Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 14907
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Sentenza 11 gennaio 2012

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In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame. (La Suprema Corte ha precisato che il predetto documento non costituisce elemento di prova a carico dell'indagato, ma vale soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, ed è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma primo, D.L. n. 8 del 1991, come successivamente modificato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 14907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14907
    Data del deposito : 11 gennaio 2012

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