Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame. (La Suprema Corte ha precisato che il predetto documento non costituisce elemento di prova a carico dell'indagato, ma vale soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, ed è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma primo, D.L. n. 8 del 1991, come successivamente modificato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 14907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14907 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 12
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 40311/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KW IK KE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 5528 emessa in data 25 luglio 2011 dal Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2011 il Tribunale della libertà di Napoli ha respinto il ricorso proposto da KW IK KE avverso l'ordinanza del g.i.p. in sede con la quale lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché indagato del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Avverso tale provvedimento l'indagato propone ricorso per l'annullamento, deducendo due motivi.
Innanzitutto, egli si duole della violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, perché gli atti su cui si fonda l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sarebbero stati tardivamente trasmessi al Tribunale del riesame. La censura fa particolare riferimento alla registrazione delle conversazioni telefoniche ed al verbale illustrativo della collaborazione resa dal coindagato Norbert. Nell'ambito del medesimo motivo si duole inoltre dell'assoluta carenza del quadro indiziario a suo carico.
Con il secondo motivo di ricorso contesta l'osservanza del principio di adeguatezza della misura cautelare applicata, evidenziando che egli è stabilmente residente in Italia, ha un lavoro autonomo e che comunque il sodalizio criminoso di cui è accusato di aver fatto parte ha cessato di essere operativo da parecchio tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso contiene, in realtà, due distinte censure.
La prima riguarda la violazione delle norme processuali, con particolare riferimento alla lamentata inosservanza dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Detta doglianza, a sua volta, fa riferimento a due diverse tipologie di atti che non sarebbero stati depositati: il verbale illustrativo, di cui alla L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, della collaborazione resa dal coindagato Norbert;
e le "trasposizioni su nastro magnetico" delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate.
Il differente regime cui sono sottoposte le due diverse specie di atti processuali impone di distinguerne la trattazione.
2.1 In riferimento al verbale illustrativo, il motivo di ricorso è oltremodo generico. Dalla sua lettura, infatti, non si evince quale elemento di prova o quale altra circostanza processualmente rilevante il ricorrente avrebbe dovuto conoscere o dimostrare attraverso l'acquisizione di tale documento;
il ricorrente non precisa neppure quando e come ne avrebbe chiesto l'acquisizione.
Più in generale, tuttavia, si deve escludere che vi sia l'obbligo di depositare nella cancelleria del tribunale della libertà il verbale illustrativo di cui alla L. n. 45 del 2001, art. 16 quater unitamente agli altri atti di indagine, in quanto tale documento non rientra fra gli elementi a carico dell'indagato di cui all'art. 309 c.p.p.. Com'è noto, la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione segna il dies a quo del termine di centottanta giorni (D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 1, conv. con modif. in L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14) entro cui la persona che abbia manifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso (Sez. 6, 25/03/2011 n. 14556 Rv. 249729; Sez. 1, 29/11/2007 n. 47513 Rv. 238375). L'osservanza di tale termine costituisce condizione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia. Quindi, il verbale in parola non costituisce elemento di prova a carico del chiamato in correità, ma serve unicamente ad attestare l'osservanza di una condizione processuale di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante. Sennonché, componendo un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni unite hanno già da tempo chiarito che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono comunque utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini dell'emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, 25/09/2008 n. 1149 Rv. 241882). Ciò in quanto dette dichiarazioni tardive non valgono come "prova dei fatti in esse affermati" e quindi la sanzione dell'inutilizzabilità rileva soltanto nell'ambito del giudizio e non anche in sede cautelare, ove invece sono richiesti solamente "indizi", sia pure gravi, e non "prove".
Consegue che, in tema di riesame delle misure cautelari adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale della libertà ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Infatti tale documento, che non vale come elemento di prova a carico dell'indagato e serve solamente ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, laddove è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 1, e successive modificazioni.
La doglianza è quindi manifestamente infondata.
2.2 Venendo alla diversa questione della mancata produzione degli atti relativi alle conversazioni intercettate, si deve innanzitutto rilevare una certa imprecisione del ricorso, che testualmente discute di "trasposizioni su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate". L'espressione sembra far riferimento alla facoltà concessa al difensore dall'art. 268 c.p.p., comma 8, ma la giurisprudenza citata dall'indagato a sostegno della doglianza riguarda invece il diverso problema della produzione del supporto fonico delle intercettazioni.
Nell'uno o nell'altro caso, il motivo è comunque manifestamente infondato.
Nel primo caso, va richiamato e ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui l'omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non comporta la nullità ne' l'inutilizzabilità dei relativi risultati, non costituendo essa prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico (Sez. 1, 04/10/2011 n. 43725 Rv. 251475). In particolare, la richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall'art. 309 c.p.p., comma 9, tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame (Sez. 6, 24/06/2010 n. 32571 Rv. 248548). Spetta quindi al difensore che deduca la nullità (d'ordine generale a regime intermedio) per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, l'onere di provare di averne fatto tempestiva richiesta e di non avere (o di avere tardivamente) ricevuto il rilascio della documentazione (Sez. 1, 05/04/2011 n. 18609 Rv. 250276). Nella specie, la difesa non ha assolto agli oneri a lei spettanti e quindi la censura è inammissibile.
Alle medesime conclusioni si giunge pure se si interpretano le ragioni del ricorso come riferite alla mancata produzione delle "bobine" contenenti la registrazione delle intercettazioni. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, nel procedimento di riesame, la mancata produzione, entro il termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, del supporto fonico delle conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio in sè considerati (Sez. U, 22/04/2010 n. 20300 Rv. 246907).
Ne consegue tale vizio comporta l'inutilizzabilità delle suddette trascrizioni solamente se è stato ritualmente dedotto in sede di riesame.
Ciò posto, non risulta che l'indagato abbia tempestivamente prospettato la questione innanzi al tribunale della libertà. Quindi anche in questo caso la censura è inammissibile.
2.3 La doglianza relativa all'insufficienza del quadro indiziario, pur se esposta nell'ambito del primo motivo di ricorso e dedotta come vizio di violazione delle norme processuali, deve essere invece ricondotta al paradigma del vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Infatti, l'indagato esprime un generico giudizio di non condivisione dell'interpretazione delle risultanze istruttorie fatta propria dai giudici di merito.
Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456). Tali conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l'art. 606 c.p.p., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo". Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex pturimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, anche dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;
Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.
Il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto emersi nei corso delle indagini e, pertanto, contiene doglianze attinenti al merito della decisione, che non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
3. Anche il secondo motivo di ricorso contiene due distinte censure, dal momento che l'indagato si lamenta contestualmente dell'insussistenza delle esigenze cautelari e dell'inadeguatezza della misura applicata. Pur in assenza di ulteriori precisazioni, è ovvio - sul piano logico - che la seconda doglianza è subordinata alla prima.
Ciò posto, deve rilevarsi l'inammissibilità di entrambe le censure, assolutamente prive della specificità prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c).
In ordine all'inesistenza delle esigenze cautelari, l'indagato si limita a dedurre che il pericolo di reiterazione del reato sarebbe venuto meno a causa del tempo trascorso, dall'azione delle forze dell'ordine (che hanno sostanzialmente dissolto il sodalizio criminoso) e della condanna intervenuta a carico di alcuni coindagati. Nulla osserva, invece, rispetto alla motivazione adottata sul punto dal tribunale della libertà, che ha rimarcato la professionalità acquisita dall'indagato nel settore del traffico internazionale di stupefacenti e il conseguente "rilevantissimo pericolo di recidiva specifica". I giudici di merito aggiungono che "l'avvenuto smembramento dei sodalizio in conseguenza dei provvedimenti giudiziari non esclude la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che l'indagato è inserito in un complesso circuito criminale che vede coinvolti trafficanti africani ed italiani, con la conseguenza che lo stesso ben potrebbe proseguire nella attività con diversi interlocutori". Il ricorso non muove alcuna specifica censura alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato e, pertanto, è inammissibile.
Altrettanto vale, infine, per la contestazione che attiene all'adeguatezza della misura cautelare: i fattori che l'indagato indica a proprio favore sono di dubbia conducenza (la stabile residenza in Italia, il fatto di essere coniugato con figli, la titolarità di una licenza commerciale) e comunque non intaccano il ragionamento seguito dal tribunale del riesame, che invece rimarca la gravità del fatto e la necessità di assicurare l'interruzione del programma criminoso.
4. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012