altro argomento a confutazione del convincimento espresso al riguardo dalla Corte di appello di Bari, devesi escludere che la ragione su cui la decisione si fonda sia stata oggetto di critica nel motivo relativo, di talchè lo stesso non può essere accolto. La reiezione del ricorso principale come di quello incidentale costituisce giusta ragione per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma, il .10.2000 All Presidente Santorin Il Consigliere estensore Mensant esplodovi IL CANCELLIERE C1 Pagjo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lelerico 5